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PubblicatoMauro Coco Modificato 11 anni fa
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Confederazione Nazionale dellArtigianato e della Piccola e Media Impresa Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali La valenza probatoria degli studi di settore Pregi e limiti dello strumento di accertamento Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Uff. Politiche fiscali CNA 1
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Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA Tutto ruota intorno alla valenza probbatoria Contraddittorio Costruzione condivisa Stima anticipata Valenza probbatoria Gli Studi di settore Compliance Requisiti per la rettifica Roma, 20 maggio 20102
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Accertamenti effettuati 2008 Attività 2008 Numero () Accertamenti Maggiore imposta accertata media () Contribuenti esercenti attività per i quali è in vigore lo studio di settore 103.00026.184 di cui …sulla base dellapplicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO) 73.0006.673 …senza lapplicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO) 30.00074.800 FONTE: Agenzia entrate – Audizione del Direttore Attilio Befera alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati (10 febbraio 2010)
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Accertamenti effettuati nel 2009 FONTE: Agenzia entrate – Conferenza stampa del 2 marzo 2010 (Dati non definitivi) Accertamenti 2009NumeroImporti a soggetti non congrui agli studi di settore56.43712.802 Definiti con adesione e con acquiescenza24.619 4.410
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Valutazione del rischio selezione per laccertamento a mezzo studi di settore Platea teorica studi di settore4.300.000 Soggetti esclusi - 600.000 Soggetti a studi3.700.000 Congrui (61%)2.245.000 - 2.800.000 Adeguati (15%)555.000 Soggetti non congrui e non adeguati900.000 Nellintervallo di confidenza200.000 () 350.000 Situazioni di marginalità300.000 Con Note aggiuntive (rif.2008) 265.000 POTENZIALE ACCERTAMENTO su550.000 RISCHIO SELEZIONE (rif.verifiche da studi effettuate nel 2009 ) 56.437 6,27% (10,26%)
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Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA 6 La relazione tra accertamento a mezzo studi di settore e metodologie di controllo. Larticolo 62-sexies DL n. 331/9362-sexies DL n. 331/93 definisce tra gli accertamenti induttivi dotati di gravità precisione e concordanza di cui allart. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 quelli basati suart. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 Sull'esistenza di gravi incongruenze Gli studi di settore tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dellattività ovvero In giudizio è comunque difficile dimostrare da parte dellAF che il tovagliometro o simili siano più attendibili dello studio di settore applicabile ed applicato Non è da escludere che lo studio sia inadeguato al caso di specie, ma deve essere dimostrato nellaccertamento Roma, 20 maggio 20106
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Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA La franchigia dai c.d. accertamenti analitico induttivi articolo 1, comma 17 della legge n. 296/2006 (applicabile dallanno dimposta 2006)articolo 1, comma 17 Gli accertamenti di tipo analitico-induttivo (art. 39, c 1, let. d) del DPR n. 600/73) non potranno essere effettuati se congruità al volume di ricavi stimato dagli studi di settore lincremento di ricavi da analitico induttivo deve superare il 40% dei dichiarati, ma non può comunque superare 50 mila non deve aver fatto omissioni o irregolarità nei dati comunicati, che portano ad un incremento di ricavi dichiarati superiore al 10% Lidea è quella che entro certi limiti lo studio di settore resta più affidabile Il limite assoluto è stato creato pensando alle imprese che hanno un fatturato elevato La coerenza non serve anche perché le nuove regole si rendono applicabili in relazione ai nuovi studi di settore. Roma, 20 maggio 20107
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Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA La limitazione alla possibilità di prescindere dagli studi di settore articolo 1, comma 17 legge n. 296/2006articolo 1, comma 17 legge n. 296/2006 Anche quando si profila la possibilità di applicare laccertamento analitico induttivo diverso dagli studi di settore La possibilità di prescinderne è legata allindicazione nella motivazione allavviso di accertamento devono essere indicate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente Così come il contribuente può prescindere dallapplicazione degli studi di settore solo motivando le ragioni anche lufficio potrà prescindere dallo studio di settore motivando le ragioni Roma, 20 maggio 20108
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9 La necessità di calare lapplicazione dello studio di settore al caso specifico affrontato Le ultime sentenze della Cassazione hanno dato una lettura dellart. 62-sexies DL n. 331/9362-sexies DL n. 331/93 che ridimensiona la valenza probatoria nella sostanza confermando ciò che aveva sostenuto Di recente lagenzia delle entrate. Si tratta di un orientamento comunque fatto a livello incidentale Le sentenze della Cassazione (sezioni unite) nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 tutte del 18/12/2009 Gli scostamenti derivanti dallapplicazione degli studi di settore rappresentano soltanto un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento fiscale:sono quindi classificabili tra le presunzioni semplici La classificazione tra quelle gravi, precise e concordanti non discende dalla previsione normativa in base ad una procedura di accertamento standardizzato, ma deve formarsi dallanalisi di più presunzioni semplici nellambito del contraddittorio.
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Gli ultimi orientamenti dellAgenzia delle entrate Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Uff. Politiche fiscali CNA 10 Cir.5 del 23/1/2008Cir.13 del 9/4/2009Nota 68125 del 4/6/2009 Al fine di emettere un avviso di accertamento a mezzo studi di settore occorre dimostrare lidoneità dellutilizzo dello strumento di accertamento al caso specifico. Le valutazioni che possono motivare lavviso di accertamento a mezzo studi di settore diventano anche criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento a mezzo studi di settore Analisi della complessiva situazione del contribuente… per SELEZIONARE il soggetto da chiamare al contraddittorio; CORROBORARE le presunzioni della stima dello studio. Nelle note operative sono esclusi i collocati nellintervallo di confidenza
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Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA 11 La possibilità di discostarsi dagli studi di settore: la prova contraria ed il contraddittorio Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi al volume di ricavi stimato dagli studi di settore Qualora abbia valide ragioni operative per sostenere che lo studio di settore non coglie il particolare tipo di attività svolta ovvero esistano delle circostanze congiunturali o personali che hanno impedito di realizzare il volume di ricavi stimato In proposito vedi in particolare la prima C.M. 21.05.1999, n. 110/EC.M. 21.05.1999, n. 110/E, ma anche la C.M. 08.06.2000, n. 121/E e tutteC.M. 08.06.2000, n. 121/E quelle successivamente emanate annualmente Gli studi di settore dovevano essere un comune presupposto di riferimento su cui discutere in fase precontenziosa Quando questo principio sotteso allessenza stessa degli studi di settore si è dovuto applicare sono emerse delle criticità. La procedura di acc. con adesione era dettata dalla prassi cfr C.M. 21.05.1999, n. 110/E, § 7, poi diventata norma (art. 10, c. 2-bis L. 146/98)C.M. 21.05.1999, n. 110/E Roma, 20 maggio 2010
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Il nuovo redditometro Base di lavoro presentataci ufficialmente il 18 maggio 2010
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Lo schema per la costruzione della nuova stima del reddito Coppia con p.r. con 35-64 anni Persona sola con più di 65 anni Coppia con p.r. con meno di 35 anni Persona sola con meno di 35 anni Persona sola con 35-64 anni Coppia con p.r. con più di 65 anni Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Monogenitore Coppia con 3 o più figli Suddivisione dei circa 41 milioni di contribuenti in Cluster familiari Spese relative allabitazione Spese relative agli automezzi Spese relative al tempo libero Altre spese Stima del reddito sulla base di una regressione ed individuazione di un intervallo di confidenza Distinzione sulla base territoriale
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Lintroduzione della compliance nel redditometro Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri – Resp. Uff. Politiche fiscali CNA 14 La stima del reddito di congruità viene resa nota prima del termine per effettuare i versamenti delle imposte Il contribuente può quindi confrontarsi con il reddito stimato dallapplicazione del nuovo redditometro Prima di procedere al versamento delle imposte
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Gli aspetti positivi e le criticità su queste idee di innovazione Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Uff. Politiche fiscali CNA 15 Gli aspetti positivi Le criticità Scova anche gli evasori totali di redito dimpresa (concorrenza sleale) La relazione è di immediata Comprensibilità Ovviamente questo aspetto dipenderà dai risultanti dello strumento, per cui abbiamo chiesto una sperimentazione preventiva Non esiste un contraddittorio preventivo al contenzioso Manca una validazione preventiva, La prova contraria che si può portare a confutazione è limitata
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