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Unione Europea e diritto di famiglia
Il diritto materiale di famiglia è stato, tradizionalmente, appannaggio del diritto statale. Non a caso, la definizione stessa di famiglia varia da Stato a Stato ed assume connotazioni diverse a seconda dell’ordinamento giuridico interessato. Gli ordinamenti statali si sono ispirati a principi profondamente divergenti nella disciplina delle relazioni familiari, ancorandosi a propri modelli culturali, etici, sociali religiosi e, di conseguenza, raggiungendo soluzioni talora del tutto antitetiche
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Unione Europea e diritto di famiglia
Difficile questione della definizione di una disciplina applicabile alla famiglia nel momento attuale, in cui si assiste ad un crescente intrecciarsi di rapporti personali e patrimoniali tra soggetti di nazionalità diverse o che, semplicemente, localizzano il centro della loro vita in un paese differente da quello di cittadinanza comune. Globalizzazione della società contemporanea determina, sempre più di frequente, il verificarsi di situazioni in cui un nucleo familiare presenta elementi di collegamento con più ordinamenti giuridici.
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Unione Europea e diritto di famiglia
La problematica in oggetto potrebbe essere risolta solo laddove gli Stati prevedessero regole di diritto internazionale privato uniformi o, quantomeno, sostanzialmente coincidenti in modo da rendere prevedibile il foro deputato a regolare le vicende familiari in caso di conflitto e le regole che il giudice applicherà per dirimerlo
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Unione Europea e diritto di famiglia
In questa prospettiva e per evitare che in relazione ad un medesimo rapporto giuridico con profili di internazionalità le differenti scelte normative nazionali determinino l’applicazione di diverse leggi regolatrici si è da tempo provveduto a stipulare apposite convenzioni internazionali, bilaterali e multilaterali, in grado di assicurare un coordinamento effettivo quantomeno tra gli Stati che vi abbiano aderito
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Unione Europea e diritto di famiglia
Nella medesima ottica si pone l’attività normativa portata avanti, nel corso degli ultimi anni, a livello comunitario, con effetti particolarmente rilevanti nell’ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri
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Unione Europea L’Unione europea, come è oggi configurata, costituisce l’ultimo stadio evolutivo, in ordine di tempo, di un processo che ha preso le mosse dall’adozione a Roma, il 18 aprile 1951, del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1958
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Unione Europea L’atto unico europeo (AUE), firmato a Lussemburgo e all’Aia ed entrato in vigore il 1º luglio 1987, ha disposto gli adattamenti richiesti per completare il mercato interno. Il trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, ha cambiato la denominazione della Comunità economica europea in “Comunità europea”.
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Unione Europea Il trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1º maggio 1999, Il trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2003, si è occupato fondamentalmente delle riforme istituzionali necessarie per garantire il buon funzionamento delle istituzioni una volta effettuato l’allargamento a 25 Stati membri nel 2004 e a 27 nel 2007.
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Unione Europea Il Trattato di Lisbona è stato firmato il 13 dicembre Prima dell’entrata in vigore, che si auspica prima delle prossime elezioni al Parlamento europeo nel giugno del 2009, dovrà essere ratificato da tutti i 27 Stati membri. I suoi obiettivi principali consistono nel rendere l’UE più democratica al fine di soddisfare le aspettative dei cittadini europei in termini di alti livelli di affidabilità, apertura, trasparenza e partecipazione, nonché al fine di rendere l’UE più efficiente e in grado di far fronte alle sfide globali odierne quali il cambiamento climatico, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile.
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Unione Europea L’accordo sul Trattato di Lisbona fa seguito alla discussione su una Costituzione. Un "Trattato istitutivo di una costituzione per l’Europa" è stato adottato dai capi di Stato e di Governo in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles (17 e 18 giugno 2004) e firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ma non è mai stato ratificato.
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Unione Europea Processo di allargamento su base geografica (non concluso: v. art. 49 TUE) Ampliamento di carattere materiale Intensificazione dei meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri”comunitarizzazione” del settore relativo a “visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”
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L’allargamento dell’UE
1973: Regno Unito, Danimarca, Irlanda 1981: Grecia 1986: Spagna, Portogallo 1995: Austria, Svezia, Finlandia 1° maggio 2004: Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca, Slovenia, Malta, Lettonia, Lituana, Repubblica slovacca 1° gennaio 2007: Romania e Bulgaria
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L’allargamento dell’UE
Criteri di adesione (criteri di Copenaghen) Nel giugno del 1993, il Consiglio europeo di Copenaghen ha riconosciuto il diritto dei paesi dell'Europa centrale ed orientale ad aderire all'Unione europea, se soddisfano tre criteri: politica: istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, la preminenza del diritto, i diritti umani ed il rispetto delle minoranze; economia: valida economia di mercato; recepimento dell'"acquis" comunitario: sottoscrivere alle diverse finalità politiche, economiche e monetarie dell'Unione europea.
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Competenze dell’UE Articolo 2
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: — promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità dalle disposizioni del presente trattato,
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Competenze dell’UE — affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17,
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Competenze dell’UE — rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione, — conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima,
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Competenze dell’UE — mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
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Istituzioni Unione Europea
Le istituzioni dell'UE sono cinque e ognuna di esse svolge un ruolo specifico: Il Parlamento europeo (eletto dai cittadini degli Stati membri); Il Consiglio dell'Unione europea (che rappresenta i governi degli Stati membri); La Commissione europea (motore ed organo esecutivo); La Corte di giustizia (che garantisce la conformità con il diritto); La Corte dei conti (che verifica che la gestione del bilancio dell'Unione europea sia sana e corretta ).
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Consiglio dell'Unione europea
Il Consiglio dell'Unione (Consiglio dei ministri o Consiglio) è la principale istituzione dell'Unione avente poteri decisionali. È costituito dai ministri gli Stati membri, responsabili della materia iscritta all'ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ecc.. La presidenza del Consiglio è esercitata a turno da ciascuno Stato membro dell'Unione europea per una durata di sei mesi.
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Consiglio dell'Unione europea
Il Consiglio esercita il potere legislativo, condiviso con il Parlamento europeo in base alla "procedura di codecisione" . Il Consiglio è inoltre responsabile con il Parlamento europeo dell'adozione del bilancio dell'UE. Esso conclude gli accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione.
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Consiglio dell'Unione europea
I trattati stabiliscono che il Consiglio deliberi a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata’ o all'unanimità a seconda della materia in discussione. Per questioni di fondamentale importanza, come la modifica dei trattati, l'avvio di una nuova politica comune o l'adesione di un nuovo Stato, il Consiglio delibera all'unanimità. Nella maggior parte degli altri casi si usa il voto a maggioranza qualificata, il che significa che una decisione del Consiglio viene adottata solo se ottiene un determinato numero di voti a favore. Il numero di voti di cui dispone ogni Stato membro è ponderato sulla base della rispettiva popolazione.
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Parlamento europeo Il Parlamento europeo è l'organo eletto che rappresenta tutti i cittadini dei paesi membri dell'Unione. Esso esercita il controllo politico sulle attività dell'Unione e partecipa al processo legislativo. Dal 1979 i deputati europei sono eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni.
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Parlamento europeo Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa in base a tre procedure: nel quadro della procedura di cooperazione , istituita dall'Atto unico europeo nel 1987, il Parlamento europeo esprime un parere sui progetti di direttive e regolamenti proposti dalla Commissione europea, alla quale viene chiesto di modificare le proposte presentate per tenere conto della posizione del Parlamento;
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Parlamento europeo dal 1987, con la procedura del parere conforme , occorre che il Parlamento europeo esprima un parere favorevole agli accordi internazionali negoziati dalla Commissione e alle proposte di allargamento dell'Unione europea;
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Parlamento europeo nel 1992 il trattato di Maastricht ha introdotto la 'procedura di codecisione', la quale ha posto il Parlamento in condizioni di parità con il Consiglio per quanto riguarda l'esercizio del potere legislativo in settori importanti quali la libera circolazione dei lavoratori, il mercato interno, l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, le reti transeuropee, la cultura, la salute, la tutela dei consumatori. In questi settori il Parlamento europeo può respingere (solo a maggioranza assoluta dei suoi membri) la posizione comune del Consiglio e porre fine alla procedura. Il trattato prevede tuttavia una procedura di conciliazione.
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Parlamento europeo Il Parlamento svolge infine un ruolo di controllo democratico sull'Unione. Esso può destituire la Commissione mediante una mozione di censura che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Il Parlamento esercita inoltre un controllo sulla gestione quotidiana delle politiche europee mediante interrogazioni orali e scritte alla Commissione e al Consiglio. Il presidente del Consiglio europeo riferisce infine al Parlamento sulle decisioni adottate dal Consiglio.
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Commissione europea La Commissione europea ha poteri di iniziativa, di esecuzione, di gestione e di controllo. Essa è custode dei trattati e incarna l'interesse comunitario. Fino al 2004 era costituita da un collegio di 20 membri indipendenti (due membri per la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, e un membro per ciascuno degli altri paesi), nominati per 5 anni di comune accordo degli Stati membri, dopo il voto di approvazione del PE. Dal 1° novembre 2004 la nuova Commissione è composta soltanto da un collegio di 25 membri, uno per ciascun paese.
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Consiglio europeo Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione, che tengono riunioni regolari. Trae origine dalla consuetudine dei leader politici di riunirsi regolarmente, iniziata nel 1974, istituzionalizzata dall’AUE nel 1987 ed ufficializzata dal TUE. È convocato almeno due volte all'anno e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. Il suo compito è di stabilire gli orientamenti politici generali e d'imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo.
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Corte di giustizia delle Comunità europee
La Corte di giustizia delle Comunità europee è composta da un numero di giudici pari al numero degli Stati membri. Attualmente essa si compone di quindici giudici, assistiti da otto avvocati generali, nominati per sei anni dagli Stati membri di comune accordo. La Corte può riunirsi in sezioni o in seduta plenaria per gli affari particolarmente importanti o complessi e su richiesta di uno Stato membro.
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Corte di giustizia delle Comunità europee
Essa assolve due funzioni principali: verificare la compatibilità con i trattati degli atti delle istituzioni europee e dei governi; pronunciarsi, su richiesta di un giudice nazionale, sull'interpretazione o la validità delle disposizioni del diritto comunitario. La Corte è assistita dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee istituito nel 1989
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Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Creato nel 1989, il Tribunale di primo grado ha il compito di accrescere la tutela giurisdizionale dei cittadini, grazie all'istituzione di un doppio grado di giurisdizione, e di permettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di concentrarsi sul suo compito essenziale di interpretazione e di applicazione uniforme del diritto comunitario.
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Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Al fine di alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia, il trattato di Nizza ha cercato di migliorare la ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale, i cui giudici sono ora chiamati ad assolvere le funzioni di giudici ordinari per l'insieme dei ricorsi diretti (annullamento, inadempienza, richiesta di risarcimento). Il trattato di Nizza prevede inoltre la possibilità di attribuire al Tribunale di primo grado la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali in alcune materie specifiche.
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Il rinvio pregiudiziale
I tribunali nazionali sono responsabili di garantire, nei rispettivi Stati membri, la corretta applicazione del diritto comunitario. Vi è il rischio però che tribunali di Stati membri diversi diano un’interpretazione non uniforme della normativa dell’UE. Per evitare che ciò si verifichi, esiste la cosiddetta “procedura del rinvio pregiudiziale”. In altri termini, in caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, un tribunale nazionale può, e in taluni casi deve, rivolgersi alla Corte per un parere. Tale parere viene emesso sotto forma di “pronuncia pregiudiziale”.
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Il rinvio pregiudiziale
Articolo 234 (ex articolo 177) La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato, b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e dalla BCE, c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
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Il rinvio pregiudiziale
Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
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Il ricorso per inadempimento
La Commissione può avviare questo tipo di procedimento se ha motivi per ritenere che uno Stato membro non ottemperi agli obblighi previsti dalla normativa dell’UE. Tale procedimento può essere avviato anche da un altro paese dell’UE. In entrambi i casi la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Lo Stato membro giudicato colpevole di inadempimento deve porre immediatamente fine a questa situazione. Se la Corte ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato la sua sentenza, può imporgli una sanzione.
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Il ricorso di annullamento
Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una data norma del diritto comunitario, può richiederne alla Corte l’annullamento. Del “ricorso di annullamento” possono avvalersi anche privati cittadini, che intendano richiedere alla Corte l’annullamento di un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio. Se il ricorso è fondato, ossia l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto.
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Il ricorso per carenza Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. In caso di non ottemperanza a tale obbligo, gli Stati membri, le altre istituzioni della Comunità e, a talune condizioni, anche privati cittadini o società possono presentare ricorso alla Corte, affinché tale omissione sia ufficialmente constatata.
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Diritto comunitario derivato
il regolamento: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la direttiva: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, pur lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo, richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale; la decisione: è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola i destinatari da essa espressamente designati; la raccomandazione e il parere: non sono strumenti vincolanti ed hanno carattere semplicemente declamatorio.
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Primato del diritto comunitario
Il diritto comunitario può godere di diretta efficacia e diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali degli Stati membri problema della risoluzione di eventuali possibili conflitti tra norme comunitarie e disposizioni di diritto interno incompatibili con le prime preminenza del diritto comunitario sul diritto interno. Art. 117, 1° co., Costituzione “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
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Unione Europea e diritto di famiglia
Con l’allargamento delle competenze comunitarie e l’acquisita consapevolezza delle interferenze tra realizzazione del mercato e diritto di famiglia il diritto comunitario svolge sul diritto di famiglia un’influenza che è di notevolissima importanza. Esistono tutta una serie di interventi della Comunità che sono destinati a condizionare pesantemente la normativa interna dei Paesi membri
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Unione Europea e diritto di famiglia
Il settore del diritto di famiglia è interessato dall’azione comunitaria sotto tre profili: Libertà di circolazione Tutela dei diritti fondamentali Uniformazione del diritto internazionale privato e processuale
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