La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

I DIRITTI UMANI Art. 16 LA FAMIGLIA. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "I DIRITTI UMANI Art. 16 LA FAMIGLIA. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di."— Transcript della presentazione:

1 I DIRITTI UMANI Art. 16 LA FAMIGLIA

2 Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e allatto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei coniugi.

3 La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dallo Stato.

4 Ogni individuo ha la libertà di sposarsi con chi più desidera. Deve essere una decisione favorevole ad entrambi i coniugi. Senza obblighi da parte di altre persone.

5 NO MATRIMONI COMBINATI!!

6 I genitori hanno l obbligo di educare, istruire e mantenere i figli!

7 Ogni persona ha il diritto di sposarsi con qualcuno di religione uguale e diversa dalla propria.......razza, colore, religione, e situazione economica non devono essere motivo di distacco.

8 Mussulmani, Ortodossi, Cristiani, Protestanti, Buddisti, Islamici… Tutti devono seguire il proprio cuore per realizzare un futuro solido e sicuro.

9 Le libertà sono un diritto di tutti. A nessuno piacerebbe che li venissero negate. Impariamo a capire i nostri valori.


Scaricare ppt "I DIRITTI UMANI Art. 16 LA FAMIGLIA. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di."

Presentazioni simili


Annunci Google