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PubblicatoDebora Orlandi Modificato 11 anni fa
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GAS AD EFFETTO SERRA GIOVANNI COTTICA Giornate di formazione ed addestramento valutatori Area Ambiente e Sicurezza Milano, 23 settembre 2004 SVILUPPI NORMATIVI SCHEMI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI DATI
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NOZIONI GENERALI Effetto serra : fenomeno climatico naturale che consiste nel riscaldamento degli strati inferiori dellatmosfera per effetto della schermatura operata da alcuni gas in essa contenuti, i cosiddetti gas serra, che permettono alle radiazioni solari di passare attraverso latmosfera mentre ostacolano il passaggio verso lo spazio di parte delle radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie terrestre e dalla bassa atmosfera ( calore riemesso ) Gas serra: di origine naturale ed antropica: biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, vapore acqueo di origine esclusivamente antropica ( non presenti in natura ) : perfluorocarburi, idrofluorocarburi, clorofluorocarburi, esafluoruro di zolfo GC 23/09/04 pag. 2
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NOZIONI GENERALI GAS SERRA Vita media: ca 12 anni per metano e HCFC-22, 50 anni per CFC-11, un secolo per CO2, 120 anni per N2O e 50000 anni per CF4 GWP ( global warming potential ) rapporto tra il riscaldamento globale causato in un determinato periodo di tempo ( di solito 100 anni ) da una particolare sostanza ed il riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella stessa quantità CO2 1, metano 21, CFC-12 8500, CFC-11 5000, HCFC e HFC vari tra 93 e 12100, SF6 23900 CDE ( carbon dioxide equivalent ) espresso come MMTCDE ( million metric tons of carbon dioxide equivalents ) che si ottiene moltiplicando le tonnellate di gas emesso per il rispettivo GWP GC 23/09/04 pag. 3
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NOZIONI GENERALI La composizione chimica dellatmosfera : la concentrazione dei gas serra ha subito negli ultimi decenni un aumento sempre più rapido dovuto alle attività antropiche, in particolare la combustione di vettori energetici ed il disboscamento delle foreste tropicali, contribuendo in tal modo ad alterare lequilibrio energetico della terra. Il più importante gas serra, la C02, è passato da 290 ppm ad inizio secolo a 321 nel 1970 ed attualmente la concentrazione è di 370-380 ppm. I cambiamenti climatici : lalterazione della composizione dellatmosfera sta causando un aumento della temperatura terrestre determinando di conseguenza profondi mutamenti a carico del clima sia a livello locale che planetario. Secondo lAgenzia Europea per lAmbiente in Europa la temperatura si è alzata in media di 0,95 °C negli ultimi cento anni e si prevede che nel secolo corrente salirà di altri 2,0-6,3 °C. GC 23/09/04 pag. 4
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NOZIONI GENERALI Impatti prevedibili : siccità, desertificazione nellemisfero sud aumento delle precipitazioni nellemisfero nord ed inondazioni scioglimento dei ghiacciai, aumento del livello dei mari aumento frequenza ed intensità eventi estremi perdita di biodiversità Risposte a livello internazionale: Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 con lobiettivo di stabilizzare a livello planetario la concentrazione dei gas serra Protocollo di Kyoto del dicembre 1997 che rappresenta lo strumento attuativo della Convenzione ed impegna i paesi industrializzati e quelli in economia a transizione ( 39 paesi ) ad una riduzione dei principali gas ad effetto serra rispetto ai valori del 1990 GC 23/09/04 pag. 5
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NOZIONI GENERALI Protocollo di Kyoto : stabilisce obiettivi specifici di riduzione per il periodo 2008-2012 e sarà vincolante quando ratificato da un numero di paesi le cui emissioni totali, al 1990, rappresentino almeno il 55% delle emissioni di gas serra di tutti i paesi con vincoli. A settembre 2003 il protocollo è stato ratificato da 123 paesi, che rappresentano il 44,2% delle emissioni mondiali di gas serra, tra cui lItalia ed i paesi dellUnione Europea. Non è stato invece ratificato dagli Stati Uniti e dalla Russia. GC 23/09/04 pag. 6
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STRATEGIE DELLUNIONE EUROPEA Obiettivi derivanti dal protocollo di Kyoto : nel periodo 2008-2012 i 15 paesi dellUE devono devono operare un taglio nelle emissioni dei sei gas serra pari all8% dei livelli raggiunti nel 1990. Strumenti legislativi: Direttiva 2003/87/CE del 13/10/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni secondo criteri di validità in termini di costi ed efficienza. Strumento di tipo economico per raggiungere obiettivi ambientali, con la minore riduzione possibile dello sviluppo economico e delloccupazione. GC 23/09/04 pag. 7
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DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 Settori interessati: ( Allegato 1 della direttiva ) Impianti di combustione con potenza calorifica di oltre 20 MW Raffinerie di petrolio Cokerie Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici Impianti di produzione ghisa o acciaio Impianti destinati alla produzione di clinker in forni rotativi ( più di 500 ton/d ) oppure di calce viva ( più di 50 ton/d ) Impianti per la fabbricazione del vetro (più di 20 ton/d) Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici ( più di 75 ton/d ) Impianti per la fabbricazione di carta e cartoni ( più di 20 ton/d ) GC 23/09/04 pag. 8
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Gas ad effetto serra da considerare: biossido di carbonio ( CO2 ) responsabile per ca il 60% dellintensificazione delleffetto serra, che deriva dai processi di combustione compreso il trasporto. La deforestazione riduce la quantità assorbita dalle piante. metano (CH4) deriva dallagricoltura e dagli allevamenti di animali e, in misura minore, dalle attività di produzione e distribuzione del gas naturale. Il suo contributo è del 15-20% protossido di azoto ( N2O ) deriva principalmente dalle attività agricole e dalluso di fertilizzanti azotati. idrofluorocarburi ( HFC ) gas tecnici utilizzati nel campo della refrigerazione. Per i clorofluoro carburi( CFC ) la limitazione è già prevista dal Protocollo di Montreal. Perfluorocarburi ( PFC ) utilizzati anchessi perla refrigerazione Esafluoruro di zolfo ( SF6 ) utilizzato nellindustria elettrica come isolante. GC 23/09/04 pag. 9 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
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Principali adempimenti e scadenze previste : Autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra. Dal 1°gennaio 2005 per esercitare le attività elencate nellAll.I è necessario disporre di unautorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dallautorità competente conformemente agli art. 5 e 6. ( deve contenere tra laltro lobbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate dallimpianto durante ciascun anno civile entro 4 mesi dalla fine di tale anno ). Il procedimento autorizzativo può essere integrato con quello dellAutorizzazione Ambientale Integrata prevista dalla direttiva 96/61/CE ( IPPC ). GC 23/09/04 pag. 10 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
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Principali adempimenti e scadenze previste : Piano nazionale di assegnazione. Entro il 31 marzo 2004 gli stati membri devono pubblicare il piano nazionale di assegnazione che determina le quote totali che intendono assegnare per il periodo 2005-2008 e le modalità per tale assegnazione. Il piano deve essere fondato su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nellall.III. Gli orientamenti per lattuazione di questi ultimi criteri sono decritti nella Comunicazione COM (2003) 830. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni. Tre mesi prima dellinizio del triennio 2005-2008 ( settembre 2004 ) gli stati membri, sulla base del piano nazionale, decidono in merito alle quote totali che assegneranno in tale periodo nonché in merito allassegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. GC 23/09/04 pag. 11 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
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ALTRI ATTI COMUNITARI Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti destinati ad assistere gli Stati Membri nellapplicazione dei criteri elencati allallegato III della Direttiva 2003/87/CE del 7/01/2004 - COM (2003) 830 definitivo da utilizzare per lelaborazione dei piani nazionali che determinano le quote totali di emissione Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. Con la Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004 (2004/156/CE ) sono state istituite le linee guida in conformità alle quali i gestori degli impianti devono fare le comunicazioni alle autorità competenti delle emissioni rilasciate in ciascun anno civile. Anche il controllo delle emissioni da parte degli stati membri deve essere effettuato in conformità con tali linee guida. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui allall.IV. GC 23/09/04 pag. 12
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ALTRI ATTI COMUNITARI Decisione n° 280/2004/CE del Parlamento e del Consiglio del 11 febbraio 2004 relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, che aggiorna il meccanismo di controllo istituito nella Comunità con la Decisione 93/389/CEE e prevede una serie di adempimenti da parte degli Stati Membri e della Commissione Ue ( piani nazionali, comunicazioni annuali alla Commissione, registri nazionali, inventari e relazione periodica sui progressi ) GC 23/09/04 pag. 13
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SITUAZIONE NORMATIVA ITALIANA Nello schema di legge comunitaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2004 è stata inserita la delega per recepire la direttiva 2003/87/CE. Il Disegno di Legge DdL 2742-A recante Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellitalia alle Comunità Europee.- Comunitaria 2004, che prevede anche ladozione di un Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2003/87/CE è attualmente allesame del Senato. Una prima bozza dello schema del piano nazionale di assegnazione quote di emissione per il periodo 2005-2007 è stato pubblicato ad aprile 2004 mentre la versione definitiva è stata finalizzata a luglio 2004 ed inviato allesame della Commissione. Entro il 30/09/04 dovrà essere approvato ed assegnate le quote di emissione sulla base del censimento delle imprese. GC 23/09/04 pag. 14
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Art. 14 Prevede la comunicazione annuale allAutorità Competente, da parte del Gestore degli impianti di cui allAll.I, delle emissioni rilasciate in conformità alle linee guida europee Art. 15 Prevede che le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dellart.14 siano verificate, da un soggetto indipendente, secondo i criteri definiti all All.V. GC 23/09/04 pag. 15 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
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All V - PRINCIPI GENERALI Le emissioni possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che limpianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS). GC 23/09/04 pag. 16 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
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All V - METODOLOGIA Analisi strategica panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello emissioni prodotte Analisi dei processi verifica in impianto con controlli a campione per determinare laffidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse GC 23/09/04 pag. 17 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
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All V – METODOLOGIA Analisi dei rischi affidabilità dei dati eventuali fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore altri aspetti della procedura di monitoraggio e comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive, in particolare la scelta dei fattori di emissione, i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti, i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore per ridurre al minimo lincertezza GC 23/09/04 pag. 18 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003
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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) Il controllo e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra sono già iniziati da qualche tempo su base volontaria in molti Paesi. A tale scopo sono stati sviluppati molteplici standard (es. UK ETS Regulations, American Petroleum Institute Guidelines ecc.), tra cui il più significativo è il Greenhouse Gas Protocol (WBCSD&WRI) giunto recentemente alla seconda edizione. GC 23/09/04 pag. 19
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Decisione della Commissione 2004/156/CE del 29 gennaio 2004: linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni GHG ai sensi della Direttiva 2003/87/CE Metodologia proposta: insieme degli approcci utilizzati dal gestore per la determinazione delle emissioni (operazioni normali, avviamento, arresto, situazioni di emergenza). La metodologia (con eventuali riferimenti ad EMAS) deve essere precisata nelle condizioni dellautorizzazione. LAutorità competente approva una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio redatta dal gestore prima dellinizio del periodo di riferimento. GC 23/09/04 pag. 20 Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
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Decisione della Commissione 2004/156/CE Allegato ILinee guida generali Allegato II Emissioni di combustione provenienti dalle attività dellelenco di cui allAll.1 della Direttiva Allegato III Specifiche per raffinerie di petrolio Allegato IV Specifiche per cockerie Allegato VSpecifiche per impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici Allegato VI Specifiche per impianti di produzione di ghisa e acciaio Allegato VIISpecifiche per impianti di produzione di clinker per cemento Allegato VIIISpecifiche per impianti di produzione di calce viva Allegato IXSpecifiche per impianti per la fabbricazione del vetro Allegato XSpecifiche per impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici Allegato XISpecifiche per impianti per la fabbricazione di pasta per carta e carta GC 23/09/04 pag. 21 Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
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Decisione della Commissione 2004/156/CE Indicate le metodologie specifiche da utilizzare per ricavare le variabili: dati relativi allattività (es. flusso di materiali, consumo combustibile ecc., espressi come contenuto di energia); fattori di emissione (es. tenore di carbonio tCO 2 /TJ, tCO 2 /t, tCO 2 /m 3 ); fattori di ossidazione o conversione (necessari per livelli di accuratezza maggiore). GC 23/09/04 pag. 22 Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
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Decisione della Commissione 2004/156/CE per livelli Approccio per livelli, ovvero per gradi di accuratezza crescenti: utilizzare lapproccio più elevato tecnicamente realizzabile senza costi eccessivi. Tale approccio deve essere approvato dallAutorità. Rilevanza Applicazione del concetto di Rilevanza (materiality): si considera rilevante una inesattezza riguardante il totale delle emissioni se essa dà luogo a omissioni, dichiarazioni inesatte o errori complessivamente superiori al 5 % del dato relativo alle emissioni totali. GC 23/09/04 pag. 23 Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
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Decisione della Commissione 2004/156/CE Assicurazione e controllo della qualità Assicurazione e controllo della qualità: il gestore deve definire, documentare e mantenere attivo un sistema efficace di gestione dei dati e la documentazione. Regolamento EMAS o di altri sistemi per la gestione ambientale, tra cui la norma ISO 14001: 1996 Le procedure di assicurazione e controllo qualità possono essere attuate del contesto dellapplicazione dei requisiti del Regolamento EMAS o di altri sistemi per la gestione ambientale, tra cui la norma ISO 14001: 1996. GC 23/09/04 pag. 24 Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
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Decisione della Commissione 2004/156/CE Elementi del sistema di gestione da controllare mediante procedure: identificazione delle fonti GHG processi di monitoraggio e comunicazione (sequenze e interfacce) responsabilità e competenze metodi di calcolo / misura comunicazioni e archivi valutazioni interne sia dei dati sia del sistema qualità azioni correttive e preventive GC 23/09/04 pag. 25 Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
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Anche ISO TC 207 (Climate Change Task Force) ha avviato dal 1998 una attività di valutazione degli standard ISO già disponibili e utili per la gestione dei GHG: 1.possibile 1.possibile un approccio basato sui sistemi di gestione ambientale (serie ISO 14000) opportuno 2. opportuno lo sviluppo di uno standard di riferimento dedicato alla quantificazione, comunicazione, verifica di emissioni/progetti GHG GC 23/09/04 pag. 26 Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
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Attività di monitoraggio, reporting, verifica: quali opportunità di uno standard ISO ? importanza di standard credibili e accettati a livello internazionale in meccanismi (ET, JI CDM) che coinvolgono Paesi e settori differenti, in alcuni casi a differente livello di sviluppo economico; necessità di armonizzare le procedure, i protocolli e i metodi di monitoraggio, comunicazione e verifica (comparabilità e trasparenza) con aumento della confidenza; Integrazione della gestione GHG nel sistema di gestione aziendale (es. SGA) con conseguente riduzione di tempi e risorse; possibilità di verifica sistematica ad opera di terza parte indipendente. GC 23/09/04 pag. 27
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Cosè lo standard ISO/CD 14064 ISO 14064 – Greenhouse gases (Part 1, 2, 3): è uno Standard diviso in tre parti Part 1 Specification for the quantification, monitoring e reporting of organization emissions and removals Part 1 Specification for the quantification, monitoring e reporting of organization emissions and removals Part 2 Specification for the quantification, monitoring e reporting of projects emissions and removals Part 2 Specification for the quantification, monitoring e reporting of projects emissions and removals Part 3 Specification and guidance for validation, verification and certification Part 3 Specification and guidance for validation, verification and certification GC 23/09/04 pag. 28
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Cosè lo standard ISO/CD 14064 Standard tecnico Schema neutro – indipendente dalle politiche nazionali Non è in contrasto, bensì supporta e completa lo standard GHG Protocol e le linee guida CE È utilizzabile in molteplici applicazioni: - partecipazione a registri GHG e iniziative volontarie - partecipazione ad un sistema di emission trading - comunicazione delle emissioni GHG su richieste legislative nazionali - gestione del rischio di corporate (es. valutazione di costi assicurativi e degli investimenti impiantistici correlati ai GHG) GC 23/09/04 pag. 29
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ISO/CD 14064 Part 1: Specification for the quantification, monitoring and reporting of organization emissions and removals Scope Normative references Definitions Principles GHG inventory design and development Organizational boundaries GHG emissions and removal boundaries Quantification of GHG emissions and removals GHG inventory components Base year GHG inventory Assessing and reducing uncertainty GHG inventory quality management GHG information management and monitoring Document retention and record keeping GC 23/09/04 pag. 30
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ISO/CD 14064 Part 1: Specification for the quantification, monitoring and reporting of organization emissions and removals GHG reporting GHG report planning GHG report content GHG report format GHG report dissemination Verification Preparing for third party verification First party verification GHG reporting GHG report planning GHG report content GHG report format GHG report dissemination Verification Preparing for third party verification First party verification GC 23/09/04 pag. 31
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ISO/CD 14064 Part 2: Specification for the quantification, monitoring and reporting of project emissions and removals Scope Normative references Definitions Principles Requirements for GHG projects: - The GHG project cycle - General requirements - GHG project planning: establish the project master plan - GHG project implementation – Monitor, quantify and report Scope Normative references Definitions Principles Requirements for GHG projects: - The GHG project cycle - General requirements - GHG project planning: establish the project master plan - GHG project implementation – Monitor, quantify and report GC 23/09/04 pag. 32
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ISO/CD 14064 Part 3: Specification with guidance for validation, verification and certification Scope Normative references Definitions Principles Validation and verification requirements: General Quality control Validation and verification objectives, scope and criteria Strategic review GHG information sample design Preparation for the validation or verification GC 23/09/04 pag. 33
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ISO/CD 14064 Part 3: Specification with guidance for validation, verification and certification Assessment against principles an requirements of a GHG scheme or standard or internal programmes Assessment of the internal control environment Assessment of GHG information Assessment of the GHG assertion Completion of the validation or verification Validation report Validation and verification statement Certification of GHG performance Assessment against principles an requirements of a GHG scheme or standard or internal programmes Assessment of the internal control environment Assessment of GHG information Assessment of the GHG assertion Completion of the validation or verification Validation report Validation and verification statement Certification of GHG performance GC 23/09/04 pag. 34
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Processo di convalida e/o verifica (GHG audit) Verifica GHG Certificazione GHG ORGANIZZAZIONE VERIFICATORE (3° parte) STAKEHOLDERS autorità, comunità fianziaria, mercato ecc. (2° parte) credibilità garanzia indipendenza GC 23/09/04 pag. 35
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INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ISPETTORI GC 23/09/04 pag. 36 Verificare se le attività dellOrganizzazione rientrano nei settori dell All. 1 della Direttiva 2003/87/CE In tal caso chiedere come ci si sta attivando per far fronte agli adempimenti previsti, in particolare: -Predisposizione di linee guida per il monitoraggio e procedure ( dovrebbero diventare documenti del SGA ) -Inventari delle fonti di emissione e reporting dei dati di emissione dei gas serra ( es. dati baseline 1990 ) -Eventuale interesse ad una verifica sperimentale dei dati di emissione da parte Certiquality, in occasione di audit per lSGA o EMAS, in attesa che vengano stabilite a livello nazionale le modalità per la verifica. Fornire informazioni di ritorno allArea AAS di Certiquality
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