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Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti. Incontro formativo della UIF con gli ordini professionali del Piemonte Aula magna del Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130 Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti: profili operativi e valutazioni prospettiche Intervento di Daniela Muratti Torino, 14 ottobre 2010
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Sommario I – Obblighi di segnalazione dei professionisti Destinatari dell’obbligo di segnalazione Fonti normative Attuali modalità di trasmissione alla UIF Le trasmissione tramite PEC I vantaggi della PEC Modalità di trasmissione delle SOS tramite PEC Obblighi degli ordini professionali Obbligo della custodia degli atti Principali criticità del sistema attuale La tutela della riservatezza prevista dal D.Lgs 231/07 Ricorrenti tipologie di segnalazioni di operazioni sospette … … e suggerimenti per migliorare le segnalazioni Segnalazioni non dovute Qualche numero (2 slides) II – L’analisi finanziaria della UIF L’analisi della SOS finalizzata alla relazione tecnica La definizione del corredo informativo Schemi di analisi (3 slides) La relazione tecnica Destinatari della relazione tecnica Conclusioni: qualche buona ragione per segnalare le operazioni sospette U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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I – Gli obblighi di segnalazione dei professionisti
U I F - Unità di Informazione Finanziaria I – Gli obblighi di segnalazione dei professionisti
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1. Destinatari dell’obbligo di segnalazione
iscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti albo dei consulenti del lavoro ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati notai e avvocati (con limitazioni oggettive) prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati precedentemente U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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2. Fonti normative art. 3 L. 197/91 L’obbligo di segnalazione scatta in presenza di operazioni nelle quali si possa ritenere che la provenienza del denaro o dei beni sia delittuoso art. 41 D.Lgs. 231/07 Prevede un obbligo di segnalazione quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che operazioni di riciclaggio siano in corso, siano state compiute o siano state tentate U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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3. Attuali modalità di trasmissione alla UIF
1. Cartacea e diretta - con modulistica predefinita (disponibile sul sito della UIF) o in forma libera - inviata alla UIF tramite ordinari canali postali (raccomandata A/R), via fax o per con protezione 2. Tramite ordini professionali I professionisti trasmettono la segnalazione all’Ordine di appartenenza, il quale invia la segnalazione alla UIF integrale ma priva del nominativo del segnalante. Protocolli già conclusi con C.N. Notai e C.N. Consulenti del Lavoro U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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4. La trasmissione tramite PEC
La trasmissione tramite PEC si articola in due componenti 1. con ID univoco generato dal server PEC e incluso nell’oggetto della , preceduto dal tag CNN; 2. Allegato cifrato contenente il documento oggetto della comunicazione . Questo sistema assicura l’anonimato della segnalazione e la sicurezza delle comunicazioni. U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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5. Vantaggi della PEC La PEC offre un canale veloce, sicuro e anonimo per lo scambio tra la UIF e i segnalanti delle seguenti tipologie di documenti: Invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette Comunicazione al segnalante del protocollo UIF; Richieste al segnalante di informazioni integrative; Invio alla UIF delle integrazioni richieste e degli eventuali “seguiti”; Comunicazioni al segnalante degli esiti della segnalazione (UIF e O.I.) U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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6. Modalità di trasmissione delle SOS tramite la PEC
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7. Obblighi degli Ordini Professionali
Tutela dell’identità del professionista Gli ordini professionali attraverso i quali sono trasmesse le SOS adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. 2. Custodia degli atti Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato per le eventuali necessità di approfondimento da parte della UIF (analisi finanziaria) e degli Organi investigativi (Gdf e DIA) U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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8. Obbligo di custodia degli atti
In ogni caso gli atti e la documentazione devono essere conservati in modo idoneo per le successive esigenze di approfondimento della UIF o degli organi investigativi o inquirenti … … se la segnalazione è effettuata direttamente alla UIF da un professionista che non può avvalersi dell'ordine professionale le informazioni sono richieste direttamente al segnalante, fatte salve le misure atte a tutelare la protezione della sua identità. U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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9. Principali criticità del sistema attuale
Tutela della riservatezza del segnalante Se il professionista segnalante non canalizza la propria segnalazione attraverso l’ordine professionale cui appartiene non c’è l’obbligo di anonimato nella trasmissione della sua segnalazione agli O.I.; 2. La PEC non è ancora entrata a pieno regime Il “colloquio” con gli ordini e i professionisti è talvolta difficile; 3. Qualità delle segnalazioni ancora da migliorare genericità della descrizione dei fatti, lacunosità delle motivazioni con conseguente necessità di approfondimenti onerosi che allungano i tempi di lavorazione delle segnalazioni mancata indicazione dei motivi del sospetto; U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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10. La tutela della riservatezza prevista dal 231/07
Art. 45, co. 5, 6, 7 e 8 – Tutela della riservatezza 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 7. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni. U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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11. Ricorrenti tipologie di operazioni segnalate…
1. Operazioni immobiliari con profili irregolari evasione fiscale, coinvolgimento di società situate in paesi a fiscalità privilegiata, origine illecita dei fondi utilizzati, compravendita effettuata da parte di soggetti non residenti con disponibilità di cui non é nota l’origine, regolamento in contanti; 2. Irregolarità nei contratti societari costituzione di società o cessioni di partecipazioni a società situate in “paradisi fiscali”; modifica dell’assetto societario con interposizione di soggetti su cui emergono notizie non positive; costituzione e scioglimento di società in tempi ravvicinati; 3. Profili soggettivi della clientela prestazioni professionali richieste da clienti palesemente sprovvisti della normale competenza e conoscenza (prestanomi); 4. Irregolarità fiscali Irregolarità nell’emissione delle fatture e ingiustificate alterazioni dei libri contabili, frequente pagamento per contanti di fatture emesse, movimentazione di contante senza alcun riferimento ad operazioni economiche, rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione in sede di revisione contabile 5. Utilizzo di conti di gioco on line U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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12. … e suggerimenti per migliorare le segnalazioni
Riferimenti sugli intermediari La mancanza dei riferimenti sugli intermediari bancari e finanziari intervenuti nelle fasi di regolamento, limita fortemente la possibilità di approfondimento presso il sistema bancario. Uso del contante da segnalare secondo le recenti precisazioni del MEF (11 ottobre 2010); la segnalazione alla UIF non è la sede corretta per la denuncia delle violazioni ai limiti dell’uso del contante (artt. 49 e 50 d.lgs 231/07) Profili oggettivi vs profili soggettivi nella valutazione del sospetto devono poter essere facilmente individuabili le irregolarità attinenti il profilo oggettivo dell’operazione (finanziario e giuridico) più che le anomalie di carattere soggettivo, pur importanti ma rilevanti maggiormente in sede di analisi investigativa U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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13. Segnalazioni non dovute U I F - Unità di Informazione Finanziaria
Violazioni sull’uso del contante Inviate per segnalare le violazioni dell’art 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore), in assenza di motivi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – recente modifica art. 41 del D.Lgs. n. 231 del 2007 2. Soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione o tenuti a trasmettere la segnalazione al delegato antiriciclaggio Ad esempio i curatori fallimentari sono soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione; altri soggetti, come i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a trasmettere la segnalazione non direttamente alla UIF ma tramite l’intermediario di riferimento 3. Generiche irregolarità Inviate da professionisti per segnalare generiche irregolarità (esempio ricorrente: in seguito al mancato pagamento dell’onorario…) non riconducibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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14. Qualche numero: ripartizione per categoria di soggetti segnalanti (anno 2009)
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14. Qualche numero: Segnalazioni di professionisti e altri operatori
2010 2009 2008 2007 2006 totale Notaio 29+18 64 + 5 103 127 170 516 Esperto contabile 14 10 19 21 15 80 Commercialista 27 29 17 37 24 134 Mediatore imm. 3 2 13 6 35 Avvocato 7 8 Case da gioco e offerta giochi on line 22 4 31 Revisore contabile Società revisione 5 9 20 Consulente lavoro 1 12 Altri 34 150 137 172 215 237 911
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II - L’analisi finanziaria delle segnalazioni
U I F - Unità di Informazione Finanziaria II - L’analisi finanziaria delle segnalazioni
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1. Fonti normative Articolo 47 - Analisi della segnalazione
Obblighi della UIF : Approfondimento finanziario di ciascuna SOS; Archiviazione delle SOS infondate; Redazione di una relazione tecnica di approfondimento finanziario per ciascuna SOS (ferme restando le previsioni dell’art. 331 c.p.p.) (1 SOS = 1 relazione) Trasmissione di relazione + SOS agli O.I. (DIA e NSPV) U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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2. L’analisi della SOS finalizzata alla relazione tecnica
Individuazione di un’ipotesi di base Immediata collocazione del fenomeno in prima lettura Verifica dell’ipotesi iniziale in sede di analisi Individuazione dei punti salienti e/o degli elementi mancanti Verifica dell’ipotesi di base tramite contatti con il segnalante e/o con altri intermediari U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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3. La definizione del corredo informativo
Consultazione degli archivi UIF e di altri data-base strutturati e visure camerali; Consultazione di fonti aperte (web, stampa, altro) Contatti con segnalante e altri intermediari (art. 45 D.Lgs 231, ove necessario, richiesta estratti AUI) U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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4. L’Analisi finanziaria delle operazioni sospette
Le segnalazioni dei professionisti pervengono alla UIF su supporto cartaceo oppure, come nel caso dei notai e consulenti del lavoro, tramite PEC Alla segnalazione é assegnato un protocollo, che la individuerà sia in sede di analisi sia di scambio di corrispondenza con gli O.I. ed il segnalante Analisi preliminare del contenuto Indagine nelle basi dati a disposizione (precedenti segnalazioni, collegamenti con altri soggetti segnalati da diversi internediari finanziari, professionisti ed altri operatori non finanziari, incroci con altri trasferimenti di fondi e soggetti destinatari od ordinanti, richieste di informazioni a ISVAP, CONSOB, altri settori della B.I,. a FIU estere,. etc…) Identificazione dei casi piu’ urgenti (soggetti già noti alle autorità inquirenti o ad essi collegati, operazioni di ingente ammontare apparentemente commerciali, ma che non appaiono collegate ad attività produttive coerenti tra loro, movimenti in circolarità ….) Provvedimento di sospensione dell’operazione Possibile archiviazione Esito finale
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4 Segue: analisi finanziaria della segnalazione di operazione sospetta
La segnalazione è assegnata a un analista relatore per l’approfondimento Analisi: ulteriori informazioni sono reperite in diverse basi dati ( es. evidenze delle camere di commercio italiane ed estere, collegamenti con altre SOS evidenziati grazie a programmi informatici, ricerche personalizzate anche da “fonti aperte”, informazioni da FIU estere - procedura di scambio protetta, etc.) 2. Risultati: determinazione dell’origine dei fondi valutazione della coerenza tra il flusso esaminato, le operazioni sottostanti e gli eventuali collegamenti con altre movimentazioni con il profilo del segnalato
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4 Segue - analisi finanziaria
La relazione tecnica prodotta sulla base dell’analisi effettuta è esaminata dal Titolare della Divisione operazioni sospette, dai dirigenti responsabili del coordinamento delle strutture coinvolte nell’approfondimento delle Sos e, nei casi di particolare interesse, dalla Dirigenza della UIF Le relazioni e le segnalazioni sono inoltrate agli Organi Investigativi (DIA e NSPV) 4 Segue - analisi finanziaria La UIF per motivi di urgenza può inviare agli O.I. risultati provvisori delle analisi, per poi farvi seguito per gli ulteriori approfondimenti. I segnalanti possono inviare “seguiti” alle SOS precedentemente inviate Analisi delle sos per “fenomeno” Gli O.I. forniscono successivamente un feedback in merito alle sos inviate
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5. La relazione tecnica ATTUALMENTE: Forma e Contenuto sono liberi, coerentemente con la configurazione attuale della SOS; IN PROSPETTIVA: la “nuova segnalazione” (più strutturata) consentirà l’adozione di una relazione tecnica più standardizzata, con alcune parti fisse, per esempio la descrizione delle: Ipotesi finanziaria verificata; Percorso analitico; Fonti consultate e evidenze tratte dagli archivi UIF; Descrizione delle ulteriori informazioni acquisite presso il sistema; Descrizione del profilo soggettivo del segnalato Valutazioni conclusive del rischio o, ove possibile, ipotesi di reato “Rating” U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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6. Destinatari della relazione tecnica
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F. Direzione Investigativa Antimafia (procuratore nazionale antimafia per reati attinenti alla criminalità organizzata) Autorità Giudiziaria (specifici casi su decreto di acquisizione, d’iniziativa studi su “fenomeni”) U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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Qualche buona ragione per segnalare le operazioni sospette
… In un’ottica penale-repressiva il riciclaggio rileva quale punto di incontro di numerosi reati ed espressione sul piano finanziario della criminalità che mira a reinvestire i profitti illeciti in attività economiche e finanziarie. Nella prospettiva economica il fenomeno rappresenta un fattore di forte inquinamento del sistema poiché determina rilevanti flussi finanziari non orientati all’efficiente allocazione delle risorse e impedisce un corretto sviluppo della concorrenza; gli effetti dannosi sul sistema economico si verificano sui mercati del prodotto, del lavoro, dei capitali, della proprietà. Il principale contributo dell’analisi economica, comunque, è l’intuizione che l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dipende dalla collaborazione offerta dagli intermediari legali, ai quali gli operatori criminali si devono rivolgere per far transitare i proventi illeciti nel settore legale. Il riciclaggio costituisce infatti un momento di vulnerabilità delle organizzazioni criminali in quanto il contatto con operatori economici sani eleva la possibilità di individuare fenomeni illeciti. U I F - Unità di Informazione Finanziaria
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