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PubblicatoSandro Simone Modificato 10 anni fa
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INCONTRO TECNICO 26.09.2007 Manutenzione impianti termici potenzialità maggiore uguale 35 kW dopo le disposizioni correttive del DLgs 29 dicembre 2006, n. 311
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Relatore per. ind. Diego Piazzolla
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Comma 5 allegato L I controlli di efficienza energetica, di cui allallegato F e allallegato G, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: A) ogni anno, normalmente allinizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
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Comma 6 allegato L In occasione di interventi, che non rientrano tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dellarte prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e lefficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.
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Comma 7 allegato L nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale
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Comma 8 allegato L Al termine delle operazioni di controllo, loperatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto conformemente allart. 7 comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 da rilasciare al responsabile dellimpianto. Omissis …. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui allegato F al presente decreto.
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Comma 9 allegato L Il rendimento di combustione,rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nellallegato H del presente decreto.
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Valori minimi di rendimento: Il DLgs 311 dispone tra laltro a partire dall8 ottobre 2005 novità anche retroattive sul rendimento di combustione, i generatori di calore devono rispettare i valori minimi riportati nellAllegato H, in poche parole:
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Generatori di calore ad acqua calda valori minimi ammissibili: potenza nominale del generatore kW installati prima del 28.10.1993 nc>84+2logPn-2% installati dal 29.10.1993 al 31.12.1997 nc>84+2logPn da 4 a 5,683,885,5 da 5,7 a 17,784,886,5 da 17,8 a 34,985,387,1 da 35 a 56,285,787,5 da 56,3 a 177,886,788,5 oltre 177,987,489,2
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Generatori di calore ad acqua calda valori minimi ammissibili: potenza nominale del generatore kW installati dal 01.01.1998 al 08.10.2005 caldaie standard nc>84+2logPn installati dal 01.01.1998 al 08.10.2005 caldaie bassa temperatura Nc>87,5+1,5logPn installati dal 01.01.1998 al 08.10.2005 caldaia condensazione Nc>91+1logPn da 4 a 5,685,588,691,7 da 5,7 a 17,786,589,492,2 da 17,8 a 34,987,189,892,5 da 35 a 56,287,590,192,7 da 56,3 a 177,888,590,993,2 oltre 177,989,291,493,6
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Generatori di calore ad acqua calda valori minimi ammissibili: potenza nominale del generatore kW installati dopo il 08.10.2005 TUTTE Nc>90+2logPn-1% da 4 a 5,690,6 da 5,7 a 17,791,6 da 17,8 a 34,992,2 da 35 a 56,292,6 da 56,3 a 177,893,6 oltre 177,994,3
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Generatori di calore ad aria calda valori minimi ammissibili: potenza nominale del generatore kW installati prima del 20.10.1993 nc>77+2logPn-6% installati dopo il 28.10.1993 nc>80+2logPn-3% da 4 a 5,674,079,1 da 5,7 a 17,775,080,0 da 17,8 a 34,975,080,6 da 35 a 56,276,081,0 da 56,3 a 177,877,082,0 oltre 177,977,082,6
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Comma 14 allegato L …. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti rirenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8.
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Comma 14 allegato L La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire allamministrazione competente, o allorganismo incaricato (ESATTO spa), con timbro e firma delloperatore e con connessa assunzione di responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali a) ogni 2 anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore uguale a 35 kW
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Si deve tener presente che il manutentore, essendo un soggetto professionalmente qualificato, è tenuto ad assumersi le proprie responsabilità secondo la perizia professionale o diligenza specifica e non generica che lordinamento richiede nei confronti di un operatore professionalmente qualificato (art. 1176, comma 2, del Codice Civile).
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