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PubblicatoTimoteo Baldi Modificato 11 anni fa
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attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente non coordinavano il loro comportamento, si coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una concorrenza effettiva. EFFETTI COORDINATI creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva accresciuta probabilità che le imprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione,
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COORDINAMENTO mantenimento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale. divisione del mercato aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare.
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coordinamento più probabile SE relativamente semplice raggiungere un'interpretazione comune circa i termini del coordinamento stesso coordinamento sostenibile meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivati in caso di scoperta di deviazioni le reazioni degli estranei (concorrenti non aderenti e clienti) non devono essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento possibile verificare rispetto dei termini del coordinamento
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CONSIDERAZIONI DI EFFICIENZA l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà la possibilità e l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo pro-concorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre.
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DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE il concetto di proprietà immateriale e la sua origine le creazioni oggetto del diritto dautore: le opere dellingegno fattispecie costitutiva i diritti dellautore: panoramica la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione
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SUPPORTO ACQUISTO TITOLARITÀ AUTORE O AVENTE DIRITTO
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« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. » Le Chapelier, 1791
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origine della tutela 1450 ca. invenzione della stampa 1469 privilegio di stampa concesso dalla Signoria di Venezia a Johann von Speyer per la durata di 5 anni fino al XVIII sec. singoli privilegi di stampa, concessi prima solo a stampatori/editori e poi anche ad autori 1710 (Inghilterra): Statute of Anne _ concesso allautore il diritto esclusivo di stampare e pubblicare il libro per una durata complessiva di 28 anni dalla prima pubblicazione; condizione: registrazione e deposito dellopera 1789 (Francia):abolizione dei privilegi Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen 1790 (USA)Copyright Act
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1793 (Francia): 1791 (Francia) : legge relativa agli spettacoli diritto dellautore di vietare la rappresentazione delle sue opere (vita dellautore + 5 anni dopo morte) legge relativa ai diritti di proprietà degli autori di scritti di ogni genere, dei compositori di musica, dei pittori e dei disegnatori art. 1 jouirons...durant leur vie entière, du droit exclusiv de vendre, faire vendre, distribuer leur ouvrages dans le territoire de la République, et den céder la propriété en tout ou partie azione di contraffazione subordinata al deposito preventivo di due esemplari dellopera (presso la Biblioteca Nazionale o il Cabinet des Estampes) 1865 (Italia):legislazione in materia di diritto dautore
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il diritto dautore nella società dellnformazione ? digitalizzazione Internet
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le creazioni oggetto del diritto dautore artt.1 e 2 CUB art. 2575 c.c. art. 1 l.aut. opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allarchitettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione anche programmi per elaboratore banche dati opere del c.d. disegno industriale di regola: indipendentemente dal merito, rilevante è solo lapporto personale dellautore
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art. 9 n.2 TRIPS la protezione del diritto dautore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali carattere creativo dellopera particolare rappresentazione della realtà originalità o individualità dellopera
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fattispecie costitutiva sorge con la creazione e spetta a titolo originario allautore della stessa estrinsecazione su supporto materiale necessaria solo per opere coreografiche o pantomimiche la protezione del diritto dautore bollino SIAE per controllare quante copie siano state vendute per distinguere le opere originarie
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diritto dautore diritto esclusivo di utilizzare la rappresentazione dellidea diritto patrimoniale diritto morale IRRINUNCIABILE INTRASMISSIBILE IMPRESCRITTIBILE
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il diritto patrimoniale dellautore diritto esclusivo di utilizzare economicamente lopera in ogni forma o modo, originale o derivato RIPRODUZIONE COMUNICAZIONE DISTRIBUZIONE NOLEGGIO E PRESTITO ELABORAZIONE TRADUZIONE ESECUZIONE RAPPRESENTAZIONE ECC. DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA di regola: 70 ANNI DOPO LA MORTE DELLAUTORE
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PUBBLICO DOMINIO poi riproduzione ed altra utilizzazione sono libere
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LEVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO DAUTORE dal 1988 al 1993 1988 Libro Verde sul diritto dautore e la sfida delle tecnologie accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di copyright protection (1.2.5) accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di copyright protection (1.2.5) assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2) assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2) aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati. aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati. 1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore 1992 Direttiva su prestito e noleggio 1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del diritto dautore
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1994 Libro Verde Il diritto dautore e i diritti connessi nella società dellinformazione1994 Libro Verde Il diritto dautore e i diritti connessi nella società dellinformazione definizione di un ambito normativo chiaro per lo sviluppo della società dellinformazione attraverso la libera circolazione dei servizi dellinformazione definizione di un ambito normativo chiaro per lo sviluppo della società dellinformazione attraverso la libera circolazione dei servizi dellinformazione punti chiave: digitalizzazione; differenza fra comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; armonizzazione dei diritti morali dellautore punti chiave: digitalizzazione; differenza fra comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; armonizzazione dei diritti morali dellautore 1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati EVOLUZIONE 1994-1996
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2001 Direttiva sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione 2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico armonizzazione della tutela giuridica armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni) 1996 Comunicazione sul diritto dautore e I diritti connessi nella società dellinformazione (c.d. Follow-up) 1996 Comunicazione sul diritto dautore e I diritti connessi nella società dellinformazione (c.d. Follow-up) punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezioni; armonizzazione del diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (on-demand) e delle sue eccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione; armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio dellesaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi, compresi quelli forniti in rete)
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Cons.4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
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RIPRODUZIONE
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Cons. 6 Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
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(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
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CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI Articolo 2 (Dir. 2001/29) Diritto di riproduzione Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; ….
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DIRITTO DI RIPRODUZIONE Art. 13 L.633/1941 Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dellopera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, lincisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione
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Cons. 21, Dir. 2001/29 La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno. Cons. 22, Dir. 2001/29 La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
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Cons. 32, Dir. 2001/29 La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
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Cons.35; Dir. 2001/29 In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
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Cons.40, Dir. 2001/29 Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online » di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/ 100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
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Articolo 5 Dir. 2001/29 Eccezioni e limitazioni … 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; ….
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….. 5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
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CAPO V Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni (….) Art. 68 1. E libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dellopera nel pubblico. 2. E libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dellingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. responsabili dei centri o punti di distribuzione biblioteche EQUO COMPENSO AD AUTORI E EDITORI
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