La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Etichettatura. Reg. CE 1830/2003 Sull’etichetta deve figurare la dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Etichettatura. Reg. CE 1830/2003 Sull’etichetta deve figurare la dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto."— Transcript della presentazione:

1 Etichettatura

2 Reg. CE 1830/2003 Sull’etichetta deve figurare la dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto contiene [nome dell’organismo/i] geneticamente modificato”. Occorre far figurare sul prodotto o in connessione con la sua esposizione la dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto contiene [nome dell’organismo/i] geneticamente modificato”. Prodotto preconfezionatoProdotto non preconfezionato

3 Reg. CE 1829/2003 a) Alimenti OGM: OGM destinati all’alimentazione umana; Alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; Alimenti che sono prodotti a partire o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM; b) Mangimi OGM: OGM destinati all’alimentazione di animali; Mangimi che contengono o sono costituiti da OGM; Mangimi prodotti a partire da OGM.

4 a) Alimenti OGM: tre casi Alimenti OGM con o senza elenco di ingredienti; Alimenti OGM in piccoli contenitori; Alimenti OGM e menzione delle caratteristiche e proprietà.

5 a) Alimenti OGM con o senza elenco di ingredienti (1) Le indicazioni del Reg. CE 1830/2003 possono comparire in una nota a piè di pagina aggiunta all’elenco degli ingredienti: il carattere tipografico deve avere almeno la stessa grandezza. Se non è previsto un elenco di ingredienti: le indicazioni relative all’OGM devono apparire in modo chiaro sull’etichetta.

6 a) Alimenti OGM in piccoli contenitori (2) Se l’alimento è offerto in vendita al consumatore finale in piccoli contenitori la cui superficie è inferiore a 10cm2, l’informazione deve comparire in modo visibile e permanentemente: Dove l’alimento è esposto; o Vicino ad esso; o Sull’imballaggio e deve essere stampato con un carattere tipografico sufficientemente grande da poter facilmente essere individuato o letto.

7 a) Alimenti OGM e menzione delle caratteristiche e proprietà (3) Vanno menzionate anche le caratteristiche e le proprietà qualora l’alimento: Sia diverso dalla versione tradizionale rispetto a Composizione; Valore o effetti nutrizionali; Uso previsto; Implicazioni per salute di certi segmenti della popolazione. Possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso; Non abbia una corrispondente versione tradizionale.


Scaricare ppt "Etichettatura. Reg. CE 1830/2003 Sull’etichetta deve figurare la dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto."

Presentazioni simili


Annunci Google