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PubblicatoAlessandra Gualtieri Modificato 10 anni fa
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L’OGGETTO del diritto Libro III del c.c.: Art.810 c.c.
Beni materiali: cose Beni immateriali: 1) opera dell’ingegno (carattere creativo di scienze, letteratura,..) tutelata con diritto morale dell’opera e diritto di sfruttamento patrimoniale 2) invenzione industriale o modello di utilità tutelati con brevetto.
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BENI MOBILI e IMMOBILI Distinzione importante
Art.812 c.c.: immobili x natura, x legge Tutti i restanti sono beni mobili (comprese energie naturali) Distinzione rilevante : 1) regime di circolazione (1350 c.c.) 2) particolari forme di pubblicità (trascrizione) 3) garanzie 4) regime dell’abbandono. Beni mobili registrati Art. 816 : universalità di mobili pluralità di cose che appartengono alla stessa persona con destinazione unitaria
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PERTINENZE ART. 817 : “COSE DESTINATE IN MODO DUREVOLE A SERVIZIO O AD ORNAMENTO DI UN’ALTRA COSA” ART. 818 : “GLI ATTI E I RAPPORTI GIURIDICI CHE HANNO PER OGGETTO LA COSA PRINCIPALE COMPRENDONO ANCHE LE PERTINENZE”
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Cass. 26 luglio 2010 n.17529 In materia di spazi destinati a parcheggiati disciplinati dall’art. 18 l. n. 765 del 1967: a) ha natura reale il diritto di uso su tali aree, che dal lato passivo si risolve in una limitazione legale della proprietà prescrivibile per non uso ventennale; b) il vincolo di destinazione sorge direttamente e, avendo natura di diritto reale, può essere esercitato nei confronti dei terzi che ne contestino l’esercizio o l’efficacia; c) qualora il costruttore-venditore abbia riservato a sé o trasferito ad altri il predetto diritto, nei confronti del medesimo può essere esperita l’azione personale - in quanto fondata sull’atto di vendita dell’unità abitativa - da parte dell’acquirente al quale il costruttore ha alienato il bene al fine di vedere accertato il diritto, previa declaratoria di nullità ex art c.c. della relativa clausola contrattuale, che è sostituita di diritto dalla disciplina legale dettata dalla norma imperativa; d) peraltro, qualora sin dalla costruzione dell’edificio, l’area da utilizzare a parcheggio abbia avuto diversa destinazione, il vincolo di destinazione non si costituisce, essendo lo stesso subordinato alla condizione che lo spazio destinato a parcheggio realmente esista, poiché altrimenti il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto alcuna porzione di esso, sicché in tali casi all’acquirente spetta nei confronti del costruttore solo la tutela risarcitoria non potendo farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai venuto ad esistenza
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DIRITTI REALI Tradizionalmente: Ius erga omnes
Oggi: Diritto di seguito (inerenza del diritto alla cosa) Numerus clausus Tipicità (parziale autonomia solo nel regolamento e nell’esercizio, non nel contenuto)
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