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Le altre fonti del diritto

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Presentazione sul tema: "Le altre fonti del diritto"— Transcript della presentazione:

1 Le altre fonti del diritto
La sunna è la tradizione, la regola di condotta. E’ l’insieme degli hadith (detti e fatti del Profeta)

2 L’hadith (notizia) L’hadith è composto di due parti:
Il matn (il detto o fatto attribuito al Profeta) La silsila o isnad (catena) dei trasmettitori. gli hadith si dividono in sahih (sani), hasan (buoni) e da’if (deboli). Sei raccolte di hadith sono considerate canoniche (le più importanti quelle di al-Bukhari e Muslim, IX sec.)

3 Igma’ L’igma’ è il consenso della comunità, in senso più ristretto il consenso dei dotti, dei competenti cui è stata affidata la cura della comunità Un famoso hadith del Profeta recita “la mia comunità non sarà mai d’accordo su un errore”.

4 Qiyas Il ragionamento analogico o sillogistico
Deve sottostare a precise regole Strumento fondamentale, insieme all’igma’, per tentare una sintesi tra scrittura e ragione. Il ragionamento analogico necessita dell’utilizzo della igtihad, l’interpretazione personale, la “tensione” necessaria a penetrare la Legge di Dio

5 Le madhhab Scuole giuridico-teologiche che sorgono fra l’VIII e il X secolo Hanafita (abu Hanifa, Kufa, VIII secolo) Malikita (Malik ibn Anas, Medina, VIII sec.) Shafi’ita (al-Shafi’i, Palestina,IX secolo) Hanbalita (ibn Hanbal, Baghdad, IX secolo)

6 Le “porte dell’igtihad” si chiusero nel X secolo, III dell’Egira.
le elaborazioni dottrinali e giuridiche delle varie scuole furono ritenute esaurienti e dall’igtihad si passò al taqlid (imitazione), dei più autorevoli mugtahid (interpreti) delle varie scuole giuridiche. “Le differenze tra i dotti della mia comunità sono una benedizione divina”

7 Le categorie degli atti umani
Obbligatorie (fard, wagib) Raccomandate (mandub) Lecite, moralmente indifferenti (mubah) Riprovevoli (makruh) Vietate (haram)

8 ‘Ibadat e mu‘amalat I manuali di fiqh, codici di giurisprudenza, sono divisi in due parti: Le ‘ibadat sono gli atti di culto Le mu‘amalat sono gli obblighi sociali Nell’islam non vi è distinzione, dunque, fra religione e morale, legge ed etica.

9 Nell’islam il posto della teologia è occupato dalla legge e dalla giurisprudenza.
La shari‘a è la formulazione del volere di Dio, non espressione della volontà dell’uomo. Predominanza della ortoprassi sulla ortodossia: la legge tende a regolamentare gli aspetti esteriori formali (zahir) e non quelli interiori (batin). Hiyal (sotterfugi) con i quali si conciliano le rigide norme della shari‘a con le esigenze sociali mutevoli. “Agevolate, non inasprite” (hadith sahih) “Iddio desidera agio per voi, non disagio” (II, 158)


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