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PubblicatoBasilio Volpe Modificato 11 anni fa
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Incontro con le associazioni - 22 novembre 2011 Modifica statuto e rinnovo organi camerali anno 2012 Iter previsto
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Statuto camerale Le Camere di Commercio devono adeguare gli Statuti in seguito: alle modifiche normative alla L. 580/1993 avvenute con D.lgs. n.23/2010 allentrata in vigore dei relativi decreti di attuazione (Decreti n. 155 e 156 del 4 agosto 2011) alle modifiche normative di carattere generale intercorse dallultima modifica statutaria del 2007
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Le principali modifiche Consiglio camerale: variazione dei componenti e rideterminazione dei settori rappresentati; Giunta: variazione numerica e pari opportunità; Consulta dei liberi professionisti; Unioncamere ha fornito delle Linee Guida per ladeguamento degli statuti
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Consiglio camerale Parametri per la ripartizione dei settori Numero delle imprese Indice di occupazione Valore aggiunto Diritto annuale versato Numero dei consiglieri Passa da 32 a 33 in seguito allaggiunta di un rappresentante dei liberi professionisti pari opportunità Il DM 155/2011 prevede un meccanismo per assicurare la presenza di entrambi i sessi in Consiglio: le organizzazioni o raggruppamenti che si troveranno a designare più di due consiglieri dovranno assicurare che almeno un terzo sia di genere diverso dagli altri due
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Giunta camerale Numero dei componenti La L.580/1993 prevedeva che fosse formata da un numero massimo di componenti non superiore a un terzo dei consiglieri e dunque nel caso della Camera di Commercio di Varese: undici più il Presidente; Il DL 78/2010 aveva imposto alle Camere di Commercio di ridurre a cinque il numero massimo di componenti dei propri organi amministrativi; La L. 180/2011 Statuto delle Imprese - pubblicata in G.U. il 14.11.2011 – ha superato tale limite prevedendo che il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio: quindi max undici, incluso il Presidente.
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Pari opportunità pari opportunità Le linee guida Unioncamere ribadiscono lopportunità di promuovere e assicurare anche nella giunta la presenza di entrambi i sessi individuando nello statuto le modalità di attuazione di tale principio e tenendo conto del vincolo che almeno quattro componenti devono essere in rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato e agricoltura. Lipotesi è quella di prevedere che – una volta assicurata la rappresentanza dei settori obbligatori – entri prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Questa ipotesi è applicabile solo nel caso in cui, oltre al presidente, si debbano eleggere almeno 5 componenti.
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Consulta dei liberi professionisti Composizione Fanno parte di diritto i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio; Fanno altresì parte i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni; Le associazioni saranno individuate attraverso un avviso pubblicato allalbo camerale. Funzioni I presidenti degli ordini professionali designano il consigliere camerale in rappresentanza dei liberi professionisti; Esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio. Durata La Consulta dura in carica 5 anni La carica di componente della Consulta è onorifica
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cronoprogramma 6 dic 2011 Approvazione dello Statuto da parte del Consiglio 13 gen 2012 Avvio della procedura ex art.2 c.1 DM 156/2011 Pubblicazione avviso sullalbo camerale e sul sito web Comunicazione al Presidente della Giunta Regionale 22 feb 2012 [entro 40 giorni dallavvio delle procedure] Termine ultimo per presentazione dichiarazione da parte delle associazioni : finalità statutarie di rappresentanza delle imprese articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte numero imprese associate e addetti operatività da almeno 3 anni o appartenenza al CNEL elenco iscritti al 31/12/2011 in formato elettronico Termine ultimo per presentazione dichiarazione da parte di organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori: rappresentatività, articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte elenco iscritti al 31/12/2011 in formato elettronico N.B.: per le organizzazioni sindacali elenco iscritti esclusi i pensionati Eventuali dichiarazioni di apparentamento
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cronoprogramma [segue] entro 10 gg [dalla richiesta] Termine per la risposta, da parte delle associazioni, alle eventuali richieste del responsabile del procedimento di integrare la documentazione irregolare presentata 23 mar 2012Adozione provvedimenti di irricevibilità/esclusione Trasmissione al Presidente della Giunta Regionale: dati dichiarati dalle organizzazioni importo diritto annuale per associazione (aggregato) valore aggiunto per addetto [N.B.: gli elenchi iscritti restano alla CdC per eventuali controlli] 23 apr 2012 N.B.: il termine di 30 giorni cadrebbe di domenica (22 apr) Determinazione da parte del Presidente della Giunta Regionale delle organizzazioni designanti (imprenditoriali, sindacali, dei consumatori) e dei posti ad esse spettanti e relative notifiche Richiesta alla Consulta delle professioni di procedere alla designazione ad essa spettante
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cronoprogramma [segue] Entro 30 gg. dalla notifica Trasmissione al Presidente della Giunta Regionale da parte delle organizzazione designanti [e della Consulta delle professioni] dei nominativi e della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti personali N.B.: necessario assicurare il rispetto delle pari opportunità Il mancato rispetto equivale a mancata designazione nei termini 30 giu 2012 (data stimata) Decreto di nomina dei consiglieri da parte del Presidente della Giunta Regionale entro 10 gg [dalladozione del decreto regionale] Notifica a tutte le organizzazioni interessate, alla Camera di Commercio e al MISE Fissazione della data di insediamento del Consiglio (per la nomina del presidente)
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Modalità di presentazione domande Le organizzazioni imprenditoriali presentano la loro candidatura attraverso ununica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema allegato al DM 156/2011 I contenuti della dichiarazione riguardano, distintamente per ciascun settore a cui lorganizzazione intende concorrere o per la rappresentanza delle piccole imprese: natura e finalità di tutela e promozione degli associati ampiezza e diffusione strutture operative numero imprese associate e numero occupati delle imprese associate attestazione di operatività da almeno tre anni oppure presenza nel CNEL Sempre con dichiarazione sostitutiva va inoltre prodotto lelenco delle imprese associate ( alle quali sarà poi attribuito dufficio il diritto annuale versato ): su supporto digitale su foglio elettronico e in formato PDF/A firmato digitalmente oppure consegnato in busta chiusa Documentazione analoga per sindacati e associazioni di consumatori
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Apparentamento La dichiarazione di apparentamento tra più organizzazioni va presentata a pena di irricevibilità secondo lo schema allegato al DM 156/2011 La dichiarazione, sottoscritta congiuntamente, deve contenere limpegno a designare congiuntamente i propri rappresentanti allinterno del Consiglio camerale I dati relativi al grado di rappresentatività (imprese associate, occupati, diffusione delle strutture operative ecc) vanno presentati disgiuntamente con le stesse modalità previste per le organizzazioni singole In caso di scioglimento dellapparentamento per il calcolo della rappresentatività vengono utilizzati i dati presentati disgiuntamente dalle singole organizzazioni
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Assegnazione seggi e designazione Lassegnazione dei seggi alle singole organizzazioni o apparentamenti spetta al Presidente della Giunta regionale e avviene sulla base della rappresentatività calcolata secondo i seguenti parametri: percentuale imprese associate percentuale occupati delle imprese associate percentuale valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese associate percentuale del diritto annuale versato dalle imprese associate NB: tutte queste percentuali sono calcolate rispetto al valore complessivo del corrispondente parametro riferito al totale imprese associate alle organizzazioni candidate a essere rappresentate nel Consiglio Le designazioni, effettuate dalle organizzazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della Regione, devono riguardare esperti di comprovata esperienza nel settore rappresentato Le organizzazioni o apparentamenti che designano più di due rappresentanti, per il principio delle pari opportunità, devono assicurare che almeno un terzo di essi sia di genere diverso dagli altri.
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Provvedimento di irricevibilità quali casi ex decreto 156/2011 art. 2 comma 2 e art. 3 comma 1: nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà NON redatta secondo lo schema di cui allallegato A per le organizzazioni imprenditoriali e secondo lo schema di cui allallegato C per le altre associazioni art. 4 comma 3: nel caso in cui le organizzazioni o le associazioni che intendono concorrere congiuntamente NON presentano i dati disgiuntamente come previsto dallart. 12 della l.580/1993; art. 5 comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2,3 e 4 siano affetti da irregolarità non sanabili; art. 5 comma 2: nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2,3 e 4 siano affetti da irregolarità sanabili ma lorganizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta ;
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Provvedimento di esclusione quali casi ex decreto 156/2011 art. 2 comma 2: mancato rispetto del termine (40 gg dalla pubblicazione dellavviso) per la presentazione della dichiarazione da parte delle organizzazioni e associazioni; art. 2 comma 3 e art. 3 comma 2: mancata presentazione, unitamente alla documentazione prescritta, degli elenchi degli associati da parte delle organizzazioni e associazioni; art. 4 comma 1: nel caso di apparentamento mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo lo schema allegato E.
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Quesiti rappresentanza settori obbligatori in Giunta; ricorsi Q: se il presidente è espressione di uno dei settori obbligatori (commercio, industria, artigianato, agricoltura) viene computato per la rappresentanza in Giunta di quel determinato settore? R: no, il presidente è espressione degli interessi di tutte le imprese rappresentate nella camera di commercio stessa, tanto che è eletto da tutte le organizzazioni rappresentate nel consiglio camerale. Il Presidente non può pertanto ritenersi rappresentante del settore dal quale proviene. Q: nei casi di irricevibilità o esclusione previsti dellart. 5 del D.M. n. 156/2011 sono possibili eventuali ricorsi amministrativi nei confronti della Camera di commercio o davanti alla stessa? R: se i provvedimenti sono adottati direttamente dal Segretario generale, organo di vertice amministrativo della Camera di commercio, è possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); nel caso, invece, in cui tali provvedimenti siano adottati da un responsabile del procedimento individuato dal segretario generale della camera di commercio, è ipotizzabile anche la presentazione di un ricorso gerarchico al segretario generale.
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Q: come devono procedere le organizzazioni per attestare la rappresentanza delle piccole imprese (prevista per i settori commercio, industria e agricoltura)? R: le organizzazioni che intendano partecipare allinterno del proprio settore anche allassegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, devono fornire attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. A) le relative notizie e i dati, in modo distinto tra piccole imprese e altre imprese associate. Quindi dovranno integrare in tal senso lall. A specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono piccole imprese e fornire uno specifico elenco di tali imprese. In sostanza dovranno essere forniti due elenchi di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate con le quali calcolare la rappresentanza socio economica e uno contenente le piccole imprese con le quali partecipare allassegnazione del relativo seggio. Lallegato A) sarà poi anche integrato nella parte iniziale specificando che si intende partecipare anche allassegnazione della rappresentanza delle piccole imprese Quesiti rappresentanza piccole imprese
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Q: è possibile permettere alle Associazioni partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale di presentare gli elenchi dei propri iscritti al 31/12/2010 (anziché al 31/12/2011)? R: in base alle norme, le associazioni sono tenute ad indicare il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dellanno precedente a quello di pubblicazione dellavviso e quindi, nel caso di Varese che pubblica tale avviso nel 2012, sono tenute ad indicare il numero delle imprese al 31.12.2011. I dati trasmessi dalle organizzazioni sono necessari ai fini del calcolo della loro rappresentatività socio economica: è quindi fondamentale far riferimento a dati quanto più vicini possibile al momento della ricostituzione del consiglio stesso e che meglio rappresentano la reale consistenza dellorganizzazione. Quesiti data di riferimento elenchi imprese
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Q: unOrganizzazione imprenditoriale che partecipa allassegnazione del seggio o dei seggi in un solo settore potrebbe segnalare tutte le imprese ad essa iscritte anche se appartenenti ad altri settori? R: lorganizzazione imprenditoriale può partecipare alla assegnazione di un seggio solo con le imprese operanti nel settore di riferimento nella considerazione che la rappresentanza va calcolata con riferimento alle sole imprese del settore di riferimento [articolo 9, comma 2 lett. a) del dm n. 156/2011] Q: nel caso in cui unOrganizzazione imprenditoriale partecipi all'assegnazione del seggio in più settori economici, è possibile utilizzare la stessa impresa in due settori diversi? R: le associazioni possono includere nellelenco imprese che svolgono più attività, purché operino anche nel settore di riferimento; al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è però possibile utilizzare da parte di una stessa associazione la stessa impresa per la partecipazione allassegnazione di seggi diversi Quesiti rappresentatività settoriale; duplicazione imprese
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Q: nel caso in cui più Associazioni appartenenti alla medesima Organizzazione abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte? R: nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia allorganizzazione imprenditoriale che ad unassociazione appartenente in quanto tale alla stessa organizzazione (quando ciò le due organizzazioni siano luna ripartizione territoriale o settoriale dellaltra) dovrà essere conteggiata una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative non possono infatti essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione. Quesiti duplicazione imprese
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