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PubblicatoIppolito Bonelli Modificato 11 anni fa
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO CORSO ASPP/RSPP MODULO A
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2 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ARTICOLO 1 CHE COSÈ IL D.LGS 626 ? E un decreto legislativo che prescrive misure per migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
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3 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 PERCHÉ È IMPORTANTE ? Perché è un sistema per una migliore protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori: GLOBALE Contiene misure generali di tutela PROGRAMMATO Comma 1 l. d) Programmazione della prevenzione INFORMATO E PARTECIPATO Comma 1 l. s) Informazione, partec., consult. dei lavoratori/rappresentanti
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4 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI ASSUME UNA VALENZA FONDAMENTALE NELLA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. SI ARTICOLA IN DUE MOMENTI FONDAMENTALI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI; LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE PER PREVENIRLI.
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5 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ASPETTI QUALIFICANTI DEL D.LGS.626 MODELLO PARTECIPATIVO CONSULTAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORE E DEL RLS DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E RESPONABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI INDIVIDUAZIONE DI COMPITI, STRUMENTI E MEZZI INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CULTURA DELLA DELLA PREVENZIONE
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6 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 IL D.LGS. 626/94 ED I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
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7 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 LA STRUTTURA DEL DLGS.626/94
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8 IL D.lgs. 19 SETTEMBRE 1994 n.626: LA STRUTTURA Titolo I disposizioni generali Titolo I disposizioni generali Titolo II luoghi di lavoro Titolo II luoghi di lavoro Titolo III uso delle attrezzature da lavoro Titolo III uso delle attrezzature da lavoro Titolo IV uso dei DPI individuali Titolo IV uso dei DPI individuali Titolo V movimentazione manuale dei carichi Titolo V movimentazione manuale dei carichi Titolo V bisagenti fisici (rumore) Titolo VI uso di attrezzature munite dei VDT Titolo VI uso di attrezzature munite dei VDT Titolo VI bisamianto Titolo VII protezione da agenti cancerogeni Titolo VII protezione da agenti cancerogeni Titolo VII bisprotezione da agenti chimici Titolo VII bisprotezione da agenti chimici Titolo VIII protezione da agenti biologici Titolo VIII protezione da agenti biologici Titolo VIII bis protezione da atmosfere esplosive Titolo VIII bis protezione da atmosfere esplosive Titolo IX sanzioni Titolo IX sanzioni Titolo X disposizioni transitorie e finali Titolo X disposizioni transitorie e finali N° 23 allegati
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9 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Dir. 89/654 Art. 30-33 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Dir. 89/655 Art. 34-39 TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVID. Dir. 89/656Art. 40-46 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI Dir. 90/269Art.47-49 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO Dir. 89/391 Art. 1-29 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI V bis RUMORE artt. 49 bis a 49 duodecies
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10 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 TITOLO VI USO ATTREZZATURE CON VIDEOTERMINALI Dir. 90/270 Art. 50-59 TITOLO VII e VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E CHIMICI Dir. 90/394 Art. 60-72 TITOLO VIII E VIII bis PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI E ATMOSFERE ESPLOSIVE Dir.90/679Art. 73-89 TITOLO IX SANZIONI Art. 90-94 TITOLO X DISP. TRANS. E FINALI Art. 95-98 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO VI bis: amianto
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11 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 8-11 CAPO III PREVENZ. INCENDI, EVACUAZ., PRONTO SOCCORSO Art. 12-15 CAPO IV SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 16-17 TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29
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12 IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 CAPO VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 21-22 CAPO VII DISPOSIZ. CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZ. Art. 23-28 CAPO VIII STATISTICHE INFORTUNI E MALATTIE PROFESS.LI Art. 29 CAPO V CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Art. 18-20 TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29
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13 IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 1) IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA PRIVATI O PUBBLICI: TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA PRIVATI O PUBBLICI: TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO Forze Armate e di Polizia Servizi di Protezione Civile Strutture giudiziarie, penitenziarie Università Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21) Forze Armate e di Polizia Servizi di Protezione Civile Strutture giudiziarie, penitenziarie Università Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21) Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati Industria Artigianato Commercio Ferrovie Ospedali, Case di Cura Istit. di Credito, Ass.ne Studi professionistici Amm.ni Statali e Locali....... Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati Industria Artigianato Commercio Ferrovie Ospedali, Case di Cura Istit. di Credito, Ass.ne Studi professionistici Amm.ni Statali e Locali....... SI APPLICA (Esempi) SI APPLICA (Esempi) SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato
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14 IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO Equiparati a lavoratori: - Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto - Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL - Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori) LAVORATORE Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato - Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore - Soggetto che ha la responsabilità dellimpresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. - Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. PRIVATO PUBBLICO
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15 IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI RESPONSABILE DEL S.P.P. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Persona designata dal DDL in possesso di attitudini e capacità adeguate Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori nella materia della salute e sicurezza durante il lavoro MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di : - specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente - autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91 - ecc. PREVENZIONE Disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dellattività lavorativa per evitare o diminuire i rischi prof.li nel rispetto della salute della popolazione e dellintegrità dellambiente esterno SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda per attività di prev. e protez. dai rischi professionali nellazienda o nellunità produttiva
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16 IL D.LGS 626/94: MISURE GENERALI DI TUTELA (ART 3) Informaz., formaz., consultaz., partecipaz., istruzioni adeguate ai lavoratori Manutenz. di ambienti, attrezz., macchine, imp.ti, disposit. di sicurezza Segnali di avvertimento e sicurezza Misure di emergenza Allontanamento per motivi sanitari Limitaz. agenti chimici, fisici, biologici Priorità protez. collett. su individ. Attenuare lavoro monotono /ripetitivo Limitazione al minimo degli esposti al rischio Rispetto principi ergonomici Sostituz. pericolo con minor pericolo Riduzione dei rischi alla fonte Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo Per attrezz. lavoro, sostanze, sistemaz. amb. di lavoro, processi produtt., macchine, impianti VALUTAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI ELIMIN./RIDUZ. RISCHI ALLA FONTE ELIMIN./RIDUZ. RISCHI ALLA FONTE PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE ORGANIZZAZ. GESTIONE ORGANIZZAZ. GESTIONE Controllo sanitario dei lavoratori
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17 D.LGS 626/94: OBBLIGHI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E PREPOSTO (ART. 4) DATORE DI LAVORO Designa Responsabile e Addetti (anche con esterni) del S.P.P. DIRIGENTE PREPOSTO Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5) Resp. S.P.P. Med. Comp. Rappr. Sicur. (consultaz.) Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Per nuove attività (pubbl. o private) Documento entro 3 MESI dallinizio dellattività
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18 D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI LAVORATORI Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni) Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di sicurezza e di protezione Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle macchine, impianti, dispositivi Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc. Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Contribuiscono alladempimento degli obblighi imposti dallautorità competente I LAVORATORI
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19 D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI PROGETTISTI FORNITORI INSTALLATORI (ART 6) Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locaz. finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di macchine, attrezz. e impianti non rispondenti alla legislazione vigente Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti Installano e montano gli impianti, macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti FABBRICANTI FORNITORI FABBRICANTI FORNITORI PROGETTISTI INSTALLATORI MONTATORI INSTALLATORI MONTATORI
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20 D.LGS 626/94: CONTRATTO DI APPALTO (ART 7) DATORE DI LAVORO FORNISCE INFORMAZ. SUI RISCHI SPECIFICI VERIFICA IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE APPALTATRICI LAVORATORI AUTONOMI COOPERA ALLATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAM. DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA)
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21 D.LGS 626/94: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART 8 - 11) DATORE DI LAVORO Designa il responsabile e una o più persone c. 1-2-3 Comunica nomi, curriculum, ecc. allIsp. del Lav. e allA.S.L. Anche con supporto esterno Dichiaraz. capacità di svolgimento Relazione infort.-mal. prof. Attestaz. frequenza a corso di formaz. (DM 16/01/97)) Fornisce al SPP tutte le informaz. necessarie Organizza SPP (Art. 8) ISTITUISCE IL SPP Art. 8 - N. suff. -formazione (art. 2 del D.Lgs 195/2003) - Mezzi e tempo adeguati Az. art. e ind. fino a 30 add. az. agr. e zoot. fino a 10 add. az. pesca fino a 20 add. altre fino a 200 add. SVOLGIM. DIRETTO DEI COMPITI DEL SPP Art. 10 ORGANO DI VIGILANZA Dichiaraz. di ademp. art. 4 (o autocertificazione per az. familiari e fino a 10 addetti)
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22 D.LGS 626/94: PREV. INCENDI, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15) DATORE DI LAVORO DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12) - Organizza i rapporti con lesterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze - Designa i lavorat. per le squadre di emergenza - Prende provvedim. e programmma interventi - Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere - Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14) PRIMO SOCCORSO Prende provvedimenti per il Primo Soccorso EVACUAZIONE DEI LAVORAT. Prende misure per levacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato DECRETI MINISTERIALI Stabiliranno linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività Stabiliranno le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo lattività DM 10/03/98 DM 388/2003
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23 D.LGS 626/94: SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 16-17) ACCERT. PERIOD. MEDICO COMPETENTE interno, esterno, pubblico, privato MEDICO COMPETENTE interno, esterno, pubblico, privato E EFFETTUATA DAL: COMPRENDE: ACCERT. PREVENT. VALUTAZ. IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA SOLO QUANDO PREVISTA DA NORME E LEGGI SPECIFICHE (ART 5 STATUTO DEI LAVORATORI)
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24 D.LGS 626/94: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 18-20) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS) NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip. NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip. ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU (rappr. Sindacali) - fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto) ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU (rappr. Sindacali) - fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto)
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25 D.LGS 626/94: INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 - 22) IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SU : Rischi per la sicurezza e la salute connessi con lattività Misure e attività di protezione e prevenzione Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Sostanze pericolose Antincendio, evacuazione, pronto soccorso Responsabile SPP e medico competente Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza Durante orario di lavoro - Allassunzione - Cambio mansione - Cambio attrezz., tecnol., sostanze In modo periodico In modo particolare per il Rappr. per la Sicur. In modo mirato gli addetti allantincendio, ecc. Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferim. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE : (Possibilità di delega) IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE : (Possibilità di delega)
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