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PubblicatoErnesta Giuliano Modificato 10 anni fa
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1 Il dissesto è un fatto materiale che prende le mosse da una situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e come visto determina uno sbilanciamento tra attivo e passivo definitivamente acclarato dalla sentenza fallimentare.
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2 DA DECRETO GUP DI PARMA: RINVIO A GIUDIZIO PARMALAT I consulenti, gli imputati, i testimoni del presente procedimento parlano di dissesto già al momento della quotazione in borsa, o nel 1996, o ancora nel 2000 o da ultimo alla fine del 2002. Gli spostamenti dellasse temporale del dissesto sono, così indicati, arbitrari. E ciò è determinato dal fatto che il dissesto è termine non giuridico ma economico ed in quanto tale di difficile (o almeno opinabile) inquadramento e qualificazione per gli operatori del diritto.
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3 Determinante è, a parere di questo Giudice, stabilire in quale anello della catena causale deve collocarsi lelemento della rappresentazione, della conoscenza del fatto pregiudizievole affinchè possa ritenersi sussistente (o nellottica di esito di udienza preliminare sostenibile in dibattimento) la consapevolezza che quel comportamento si inserisca nella serie dei fatti che contribuisce determina e conduce al dissesto.
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4 Il cuore del problema è, pertanto, quale sia loggetto della conoscenza: cosa avrebbero dovuto sapere i soggetti di cui sopra per poi rappresentarselo e dare contezza dellaspetto volitivo (come detto anche solo nella forma del dolo eventuale) per integrare la componente soggettiva della fattispecie di bancarotta ex art. 223 comma 2 n. 1 e 2 L.F.
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5 In realtà, può essere più che validamente sostenuto che, dopo il 1990 e loperazione di quotazione in borsa, la società abbia avuto alcuni anni di relativa tranquillità economica allesito dei quali però, ha potuto constatare, comunque, un risultato di esercizio negativo. Siamo nel 1993 ed è in questo momento che la società perde definitivamente lopportunità di risanamento del gruppo che si trova in una fase di disequilibrio ancora reversibile, poiché esso era ancora di limitate dimensioni ed operava principalmente nel mercato domestico con una più limitata rischiosità.
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6 Ecco perché non è sufficiente dire non poteva sapere del sistema Parmalat: si dovrà anche dimostrare linesistenza delle anomalie rilevanti e persistenti nei bilanci e che queste non costituiscano segnali dallarme, non siano spie specifiche che qualcosa non va, non rappresentino, in definitiva, lelemento da approfondire e che, pur conosciuto, non si è approfondito con risultati devastanti ormai noti e processualmente acclarati.
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