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PubblicatoDomenica Guerrini Modificato 11 anni fa
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LA COMUNIONE Il diritto di proprietà e gli altri diritti minori possono anche appartenere a più soggetti: si crea fra i titolari la comunione Tutti hanno diritto sull’intero in ragione della propria QUOTA Le quote si presumono uguali se la legge o il titolo non dispongono diversamente. Comproprietà e comunione di diritti
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FONTI Volontaria Legale o forzosa
Incidentale (es. comunione ereditaria)
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REGOLE 1) secondo il titolo
2) legge speciale (es. comunione legale dei coniugi) 3) norme generali ex artt.1100 ss.c.c.
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Regole generali Ogni contitolare può usare la cosa nei limiti della destinazione e del rispetto dell’altrui uso paritario Amministrazione è cumulativa: decisioni a maggioranza calcolata sulle quote Maggioranza semplice x atti di ordinaria amministrazione; qualificata (2/3) x atti di straordinaria amministrazione. Atti di disposizione: unanimità
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SCIOGLIMENTO Rinvio alle regole dello scioglimento della comunione ereditaria Ciascun titolare può sempre domandare la divisione Se il bene è indivisibile applicazione dell’art. 720 c.c.
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