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Seminario di formazione CONAI
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Aree tematiche Il contesto normativo di riferimento
Il sistema CONAI – Consorzi di Filiera Adesione a CONAI e gestione del Contributo Ambientale L’Accordo ANCI-CONAI e il sistema delle piattaforme Sostenibilità ambientale/Prevenzione Risultati raggiunti ed impegni futuri
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1. Il contesto normativo di riferimento
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Alle origini del problema rifiuti
Crescita del benessere e diversificazione dei consumi Distribuzione moderna Trasportabilità e sicurezza Famiglie più piccole Popolazione più anziana Crescenti difficoltà nello smaltimento Maggiore quantità di rifiuti prodotti
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Il ruolo degli imballaggi
L’attenzione si è concentrata in modo particolare sui RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, dal momento che: costituiscono circa il 30% in peso e circa il 40% in volume dei rifiuti solidi urbani; possono essere reintrodotti efficacemente nel ciclo produttivo.
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Rifiuti e rifiuti d’imballaggio: le modalità di gestione nel 1998
Rifiuti urbani prodotti: Kton ∙ Raccolta differenziata: 11,2% (poco più di 3 mln. ton) ∙ Rifiuti urbani gestiti in discarica: oltre l’80% 66,8% 31,0% DISCARICA Per gli imballaggi la gestione era la seguente: RICICLO RECUPERO ENERGETICO 2,2%
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Le soluzioni al problema
Il principio della responsabilità condivisa tra tutti gli attori, articolata in una strategia di interessi concreti: Per i Comuni: obiettivo del 35% di raccolta differenziata entro il 2003 e costi crescenti per lo smaltimento in discarica (ecotassa); Per il Cittadino: la trasformazione da tassa a tariffa rende conveniente differenziare i propri rifiuti (meno rifiuti produco, meno pago); Per il sistema economico: obiettivo del 50% minimo di recupero sul totale degli imballaggi immessi al consumo entro il 2002.
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Decreto Legislativo 22/1997 D.Lgs. 22/1997 in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Obiettivi Contenuti e obblighi per le imprese Conai e Consorzi di filiera
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Contenuti e obiettivi (titolo II, art. 34-43)
Il decreto riguarda: tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale primari, secondari e terziari tutti gli operatori economici della filiera produttori di materiali produttori di imballaggi industria utilizzatrice commercio
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Definizione di imballaggio (1)
D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettera a): « imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. »
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Definizione di imballaggio (2)
D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettere b), c), d): - imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; - imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
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Definizione di imballaggio (3)
La Direttiva 2004/12/CE (art. 3), che modifica la Direttiva 94/62/CE, specifica che la definizione di imballaggio è basata, inoltre, su tre criteri aggiuntivi: sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme; sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
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Definizione di imballaggio: esempi
L’Allegato I della Direttiva 2004/12/CE riporta alcuni esempi illustrativi dei tre criteri: 1. imballaggio: scatole per dolci, involucro che ricopre la custodia di un CD non imballaggio: vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa, cassette di attrezzi, bustine da tè, rivestimenti di cera dei formaggi, budelli per salumi 2. imballaggio: sacchetti o borse di carta o di plastica, piatti e tazze usa e getta, pellicole di plastica trasparente, sacchetti per panini, fogli di alluminio non imballaggio: cucchiaini di plastica, posate usa e getta 3. imballaggio: etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto parti di imballaggio: spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione, etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio, graffette, fascette di plastica, dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.
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Contenuti e obiettivi (titolo II, art. 34-43)
Il decreto stabilisce: PRINCIPI GENERALI (art. 36) : CHI INQUINA PAGA RESPONSABILITÀ CONDIVISA I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi. La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata → in modo efficiente ed economico → a copertura omogenea del territorio
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Obiettivi (art. 37, allegato E)
Entro 5 anni (2002): recupero min 50%, max 65% riciclaggio min 25%, max 45% riciclaggio per ciascun materiale min 15% delle quantità totali immesse sul mercato
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I nuovi obiettivi (entro 31.12.2008)
MIN MAX Recupero globale 60 % - Riciclaggio globale 55 % 80 % Riciclaggio per materiale: Carta Legno 15 % Metalli 50 % Plastica 22,5 % Vetro
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Obblighi per le imprese (art. 38)
PRODUTTORI Fornitori di materie prime Fabbricanti e trasformatori Importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio UTILIZZATORI Industrie Commercianti e distributori Importatori di imballaggi pieni I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi, facendosi carico di: Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge; Obbligo di costituzione del CONAI; Obbligo di applicazione del Contributo Ambientale.
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Obblighi per i produttori (art. 38)
Aderiscono ai Consorzi dei materiali: ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA VETRO I produttori, in alternativa, possono organizzare un sistema autonomo oppure mettere in atto un sistema cauzionale
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2. Il sistema CONAI – Consorzi di Filiera
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CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi
È retto da statuto approvato con decreto ministeriale Non ha fini di lucro È costituito in forma paritaria da produttori e utilizzatori di imballaggio TARGET Raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclo Garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni
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CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41)
FUNZIONI Collabora alla definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali, in accordo con la Pubblica Amministrazione Definisce le condizioni generali di ritiro Elabora ed aggiorna il Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio Promuove ed attua accordi di programma con le regioni e gli enti locali
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CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41)
FUNZIONI Assicura la cooperazione tra i consorzi dei materiali Garantisce il raccordo tra la P.A., i consorzi dei materiali e gli altri operatori economici Organizza campagne informative Ripartisce i costi tra i produttori e gli utilizzatori
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Consorzi dei Materiali (art. 40)
Sono costituiti dai produttori di imballaggio in forma volontaria OBIETTIVI Razionalizzare ed organizzare: la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su aree private il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata pubblica il riciclaggio e il recupero
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CONAI e Consorzi dei Materiali
In sintesi… Sistema basato su tre principi: - Gestione privatistica di un obiettivo di interesse generale con controllo pubblico: Osservatorio Nazionale dei Rifiuti Obbligatorietà dei doveri (CONAI ruolo di coordinamento e garanzia); Volontarietà delle scelte operative (Consorzi di Filiera e alternative) A garanzia dei principi della “responsabilità condivisa” e della “leale concorrenza”
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Lo schema di gestione attuale
SISTEMA PUBBLICO Definisce obiettivi e linee guida OSSERVATORIO Controlla/indirizza SISTEMA PRIVATO Si organizza per raggiungere obiettivi Opera con criteri di efficienza Mette a disposizione e gestisce le risorse RISULTATI Risultati raggiunti con efficienza operativa a livello di eccellenza europea
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Finanziamento del sistema
Iniziale: adesione quota “una tantum” a costituzione del fondo consortile Permanente (finanziamento del sistema): al momento della “prima cessione” (dall’ultimo produttore al primo utilizzatore) al momento dell’import di imballaggi pieni o vuoti Export esente
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CONAI: iscritti al 31.12.2004 1.412.606 suddivisi in due categorie :
Produttori materiali Produttori imballaggi Produttori Importatori di imballaggi vuoti ,6% Utilizzatori industriali Importatori di prodotti confezionati Utilizzatori Commercianti ,4% il 60% sono Utilizzatori commerciali Peso in Assemblea e CdA ( Rappresentante dei consumatori)
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Flusso monetario e del packaging UTILIZZATORI INDUSTRIALI
- PRODUTTORI DI MATERIA PRIMA - PRODUTTORI DI IMBALLAGGIO - IMPORTATORI CONAI OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI Contributo Ambientale UTILIZZATORI INDUSTRIALI CONSORZI MATERIALI Convenzione Accordo Quadro Anci-Conai DISTRIBUZIONE CONSUMATORI VALORIZZAZIONE, RICICLO E RECUPERO COMUNI/GESTORI RACCOLTA DIFFERENZIATA packaging monetario
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3. Adesione a CONAI e gestione del Contributo Ambientale
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Adesione a CONAI Come previsto dal Dlgs 22/1997, i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari sono tenuti ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a Conai occorre inviare il “Modulo di Adesione” con allegata la ricevuta di versamento della quota di adesione. La quota si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.
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Determinazione della quota di adesione
L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da: un importo fisso di 5,16 Euro al quale si aggiunge una quota variabile, solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a ,90 Euro.
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Aspetti amministrativi e fiscali
L’adesione a CONAI comporta l’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio: Dal punto di vista fiscale, la quota versata dai Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituisce contributo straordinario da inserire nell’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato (nel conto “Partecipazione a altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile). Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.
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Obblighi e diritti dei consorziati
I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati. Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all’Assemblea CONAI e ha diritto a un numero di voti in funzione dell’entità delle quote versate.
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Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi
Aziende che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.
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Modulo di adesione Modulo di adesione
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Adesione ai Consorzi di Filiera
I Produttori oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori: In alternativa, possono organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; oppure mettere in atto un sistema cauzionale in relazione agli imballaggi prodotti Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce. sono tenuti a iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.
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Il Contributo Ambientale
Il Contributo Ambientale CONAI (stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra Produttori e Utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari.
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I valori del Contributo Ambientale (2006)
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Il Contributo Ambientale
Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura: dell’ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
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La “Prima cessione” Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “Prima cessione” Per prima cessione si intende il momento nel quale: L’imballaggio finito passa dall’ “ultimo Produttore” al “primo Utilizzatore Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “Autoproduttore” I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
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Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale
Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento allo schema seguente:
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Fatture di vendita dell’Importatore e fatture di vendita successive alla prima cessione
Il cedente può, alternativamente: evidenziare il Contributo Ambientale per referenza o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale Conai Assolto”
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Aspetti fiscali Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.
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Dichiarazione periodica del Contributo
I soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. CONAI prevede anche procedure semplificate di dichiarazione (es. per importatori di merci imballate, produttori di etichette, produttori di imballaggi in sughero)
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Periodicità delle dichiarazioni attività di produzione
Classe Valori soglia Periodicità delle Dichiarazioni A. Esente Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 26,00 Euro Esenzione dall’invio della Dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione. B. Annuale Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 310,00 Euro Invio di un’unica Dichiarazione entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. C. Trimestrale Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a ,00 Euro Invio di quattro Dichiarazioni con cadenza trimestrale ( 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio). D. Mensile Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre ,00 Euro Invio delle Dichiarazioni con cadenza mensile (entro il 20 di ogni mese).
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Periodicità delle dichiarazioni attività di importazione
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Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.1
Modulo 6.1 acciaio
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Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2
Modulo 6.2
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Modalità di invio delle Dichiarazioni
Le Dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione: Dichiarazioni on line: dal 2004 si possono spedire i moduli 6.1, 6.2 e 6.10; dal 2006: estensione ai moduli 6.5, 6.6, 6.14, 6.16, Dichiarazioni inviate via fax dalla fine del 2005: nuova procedura informatizzata di ricezione delle Dichiarazioni inviate via fax; i numeri sono indicati nei diversi moduli di dichiarazione ( , ) Dichiarazioni inviate con raccomandata A.R.
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Versamento del Contributo
Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. I Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva.
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Procedure di esenzione per l’esportazione
Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze di CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale Le procedure previste sono: Ordinaria Ex-Post Semplificata Ex-Ante Compensazione Import/Export
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Procedure ex–post: RIMBORSO/CONGUAGLIO La Procedura ordinaria ex –post
consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il conguaglio o il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. Entro il occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.6 con allegato: Scheda tecnica(solo la prima volta che si richiede la procedura ex-ante e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo) Documentazione doganale e/o Intrastat Fatture fornitori Elenco con i riferimenti delle fatture con esplicita indicazione del Contributo versato (solo in caso di richiesta di rimborso) Conai autorizza in forma scritta il conguaglio/rimborso
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Procedura semplificata ex-ante
Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione (plafond) prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota. Entro il occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.5 con allegato Scheda tecnica (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-ante e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo) Il consorziato, inoltre, trasmette ai propri fornitori il Modulo 6.5/Fornitori nel quale comunica i Plafond di esenzione.
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Procedura di compensazione import-export
Consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di materiali da imballaggio. Inizio anno: autodich. per utilizzo della compensazione autodich. periodicità Durante l’anno: dichiarazione periodica NB: è preferibile che tale procedura venga attivata dalle aziende che tendono ad un sostanziale equilibrio tra import ed export Mod.6.9 + Mod.6.8 Mod.6.10
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Calendario CONAI: adempimenti 2006
20 GENNAIO: Dichiarazione annuale del 2005* (moduli 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione trimestrale del IV° trimestre 2005* (moduli 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione mensile di dicembre 2005* (moduli 6.1/6.2/6.10); Autodichiarazione per procedura semplificata (solo in caso di cambio della procedura) modulo 6.7; Autodichiarazione per periodicità delle dichiarazioni (solo in caso di cambio fascia) modulo 6.8; Autodichiarazione per utilizzo della procedura di compensazione import/export (solo nel primo anno) modulo 6.9 31 GENNAIO: Modulo 6.15 per richiedere l’esenzione dal contributo per imballaggi cauzionati; Modulo 6.16 per comunicare a Conai le quantità (acquistate in esenzione, nell’anno precedente, per circuito cauzionale) non restituite dalla controparte 20 FEBBRAIO: Dichiarazione mensile di gennaio 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 MARZO: Dichiarazione mensile di febbraio 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10) 31 MARZO: Richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2005 (modulo 6.6); Richiesta di plafond di esenzione (sui dati 2005 per il 2006) (modulo 6.5). Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati 2005 per il 2006) (mod. 6.14); Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati 2005 per il 2006) (mod. 6.17) 20 APRILE: Dichiarazione I° trimestre 2006 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di marzo 2006 (mod. 6.1/6.2/6.10) 20 MAGGIO: Dichiarazione mensile di aprile 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 GIUGNO: Dichiarazione mensile di maggio 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 LUGLIO: Dichiarazione II° trimestre 2006 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di giugno 2006 (mod. 6.1/6.2/6.10) 20 AGOSTO: Dichiarazione mensile di luglio 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 SETTEMBRE: Dichiarazione mensile di agosto 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 OTTOBRE: Dichiarazione III° trimestre 2006 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di settembre 2006 (mod. 6.1/6.2/6.10) 20 NOVEMBRE: Dichiarazione mensile di ottobre 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 DICEMBRE: Dichiarazione mensile di novembre 2006 (moduli 6.1/6.2/6.10)
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Guida al Contributo CONAI 2006: le principali novità
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Guida al Contributo 2006 – Principali novità
Modifica moduli: 6.1 legno plastica; Integrazione modalità di rettifica delle dichiarazioni; Azienda estera; Rinnovo procedure di forfetizzazione sulle stoviglie monouso in plastica e i fogli di alluminio; Dichiarazioni on line – estensione a invio 6.5/6.6 e sviluppo sistema Fax Server; Modifica veste grafica e revisione/integrazione testi.
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Servizio “Dichiarazioni on line”
Sono disponibili, attraverso il “servizio dichiarazioni on line” i moduli 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.14, 6.16, Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo oppure accedendo al sito Area Consorziati, alla voce “Dichiarazioni on line”. Vantaggi: Connessione internet protetta Programma semplice e guidato, con controllo automatico degli errori Notifica di conferma del ricevimento del modulo Possibilità di verificare lo stato delle dichiarazioni effettuate Possibilità di correggere eventuali errori nella compilazione del modulo anche in un secondo tempo Procedura per rimborsi/conguagli più semplice e veloce
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Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio
Per chi è interessato ma non è ancora abilitato Per richiedere l’abilitazione al servizio, occorre: registrarsi come “Nuovo Utente” collegandosi all’indirizzo oppure al sito area consorziati, voce “Dichiarazioni on line”; scaricare il “modulo di autorizzazione”, che deve essere inviato, una volta compilato su carta intestata dell’azienda, al fax n° ; compilare il “form di registrazione” riportato nella stessa pagina, scegliere il servizio richiesto, selezionando il “profilo”: - “Export” per inserire dichiarazioni per attività di export- moduli 6.5 e 6.6; - “Dichiarante” per inserire dichiarazioni di Contributo Ambientale – moduli 6.1, 6.2, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17; “Completo” per inserire tutte le tipologie di dichiarazioni. La chiave di accesso al servizio Vi verrà comunicata via mail all’indirizzo specificato nel form, ma la sua attivazione avverrà solo al ricevimento del modulo di autorizzazione.
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Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio
Per chi è già abilitato Per accedere al servizio occorre digitare le proprie user e password nel riquadro “Utente registrato”, nella pagina di apertura e dal Menu “Cambia profilo” scegliere il profilo di servizio richiesto.
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Dichiarazioni on line: supporto
Per problemi o chiarimenti sul funzionamento del servizio si può scrivere al seguente indirizzo oppure telefonare a questi numeri:
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Comunicazione CONAI verso Consorziati/Associazioni
Newsletter “CONAI news” Forum Associazioni Comunicazioni specifiche
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Sito CONAI Mappa del sito Sala stampa English summary Appuntamenti
Dicono di noi Guida e modulistica Faq Contattateci
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CONAI news
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Attività di controllo
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Fonti normative dei controlli
D.Lgs. 22/97: Art.38 (Obbligo di partecipazione a CONAI) Statuto CONAI: Art.7 lett. c) e d), Art.8 (Obblighi dei Consorziati) Regolamento CONAI: Artt. 4 e 5 (Controlli e sanzioni)
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Finalità dei controlli
Individuazione e contrasto di fenomeni di evasione/elusione del Contributo Ambientale Analisi della genesi dell’evasione Supporto ai Consorziati per la soluzione di specifici problemi attinenti l’applicazione della normativa CONAI
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Tipologie di controllo
Richieste scritte di informazione ai Consorziati Verifiche presso Consorziati selezionati sulla base di: - anomalie rilevate dall’incrocio di dati interni ed esterni - criteri oggettivi determinati dalla Direzione Generale CONAI - criterio random Richieste di informazioni ai non iscritti Monitoraggio delle dichiarazioni pervenute in ritardo: analisi delle motivazioni del ritardo e calcolo degli interessi di mora
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L’autodenuncia Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può avvalersi della procedura di autodenuncia. NESSUNA SANZIONE È PREVISTA A SEGUITO DI AUTODENUNCIA, fermo restando l’applicazione degli interessi di mora, a condizione che il Consorziato: informi spontaneamente CONAI, prima dell’avvio dei controlli dichiari il Contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia
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Adempimenti specifici per categoria
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Adempimenti specifici: produttori (1)
PRODUTTORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI • Deve aderire a CONAI nella categoria dei Produttori. • Deve inoltre aderire a uno o più Consorzi di Filiera. • Se rifornisce un Autoproduttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale. IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI • È obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate e per le materie prime cedute agli Autoproduttori.
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Adempimenti specifici: produttori (2)
PRODUTTORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI • Deve aderire a CONAI nella categoria dei Produttori. • Deve inoltre aderire a uno o più Consorzi di Filiera. • Se rifornisce un Autoproduttore è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale. IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI • È obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati e per i semilavorati ceduti agli Autoproduttori.
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Adempimenti specifici: produttori (3)
PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI • Deve aderire a CONAI nella categoria dei Produttori. • Deve inoltre aderire a uno o più Consorzi di Filiera. • È obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo). IMPORTATORE–RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI • È obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale su tutti gli imballaggi importati che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo.
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Adempimenti specifici: utilizzatori (1)
ACQUIRENTE–RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI • Deve aderire a CONAI nella categoria degli Utilizzatori. • Deve pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. AUTOPRODUTTORE • Deve pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. Se importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo secondo le procedure previste per l’importazione.
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Adempimenti specifici: utilizzatori (2)
IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI • Deve aderire a CONAI nella categoria degli Utilizzatori. • È obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale su tutti gli imballaggi delle merci importate. COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI • Deve pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture previste sulle fatture di vendita. COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI • Deve pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura e deve apporre le diciture previste sulle fatture di vendita.
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Quadro riassuntivo Quadro riassuntivo
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4. L’Accordo Quadro ANCI-CONAI e il sistema delle piattaforme
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Accordo Quadro ANCI-CONAI ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA
L’Accordo Quadro ANCI-CONAI per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio (D.Lgs. 22/1997, art. 41, comma 3), siglato nel luglio 1999, è scaduto il 31 dicembre 2003. Il nuovo Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2004. La scadenza dello stesso è quindi fissata al 31 dicembre 2008. Le Filiere coinvolte sono: ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA
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I principi ispiratori GARANZIA DI VOLUMI, ritiro di TUTTI gli imballaggi raccolti compresi, a richiesta, i materiali omogenei GARANZIA DI VALORE, con incentivo alla qualità GARANZIA NEL TEMPO, con una durata di cinque anni GARANZIA DI TRASPARENZA E LEGALITA’
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Invariata l’impostazione generale
L’Accordo definisce il maggior costo sostenuto dai Comuni nella gestione delle raccolte differenziate. Stabilisce i criteri qualitativi del materiale raccolto. Stabilisce le condizioni di ritiro del materiale. Riconosce il recupero energetico quale forma di avvio a recupero dei materiali L’Accordo è reso operativo attraverso la stipula di un’apposita convenzione tra il Comune e ogni singolo Consorzio di Filiera.
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Le convenzioni Le convenzioni sono disciplinate dai cinque Allegati Tecnici dell’Accordo. I Contraenti delle convenzioni sono i Consorzi di Filiera da un lato e i Comuni, o il soggetto gestore da essi delegato, dall’altro. Il beneficiario diretto del corrispettivo è il soggetto convenzionato. È prevista la revisione annuale dei corrispettivi.
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I nuovi corrispettivi Alcuni Consorzi propongono diverse modalità di raccolta convezionabili. I corrispettivi riportati sono quelli massimi e quelli minimi indipendentemente dalla modalità di raccolta. * Corrispettivi per comuni con più di abitanti
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Maggiori corrispettivi per una migliore qualità
Incremento dei corrispettivi tanto più significativo quanto migliore risulterà la qualità delle raccolte, con l’obiettivo di incentivare i modelli di raccolta più efficaci. 72,00 368,00 84,00 12,00 275,00
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flussi di imballaggio assimilati
L’assimilazione Convenuto sulla necessità che il Governo proceda in tempi rapidi alla determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in alcuni... allegati tecnici ... sono state concordate forme di gestione e valorizzazione economica specifiche per ... flussi di imballaggio assimilati ... ai rifiuti urbani comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta.
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Gestione rifiuti assimilabili: la situazione attuale
1 Occorre verificare se il rifiuto è stato assimilato dal COMUNE (fonti: Regolamento Comunale Gestione Rifiuti, specifiche Deliberazioni comunali di assimilazione). 2 Se il rifiuto è stato assimilato esso può essere affidato al servizio pubblico. In alternativa può essere avviato a RECUPERO autonomamente e, in questo caso, si può chiedere al Comune uno sgravio sulla Tassa Rifiuti; Se il rifiuto non è stato assimilato esso deve essere gestito autonomamente. 3 Gestione autonoma: il rifiuto deve essere affidato ad un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti. I rifiuti di imballaggio possono essere conferiti alle piattaforme consortili, senza aggravio di costi (sono a carico del conferitore i soli costi di trasporto).
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Gestione rifiuti assimilabili: le prospettive
Sono attesi i criteri qualitativi e quantitativi cui i Comuni si devono attenere nel deliberare l’assimilazione di rifiuti speciali agli urbani (il quadro di riferimento attuale è costituito da una deliberazione interministeriale del 1984). Nell’ambito del Decreto in Materia Ambientale in corso di approvazione sono comunque già previsti alcuni limiti all’assimilazione, in funzione della superficie occupata dalle imprese che producono il rifiuto e del numero di abitanti del comune di residenza delle imprese. Nell’ambito del medesimo decreto è ribadito che le imprese che dimostrino di aver avviato a recupero i loro rifiuti assimilati avranno diritto a sgravi sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
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Nuove garanzie per le raccolte
Possibilità di conferire anche le frazioni merceologiche similari, per le quali sarà comunque riconosciuto un valore economico positivo. Il sistema inoltre garantisce il ritiro e l’avvio a riciclo di tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, anche al di là degli obiettivi minimi dettati dalla nuova Direttiva.
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Un impegno particolare particolari condizioni economiche
Appositi Accordi di programma Territoriali saranno lo strumento attraverso il quale individuare le ... particolari condizioni economiche e gestionali ... volte a favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio nei sistemi territoriali particolarmente e oggettivamente in sofferenza, quali comunità montane, isole minori, ecc
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Nuovo impulso alla comunicazione locale
Verranno utilizzate maggiori risorse per … accrescere la sensibilizzazione orientare i comportamenti … dei cittadini verso la prevenzione della produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata. L’accordo prevede che il sistema destini il 35% del proprio budget complessivo di comunicazione a favore delle campagne di comunicazione locali.
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Uno strumento in più per nuovi obiettivi
Il nuovo Accordo prevede la possibilità di stipulare Accordi volontari con … Pubbliche amministrazioni Soggetti gestori Operatori economici … con l’obiettivo di promuovere… Gestione integrata dei rifiuti Promozione dei materiali riciclati Prevenzione qualitativa e quantitativa
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Le piattaforme per imballaggi secondari e terziari
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Le piattaforme per imballaggi industriali e commerciali
COREPLA – COMIECO – RILEGNO Per assicurare alle Imprese Utilizzatrici un sistema economico, efficace ed efficiente per il ritiro e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari provenienti da superfici private hanno sottoscritto, in accordo con CONAI, il 21 dicembre 2000 un PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE
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Le piattaforme per imballaggi industriali e commerciali
Tale sistema: Non deve costituire turbativa al mercato della raccolta, recupero e riciclo (È UNA POSSIBILITA’ E NON UN OBBLIGO); Assicura alle Imprese la possibilità di conferire GRATUITAMENTE i rifiuti di imballaggio a piattaforme organizzate dai Consorzi; Assicura alle Imprese l’ottimizzazione logistico-gestionale, strutturandosi con piattaforme plurimateriale a diffusione almeno provinciale.
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Le piattaforme per imballaggi industriali e commerciali
Il sistema quindi prevede: Rete di piattaforme diffusa sul territorio; Criteri comuni per l’identificazione delle piattaforme (preferenza per soggetti certificati ISO ed EMAS); Precisi parametri tecnico gestionali del servizio; Programma di comunicazione alle Imprese.
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Distribuzione delle piattaforme per imballaggi industriali e commerciali
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Distribuzione delle piattaforme per imballaggi industriali e commerciali
Dati aggiornati al
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5. Sostenibilità ambientale/Prevenzione
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Definizione di prevenzione (art. 3 c. 4, Direttiva 94/62/CE)
Riduzione della quantità e della nocività per l’ambiente: - delle materie e sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, - degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione nonché in quelle della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e dello smaltimento, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti.
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I compiti di CONAI nel campo della prevenzione
Secondo il Decreto Legislativo 22/1997: “Le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti”. Inoltre, “L’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali: a) Incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio... ”
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Il progetto di CONAI per la prevenzione: Pensare Futuro
CONAI ha varato il progetto Pensare Futuro per diffondere tra le imprese il concetto di prevenzione dell’impatto ambientale, e per incoraggiarle ad impegnarsi durante l’intero ciclo di vita dell’imballaggio, a partire dalla fase di progettazione, in modo tale da trasformare l’imballaggio, una volta utilizzato, da rifiuto a nuova risorsa, a vantaggio dell’ambiente. Pensare Futuro è il claim di CONAI nel campo della prevenzione CONAI colloca all’interno di Pensare Futuro tutte le attività ed i progetti nel campo della prevenzione
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Attività di prevenzione di CONAI
All’interno di questo progetto si collocano diverse attività di CONAI nell’ambito della prevenzione: Pubblicazione e diffusione del Dossier Prevenzione; Oscar dell’Imballaggio, dedicato alla Prevenzione; Sviluppo e diffusione degli strumenti volontari; Panel CONAI-Aziende; Indagine sul riutilizzo.
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Dossier Prevenzione Il Dossier è una selezione di casi virtuosi nel campo degli imballaggi. L’obiettivo è di valorizzare e diffondere le diverse esperienze di prevenzione tra le altre imprese, e di promuovere una cultura di prevenzione tra il largo pubblico dei consumatori. Viene presentata un’ampia varietà di categorie di prodotti. Il Dossier: mostra come le imprese affrontano il tema della prevenzione; informa le aziende riguardo ai modi possibili di fare prevenzione, per trasferire al loro interno gli esempi illustrati; rappresenta uno strumento di analisi a livello nazionale ed europeo. anno: 2001 anno: 2004
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Oscar dell’Imballaggio
Nel 2004 CONAI, in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, ha realizzato una speciale edizione dell’Oscar dell’Imballaggio, dedicata al tema della prevenzione. A giudicare dalla qualità e quantità della partecipazione, le compagnie sentono sempre più la responsabilità del loro ruolo “sociale”, e, allo stesso tempo, hanno imparato a condividere e comunicare i loro risultati con crescente efficacia. A partire dall’edizione 2005 l’Oscar dell’Imballaggio prevede, con il patrocinio di CONAI, la sezione speciale Ambiente – Pensare Futuro dedicata alla prevenzione.
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Sviluppo di strumenti volontari
I sistemi di gestione ambientale costituiscono un elemento importante in quanto consentono alle aziende di mantenere sotto controllo i propri aspetti ambientali. Si tratta di: certificazione ambientale (UNI EN ISO 14000) Certificazione EMAS CONAI sta lavorando per individuare e applicare semplificazioni procedurali che verranno messe a disposizione delle aziende interessate. sta implementando internamente un Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento EMAS II.
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Requisiti essenziali degli imballaggi
L’art. 43 del D.Lgs. 22/97 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 (e Allegato II) della Direttiva 94/62/CE (e pubblicati solo il 19 febbraio 2005, vedi slide seguente): requisiti per la fabbricazione e composizione: minimizzazione del volume e del peso dei materiali impiegati, minimizzazione dei contaminanti presenti nei materiali; progettazione, produzione e impiego dell’imballaggio finalizzato a un reimpiego e/o recupero degli stessi per una minimizzazione dell’impatto sull’ambiente. requisiti per la riutilizzabilità: garanzia degli spostamenti, possibilità di trattamento in ottemperanza della salute e sicurezza degli operatori, recuperabilità. requisiti per la recuperabilità: recupero degli imballaggi sotto forma di riciclaggio, recupero di energia, compostaggio o biodegradazione.
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Requisiti essenziali: le norme CEN
Il sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i riferimenti alle norme CEN armonizzate concernenti i requisiti essenziali degli imballaggi: EN – Requisiti per l’utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; EN Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte; EN Riutilizzo; EN Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali; EN Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico; EN Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi. (in recepimento all’interno della legislazione italiana)
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Chi applica le norme? Devono applicare le norme i soggetti responsabili per l’immissione dell’imballaggio o del prodotto imballato sul mercato. Il produttore di imballaggi rilascia all’utilizzatore una dichiarazione di conformità del proprio imballaggio ai requisiti essenziali, ai sensi delle norme CEN armonizzate. L’utilizzatore potrà modificarla in funzione delle caratteristiche del proprio prodotto. Nel corso delle diverse cessioni che subisce il prodotto imballato, la dichiarazione di conformità passa di soggetto in soggetto: da chi lo trasporta fino al venditore del prodotto imballato, tutti devono essere in possesso della dichiarazione di conformità.
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Applico le norme: vantaggi
Vantaggi e svantaggi Non applico le norme: conseguenze Applico le norme: vantaggi Soddisfo i Requisiti Essenziali I miei prodotti possono circolare nel mercato europeo ho meno contenziosi rispondo agli obblighi legislativi di UK, FR, Rep. Ceca Sono più competitivo Devo soddisfare i Requisiti Essenziali con metodi alternativi che comportano costi I miei prodotti possono circolare nel mercato europeo ma ho contenziosi NON rispondo agli obblighi legislativi di UK, FR, Rep. Ceca NON sono competitivo
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6. Risultati raggiunti e impegni futuri
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Contributo Ambientale *
Mil/€ Procedure ordinarie 238,62 Procedure semplificate 15,81 TOTALE 254,43 * Consuntivo 2004 (dati al ; fonte: PGP Conai 2005)
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Risultati al 2004 Immesso al consumo Riciclo Recupero energetico
Recupero complessivo MATERIALE Kton % ACCIAIO 595 324 54,5% - ALLUMINIO 67,3 30,6 45,5% 8,5 39,1 58,1% CARTA 4.333 2.703 62,4% 421 3.124 72,1% LEGNO 2.680 1.600 59,7% 33 1.633 60,9% PLASTICA 2.054 510 24,8% 594 1.104 53,7% VETRO 2.141 1.203 56,2% TOTALE 11.870 6.371 1.057 7.427 62,6% Fonte: PGP CONAI 2005
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Risultati 2004 e obiettivi di riciclo
% obiettivi 2002 obiettivi 2008 25% 50% 60% 55% 22,5% 15% Legenda: 25% obiettivi di riciclo al 2002 55% obiettivi di riciclo al 2008 53,7 risultato di riciclo complessivo
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Immesso al consumo e recupero (1998-2004)
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Riciclo e recupero energetico (1998-2004)
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Rifiuti d’imballaggio avviati a riciclo, suddivisi per canale di provenienza
Kton 69% 65% 66% 28% 31% 35% 34% 72% + 91% + 58% + 175% Delta 04/98 61% 39% 40% 60% Superficie privata Superficie pubblica Riciclo da superficie privata 2.397 2.505 2.709 3.354 3.714 3.644 3.795 indice 100 105 113 140 155 152 158 Riciclo da superficie pubblica 938 1.142 1.429 1.708 2.031 2.282 2.576 122 182 217 243 275 Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera; anno 1998 = 100
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Convenzioni stipulate per singola filiera al 31.12.2004
Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera
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Andamento della percentuale di popolazione coperta da convenzioni
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Andamento della percentuale di Comuni serviti
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Raccolta differenziata imballaggi: Nord Italia
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Raccolta differenziata imballaggi: Centro Italia
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Raccolta differenziata imballaggi: Sud Italia
↪
122
Trend rifiuti urbani e rifiuti d’imballaggio
+ 16,0% dal 1998 al 2004 + 10,5% dal 1998 al 2004
123
Rifiuti d’imballaggio: trend delle modalità
di gestione DISCARICA 37,4% RICICLO 53,7% RECUPERO ENERGETICO 8,9% ANNO 2004
124
Rifiuti d’imballaggio: trend delle modalità di gestione
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Certificazione delle procedure di rilevazione dei dati
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Attività di certificazione: il percorso seguito (1)
1. L’attività di verifica della certificabilità delle procedure di rilevazione dei dati relativi all’immesso al consumo, ed al riciclo/recupero, è stata affidata alla PricewaterhouseCoopers, affiancata da un pool di esperti CONAI; 2. Focus sull’attività di certificazione relativamente a tre momenti-chiave: Immesso al consumo; Riciclo Recupero energetico 3. Avviato un processo di omogeneizzazione e certificazione dei metodi di rilevazione dei dati dei vari Consorzi; Recupero complessivo
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Attività di certificazione: il percorso seguito (2)
Identificati gli obiettivi dei controlli, e individuati i principi di riferimento; CONAI CONSORZI DI FILIERA OPERATORI RICICLO/RECUPERO FLUSSO INFORMATIVO ATTIVITA’ DI VERIFICA Esecuzione Piani di Audit Esecuzione piani di verifiche PSP, Monitoraggio dati riciclo/recupero Determinazione del dato 5. Definizione dei Piani di Audit e delle azioni di miglioramento per singola filiera secondo uno schema a piramide che porta alla certificazione del metodo; 6. Implementazione ed esecuzione degli specifici piani di audit.
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