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PubblicatoDelfina Scala Modificato 10 anni fa
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Diritto penale (mod. B) Seconda parte
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Presenze negli istituti penitenziari (al 30 Giugno 2008)
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Soggetti ristretti negli istituti penitenziari: Rapporto Uomini-Donne al 31 Dicembre 2007
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Condannati definitivi negli istituti penitenziari: distribuzione per durata della pena inflitta al 31 dicembre 2007
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Condannati definitivi negli istituti penitenziari: distribuzione per durata della pena residua al 31 dicembre 2007
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Levoluzione del sistema sanzionatorio: a) Codice penale (1930) pena di morte ergastolo pena detentiva pena detentiva (ergastolo, reclusione, arresto) pena pecuniaria pena pecuniaria (multa, ammenda)
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Ergastolo Liberazione anticipata (art. 54 o.p.) (C.cost. 274/1983; l. 663/1986) Semilibertà (l. 663/1986) Liberazione condizionale (art. 176 c.p.) [dopo 28 anni (l. 1634/1962)] dopo 26 anni (l. 663/1986) dopo almeno 20 anni di pena (16 anni e 20 giorni)
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Segue: b) nuove sanzioni limitative della libertà personale riforma dellordinamento penitenziario riforma dellordinamento penitenziario (l. 354/1975 e successive modifiche) misure alternative alla detenzione affidamento in prova semilibertà detenzione domiciliare (dal 1986)
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sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (l. 689/1981 e succ. modif.) semidetenzione semidetenzione libertà controllata libertà controllata (pena pecuniaria) (pena pecuniaria)
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pene applicabili dal giudice di pace (d.lgs. 274/2000) permanenza domiciliare permanenza domiciliare lavoro di pubblica utilità lavoro di pubblica utilità
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interventi funzionali interventi funzionali ad una deflazione penitenziaria ad una deflazione penitenziaria Ma: gravi problemi di coordinamento
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Segue: c) le politiche di depenalizzazione Sostituzione della pena pecuniaria con la sanzione pecuniaria amministrativa per le forme meno gravi di criminalità riduzione del suo ruolo
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Quali i risultati? popolazione residente in Italia (1970 - 2003) da 54 a 58 milioni (+ 8%) popolazione penitenziaria (fine 1974 – fine 2003) da 28.000 a oltre 54.000 (+ 93%) detenuti in espiazione di pena (1974 - 2003) da 11.500 a circa 33.000 (+ 187%)
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composizione della popolazione penitenziaria 81.800 ingressi in carcere (2003) 31.000 reati contro il patrimonio 24.600 reati in materia di stupefacenti 68%
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Segue: % tossicodipendenti 30% degli ingressi in carcere (2001) 38% (2002) 29% (2003)
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Il ruolo delle misure alternative Il ruolo delle misure alternative alla detenzione (ord. penitenziario)
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Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.) Disciplina originaria -pena detentiva inflitta non superiore a 2 anni e 6 mesi -osservazione in istituto per 3 mesi -finalità rieducativa
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evoluzione della disciplina (1) -pena detentiva da scontare non superiore a 3 anni (l.663/1986) concedibile nella fase finale dellesecuzione (Corte cost. 386/1989; l. 356/1992 di interpretazione autentica)
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Segue: (2) -osservazione in istituto per almeno 1 mese (l. 297/1985) -anche senza osservazione in istituto (l.663/1986) condannato che si trovi in libertà [dopo un periodo di custodia cautelare] (C.cost. 586/1989)
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Segue: (3) Nuova disciplina dellaffidamento senza osservazione in istituto (l.165/1998) condannato detenuto (art. 47 co. 4) condannato in libertà (art. 656 co. 5 c.p.p.)
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art. 656 co. 5 c.p.p. pena detentiva da eseguire (anche se residua) non superiore a 3 anni ordine di esecuzione + decreto di sospensione 30 giorni per fare istanza di concessione mis. alternative notifica al condannato
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Detenzione domiciliare (art. 47-ter o.p.) inserita dalla l. 663/1986 - Arresto / reclusione non superiore a 3 anni (oggi 4 anni) -determinate situazioni personali (finalità assistenziali e umanitarie)
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Evoluzione della disciplina ultrasettantenne (senza limiti di pena) (l. 251/2005) pena det. non superiore a 2 anni (anche residua) e non è possibile laffidamento in prova (l. 165/1998) (finalità deflattive)
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Contenuto della misura Tribunale di sorveglianza prescrizioni (art. 284 c.p.p.) controllo anche con mezzi elettronici revoca se comportamento incompatibile evasione (art. 385 c.p.) pena residua non sostituibile
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Ammissione a misure alternative (1991-2003) Affidamento in prova da 3.400 a 17.500 (+ 408%) Detenzione domiciliare da 350 a 7.200 (+ 1.957%) Semilibertà da 1.600 a 2.500 (+ 56%)
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Condannati sottoposti alle misure (2003) Affidamento in prova 26.000 Detenzione domiciliare 7.500Semilibertà3.000
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Incidenza delle misure alternative al carcere (2001) Condannati a pena detentiva in carcere 31.000 Condannati in affidamento in prova o detenzione domiciliare 33.500 (52% del totale)
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Il ruolo delle sanzioni sostitutive Il ruolo delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (l. 689/1981)
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Sanzioni sostitutive (l. 689/1981) pene detentive brevi [fino a 6 mesi (1981)] [fino a 1 anno (1993)] fino a 2 anni (l. 134/2003)
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Tipologia Semidetenzione (fino a 2 anni) Libertà controllata (fino a 1 anno) Pena pecuniaria (fino a 6 mesi) Espulsione dello straniero (l. 286/1998)
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Libertà controllata (1991-2003) Provvedimenti sulle modalità esecutive 4.300 (1991) 2.500 (1995) 3.500 (2000) 1.700 (2001) 1.900 (2002) 1.000 (2003) - 77%
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Semidetenzione (1991 - 2003) Provvedimenti sulle modalità esecutive 140 (1991) 84 (2000) 60 circa (2001 – 2003) - 57%
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Condanne alla pena pecuniaria nellanno 2000 multa: 120.785 su 308.300 condanne per delitto (39%) ammenda: 79.657 su 97.210 condanne per contravvenzione (82%) complessivamente: 49% del totale
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Segue… nellanno 2003 multa: 75.000 su 219.000 condanne per delitto (34%) ammenda: 66.000 su 79.500 condanne per contravvenzione (83%) complessivamente: 47% del totale
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comparazione Germania: 84% circa del totale delle condanne (1991) Inghilterra: tra l82 e l86% del totale (anni 80)
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Ineffettività della pena pecuniaria 1990-1996: inflitte pene pecuniarie pari a 2.250 miliardi di lire nellarco di 7 anni riscossi meno di 84 miliardi (3,7%) (46% a Trento; meno dell1% a PA, BA, LE, CZ, RC, CA)
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Provvedimenti di conversione 16.400 nel 2000 16.400 nel 2000 12.700 nel 2001 12.700 nel 2001 6.800 nel 2002 6.800 nel 2002 3.050 nel 2003 su 141.000 condanne 3.050 nel 2003 su 141.000 condanne (poco più del 2% del totale)
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La recidiva penitenziaria (2003) Condannati per delitto 219.679 (21,4% stranieri) Condannati con precedenti penali 61,8%
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La risposta al reato Mai è stato posto seriamente in dubbio il carattere di reciprocità della sanzione penale (la pena detentiva) rispetto al reato commesso
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Postulato della necessaria simmetria della pena rispetto alla gravità del reato (pena retributiva) sia pure come tetto massimo, nella prospettiva della rieducazione del condannato
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Ma: pena e reato sono entità intrinsecamente disomogenee indeterminatezza quantitativa di quella simmetria
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Quale confine tra giusta punizione retributiva e vendetta, stante lindefinita proporzionalità delle reazioni? Solo laver agito o meno con odio nei confronti dellagente di reato….
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Il giudizio sul comportamento altrui non potrà mai pervenire ad una quantificazione in sé della colpevolezza interiore, non essendo possibile quantificare il quantum di libertà che si sia espresso in ciascuna condotta
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Al di là dellimpegno della dottrina per la costruzione di modelli razionali di commisurazione della pena, lidea della pena giusta è un mito … (D. Pulitanò)
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Non basta basare la giustizia sul parametro formale della reciprocità Non basta basare la giustizia sul parametro formale della reciprocità Una risposta razionale e rispettosa della dignità umana impone la considerazione dei contenuti e degli obiettivi delle sanzioni applicate Una risposta razionale e rispettosa della dignità umana impone la considerazione dei contenuti e degli obiettivi delle sanzioni applicate
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Il paradigma retributivo, incentrato sulla coazione esterna, non considera il destinatario dellazione preventiva come un interlocutore; non mira a motivare decisioni per convinzione, ma a condizionare attraverso il timore o la neutralizzazione
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Il modello conciliativo Modello preventivo orientato al consenso Modello preventivo orientato al consenso Il fine è il recupero di chi abbia trasgredito la legge, attraverso una rielaborazione critica della condotta criminosa, confermata da atti riparatori
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nulla risulta in grado di restituire autorevolezza a norme giuridiche disattese, più della decisione personale di prendere le distanze da quel comportamento operata dallo stesso agente di reato
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il rispetto del principio di colpevolezza non deve più avallare interventi sanzionatori paradossalmente indifferenti alle esigenze personali dellautore del reato (in quanto misurati su unottica retributiva)
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La funzione della colpevolezza, come categoria dogmatica, è quella di imporre una considerazione delleffettiva situazione umana del reo e dellobiettivo del suo recupero La funzione della colpevolezza, come categoria dogmatica, è quella di imporre una considerazione delleffettiva situazione umana del reo e dellobiettivo del suo recupero la sanzione deve costituire un percorso significativo per il soggetto cui è applicata
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