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LA SICUREZZA DI MACCHINE ED IMPIANTI

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Presentazione sul tema: "LA SICUREZZA DI MACCHINE ED IMPIANTI"— Transcript della presentazione:

1 LA SICUREZZA DI MACCHINE ED IMPIANTI
TRA MARCATURA CE E CONTROLLI ISPETTIVI SPISAL – AULSS 20 VERONA

2 D.P.R. 24/07/1996 N. 459 REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE CONCERNENTI IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE MACCHINE. SUPPLEMENTO ORDINARIO N.146 GAZZETTA UFFICIALE N.209 DEL 06/09/1996 SERIE GENERALE

3 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DPR 459/96 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 89/392/CEE REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA CHE DEVONO POSSEDERE LE MACCHINE ED I COMPONENTI DI SICUREZZA PER POTER CIRCOLARE LIBERAMENTE ALL’INTERNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA.

4 DAGLI ARTT. 100 E 118A DEL TRATTATO DI ROMA
LO SCOPO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE CON IL D.P.R. 459/96 E QUELLO DI CREARE LE CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHE’ LE INDUSTRIE CHE OPERANO NELL’AMBITO DELL’ UNIONE EUROPEA (U.E.) POSSANO REALIZZARE PRODOTTI RISPONDENTI AI MEDESIMI REQUISITI DI SICUREZZA PER * LE PERSONE * L’AMBIENTE * GLI ANIMALI COSI’ COME RICHIESTO DAGLI ARTT. 100 E 118A DEL TRATTATO DI ROMA

5 Art. 118 A - Trattato 1. “Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori ... 2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto, il Consiglio, …, adotta mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro ... 3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, … per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.”

6 CAMPO DI APPLICAZIONE LE NORME DEL DECRETO SI APPLICANO ALLE MACCHINE, NONCHE’ AI COMPONENTI DI SICUREZZA IMMESSI SEPARATAMENTE SUL MERCATO. SI INTENDE IMMISSIONE SUL MERCATO LA PRIMA MESSA A DISPOSIZIONE, DI UNA MACCHINA O DI UN COMPONENTE DI SICUREZZA

7 LA CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (R. E. S
LA CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (R.E.S.) E’ UN OBBLIGO PER MACCHINE O COMPONENTI DI SICUREZZA IMMESSI SUL MERCATO * NUOVI * USATI, MA ASSOGGETTATI A MODIFICHE COSTRUTTIVE MESSI IN SERVIZIO (ANCHE PER USO PROPRIO) * PER LA PRIMA UTILIZZAZIONE * USATI, MA ASSOGGETTATI A VARIAZIONI DI MODALITA’ DI UTILIZZO NON PREVISTE DAL COSTRUTTORE DOPO IL 21 SETTEMBRE 1996

8 L’ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ E’ A CURA DI CHIUNQUE CEDA IL BENE
LA CONFORMITA’ ALLE LEGGI PREVIGENTI E’ UN OBBLIGO PER MACCHINE O COMPONENTI DI SICUREZZA GIA’ IMMESSI SUL MERCATO O GIA’ IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 21 SETTEMBRE 1996 SE VENGONO VENDUTI (PASSAGGIO DI PROPRIETA’) CONCESSI IN USO O NOLEGGIATI LOCATI FINANZIARIAMENTE L’ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ E’ A CURA DI CHIUNQUE CEDA IL BENE

9 DEFINIZIONI MACCHINA INSIEME DI PEZZI O DI ORGANI, DI CUI ALMENO UNO MOBILE, COLLEGATI TRA LORO E CONNESSI SOLIDALMENTE PER UNA APPLICAZIONE BEN DETERMINATA ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE: E’ QUELLA CHE MODIFICA LA FUNZIONE DI UNA MACCHINA (ESCLUSI I PEZZI DI RICAMBIO O UTENSILI) IMPIANTO: UN INSIEME DI MACCHINE E DI APPARECCHI CHE, PER RAGGIUNGERE UN RISULTATO DETERMINATO, SONO DISPOSTI E COMANDATI IN MODO DA AVERE UN FUNZIONAMENTO SOLIDALE;

10 COMPONENTE DI SICUREZZA: UN COMPONENTE, PURCHÉ NON SIA UNA ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE, CHE IL COSTRUTTORE O IL SUO MANDATARIO IMMETTE SUL MERCATO ALLO SCOPO DI ASSICURARE, CON LA SUA UTILIZZAZIONE, UNA FUNZIONE DI SICUREZZA E IL CUI GUASTO O CATTIVO FUNZIONAMENTO PREGIUDICA LA SICUREZZA O LA SALUTE DELLE PERSONE ESPOSTE

11 ESCLUSIONI MACCHINE AZIONATE CON FORZA UMANA
MACCHINE GOVERNATE DA ALTRE DIRETTIVE ARMI E MACCHINE MILITARI LE MACCHINE PER USO MEDICO DESTINATE ALL'IMPIEGO DIRETTO SUL PAZIENTE LE CALDAIE A VAPORE E I RECIPIENTI A PRESSIONE

12 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
PER OGNUNA DELLE POSSIBILI SITUAZIONI PERICOLOSE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA, LA DIRETTIVA FISSA DEI PRINCIPI DA RISPETTARE. VENGONO DEFINITI “REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA” IL LORO RISPETTO E’ OBBLIGATORIO DA PARTE DEL FABBRICANTE GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI R.E.S. SI APPLICANO SE SUSSITE IL RISCHIO CORRISPONDENTE

13 I R.E.S. SONO CONTENUTI NELL’ALL. I ALLA DIRETTIVA
L’ALL. I E’ SUDDIVISO IN 6 CAPITOLI I: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE GENERALI PER TUTTE LE MACCHINE II: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE: * AGROALIMENTARI * PORTATILI * PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E MATERIE ASSIMILATE III: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER OVVIARE A RISCHI PARTICOLARI DOVUTI ALLA MOBILITA’ DELLE MACCHINE

14 IV: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UNA OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO V: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE DEI LAVORI SOTTERRANEI VI: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO E ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE

15 IN SEDE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLA MACCHINA, IL FABBRICANTE DEVE
ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI (VALUTAZIONE E ANALISI DEI DEI RISCHI) CONSIDERARE L’USO NORMALE E RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE RIDURRE AL MINIMO DISAGI, FATICA, STRESS DOTARLA DI TUTTE LE ATTREZZATURE E GLI ACCESSORI SPECIALI

16 LA VALUTAZIONE E ANALISI
DEL RISCHIO

17 ALL. V – PAR. 3 LETT. A) – III TRATTINO
IL FABBRICANTE PER DIMOSTRARE AL CLIENTE LA CONFORMITA’ DELLA SUA MACCHINA ALLA DIRETTIVA, DEVE REALIZZARE IL FASCICOLO TECNICO CHE DOVRA’ CONTENERE TRA L’ALTRO: “LA DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE PER PREVENIRE I RISCHI PRESENTATI DALLA MACCHINA” ALL. V – PAR. 3 LETT. A) – III TRATTINO

18 DEVE CONSENTIRE AD UNA MACCHINA DI ESSERE:
E’ PROPRIO QUESTA LA MOTIVAZIONE PRINCIPALE DELLA VALUTAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI DEVE CONSENTIRE AD UNA MACCHINA DI ESSERE: TRASPORTATA MANTENUTA INSTALLATA SMANTELLATA REGOLATA ELIMINATA SENZA PROVOCARE LESIONI O DANNI ALLA SALUTE INQUINAMENTO PER L’AMBIENTE DANNI AGLI ANIMALI DOMESTICI

19 NORMA ARMONIZZATA UNI EN 1050/93
UN VALIDO SUPPORTO PER LA METODOLOGIA OPERATIVA DA APPLICARE PER L’ESECUZIONE DELL’ANALISI DEI RISCHI E’ FORNITO DALLA NORMA ARMONIZZATA UNI EN 1050/93

20 RISCHIO  DEFINITO COME LA PROBABILITA’ DEL VERIFICARSI DI EVENTI NEGATIVI DA CUI POSSONO DERIVARE CONSEGUENZE DANNOSE  R = F * M F= FERQUENZA ATTESA DI EVENTO INDESIDERATO CHE PROVOCA UN DANNO; M=MAGNITUDO: GRANDEZZA DEL DANNO CHE L’EVENTO PUO CAUSARE

21 IL RISCHIO PUO’ ESSERE CLASSIFICATO IN
SPECIFICO CONVENZIONALE POTENZIALE DI INCIDENTI RILEVANTI

22 RISCHIO SPECIFICO LEGATO A FATTORI CHIMICI O FISICI CHE PER LORO NATURA POSSONO DANNEGGIARE IN TEMPI PIU’ O MENO LUNGHI PERSONE, COSE O AMBIENTE (DI LAVORO). EVENTO CONTINUO O MOLTO FREQUENTE CON DANNI MODESTI.

23 RISCHIO CONVENZIONALE
LEGATO ALL’ATTIVITA’ DI LVORO, AGLI APPARECCHI, AGLI IMPIANTI PRESENTI IN TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI (SOSTANZIALMENTE PROBLEMI DI INFORTUNISTICA). EVENTO FREQUENTE CON DANNI CHE ARRIVANO AD INTERESSARE UNA O PIU’ PERSONE.

24 RISCHIO POTENZIALE DI INCIDENTE RILEVANTE
DERIVANTE DA EVENTI ANOMALI CHE PROVOCANO INCENDI, ESPLOSIONI, RILASCIO DI PRODOTTI TOSSICI ETC. ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA. EVENTO CON FREQUENZA LIMITATA MA CON DANNI GRAVISSIMI.

25 FATTORI CHE INFLUENZANO IL RISCHIO
FATTORI LEGATI ALLA MACCHINA TIPO, FUNZIONAMENTO, DISPOSITIVI DI COMANDO, MANUTENZIONE ETC. FATTORI LEGATI ALL’IMPIEGO CICLO DI LAVORAZIONE, NECESSITA’ DI INTERVENTI MANUALI, FACILITA’ DEI COMANDI, CARICO-SCARICO ETC.

26 FATTORI LEGATI ALL’UOMO
ATTENZIONE, INTERPRETAZIONE DEGLI EVENTI, CAPACITA’ DI INTERVENTO, CONFIDENZA, STANCHEZZA ETC. FATTORI LEGATI ALL’AMBIENTE ILLUMINAZIONE, RUMORE, INQUINANTI ETC.

27 ANALISI DEL RISCHIO IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO IDENTIFICAZIONE, DEFINIZIONE, DESCRIZIONE STIMA DEL RISCHIO (QUANTIFICAZIONE) VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO DELL’EVENTO E VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE CONTROLLO DEL RISCHIO (RIDUZIONE) AZIONI DA INTRAPRENDERE PER RIDURRE I RISCHI

28 ANALISI DI TIPO QUALI – QUANTITATIVO
PER LA RICERCA DI EVENTI INDESIDERATI TECNICHE QUALITATIVE CHECK LIST ANALISI SISTEMATICA DEI DISEGNI, DELLE SCHEDE OPERATIVE DI PROCESSO, DELLE SPECIFICHE DEI PRODOTTI E DELLE APPARECCHIATURE, EFFETTUATA CON L’USO DI UN QUESTIONARIO-GUIDA INDICI DI RISCHIO CONSENTE DI IDENTIFICARE LE AREE A MAGGIOR RISCHIO

29 ANALISI DELLE CAUSE E CONSEGUENZE
METODO F.M.E.A. (Failure Mode and Effects Analysis): STUDIO DELLE CONSEGUENZE DELLA ROTTURA O MALFUNZIONAMENTO DI CIASCUNA APPARECCHIATURA

30 TECNICHE QUANTITATIVE
ALBERO DEI GUASTI DALL’EFFETTO VISIBILE SI RISALE AGLI EFFETTI PRIMARI, INDIVIDUANDO GLI EVENTI CAUSALI POSSIBILI ALBERO DEGLI EVENTI DALL’EVENTO ANOMALO INIZIATORE SEGUONO TUTTI I POSSIBILI EVENTI O CONSEGUENZE DEL PRIMO

31 NORME ARMONIZZATE (EN) ED ORGANISMI DI NORMAZIONE

32 SONO PUBBLICATE SULLA G.U.C.E.
DIPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO ADOTTATRE DA ORGANISMI DI NORMAZIONE SU MANDATO DELLA COMMISISONE DELLA U.E. SONO PUBBLICATE SULLA G.U.C.E. I RIFERIMENTI DELLE NORME NAZIONALI CHE RECEPISCONO LE NORME ARMONIZZATE SONO PUBBLICATE SULLA G.U.

33 LA CONFORMITA’ ALLE NORME ARMONIZZATE PRODUCE L’IMPLICITO RISPETTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (R.E.S.) DI RIFERIMENTO IL RISPETTO DELLE NORME NON E’ OBBLIGATORIO (NORME DI TIPO VOLONTARISTICO) ILCOSTRUTTORE, NEL CASO DI NON RISPETTO, DEVE DIMOSTRARE, CON SOLUZIONI ALTERNATIVE DI AVERE RISPETTATO I R.E.S.

34 CLASSIFICAZIONE DELLE NORME
Norme di tipo A CONCETTI FONDAMENTALI, PRINCIPI DI PROGETTAZIONE ED ASPETTI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE MACCHINE Es. UNI EN 292: Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base

35 Norme di tipo B ASPETTI DI SCIUREZZA, O TIPO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA, APPLICABILI A NUMEROSI TIPI DI MACCHINE Le norme di tipo B si suddividono in tipo B1 e tipo B2 Tipo B1: aspetti particolari della sicurezza (rumore, temperature, distanze di sicurezza). Es. UNI EN 294: Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori. Tipo B2: dispositivi di sicurezza (dispositivi di interblocco, ripari etc.). Es. UNI EN 1088: Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. principi di progettazione e di scelta

36 Norme di tipo C REQUISITI DI SICUREZZA DI DETTAGLIO PER UNA MACCHINA O PER UN GRUPPO DI MACCHINE Es. UNI 8703: Macchine utensili. Torni ad asse orizzontale. Criteri di progettazione per la sicurezza sul lavoro

37 ORGANISMI DI NORMAZIONE
ITALIANI UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

38 EUROPEI CEN (EN) COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE CENELEC COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE ELETTROTECNICA

39 MONDIALI ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION OF STANDARDIZATION IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

40 PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
ORGANISMI NOTIFICATI

41 ITER A CURA DEL FABBRICANTE
PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO TECNICO MACCHINA CONTENUTA NELL’ALL. IV DEL DPR 459/96 * RICORSO OBBLIGATORIO AD UN ORGANISMO NOTIFICATO (O.N.) MACCHINA NON CONTENUTA NELL’ALL. IV * AUTONOMIA OPERATIVA DELFABBRICANTE O RICORSO VOLONTARIO AD UN O.N. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ MARCATURA CE

42 ORGANISMI NOTIFICATI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELL’ INDUSTRIA COMEMRCIO ED ARTIGIANATO (MICA) CON D.M. 22/03/1993 AUTONOMIA ED INDIPENDENZA TECNICO FINANZIARIA DISPONIBILITA’ DI PERSONALE ESPERTO E MEZZI NECESARI ED ADEGUATI ORGANIZZAZIONE CONFORME UNI EN 45011 PERSONALE SOGGETTO A SEGRETO PROFESSIONALE POLIZZA SPECIFICA DI RESPONSABILITA’ CIVILE

43 FASCICOLO TECNICO

44 PER DIMOSTRARE LA CONFORMITA’ DEL PRODOTTO AI R. E. S
PER DIMOSTRARE LA CONFORMITA’ DEL PRODOTTO AI R.E.S. , LA DIRETTIVA PRESCRIVE AL FABBRICANTE DI DOCUMENTARE LE SCELTE PROGETTUALI E COSTRUTTIVE DELLA MACCHINA NELLA DECISIONE 90/683/CEE DEL 13 DICEMBRE 1990 SI SPECIFICAVA:”L’OBIETTIVO ESSENZIALE DI UNA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ E’ QUELLO DI PERMETTERE ALL’AUTORITA’ PUBBLICA DI ASSICURARSI CHE UN PRODOTTO IMMESSO SUL MERCATO SIA CONFORME AI REQUISITI ESPRESSI NELLE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI E DEI CONSUMATORI”

45 LA DIRETTIVA MACCHINE NON SI DISCOSTA DA QUESTA LINEA ED IMPONE AL FABBRICANTE LA DIMOSTRAZIONE OGGETTIVA E DOCUMENTALE DELLA SICUREZZA DEL SUO PRODOTTO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PRENDE IL NOME DI FASCICOLO TECNICO

46 FASCICOLO TECNICO DELLA COSTRUZIONE
COMPOSTO - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; - dall'elenco dei requisiti essenziali del presente allegato, - delle norme e delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; - se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio competente; - se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio competente; - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;

47 IL FASCICOLO TECNICO DEVE ESSERE PREDISPOSTO DAL FABBRICANTE DEVE ESSERE CONSERVATO PER 10 ANNI DOPO LA COSTRUZIONE DELL’ULTIMO PROTOTIPO DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI INCARICATI DAL MICA O DALLA MAGISTRATURA LA MANCATA PRESENTAZIONE PUO’ COSTITUIRE MOTIVO SUFFICIENTE PER DUBITARE DELLA PRESUNZIONE DI CONFORMITA’

48 RICORSO AD UN ORGANISMO NOTIFICATO

49 SE LA MACCHINA È COMPRESA TRA QUELLE ELENCATE NELL'ALLEGATO IV ED È FABBRICATA SENZA RISPETTARE O RISPETTANDO SOLTANTO PARZIALMENTE LE NORME LA MACCHINA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALL'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ALLEGATO VI

50 L'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE
PROCEDURA MEDIANTE LA QUALE UN ORGANISMO NOTIFICATO STABILISCE E CERTIFICA CHE IL MODELLO DI UNA MACCHINA SODDISFA I REQUISITI DELLA DIRETTIVA CHE LA RIGUARDANO LA DOMANDA D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE È PRESENTATA DAL FABBRICANTE, O DAL SUO MANDATARIO, PER UN MODELLO DI MACCHINA, AD UN SOLO ORGANISMO NOTIFICATO

51 L'ORGANISMO NOTIFICATO
- effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per verificarne l'adeguatezza, e l'esame della macchina presentata o messa a disposizione; - nell'esame della macchina, l'organismo: a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in sicurezza nelle condizioni di servizio previste; b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente; c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la riguardano.

52 SE LA MACCHINA È COMPRESA TRA QUELLE ELENCATE NELL'ALLEGATO IV ED È FABBRICATA CONFORMEMENTE ALLE NORME, IL FABBRICANTE (O IL SUO MANDATARIO) DEVE EFFETTUARE, A SUA SCELTA, UNO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI

53 COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO PREVISTO DALL'ALLEGATO VI E TRASMETTERLO AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO CHE LO CONSERVA AGLI ATTI E NE RILASCIA RICEVUTA SOTTOPORRE IL FASCICOLO TECNICO DI CUI ALL'ALLEGATO VI ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO IL QUALE SI LIMITA A VERIFICARE CHE SONO STATE CORRETTAMENTE UTILIZZATE LE NORME, E RILASCIARE UN ATTESTATO DI ADEGUATEZZA DEL FASCICOLO; SOTTOPORRE IL MODELLO DELLA MACCHINA ALL'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE PREVISTO DALL'ALLEGATO VI

54 LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

55 L’ALL. I DELLA DIRETTIVA PRESCRIVE CHE OGNI MACCHINA O COMPONENTE DI SICUREZZA AL MOMENTO DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO SIA PROVVISTA DI UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL FABBRICANTE CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI DI SICUREZZA AD ESSO APPLICATI

56 SCOPO DELLA DICHIARAZIONE
IDENTIFICARE LA MACCHINA DEFINIRE A “CHE COSA” E’ CONFORME LA MACCHINA IDENTIFICARE IL FABBRICANTE DEFINIRE IL SOGGETTO RESPONSABILE DEFINIRE LA DATA DI IMMISSIONE SUL MERCATO

57 CONTENUTI TECNICI DELLA DICHIARAZIONE
RIFERIMENTI OBBLIGATORI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE APPLICABILI E VIGENTI RIFERIMENTO VOLONTARIO ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE APPLICABILI A REGIME TRANSITORIO

58 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
IL DOCUMENTO ASSUME DENOMINAZIONI DIVERSE IN FUNZIONE DEL PRODOTTO A CUI SI RIFERISCE: DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ PER LE MACCHINE (TIPO A ALL. II) SI APPLICA A TUTTE LE MACCHINE CHE SODDISFANO TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI APPLICABILI

59 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE "CE " DI CONFORMITÀ PER LE MACCHINE
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, -descrizione della macchina, - tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme, - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e il numero dell'attestato di certificazione CE, - eventualmente nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo, - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica, - eventualmente il riferimento alle norme armonizzate, - eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate, - identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

60 SI APPLICA INOLTRE A TUTTE LE MACCHINE IMMESSE SUL MERCATO INCOMPLETE
DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE (TIPO B ALL. II) SI APPLICA A TUTTE LE MACCHINE CHE NON SODDISFANO TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI APPLICABILI, POICHE DESTINATE AD ESSERE INTEGRATE IN ALTRE MACCHINE SI APPLICA INOLTRE A TUTTE LE MACCHINE IMMESSE SUL MERCATO INCOMPLETE

61 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE O DEL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario stabilito nella Comunità, - descrizione della macchina o delle parti di macchine, - all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero dell'attestato di certificazione CE, - all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato al quale è stato comunicato il fascicolo, - all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha proceduto alla verifica, - all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate. - menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva, - identificazione del firmatario.

62 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
PER I COMPONENTI DI SICUREZZA (TIPO C ALL. II) SI APPLICA A TUTTI I COMPONENTI DI SICUREZZA CHE VENGONO IMMESSI SEPARATAMENTE SUL MERCATO

63 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE O DEL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ
-nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, - descrizione del componente di sicurezza, - funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è desumibile in modo evidente dalla descrizione, - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero dell'attestato di certificazione "CE " del tipo, - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo, - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica, - eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate, - eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche tecniche nazionali applicate, - identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

64 LA MARCATURA CE

65 ATTO FORMALE CON IL QUALE IL FABBRICANTE ATTESTA DI AVERE ESEGUITO TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI RICHIESTI DALLA DIRETTIVA MACCHINE E DALLE ALTRE DIRETTIVE APPLICABILI ALLA MACCHINA LA MARCATURA CE PUO’ ESSERE APPOSTA SULLA MACCHINA SOLO SE ESSA SODDISFA TUTTI I R.E.S. AD ESSA APPLICABILI

66 LA MARCATURA CE DI CONFORMITÀ È COSTITUITA DALLE INIZIALI "CE " SECONDO IL SIMBOLO GRAFICO SEGUENTE:

67 LA MARCATURA DEVE ESSERE APPOSTA IN MODO VISIBILE, LEGGIBILE E DURATURO
SONO VIETATE MARCATURE CHE POSSONO INDURRE IN ERRORE O MARCHI CHE LIMITANO LA VISIBILITA’ O LA LEGGIBILITA’ DELLA MARCATURA SALVO CASI ECCEZIONALI DEVE ESSERE APPLICATA UNA SOLA MARCATURA A CURA DEL FABBRICANTE O DELL’ASSEMBLATORE

68 ISTRUZIONI PER L’USO

69 DEVONO ACCOMPAGNARE OGNI PROTOTIPO
DEVONO ESSERE REDATTE NELLA LINGUA UFFICIALE DEL PAESE DOVE AVVIENE L’UTILIZZO DEVONO ESSERE CONSERVATE A CURA DELL’ACQUIRENTE DEVONO ESSERE MESSE A DISPOSIZIONE DELL’OPERATORE

70 ATTIVITA’ DI VIGILANZA

71 DPR 459/96 D. Lgs. 626/94 DPR 547/55 ITER AMMINISTRATIVO ITER PENALE
COSTRUTTORE - INSTALLATORE NEI PAESI UE COSTRUTTORE VENDITORE UTILIZZATORE art c.p. COMUNICAZIONE MINISTERI COMPETENTI DPR 459/96 art. 7 c. 3 PROCURA COMPETENTE D. Lgs. 758/94

72 INTERVENTI DI VIGILANZA INTERVENTI PER INFORTUNIO VALUTAZIONE MACCHINE ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO ESAME DOCUMENTAZIONE MACCHINA NON “CE” MACCHINA “CE”

73 SITUAZIONI RISCONTRABILI
MACCHINE “CE” non conformi a: RES All. 1 DPR 459/96 DPR 547/55 D. Lgs. 626/94 costruite, vendute o utilizzate dopo il costruite, vendute o utilizzate prima del MACCHINE USATE non conformi al DPR 547/55 costruite prima del : attestazione di conformità alla legislazione previgente di chiunque venda, noleggi, …

74 MACCHINE “CE” NON CONFORMI FABBRICANTE / COSTRUTTORE
Territorio di competenza ITER PENALE Violazione art. 6 c.2 D. Lgs. 626/94 Prescrizione Trasmissione notizia di reato ITER AMMINISTRATIVO Segnalazione a: Ministeri competenti Regione

75 FABBRICANTE / COSTRUTTORE
Territorio altra ASL ITER PENALE Violazione art. 6 c.2 D. Lgs. 626/94 Trasmissione notizia di reato a: Procura competente e Procura propria ASL Trasmissione documentazione SPISAL competente ITER AMMINISTRATIVO Segnalazione a: Ministeri competenti Regione

76 COMMERCIANTE ITER PENALE Territorio di competenza
Violazione art. 7 DPR 547/55 Trasmissione notizia di reato

77 COMMERCIANTE Territorio altra ASL ITER PENALE
Violazione art. 7 DPR 547/55 Trasmissione notizia di reato a Procura competente e Procura propria ASL Trasmissione documentazione SPISAL competente

78 UTILIZZATORE ITER PENALE
Violazioni specifiche al DPR 547/55 e D. Lgs. 626/94 secondo D. Lgs. 758/94 - Prescrizione Trasmissione notizia di reato alla Procura propria ASL in caso di infortunio costruttore, venditore, utilizzatore: art. 590 CP per lesioni personali colpose


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