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1 CONCORRENZA: REGOLE APPLICABILI AGLI STATI. ART. 87, par.1 TRATTATO CE. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato.

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1 1 CONCORRENZA: REGOLE APPLICABILI AGLI STATI. ART. 87, par.1 TRATTATO CE. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri GLI AIUTI –concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali –sotto qualsiasi forma –che, favorendo talune imprese o produzioni, –falsino o minaccino di falsare la concorrenza

2 2 NOZIONE DI AIUTO DI STATO vantaggio: comprende non solo le sovvenzioni dirette, ma anche qualsiasi intervento che allevia gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di unimpresa Beneficiario dellaiuto deve essere unimpresa, cioè qualsiasi entità che eserciti unattività economicamente rilevante e sia presente sul mercato dei beni e dei servizi. La disciplina comunitaria degli aiuti investe tutte le imprese, pubbliche e private; ne sono invece esclusi gli enti che non esercitano attività economiche come, ad es., gli enti di ricerca, le università o le scuole di formazione

3 3 NOZIONE DI AIUTO DI STATO La presenza di un aiuto di Stato si valuta in base agli effetti della misura, non alla sua causa o al suo scopo Forme di aiuto più comuni: –le esenzioni, le dilazioni e gli incentivi fiscali; –la riduzione di oneri sociali; –i rimborsi; –i sussidi allesportazione; –i sussidi agli investimenti; –i prestiti a tasso agevolato; –le garanzie concesse dallo Stato in condizioni anormali; –la concessione da parte dello Stato di beni o servizi a prezzi ridotti; –i conferimenti di capitale da parte dello Stato o di un ente pubblico nelle imprese

4 4 NOZIONE DI AIUTO DI STATO Aiuti fiscali (Comunicazione Comm. 10.12.1998). I vantaggi possono consistere in: –Una riduzione della base imponibile –Una riduzione totale o parziale dellammontare dellimposta –Un differimento, un annullamento o una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale

5 5 NOZIONE DI AIUTO DI STATO – ORIGINE PUBBLICA Tre condizioni (sentenza Fondazioni Bancarie, 10.1.2006) 1 - Origine pubblica: deve trattarsi di misure concesse «dagli Stati ovvero mediante risorse statali». E necessario che laiuto sia imputabile allo Stato o comunque al potere pubblico, inclusi gli enti territoriali, gli enti pubblici economici o qualsiasi organismo che agisca su mandato conferito dallo Stato. La rinuncia delle autorità pubbliche al gettito fiscale certamente rientra in questa categoria

6 6 NOZIONE DI AIUTO DI STATO – SELETTIVITA 2 - Selettività: per essere considerato aiuto la misura pubblica deve favorire «determinate imprese o produzioni». Deve cioè avere carattere mirato e specifico, derogando al regime di diritto comune e quindi determinando una discriminazione –Distinzione tra aiuti di Stato e misure generali: Non sono aiuti le misure che si applicano erga omnes, a tutti gli operatori economici, come le leggi fiscali ordinarie o la legislazione previdenziale. Sono aiuti gli sgravi fiscali che favoriscono un determinato settore economico (es. riduzione oneri sociali allindustria tessile; agevolazioni fiscali tramite riduzioni dimposta per le imprese bancarie)

7 7 NOZIONE DI AIUTO DI STATO – SELETTIVITA Nel caso di aiuti fiscali, la selettività è esclusa se il regime particolare è giustificato dalla natura o struttura del sistema fiscale in esame, per cui la differenza di trattamento costituisce un adattamento del sistema generale a caratteristiche specifiche delle imprese bancarie La selettività è esclusa se il regime particolare è giustificato dalla natura o struttura del sistema fiscale in esame, per cui la differenza di trattamento costituisce un adattamento del sistema generale a caratteristiche specifiche delle imprese bancarie

8 8 NOZIONE DI AIUTO DI STATO – SELETTIVITA Misure fiscali adottate da enti territoriali sono selettive secondo la Commissione europea, anche se applicate per tutti i settori economici. Da valutare il caso in cui le misure sono adottate nellesercizio di competenze proprie, sulla base di norme costituzionali che attribuiscono autonomia impositiva. Assenza di un regime generale da utilizzare come parametro Fiscalità di vantaggio – Causa C-88/03 Portogallo c. Commissione – Riduzione di imposte per i residenti nelle isole Azzorre (conclusioni avv. gen.). Conclusione estendibile a tutti i sistemi a fiscalità decentrata

9 9 NOZIONE DI AIUTO DI STATO – EFFETTI SU CONCORRENZA E SCAMBI TRA STATI 3 - Effetti sulla concorrenza: la nozione di distorsione della concorrenza è stata interpretata in senso estensivo: la concorrenza è falsata qualora lintervento dello Stato provochi una modifica artificiale di determinati elementi dei costi di produzione dellimpresa beneficiaria e rinforza la sua posizione nei confronti delle altre imprese concorrenti (sent. Philip Morris). E sufficiente che la misura minacci di alterare la concorrenza Effetti sul commercio fra gli Stati membri: il sussistere dellincidenza sugli scambi fra Stati membri è facile da accertare. E infatti sufficiente che un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforzi (anche solo potenzialmente) la posizione di unimpresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari

10 10 Aiuti di Stato e Servizi di interesse economico generale (SIEG) LE FONTI Trattato CE: –Artt. 16 e 86 –Art. 73 e diritto derivato –Artt.87-89 e diritto derivato

11 11 Aiuti di Stato e Servizi di interesse economico generale (SIEG) Art. 86, par. 1 Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli da 81 a 89 inclusi

12 12 Aiuti di Stato e Servizi di interesse economico generale (SIEG) Art. 86, par. 2 le imprese incaricate della gestione di SIEG o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui lapplicazione di tali norme non osti alladempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità Esempio delle televisioni pubbliche

13 13 Finanziamento da parte dello Stato di imprese titolari di SIEG La Corte di Giustizia ha stabilito che una misura con cui uno Stato membro prevede il versamento di compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di SIEG deve essere qualificata come aiuto di Stato a sensi dellart. 87, n. 1, CE allorché: 1 - il livello del compenso eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dalladempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento e,

14 14 Segue: Finanziamento da parte dello Stato di imprese titolari di SIEG 2 – il compenso non è determinato sulla base di unanalisi dei costi che unimpresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per ladempimento di tali obblighi(CGCE, sentenza 30 marzo 2006, C-451/03, Centri di Assistenza Fiscale).

15 15 IL REGIME DE MINIMIS REGOLAMENTO (CE) n.69/2001 non si applica a:- settore dei trasporti - settore agricoltura e pesca - aiuti legati ad esportazione tutti gli aiuti, concessi allo stesso beneficiario, a titolo di de minimis si cumulano tra di loro e non possono superare 100.000 in tre anni laiuto de minimis è compatibile con qualsiasi altro aiuto, concesso al medesimo beneficiario e per il medesimo progetto, autorizzato dalla Commissione o esentato dallobbligo di notifica. Gli stati membri registrano e conservano per 10 anni tutte le informazioni, sugli aiuti singoli e sui regimi, necessarie per rispondere entro il termine di 20 gg. lavorativi alle eventuali domande della Commissione

16 16 AIUTI COMPATIBILI IPSO JURE (ART. 87 PAR. 2) Sono compatibili con il mercato comune: a)Gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dallorigine dei prodotti (es. incentivi per rottamazione autoveicoli o per decoder per la tv digitale) b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali c) gli aiuti concessi alleconomia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione

17 17 AIUTI COMPATIBILI JURIS TANTUM (ART. 87 PAR. 3) Possono considerarsi compatibili con il mercato comune (decisione della Commissione sottoposta a controllo giurisdizionale) : a)gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione b)gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento delleconomia di uno Stato membro c)gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse d)gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria allinteresse comune e)le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

18 18 PRINCIPI E CRITERI GENERALI TRACCIATI DALLA COMMISSIONE Principio di proporzionalità: innanzitutto deve sussistere un nesso di causalità fra laiuto concesso e lo scopo legittimo cui laiuto è diretto; in secondo luogo, occorre dimostrare che laiuto sia giustificato dallo scopo legittimo da perseguire, cioè che laiuto sia proporzionato, ossia necessario e commisurato allobiettivo Corollario di tale principio è il criterio di sostituibilità, cioè che non esista una misura alternativa che rechi minor turbativa al libero gioco della concorrenza

19 19 PRINCIPI E CRITERI GENERALI TRACCIATI DALLA COMMISSIONE Criterio della prospettiva comunitaria: in sede di valutazione degli aiuti, la Commissione deve accertare se un aiuto, pur predisposto per rimediare a difficoltà tipicamente nazionali, si collochi in una prospettiva comunitaria e persegua obiettivi legittimi e meritevoli di tutela a livello comunitario Criterio della durata limitata dellaiuto: gli aiuti devono avere carattere transitorio e cessare quando il loro scopo sia stato raggiunto Criterio della trasparenza: la natura e la portata dellaiuto rispetto agli scambi intracomunitari ed alla concorrenza debbono poter essere verificati sulla base di tutti gli elementi necessari: la consistenza, lobiettivo, la forma, i mezzi finanziari, le ragioni di incompatibilità

20 20 PRINCIPI E CRITERI GENERALI TRACCIATI DALLA COMMISSIONE Principio della contropartita (compensatory justification): per essere ammissibile un progetto di aiuto deve implicare un corrispettivo giustificato nel senso che il beneficiario dellaiuto è tenuto a dare un contributo che agevoli la realizzazione degli obiettivi comunitari indicati nelle deroghe dellart. 87, 3 Criterio del funzionamento: gli aiuti vanno intesi come forma di intervento volti al lancio di unimpresa o di un settore produttivo. Pertanto, aiuti che mirano a consentire ai beneficiari di vivacchiare ai margini di un mercato concorrenziale, evitando così misure di ristrutturazione (riconversione) e immobilizzando risorse che potrebbero più efficacemente allocate in altri settori violano i principi fondamentali dellart. 87. La Commissione si è costantemente opposta a qualsiasi forma di aiuto di tal genere.

21 21 CATEGORIE DI AIUTI Lapplicazione di tali principi e criteri generali ha consentito alla Commissione di tipizzare in 4 categorie gli interventi statali che devono essere valutati alla luce dellart. 87 (DG concorrenza suddivisa in 4 unità operative) Aiuti regionali: quelli accordati dagli Stati a certe regioni ben determinate economicamente sfavorite o in declino Aiuti settoriali:quelli che pur non essendo limitati ad una zona geograficamente circoscritta rispondono alle esigenze di un determinato settore delleconomia. La Commissione e il Consiglio hanno fissato regole specifiche per alcuni settori: industria automobilistica, costruzione navale, industria delle fibre sintetiche, industria carboniera, industria siderurgica, trasporti marittimi, trasporti aerei, audiovisivo, trasporti terrestri, pesca e acquacoltura

22 22 CATEGORIE DI AIUTI Aiuti orizzontali: quelli che mirano a realizzare obiettivi comuni a vari settori delleconomia (ad es. tutela dellambiente, ricerca e sviluppo, piccole e medie imprese, formazione, de minimis). Aiuti generali: quelli che non sono limitati ad una regione né ad un settore specifico e che si concretano in interventi generali di sostegno, ad es. nellambito di programmi di espansione economica o a favore di imprese in difficoltà (casi eccezionali per rimediare a perturbazioni gravi delleconomia).

23 23 AIUTI IN FORMA FISCALE Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese in GU C2 del 6.1.1998 Comunicazione della Commissione sullapplicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese GU C384 del 10.12.1998

24 24 AIUTI IN FORMA FISCALE Criterio della selettività o della specificità: il vantaggio fiscale diventa aiuto se è diretto a favorire talune imprese o produzioni Il vantaggio può risultare da uneccezione a disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare, amministrativa o da una prassi dellamministrazione fiscale

25 25 AIUTI IN FORMA FISCALE Sentenza CGCE del 15.12.2005, C-66/02 e 148/04, Agevolazioni fiscali concesse dallItalia agli operatori bancari (ricorso ex art. 230 Italia c. Comm). Sentenza CGCE del 10.1.2006, C-222/04, Agevolazioni di cui allart. 10-BIS della L. n. 1745 del 1962 – Qualificazione come aiuto di Stato (rinvio pregiudiziale Cass. It.)


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