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Un mercato europeo per gli slots aeroportuali
Margherita Colangelo Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Giurisprudenza
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Il mercato del trasporto aereo
Eccesso di domanda per gli slots Vari fattori contro un aumento dell’offerta (territoriali, ambientali, economici, politici) Necessità di un’efficiente allocazione dell’esistente scarsa capacità
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Il sistema attuale (Reg. 793/2004)
Metodo di allocazione: procedura amministrativa + Grandfather rights & ‘use it or lose it’ rule Art. 8bis: trasferimenti e scambi permessi Le bande orarie possono: a) essere spostate da un vettore aereo da una rotta o tipo di servizio ad un'altra rotta o tipo di servizio operati dal medesimo vettore aereo; b) essere trasferite i) tra società madre e affiliata, e tra società affiliate della stessa società controllante, ii) in quanto parte dell'acquisizione del controllo sul capitale di un vettore aereo, iii) nel caso di acquisizione totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con il vettore aereo acquisito; c) essere scambiate, una contro una, tra vettori aerei New entrant rule In base all’attuale sistema, una volta che ad un determinato vettore sia stato assegnato uno slot o una serie di slots e questi li abbia regolarmente usati (percentuale dell’80%) durante una stagione, lo stesso vettore ha il diritto di avere riassegnati gli stessi slots per l’equivalente stagione successiva e dunque può non riconsegnarli allo slot pool. Questo meccanismo può continuare indefinitamente. In nessuno dei casi di mobilità previsti dal Reg. 793/2004 è menzionata la possibilità di uno scambio monetario, nè vi è un esplicito divieto. Ciò ha però portato a considerare il commercio degli slot vietato in Europa. Unica eccezione, dopo il caso Guernsey, è costituita dall’Inghilterra.
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Il reg. 793/2004 secondo la Commissione: 3 anni dopo
Comunicazione 15 novembre 2007: effetti limitati della new entrant rule il ruolo del coordinatore non è ancora omogeneo l’allocazione degli slots può essere meglio gestita tramite regole locali l’introduzione di sanzioni per evitare un abuso degli slots ha registrato un effetto positivo La definizione di nuovo concorrente è molto artificiosa. Manca inoltre una comune definizione di cosa si debba intendere per uso efficiente della capacità di un aeroporto.
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30 aprile 2008: una svolta? Comunicazione della Commissione europea del 30 aprile 2008: si riconosce l’esistenza di un mercato secondario degli slots in Europa si riconosce che il Reg. 793/2004 tace sul tema Per la prima volta la Commissione afferma che “non c’è nessun chiaro ed esplicito divieto di tali scambi” e che “non intende perseguire con procedure di infrazione gli Stati membri” a condizione che detti scambi “si effettuino in modo trasparente”
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Il sistema europeo secondo gli esperti
INEFFICIENZA INERZIA MANCANZA DI MOBILITA’ PER GLI SLOTS: IL REG. NON CONTIENE UN ESPLICITO DIVIETO NE’ MENZIONA LO SCAMBIO DIETRO PAGAMENTO BARRIERE ALL’ENTRATA RISCHIO DI MARKET PRE-EMPTION 1)I diritti di grandfather permettono alle compagnie aeree di operare senza sentirsi in pericolo di perdere I propri slots storici. 2) Un esempio di grey market può essere il seguente schema: la compagnia A scambia slots con la compagnia B ma, in virtù di tale scambio, riceve da B slots per cui non possiede i requisiti o a orari non frequentati, unicamente con lo scopo di restituirli al pool dopo lo scambio (c.d. junk slots); in tali casi si può ragionevolmente ritenere che vi sia un compenso monetario. Manca inoltre una definizione normativa dei diritti connessi agli slots, per cui non è chiaro a chi ne spetti la titolarità (Stati, compagnie aeree, gestori aeroportuali?). 3) I diritti di grandfather costituiscono la maggiore barriera all’entrata nel mercato del trasporto aereo. Inoltre non è facile individuare con chiarezza in cui gli slots siano mantenuti da un vettore, anche su una rotta non vantaggiosa, per uno scopo anticompetitivo –come quello di evitare che le bande orarie finiscano nelle mani dei rivali- oppure per una legittima strategia economica (in tal senso, anche AGCM). GREY MARKET
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Un mercato per gli slots?
Soluzione supportata dagli esperti del settore: introduzione di un mercato secondario per gli slots Secondary trading: può rappresentare lo step successivo all’allocazione primaria e si riferisce ai trasferimenti orizzontali tra soggetti allocatari tramite accordi bilaterali, accompagnati, se le parti lo desiderino e se la legge lo consenta, da pagamento in denaro o simili Uno strumento per incrementare l’efficienza allocativa e produttiva?
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NERA: Come introdurre il mercato secondario?
Slot trading NERA: Come introdurre il mercato secondario? consentendo alle compagnie aeree di vendere e comprare tramite negoziazioni bilaterali creando una formale piazza di mercato dove le bande possano essere negoziate, anche su base anonima FORME CONTRATTUALI UTILIZZABILI vendita diretta leasing come parte del trasferimento di una rotta da un vettore ad un altro o parte della ristrutturazione di una compagnia in bancarotta come parte di un accordo avente ad oggetto la redistribuzione delle bande orarie all’interno di un’alleanza tra compagnie o tra gruppi di vettori
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Secondary trading: potenziali vantaggi e svantaggi
Strumento per incrementare l’efficienza produttiva e allocativa, che consente la massimizzazione del valore delle risorse scarse redistribuendole tra i diversi operatori Incentivo per il pieno uso delle risorse, che rende gli operatori consapevoli del loro valore, in modo che esse vengano assegnate a coloro che le valutino di più rimuovendo le barriere all’entrata create dall’allocazione amministrativa Potenziali svantaggi: Mezzo per facilitare l’acquisizione e l’estensione del potere di mercato delle compagnie consolidate?
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Secondary trading: potenziali vantaggi e svantaggi
REQUISITI INDISPENSABILI: Necessità di un coordinamento con i meccanismi di allocazione primaria Necessità di: - un nuovo quadro normativo, che stabilisca regole chiare e definite sui diritti connessi alle bande orarie e dei soggetti coinvolti; - un sistema di controlli sulla trasparenza e non discriminatorietà delle negoziazioni Cfr. Comunicazione 30 aprile 2008
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