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PubblicatoNoelia Pandolfi Modificato 10 anni fa
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Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda Lezione 4 Scienza delle finanze – CLEP a.a. 2008-2009
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2 Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali
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3 Principali riforme Riforma 1997-98: Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.) Introduzione dellIrap Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual Income Tax (Dit) Riforma 2001-2004 Abolizione della Dit Introduzione dellIres Participation exemption Consolidato fiscale (Thin capitalisation) Legge finanziaria 2008 Riduzione aliquote Ires e Irap Ampliamento base imponibile Legge finanziaria 2009 Robin tax
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4 Irap: Imposta regionale sulle attività produttive
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5 Irap (1998) Imposta molto innovativa sia nel presupposto che nella definizione della base imponibile Platea molto ampia di contribuenti Base imponibile molto ampia Preleva molto gettito con t relativamente bassa Presupposto dellimposta è lesercizio abituale di unattività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale). NON SOLO IMPRESE E SOCIETA!!! Platea di contribuenti molto più ampia! Sono esclusi i contribuenti minimi Contenzioso con lavoratori autonomi senza stabile organizzazione
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6 Irap (1998) Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per unimpresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali). Non sono deducibili gli interessi passivi, e il costo del lavoro (con alcune importanti eccezioni, vedi dopo). Sono deducibili i contributi Inail. Per le società di capitali (e per opzione per tutte quelle in contabilità ordinaria) la base imponibile è ricavata direttamente dai dati di bilancio (LF 2008) Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni …. Pubblica Amministrazione: 8,5% sulle retribuzioni annue lorde Banche ed enti finanziari: margine di intermediazione – 50% dividendi; -90% ammortamenti e -90% altre spese amministrative … Esercenti arti e professioni: differenza fra ammontare compensi e costi Tranne interessi e personale dipendente) Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%), ridotta a 3,9% con LF 2008. Possibilità da parte delle regioni di aumentare aliquota (+ o – 1)
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7 Irap La base imponibile è calcolata per sottrazione, ma lo stesso risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime)
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8 Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto Base imponibile IRPEG = Utili = 1000-200-(300+120)-50+100-150 = 280 Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = per sottrazione: 1000-200-120 -50=630 (NB hp deduzione contributi) 630 per addizione: 280+300+150-100= 630 Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!
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9 Irap: agevolazioni Nel tempo si sono stratificate una serie di agevolazioni (che non riguardano mai la PA), tra cui: Deduzione per PMI: pari a 7350 euro con base imponibile fino a 180.759,91 euro, poi decresce fino ad annullarsi a 180.991,91 euro; (9500 per società persone, imprese individuali e esercenti arti e professioni) Due insiemi alternativi di deduzioni, con varie finalità incentivanti: Per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: deduzione contributi previdenziali e assistenziali (inclusi contributi a fondi pensione) +4600 (5000 nel 2007) euro per dipendente aumentato a 9200 (10000 nel 2007) nel mezzogiorno; Deduzione spese per apprendisti, contratti FL, disabili; deduzioni per personale addetto a ricerca e sviluppo; per i soggetti con componenti positive della base imponibile che non superano 400.000 euro, deduzione di 1850 euro per dipendente, con un massimo di cinque; + 20000 euro se aggiuntivo rispetto al costo del lavoro 2004 (aumentato in alcune aree svantaggiate);
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10 Chi paga? Dati Dichiarazione Irap 2005 Gettito complessivo: quasi 40 miliardi di euro nel 2007!
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11 Obiettivi dellIRAP (enunciati dal governo istitutivo) avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni); semplificazione del sistema fiscale e contributivo; maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla scelta dei fattori produttivi; diminuzione del costo del lavoro per il complesso delleconomia; riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese; una diminuzione del vantaggio fiscale allindebitamento; quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. LIrap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie.
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12 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese Scelte di investimento (costo del capitale) Scelte finanziarie (costo del capitale di debito e proprio) Scelte di occupazione (costo del lavoro) Scelte fra fattori produttivi Scelte di localizzazione (tassazione media effettiva) Scelte di distribuzione degli utili Scelte organizzativa (vedi lez.3)
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13 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese: approfondimento Effetto Ires e Irap: sul costo del capitale sul costo del lavoro
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14 Ires e Irap e tassazione del fattore lavoro (1) Situazione in assenza di imposte: = F(L)-wL F L = cl = w
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15 Ires e Irap e la tassazione del fattore lavoro (2) Con imposte : = F(L)-wL-Ts Ts = (cp+ci)wL + t s (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + t r (F(L)-ciwL) = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-t s )- t r (F(L)-ciwL F L (1-t r -t s ) = w[(1+cp+ci)(1-t s )-t r ci] NB: aggiungo e tolgo t r (1+cp+ci)
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17 Ires e Irap e tassazione del fattore capitale (1) Ipotesi bene non ammortizzabile Situazione in assenza di imposte = F(K)-rK F K = cK = r
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18 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (2) Con imposte, ipotesi finanziamento con debito; deducibilità IP: = F(K)-rK-Ts Ts = t s (F(K)- rK) + t r F(K) = (F(K)- rK)(1-t s )- t r F(K) F K (1-t r -t s ) = r(1-t s )
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19 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (3) Con imposte, ipotesi finanziamento con capitale proprio (non deducibilità del relativo costo) = F(K)-rK-Ts Ts = t s F(K) + t r F(K) = (F(K)- rK-(t s + t r )F(K)) F K (1-t r -t s ) = r
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20 Dual income tax (1997-2001) (1) DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato allaliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società). ROC = r* E 96 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio E 96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dellesercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97). Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!
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21 Dual income tax (1997-2001) (2) Perché solo incrementi? ROC = r* E 96 Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB leffetto è cumulativo! Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%
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22 Dual income tax (1997-2001): esempio (r*=7%)
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Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società) (Investimento=100; r=r*=5%)
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Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento e diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di inflazione: 2%)
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25 Decreto legge 185, 28 novembre 2008 Art. 6 (Deduzione dallIRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi) 1.A decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dellarticolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dellimposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita allimposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dellarticolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. 2.Rimborsi… (Problema della deducibilità: giudizio in corso, più volte rinviato, presso la Corte Costituzionale)
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26 Riferimenti bibliografici P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nelleconomia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2008. Per saperne di più: P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna, 2005 Ministero dellEconomia e delle Finanze, Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, Tributi, Supplemento 3, 2008, http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Documenti/Rivista%20Tributi/trib uti_SUPPLEMENTO_3_def.pdf, S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le imprese, www.lavoce.info, 9.10.2006www.lavoce.info Rapporto Finanza Pubblica 2007, Il Mulino, Bologna, 2008
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