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Biotecnologie e scienza incerta
Mariachiara Tallacchini
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L’incertezza della scienza (Brian Wynne)
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EEA, Late lessons from early warnings, (Copenhagen 2001)
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Il diritto della scienza incerta: RA e PP
Valutazione del rischio Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, 1992, P.17: “La valutazione di impatto ambientale verrà effettuata in relazione ad attività che possano avere significativi impatti negativi sull’ambiente” b) Principio di precauzione Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, 1992, P.15: “Qualora esista la minacciadi danni seri e irreversibili (all’ambiente), la mancanza di piena certezza scientifica non potrà essere invocata per posticipare misure efficaci di degrado ambientale” c) Trattato di Maastricht, Art.130R, par.2, 1992: “Le politiche comunitarie saranno basate (…) sul principio di precauzione e sui principi di prevenzione , di correzione all’origine dei possibili danni e sul principio del ‘chi inquina paga’ ”
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Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio 8) Nell'elaborazione della presente direttiva è stato tenuto conto del principio precauzionale e di esso va tenuto conto nell'attuazione della stessa. (9) Il rispetto dei principi etici riconosciuti in uno Stato membro è particolarmente importante. Gli Stati membri possono prendere in considerazione gli aspetti etici quando gli OGM siano deliberatamente emessi o immessi in commercio come tali o contenuti in prodotti. (10) Per un quadro legislativo completo e trasparente, è necessario garantire che il pubblico sia consultato dalla Commissione o dagli Stati membri durante l'elaborazione delle misure, e che sia informato delle misure adottate durante l'attuazione della presente direttiva.
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I rischi non sono solo oggettivi
I rischi devono essere socialmente decisi, accettati, condivisi
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Scienza e fiducia dei cittadini
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Democratizzare la scienza le nuove epistemologie “pubbliche”
La scienza socialmente robusta (Helga Nowotny) Le epistemologie civiche (Sheila Jasanoff)
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Estendere la consultazione con gli scienziati
-Più estesa conoscenza dei problemi -Collegamento democratico tra società e comunità scientifica Rendere partecipi i cittadini -Mancanza di garanzie analoghe a quelle che hanno condotto allo Stato di diritto -Modalità più equa di ripartizione dei rischi -Modalità più equa di ripartizione dei benefici -Modalità di ri-costruzione della fiducia dei cittadini
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Approfondire la democrazia in Europa
Obiettivi Democratizzare il sapere scientifico, in particolare nei settori sensibili della salute e della sicurezza: Maggiore accessibilità, non solo trasparenza tecnica Definire parametri scientifici di riferimento Formalizzare le condizioni di partecipazione all’elaborazione delle regole, per creare un “diritto partecipativo” della società civile: equità, autonomia, trasparenza, responsabilizzazione
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Le applicazioni UK Food Standard Agency (2000)
Gli xenotrapianti in Canada e Australia: il coinvolgimento del pubblico ( )
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Food Standards Agency (FSA) La risposta britannica alla BSE
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Food Standards Agency (FSA) I nuovi principi
1. Apertura e trasparenza Carattere di apertura teso a (ri)costruire la fiducia del pubblico Tutte le informazioni sono pubblicate su internet Consultazione continuata con gli stakeholder e il pubblico Diffusione di conoscenze che consentono ai cittadini di prendere decisioni informate 2. Benefici dell’apertura Aumenta la credibilità Incoraggia la partecipazione al dibattito 3. Comunicazione di rischi e incertezze Decisione congiunta sui rischi accettabili
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Xenotrapianti (innesti di tessuti e organi tra specie diverse): politiche democratiche dell’incertezza in Canada e Australia
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Canada: la scienza pubblicamente condivisa
CANADIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (CPHA) (2001), Trapianti da animale-a-umano: il Canada deve andare avanti? Consultazione pubblica sugli xenotrapianti, Dicembre 2001, Contatti via e telefono Riunioni cittadine (town meeting) in molte città del Canada Focus groups Cittadino-scienziato
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Australia: la scienza pubblicamente responsabile
Xenotransplatation Working Party, Linee-guida sugli xenotrapianti. Luglio 2002, Gli xenotrapianti comportano la restrizione di alcuni diritti umani fondamentali (recesso dal consenso informato, libertà personale, libertà procreativa): “Il gruppo di lavoro ha stabilito che la comunità scientifica deve fornire garanzie di sicurezza adeguate a dimostrare che i cittadini non correrano rischi indebiti se qualche paziente deciderà di abbandonare la sperimentazione”
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