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RESPONSABILITA’ CIVILE

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Presentazione sul tema: "RESPONSABILITA’ CIVILE"— Transcript della presentazione:

1 RESPONSABILITA’ CIVILE
Art.1173: fatti illeciti (artt –2059c.c.) Responsabilità civile è il complesso dei fatti illeciti in presenza dei quali sorge l’obbligazione risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo un danno ingiusto Inizialmente prevale la funzione sanzionatoria c/o comportamento anomalo del danneggiante(2043 e 2046: colpa o dolo in piena capacità di intendere e volere) In seguito si affianca una funzione riparatoria Colpa resta il criterio essenziale: da presunzione di colpa (2051/2052/2054 c.c.) evolvendo a responsabilità oggettiva (resp.senza colpa) Tutela reale (rimozione fatto produttivo lesione) e tutela risarcitoria (ristoro x conseguenze dannose)

2 STRUTTURA DELL’ILLECITO
ART.2043 norma fondamentale Qualunque fatto doloso o colposo: atipicità illecito Elementi necessari: 1)pregiudizio che deve rilevare come “danno ingiusto” 2) nesso di causalità 3) evento imputabile ad un terzo

3 IMPUTABILITA’ Elemento soggettivo rilevante: dolo e colpa; meglio atto illecito che fatto illecito Necessaria capacità di intendere e di volere: ex art (differisce dal concetto penalistico); è la concreta idoneità ad avvalersi delle facoltà mentali x valutazione dell’atto e autodeterminazione nella decisione O. risarcitoria può cadere su incapace (es. minore) il quale, al contrario, non può concludere un contratto (annullabile): questo accade per la distinta funzione della situazione soggettiva: nella r. exc tutela danneggiato; nella r. contr tutela del contraente (2046 vs 428) Se manca tale capacità: possibile comunque risarcimento o indennizzo (art c.c.) quale misura equitativa

4 COLPA Colpa: evento lesivo non voluto anche se previsto, in presenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti Rileva in termini di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO tenuto dal soggetto in riferimento ad un modello Modello di comparazione è DILIGENZA BUON PADRE DI FAMIGLIA: ex art c.c. I° comma residuale, II° comma prevalente (diligenza MEDIA professionale) Tale modello assicura equilibrio fra la libertà di esercizio di attività e la tutela dei danneggiati Colpa è commissiva. Omissiva soltanto in caso di dovere di condotta (es. omissione soccorso) imposto da una norma La valutazione in base a parametri oggettivi esclude graduazioni della colpa, ma ipotesi isolate di “colpa grave” Prova della colpa a carico del danneggiato

5 DOLO Dolo: intenzionalità quale coscienza e volontà dell’evento lesivo; qui rileva il dato psicologico Non basta la semplice previsione dell’evento ma serve la CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DELLO STESSO quale esito dell’azione Necessita animus nocendi che spesso è difficile da dimostrare

6 CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Impediscono la venuta ad esistenza della fattispecie illecita ex art. 2043 I fatti illeciti non sono necessariamente “condotte antigiuridiche”, pertanto le cause di giustificazione non mirano a rimuovere antigiuridicità della condotta, ma ATTRIBUISCONO RILEVANZA A TALUNE CIRCOSTANZE CHE, PUR IN PRESENZA DI UN DANNO INGIUSTO, IMPEDISCONO IL PERFEZIONARSI DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART Risposte differenziate previste dall’ordinamento: nessun risarcimento o indennità

7 SONO 3: 1) ESERCIZIO DEL DIRITTO (art. 51 C.P) 2) STATO DI NECESSITA’(2045 C.C.) 3) LEGITTIMA DIFESA (2044 C.C.)

8 Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della p.a., esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che , per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine

9 ESERCIZIO DEL DIRITTO Non basta invocare l’esercizio di un proprio diritto, ma rileva IL MODO IN CUI si è esercitato il diritto: soltanto quando la produzione del danno è INEVITABILE AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO esso vale come causa di giustificazione. Es. 843 o 844 c.c.

10 Art. 2045 c.c. Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

11 STATO DI NECESSITA’ art.2045
E’ il fatto dannoso prodotto da chi vi è costretto per salvare sé o altri da PERICOLO DI GRAVE DANNO ALLA PERSONA non altrimenti evitabile e non volontariamente causato Indennità valutata secondo equo apprezzamento del giudice Non opera se chi provoca il danno è lo stesso che ha provocato la situazione di pericolo Se pericolo dipende dal fatto colposo o doloso del terzo: indennità dal danneggiante e risarcimento (differenziale) a carico del terzo; il danneggiante può proporre azione di rivalsa sul terzo.

12 Art. 2044 c.c. Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri

13 LEGITTIMA DIFESA Costretti a cagionare un danno ingiusto all’aggressore x respingere offesa ingiusta arrecata a sé o ad altri (art c.c.) Proporzione fra reazione ed offesa Nessuna tutela all’aggressore


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