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PubblicatoMafalda Piva Modificato 11 anni fa
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1 I CONTRATTI INTERNAZIONALI
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2 I CONTRATTI GLOBALI La diffusione di modelli uniformi nelle prassi contrattuali internazionali ha assunto uno sviluppo globale a partire dal 1950 ca., ad opera dei professionisti della legge americani ed inglesi, che assistevano gli investimenti dei loro connazionali nel mondo. Non circolavano più forme giuridiche (lagenzia, la vendita con esclusiva, e simili), ma testi completi, e sempre in inglese : la storia della globalizzazione delle forme contrattuali è anche la storia della progressiva conquista da parte della lingua inglese di tutti i mercati.
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3 I CONTRATTI GLOBALI (II) Il successo dellinglese è stato deciso dalle ex- colonie (si pensi, oggi, allIndia), e dagli avversari, come i Sovietici. La scelta della Cina di adottare linglese come lingua dei traffici – anche se la conoscenza nei ceti imprenditoriali ne é ancora assai limitata – ha chiuso ogni possibile alternativa. Ma non tutti i tipi contrattuali hanno subito luniformazione, tipica dei contratti di distribuzione (che vedremo), franchising, di tutti i contratti finanziari e di acquisto dazienda, e di tanti altri : vediamo prima due eccezioni.
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4 WORDS and PRINCIPLES on CONTRACTS
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5 FORMATION of CONTRACTS Proposal or Offer Tender to offer Invitation to treat / to deal Acceptance and the mirror rule No irrevocable offer but Options may be purchased Preliminary agreements may not be made final by Courts
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6 FORM and CONSIDERATION Form : Oral – Writing (the reproduced signature) – Deed under Seal Consideration, o corrispettivo : 1.Executory 2.Executed 3.Past
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7 TERMS of CONTRACT TERMS, or clauses 1.Conditions 2.Warranties 3.Intermediate terms (HK Fir Ship. vs. Kawasaki, 1962, CA) 4.Other terms and representations 5.Implied terms (I) business efficacy (The Moorcock) (II) Terms implied by custom (II) Terms implied by custom (III) Terms implied by Statute (follows) (III) Terms implied by Statute (follows)
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8 TERMS of CONTRACT (II) The terms implied under the Sale of Goods Act, 1979 1.Implied condition as to title 2.Implied condition as to description 3.Implied condition as to fitness for purpose 4.Implied condition as to sample Le exemption clauses Linterpretazione, o construction The plain meaning rule
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9 LINEFFICACIA, o INVALIDITY I LIMITI ALLA CAPACITA DI AGIRE 1.The Crown 2.The minors (ed i necessaries) LA MISREPRESENTATION 1.Fraudulent – Negligent – Innocent 2.La rescission 3.Gli uberrimae fidei agreements : (1) i contratti di assicurazione; (2) i family settlements agreements
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10 LINEFFICACIA (II) VIOLENZA, o DURESS UNDUE INFLUENCE ERRORE, o MISTAKE 1.Mutual, Unilateral 2.Non est factum 3.Sulla prestazione (se lerrore è riconoscibile) 4.Sulla persona dellaltro contraente
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11 LINEFFICACIA (III) LA NULLITA PER ILLICEITA, o ILLEGALITY 1.Statutory illegality 2.Illegality at common law (a)Agreements to commit a crime; (b)Agreements against the international interests of the Kingdom; (c)Agreements against the public service; (d)Agreements against the administration of Justice; (e)Abuse of legal process; (f)Agreements against good morals; (g)Agreements against the freedom of marriage; (h)Agreements ousting the access to Courts; (i)Restraint of Trade
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12 GLI EFFETTI DEL CONTRATTO Contratti e terzi The resale agreements The resale agreements The restrictive covenants The restrictive covenants The charterparties (The Lord Strathcona, 1926, PC) The charterparties (The Lord Strathcona, 1926, PC) The trust of contractual rights The trust of contractual rights The negotiable instruments The negotiable instruments Lesecuzione, o performance Il principio dellentire contract
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13 LA RISOLUZIONE o DISCHARGE OF CONTRACT 1.By operation of law 2.By agreement 3.By Frustration 4.By Breach
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14 CAUSATION e DANNI Il caso Hadley vs. Baxendale, 1854, Exch. 1.The 1st branch of the rule, or the ordinary results 2.The 2nd branch of the rule, or the contemplation of the parties The mitigation of damages
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15 LA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALE Gli artt. 1 – 6 : il campo di applicazione della Convenzione La nazionalità delle parti (art. 1) i tipi di vendita esclusi (art. 2) vendita e forniture (art. 3) le parti del diritto dei contratti escluse dalla disciplina della Convenzione : validità ed effetti sulla proprietà (art. 4) Lesclusione della responsabilità del produttore (art. 5) e quelle opzionali (art. 6)
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16 LE DISPOSIZIONI GENERALI E SULLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO Le norme generali sullinterpretazione della Convenzione (art.7), sul significato di dichiarazione della parte (art. 8), sugli usi commerciali (artt. 9 e 10), e sulla forma del contratto (artt. 11, 12 e 13) La formazione del contratto : lofferta (artt. 14, 15, 16, e 17) e laccettazione (18/19 : il co. 2° > 24)
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17 LE REGOLE SULLA PROPOSTA Articolo 14. 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario. Articolo 16.2. Tuttavia, un'offerta non può essere revocata: a ) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o b ) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.
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18 LACCETTAZIONE Articolo 19.1. Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto di quest'ultima e costituisce una contro-offerta. 2. Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione.
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19 ART. 25 a 65 LA VENDITA DI MERCI Le disposizioni generali (artt. 25-29) Gli obblighi del venditore : Gli artt. 30-34 sulla consegna Gli artt. 35-44 sulla conformità e sullevizione Gli artt. 45-52 sui rimedi contro il venditore Gli obblighi del compratore : Il pagamento (artt. 53-59) La presa in consegna art. 60 I rimedi contro il compratore (artt. 61-65)
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20 CONSEGNA E QUALITA Art. 33. Il venditore dovrà consegnare le merci: // c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto. Articolo 35.1. Il venditore deve consegnare merci di quantità, qualità e genere corrispondenti a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondano a quelli previsti dal contratto..
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21 SEGUE : SULLA QUALITA (II) 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a ) sono idonee agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b ) sono idonee ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
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22 SEGUE : SULLA QUALITA (III) c ) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d ) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a ) a d ) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto
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23 LESAME DELLA MERCE Articolo 38 1. L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. 2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 3. Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.
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24 LA DENUNCIA DEI DIFETTI Articolo 39 1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.
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25 LA GARANZIA CONTRO LEVIZIONE Articolo 42.1. Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale: (a) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o (b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari.
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26 IL DIFETTO DI CONFORMITA Articolo 46. 2. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia. 3. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia.
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27 LINTERVENTO DEL VENDITORE Articolo 48.1. Fatto salvo l'art. 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente né inconvenienti irragionevoli, né incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto di richiedere danni in conformità alla presente Convenzione.
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28 IL PAGAMENTO DEL PREZZO Articolo 54 L'obbligo che ha il compratore di pagare il prezzo comprende lobbligo di adottare i provvedimenti e adempiere alle formalità destinate a permettere il pagamento del prezzo previsto dal contratto o dalle leggi e regolamenti Articolo 55 Se la vendita è validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato espressamente o implicitamente fissato nel contratto, o da una disposizione che permetta di determinarlo, si reputa che le parti si siano, salvo disposizioni contrarie, tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circostanze analoghe. Articolo 57 1. Se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore: a ) presso la sede di affari di quest'ultimo
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29 LE NORME FINALI DELLA CONVENZIONE Artt. 66 – 70 Il passaggio dei rischi Artt. 71-73 Linadempimento anticipato e le consegne ripartite Artt. 74-78 I danni e gli interessi Artt. 79-80 La forza maggiore Artt. 81-84 Gli effetti della risoluzione Artt. 85-88 La conservazione delle merci Artt. 89-101 Le norme sul trattato
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