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RIFIUTI Gabriella Arcese.

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Presentazione sul tema: "RIFIUTI Gabriella Arcese."— Transcript della presentazione:

1 RIFIUTI Gabriella Arcese

2 Concetti introduttivi
La quantità totale dei rifiuti è sicuramente un indice di crescita economica e di aumento dei consumi ma, al tempo stesso, è anche una misura dell'impoverimento delle risorse naturali. Per quanto riguarda l'aumento generalizzato della quantità dei rifiuti, l'analisi dei dati disponibili a livello europeo e nazionale non segnala al momento inversioni di tendenza. Community Waste Management Strategy Principio della prevenzione Sviluppo sostenibile Gabriella Arcese

3 Risvolti economici e sociali
Il processo verso una riduzione dell’uso delle materie prime ed un maggior impiego delle materie secondarie, comporta notevoli costi che potrebbero essere compensati, tenendo conto dell’aumento dei posti di lavoro . In effetti, le attività fondate sulle materie secondarie permetteranno alle imprese pioniere di aprire settori economici completamente nuovi. Anche se queste attività vengono descritte semplicemente come settori del sistema di smaltimento dei rifiuti, l’intensità del lavoro è impressionante. Ogni milione di tonnellate di rifiuti solidi può generare posti di lavoro nel settore del riciclaggio: se la stessa quantità di rifiuti fosse sotterrata (interramento controllato), al processo potrebbero partecipare soltanto 600 lavoratori, che si ridurrebbero ad 80 con l’incenerimento. Gabriella Arcese

4 La normativa comunitaria Successione dei principali provvedimenti
Dir.75/442/CEE smaltimento rifiuti Dir. 91/156/CEE modifica la Dir.75/442/CEE Dir. 94/622/CE imballaggi e rifiuti d’imballaggio Dir. 99/31/CE discariche di rifiuti …. ……. …. …. 1975 1991 1994 1999 2000 2002 Dec. 2002/909/CE dispensa all’obbligo di autorizzazione Dir.91/689/CEE rifiuti pericolosi Dir.2000/76/CE incenerimento rifiuti Gabriella Arcese

5 Dir. 75/44/CEE (direttiva madre)
La Dir. 75/44/CEE del 15 luglio 1975 del Consiglio, costituita da 21 articoli e 2 allegati, è il primo provvedimento comunitario che intende tutelare la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti. La direttiva definisce il proprio campo d’applicazione, indica agli Stati membri le misure idonee da intraprendere (sviluppo di tecnologie pulite per l’eliminazione delle sostanze pericolose dei rifiuti, loro recupero mediante riciclo, reimpiego e uso di rifiuti come fonte di energia) e sollecita l’elaborazione di piani di gestione. L’Allegato I elenca le categorie dei rifiuti, L’Allegato IIA riporta le varie operazioni di smaltimento l’Allegato IIB le operazioni di recupero. Gabriella Arcese

6 Dir. 91/156/CEE (modifica della dir. madre)
La Dir. 91/145/CEE del 18 marzo 1991 del Consiglio introduce modifiche sostanziali alla Dir. 75/442/CEE basate su un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana. Lo smaltimento non costituisce più l’operazione principale della gestione dei rifiuti ma solo la fase residuale. Le attività di recupero sono primarie e tra queste si devono preferire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima. Lo smaltimento deve essere effettuato in condizioni di sicurezza. Cambia la classificazione dei rifiuti; è fatto divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi; sono indicati gli oneri dei produttori e dei detentori; viene introdotto un catasto dei rifiuti e registri di carico e scarico. Sono riportate inoltre norme per il trasporto e per le spedizioni transfrontaliere. Gabriella Arcese

7 Dir. 91/689/CEE (integraz. rifiuti pericolosi)
ha lo scopo di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi. Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per esigere che, una volta posti in discarica, i rifiuti pericolosi siano catalogati e identificati. Così come nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, essi devono essere adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore. L’Allegato IA elenca le categorie di rifiuti pericolosi in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti. L’Allegato IB indica i rifiuti contenenti uno qualsiasi dei costituenti dell’Allegato II, aventi le caratteristiche elencate nell’Allegato III (sostanze organiche e inorganiche, scorie e ceneri, polveri metalliche, fanghi, etc.) L’Allegato II elenca i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’Allegato IB quando essi possiedono le caratteristiche dell’Allegato III (rifiuti in cui è presente il berillio, il vanadio, il cobalto, il nickel, il cadmio, perossidi, clorati, sostanze infettive, cianuri, fenoli etc.) L’Allegato III riporta le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (esplosivo, comburente, facilmente infiammabile, irritante, nocivo, tossico, etc.) Gabriella Arcese

8 Quadro normativo comunitario
Dir. 75/442/CEE modificata dalla Dir. 91/156/CEE e dalla Dir. 91/689/CEE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE Reg. 93/259/CEE DIRETTIVE RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI a) Biossido di titanio (Dir. 78/176/CEE e ss.) b) Imballaggi (Dir. 94/62/CE) c) Oli usati (Dir. 75/439/CEE e Dir. 87/101/CEE d) PCB e PCT (Dir. 96/59/CE) e) Batterie esauste (Dir. 91/157/CEE f) Fanghi di depurazione (Dir. 86/278/CEE) ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO a) Incenerimento rifiuti urbani (Dir. 89/429/CEE e Dir. 89/369/CEE) b) Incenerimento rifiuti pericolosi (Dir. 94/67/CEE) c) Discariche (Dir. 99/31/CE) Gabriella Arcese

9 Direttiva 99/31/CE La Dir. 99/31/CE del 26 aprile 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina tutte le discariche con l’obiettivo di prevenire o ridurre le conseguenze sull’ambiente. La direttiva, costituita da 18 articoli e 3 Allegati, classifica le discariche in tre tipologie: - per rifiuti pericolosi - per rifiuti non pericolosi - per rifiuti inerti Non sono ammessi in discarica i rifiuti liquidi, gli esplosivi, i corrosivi, gli ossidanti e gli altamente infiammabili. La Dir. 99/31/CE presenta inoltre i criteri di ammissibilità per i rifiuti nelle varie categorie di discarica, fornisce i dati per la domanda di autorizzazione, elenca le condizioni per la concessione dell’autorizzazione e ne specifica il contenuto (procedure amministrative). L’Allegato I riporta i requisiti di tutte le categorie di discariche; l’Allegato II elenca i criteri e le procedure di ammissione dei rifiuti; l’Allegato III indica le procedure di controllo e sorveglianza nelle fasi operative e postoperative. Gabriella Arcese

10 Sistema europeo di classificazione (CER)
La Decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 della Commissione riporta il nuovo codice europeo dei rifiuti (CER) - entrato in vigore dal 1° gennaio che cambia notevolmente il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi. Si ritorna a un sistema basato sempre sull’origine del rifiuto ma anche sul contenuto delle sostanze pericolose eventualmente presenti in esso. La Dec. 2001/118/CE indica la specifica procedura con cui individuare i rifiuti riportati in elenco. Nel definire la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, la decisione fa esplicito riferimento sia ai limiti di concentrazione previsti dalla Dir. 88/379/CEE che alla Dir. 67/548/CEE. Gabriella Arcese

11 Definizione di gestione
La Gestione dei rifiuti è l'insieme delle politiche volte a gestire l'intero ciclo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla destinazione finale, e coinvolgono quindi le diverse fasi: la raccolta, il trasporto, il trattamento (sia che si tratti di riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurne i loro effetti sulla salute e sull’ambiente. La gestione dei rifiuti è costituita da quattro operazioni fondamentali: - raccolta - trasporto - smaltimento - recupero Gabriella Arcese

12 Fattori della mancata gestione del rifiuto
Incompetenze relative nel sistema amministrativo Incompetenze relative nel sistema produttivo Infrastrutture risultano ancora scarse Scarsa sensibilizzazione al problema Rifiuti prodotti in italia: 27 milioni di ton/anno Produzione procapite annuale: 500 Kg Problematiche relative non solo a quantità ma anche allo spazio La quantità di Rifiuti prodotti prodotta annualmente è aumentato progressivamente Gabriella Arcese

13 Direttiva 2000/76/CE Dir. 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che si presenta come Testo Unico sull’incenerimento dei rifiuti, riunendo nel suo articolato le norme sull’incenerimento e sul coincenerimento. Il punto da cui parte l’iniziativa della Commissione europea è il duplice aspetto della combustione dei rifiuti che, se da un lato evita il diffondersi delle discariche e consente anche un parziale recupero energetico, dall’altra parte comporta emissioni che possono provocare gravi danni all’uomo e all’ambiente La direttiva prevede norme rigorose per tutti gli impianti allo scopo di evitare o limitare gli effetti negativi sull’ambiente e di limitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti che operano a costi inferiori grazie ad una normativa ambientale meno restrittiva I valori limite di emissione non valgono solo per i rifiuti pericolosi ma per tutti i rifiuti urbani e non pericolosi; ne deriva che all’incenerimento e al coincenerimento dovrebbero applicarsi gli stessi valori limite pur prevedendo tecniche e condizioni diverse. Inoltre non sono solo previsti limiti alle emissioni in aria, ma anche a quelle nei liquidi, soluzione dettata dall’approccio integrato della direttiva IPPC. Gabriella Arcese

14 Decisione 2002/909/CE Decisione 2002/909/CE della Commissione del 13 novembre 2002 relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 13 della Dir. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi Con la presente decisione, la Commissione ha approvato il progetto di decreto italiano attuativo del Dlgs. 22/97 che stabilisce le condizioni alle quali si può richiedere una deroga all’obbligo di autorizzazione al recupero rifiuti: a) elenco dei tipi, delle quantità e dei metodi di smaltimento dei rifiuti b) tutti i requisiti necessari (tipo di attività e valori limite di emissione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti) per effettuare le diverse forme di recupero c) obbligo di iscrizione delle imprese e degli stabilimenti presso le autorità competenti Gabriella Arcese

15 Dlgs. 22/97 Il “Decreto Ronchi”
Il Dlgs. 22/97 è la legge quadro di settore. L’impianto generale assume valore centrale per l’intero comparto dei rifiuti e le altre normative diventano “legislazioni satellite” disciplinanti alcuni settori particolari di rifiuti L’aspetto fondamentale del “Decreto Ronchi” sta nel superamento della logica fondata sulla nozione di rifiuto e di smaltimento che caratterizzava la normativa nazionale precedente, favorendo in via primaria le operazioni di recupero, prevenzione e riduzione, vale a dire la gestione dei rifiuti Dal punto di vista sistematico, il Decreto Ronchi si propone come testo unificato della disciplina generale sulla gestione dei rifiuti che risultava dispersa in numerosi provvedimenti stratificatisi nel tempo sul nucleo fondamentale del DPR 915/82. Gabriella Arcese

16 Il Rifiuto e la classificazione
Il rifiuto, secondo il decreto legislativo 22/1997, meglio conosciuto come decreto Ronchi e le sue successive modifiche, è qualsiasi sostanza rientrante nelle categorie riportate in un apposito allegato dello stesso decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. In base all’origine urbano o speciale. Secondo le caratteristiche pericoloso o non pericoloso. la Dir. 91/156/CEE relativa ai rifiuti la Dir. 91/698/CEE relativa ai rifiuti pericolosi la Dir. 94/62/CE relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio Recepisce: Gabriella Arcese

17 Il Rifiuto (2) Secondo l’interpretazione autentica dettata dalla L.178/2002 le parole “ si disfi”, “abbia deciso” e “abbia l’obbligo di disfarsi” si interpretato in modo specifico e nella fattispecie: per “si disfi” si intende qualsiasi comportamento con il quale direttamente o indirettamente una sostanza, un materiale o un bene sono avviati e sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, per “abbia deciso” viene indicata la volontà di destinare ad operazione di smaltimento o di recupero, e infine per “abbia l’obbligo di disfarsi” si fa riferimento a una disposizione di legge o ad un provvedimento della pubblica autorità o imposto dalla natura stessa del materiale o della sostanza o dal fatto che siano compresi nella categorie di rifiuti pericolosi, ossia quei rifiuti che il cui codice di identificazione CER (codice europeo dei rifiuti) viene contrassegnato con asterisco e quindi evidenziato come pericoloso. Gabriella Arcese

18 Obiettivi del Decreto Ronchi
Il decreto Ronchi aveva l’obiettivo principale il raggiungimento di una percentuale di recupero e riclaggio del 35% dei rifiuti prodotto in circa 6 anni nei singoli comuni italiani. - prevenzione e riduzione della produzione (quantità) e della pericolosità dei rifiuti (qualità) - contenimento dell’attività di smaltimento finale del rifiuto in favore di tutte le operazioni volte al suo recupero - residualità dello smaltimento da compiere in condizioni di sicurezza secondo una rete integrata e adeguata di impianti Gabriella Arcese

19 La corretta gestione Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il reimpiego e il riciclaggio b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima d) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia e) il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero f) le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti. Gabriella Arcese

20 Aree tematiche dei decreti di attuazione
Gestione rifiuti Tipologie specifiche Discariche Recupero energetico Recupero materiale Bonifiche Gabriella Arcese L. 308/82

21 La filiera del rifiuto Gabriella Arcese

22 La raccolta differenziata
• di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento • di condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione. • la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta; • la riduzione della quantità e della peri-colosità dei rifiuti da avviare allo smalti-mento indifferenziato, individuando tec-nologie più adatte alla gestione e minimiz-zando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; • il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale; • la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti cam-biamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione. Gabriella Arcese

23 Gabriella Arcese

24 Gabriella Arcese

25 Gabriella Arcese

26 La prevenzione nel campo dei servizi
Studio delle fasi di fornitura del servizio La priorità andrebbe assegnata a: servizi pubblici, categorie artigianali ,alle strutture ricettive e agli esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, mense). I principi ispiratori: impiego di prodotti durevoli, riutilizzabili, facilmente riparabili; limitazione dei prodotti usa e getta e sostituzione con beni facilmente riutilizzabili; utilizzo di nuove tecnologie al fine del risparmio di energia e di materia; obbligo di utilizzo di prodotti fatti con materiali o componenti riciclati. Gabriella Arcese

27 Fine Gabriella Arcese


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