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PubblicatoAlberico Carraro Modificato 11 anni fa
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PRESENTAZIONE Nel luglio del 2002, dopo una fase di forti tensioni sociali, il Governo e ben 39 organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno sottoscritto un patto (il Patto per l'Italia) in cui si accoglie la sfida della modernizzazione e del cambiamento, convenendo di pervenire ad una rapida attuazione del disegno di riforma del mercato del lavoro lasciatoci in eredità dal professor Marco Biagi. Soltanto le riforme infatti possono prevenire i rischi di destrutturazione e deregolazione strisciante del nostro mercato del lavoro e governare l'impetuoso mutamento in atto nei rapporti economici e sociali. Il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato definitivamente la legge Biagi (Legge del 14 febbraio 2003, n.30) che delega al Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro. La legge è entrata in vigore il 13 marzo scorso. Paradossalmente, sono proprio le inquietanti stime del lavoro nero e irregolare presenti nel nostro Paese a dimostrare come non sia tanto il lavoro a mancare, ma piuttosto regole e schemi giuridici in grado di interpretare forme e manifestazioni dei moderni modi di lavorare. Schemi e regole flessibili e adattabili, tali da consentire l'emersione del lavoro nero e una più equa ripartizione delle tutele del lavoro a favore di tutti coloro che si affacciano sul mercato.
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OBIETTIVI La riforma Biagi contempla un insieme di interventi coerenti con l'obiettivo di adattamento del quadro giuridico di riferimento. Interventi volti soprattutto alla promozione di una società attiva e di un lavoro di migliore qualità, ove maggiori siano le possibilità di occupazione per tutti, più moderne, modulabili e adatte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese le regole che presiedono all'organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro. Trovare lavoro diventa più facile con i servizi pubblici e privati collegati in rete; finisce la burocrazia del vecchio collocamento; nuovi tipi di contratto daranno ai giovani, alle donne e a chi ha più di 50 anni maggiori occasioni di lavoro regolare; chi ha bisogno di tempo per la famiglia o per lo studio troverà più facilmente lavori ad orario ridotto.
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GLOSSARIO 1 Agenzie per l'impiego Agli uffici di collocamento si affiancano le Agenzie per il lavoro, strutture private polifunzionali che mediano tra domanda e offerta di lavoro. Ci sarà un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di "somministrazione", intermediazione, ricerca e selezione del personale. Apprendistato Una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15 anni di età è finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si intendono perseguire. Una seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali. Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le università.
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GLOSSARIO 2 Certificazione È il deposito del contratto di lavoro presso un ente autorizzato che certifica il contenuto, anche economico, e i limiti del contratto stesso, oltre al rispetto dei diritti e doveri delle due parti. Serve a dimostrare il tipo di prestazione svolta e a ridurre il numero dei contenziosi. La certificazione è volontaria. Potranno eseguirla le direzioni provinciali del lavoro, gli enti bilaterali, le università pubbliche e private. Contratto di inserimento Sostituisce il contratto di formazione lavoro. È rivolto ai lavoratori con una età compresa tra i 18 e i 29 anni, ai disoccupati di lunga durata fino ai 32 anni, alle donne residenti in aree svantaggiate e ai lavoratori con più di 45 anni che abbiano perso il posto di lavoro. Potranno stipulare questo contratto non solo le imprese ma anche i consorzi, le fondazioni, gli enti di ricerca, le associazioni di categoria, le associazioni professionali, le fondazioni. Job on call Job on call o lavoro intermittente. Si tratta di un contratto che regola il lavoro a chiamata o intermittente. Il dipendente mette a disposizione un certo numero di ore alla settimana o al mese. Se verrà chiamato percepirà lo stipendio concordato. Diversamente riceverà un'indennità di disponibilità. Job sharing È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un contratto che consente a due dipendenti di dividere lo svolgimento di un incarico. Compensi e contributi verranno assegnati in proporzione alle ore di lavoro svolte. Se uno dei due si dimette o viene licenziato, si estingue l'intero contratto, a meno che l'altro lavoratore non si assuma in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore).
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GLOSSARIO 3 Lavoro a progetto È un contratto che sostituisce l'attuale co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa). Il lavoratore assume l'incarico di eseguire un progetto, un programma di lavoro o la fase di un progetto con lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio. Il contratto deve indicare la durata delle prestazioni, il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento. Lavoro interinale Si tratta della possibilità di ottenere lavoratori da imprese di somministrazione. Con la riforma il ricorso al lavoro interinale diventa più elastico. Il contratto potrà essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Ai lavoratori "in affitto" spetterà (a parità di mansione) un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dell'azienda. Lavoro occasionale accessorio Utile per regolare i rapporti con badanti, giardinieri a giornata, baby sitter, prestatori d'opera occasionali. Attraverso un buono acquistabile dal tabaccaio o altrove si possono pagare le prestazioni di servizio alla famiglia; nel buono saranno compresi i contributi e le tasse. Part time Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova normativa prevede, entro certi limiti, una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro supplementare. La durata dell'attività potrà essere modificata con il consenso del lavoratore. Nel contratto dovranno essere specificate le ragioni organizzative o produttive che giustificano l'elasticità del rapporto. Tirocini estivi È prevista la possibilità di impiegare per un tirocinio estivo un giovane regolarmente iscritto a un ciclo di studi. La durata del tirocinio non può essere superiore ai tre mesi, l'esperienza lavorativa deve avere fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro erogate non possono superare i 600 euro al mese.
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FINE Realizzato da: Di Luzio Nicola Iezzi Guido Orfeo Ambra Rapino Alessandra Vittorini Salvatore ITCG E. FERMI – Lanciano CLASSE 4 sez. A - GEOMETRI
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