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PubblicatoVincente Lombardi Modificato 11 anni fa
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Argomento n. 4 La forma di governo della Repubblica italiana
CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO a.a Docente Luigi Cozzolino Argomento n. 4 La forma di governo della Repubblica italiana Facoltà di Scienze Politiche
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La forma di governo della Repubblica italiana
La forma di governo come studio dei caratteri strutturali formali dell’esercizio del potere politico:l’insieme delle strutture governanti, ossia dei centri decisionali politici riconosciuti dal diritto, e dei processi decisionali formali, attraverso cui adottano le decisioni formalmente vincolanti. L’indagine ha lo scopo di studiare: - i soggetti di vertice dell’apparato dello Stato - i poteri e le funzioni di ciascuno di essi - i rapporti reciproci L’influenza sul funzionamento della forma di governo di fattori extragiuridici: il sistema politico e la formula elettorale. La tipologia delle forme di governo dello Stato democratico-pluralista: la forma di governo parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, direttoriale, neoparlamentare
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La forma di governo della Repubblica italiana
Le 3 costanti negli Stati di democrazia pluralista: - corpo elettorale da cui direttamente o indirettamente derivano tutte le cariche politiche - assemblea rappresentativa del corpo elettorale - apparato professionale diretto da persone direttamente o indirettamente legate al corpo elettorale I 2 schemi base di forme di governo sulla base delle suddette costanti e del principio della derivazione diretta o indiretta delle cariche politiche dal corpo elettorale: - il corpo elettorale elegge l’assemblea che elegge i dirigenti dell’apparato (governo parlamentare) - il corpo elettorale elegge sia l’assemblea che i dirigenti politici dell’apparato (governo presidenziale)
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La forma di governo della Repubblica italiana
Il governo presidenziale è il modello contraddistinto: - dall’elezione da parte del corpo elettorale, in periodi distinti e con procedure e modalità differenti, sia dei membri del Congresso- diviso nelle due camere del Senato e della Camera dei rappresentanti- sia dell’organo monocratico posto a capo dell’apparato professionale ossia il Capo dello Stato - da un periodo fisso in cui i 2 organi suddetti possono esercitare i loro poteri, ossia né il Presidente può sciogliere anticipatamente il Congresso né il Congresso può revocare il Presidente ( può giudicarlo se commette reati)
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La forma di governo della Repubblica italiana
Il punto saliente del modello presidenziale: un sistema fondato sull’indipendenza reciproca dei 2 organi, connotato da una serie di meccanismi di controllo reciproco (potere di veto sospensivo del Presidente sulle leggi approvate dal Congresso, potere del Congresso di approvare le nomine presidenziali ad alcune importanti cariche pubbliche, facoltà del Congresso di convocare funzionari dell’amministrazione per controllare la politica del Presidente), che garantisce istituzionalmente la stabilità dell’esecutivo
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La forma di governo della Repubblica italiana
Il punto debole del sistema presidenziale: la possibile paralisi nell’ipotesi di una divergenza tra la maggioranza politica presente nel Parlamento e la maggioranza che ha eletto il Presidente
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Il governo parlamentare (schema base) è il modello contraddistinto: - elezione da parte del corpo elettorale dei membri del Parlamento - dipendenza in ogni momento della sua vita dell’organo collettivo che sta a capo dell’apparato burocratico-militare, il Governo, dalla fiducia del Parlamento
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La forma di governo della Repubblica italiana
Il punto saliente del modello parlamentare nel suo schema base: un sistema che prevede che in Parlamento vi sia una maggioranza politica e che questa approvi e condivida il programma politico programmatico del Governo. In questo sistema i 2 organi hanno lo stesso programma politico ed è dunque certa la collaborazione tra i 2 centri di potere senza che l’uno paralizzi o boicotti l’altro
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La forma di governo della Repubblica italiana
Il punto debole del sistema parlamentare: il Governo non ha una durata certa, e quindi può diventare estremamente instabile. La sfiducia del Parlamento costringe il Governo a dimettersi in qualsiasi momento.
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Le varianti dello schema base del modello parlamentare -presenza e ruolo del Capo dello Stato: tutti i governi parlamentari conosciuti prevedono la presenza accanto al Governo, come organo distinto, del Capo dello Stato. Poiché quest’organo non dipende dalla fiducia del Parlamento né risponde politicamente davanti ad esso, può inserirsi nel rapporto Governo-maggioranza parlamentare con diversi esiti, a seconda del numero e della qualità dei poteri ad esso attribuiti, della situazione economico-sociale, del sistema dei partiti.
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- presenza o assenza di una Corte costituzionale - possibilità o meno di indire referendum - tipologia del sistema politico: sistema politico bipolare o sistema politico multipolare
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La forma di governo semipresidenziale è contraddistinta: - organo governo che deve godere della fiducia del Parlamento e quindi ottenerla, mantenerla e dimettersi nel caso il Parlamento esprima sfiducia - Presidente della Repubblica eletto direttamente dal corpo elettorale in periodi e con procedure diverse da quelle relative al Parlamento
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La forma di governo direttoriale è contraddistinta: - il Parlamento elegge i membri dell’Esecutivo, per un tempo determinato - i membri dell’Esecutivo non sono considerati capi della maggioranza politica e dunque sono scelti tra tutti i partiti anche quelli di minoranza
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La forma di governo della Repubblica italiana
La forma di governo della Repubblica italiana: una forma di governo parlamentare 1- le caratteristiche salienti della legislazione elettorale nel nostro ordinamento: - la capacità elettorale attiva riconosciuta a tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età (art. 48 Cost.) - la capacità elettorale passiva riconosciuta a tutti i titolari del diritto di voto - la perdita delle due capacità per incapacità civile, per effetto di sentenze irrevocabili di condanna che espressamente prevedano la perdita del diritto di voto, per indegnità morale - le cause che impediscono la valida elezione di alcuni cittadini e le cause che obbligano il cittadino eletto a dover optare tra funzione di parlamentare e altre cariche ( art. 65 Cost.)
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- la regolamentazione della parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - il finanziamento pubblico della politica sotto forma di rimborso delle spese elettorali - il sistema di elezione del Parlamento caratterizzato da liste bloccate, possibilità di collegamento di più liste in un’unica coalizione e preventiva indicazione del capo della coalizione, clausola di sbarramento e premio di maggioranza
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2 – La relazione fiduciaria necessaria fra Governo e Parlamento - la struttura governativa: il Presidente del Consiglio, i singoli ministri, il Consiglio dei ministri (art.92 Cost.) - gli organi governativi cosiddetti non necessari: i vicepresidenti, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari, i viceministri, i commissari straordinari, i comitati ministeriali, il consiglio di gabinetto - gli organi ausiliari: il C.N.E.L. (art.99 Cost.), il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (art. 100 Cost.) - la formazione del governo in senso ampio, ossia il procedimento di formazione in senso stretto e il procedimento di conferimento della fiducia
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-il procedimento di formazione in senso stretto: la nomina da parte del Presidente della Repubblica del Presidente del consiglio e su proposta da parte di quest’ultimo, dei ministri (art. 92 comma 2 Cost.) e giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 Cost.) - l’articolazione, nella prassi, della fase della nomina in 3 fasi: fase delle consultazioni, fase dell’incarico, fase del decreto di nomina
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- il procedimento di attribuzione della fiducia: la votazione da parte delle Camere di una mozione motivata e votata per appello nominale di approvazione o di rifiuto del programma politico del Governo (art. 94 Cost.) - le vicende del rapporto fiduciario: la questione di fiducia come strumento a disposizione del Governo per sollecitare l’impegno del Parlamento a realizzare l’indirizzo politico concordato
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- gli strumenti a disposizione del Governo per mantenere l’unità di indirizzo: il potere del Consiglio di determinare la politica generale (art.95 Cost.) - il potere del Presidente di dirigere la politica generale, indirizzandola con direttive politiche ed amministrative (art. 95 Cost.) - la specificazione dei poteri del Consiglio dei ministri e del Presidente del Consiglio nella legge di attuazione del dettato costituzionale sul Governo n.400 del 1988
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- l’interruzione della relazione fiduciaria: la mozione di sfiducia come ipotesi di crisi di governo di tipo politico-parlamentare - le ulteriori ipotesi di crisi di governo di tipo politico- parlamentare: voto contrario sulla questione di fiducia - le ipotesi di crisi di governo di tipo politico- extraparlamentare: la decisione di un partito di uscire dalla coalizione, la decisione unilaterale da parte del Presidente del Consiglio - le ipotesi di crisi di governo di tipo non politico: la crisi a seguito della morte del Presidente o per impedimento permanente dello stesso
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3- I poteri del Governo - I poteri del Governo possono schematicamente essere considerati di tre tipi: il potere di indirizzo politico ( poteri normativi, poteri di manovra della spesa pubblica, poteri di direzione della politica estera, poteri di direzione dei servizi segreti), il potere di capo di tutto l’apparato burocratico e militare ( potere di assumere le decisioni amministrative definitive e sulle questioni politicamente, socialmente ed economicamente più importanti, potere di nomina degli alti gradi civili e militari, potere di comando della forza armata), il potere di controllo dei soggetti pubblici formalmente esterni allo Stato ( potere sostitutivo)
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4- Il Parlamento italiano le caratteristiche generali: - organo collegiale - organo elettivo e rappresentativo - organo i cui membri non sono revocabili (art. 67 cost.) - organo i cui lavori sono, in linea di principio, pubblici ( art. 64 II co. Cost.) - organo bicamerale paritario
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- l’organizzazione interna: - il Presidente e l’ ufficio di Presidenza, composto dai vicepresidenti, dai questori e dai segretari - i gruppi parlamentari come insieme dei parlamentari appartenenti ad un medesimo partito o movimento politico -la conferenza dei presidenti che riunisce oltre al presidente del collegio i presidenti dei gruppi - le commissioni come organi collegiali interni permanenti, costituite una volta per tutte dai regolamenti con competenza specifica su una determinata materia o organi ad hoc che si sciolgono non appena terminato il compito loro assegnato ( vedi art. 82 cost.)
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- giunte come articolazioni interne che esercitano alcuni poteri per garantire l’indipendenza di ciascuna camera rispetto alle possibili intromissioni di soggetti esterni ( giunta per il regolamento, per le autorizzazioni a procedere, delle elezioni) - il parlamento in seduta comune come riunione di tutti i parlamentari per adottare decisioni, tassativamente indicate dalla stessa Costituzione, di elezione, di messa in stato di accusa del Presidente della repubblica, di ricezione del giuramento del Presidente
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- le caratteristiche generali delle funzioni parlamentari: - la prorogatio (art. 61 comma 2) e la proroga ( art comma 2) - il quorum strutturale e il quorum funzionale - la programmazione dei lavori delle Camere: lo spazio procedurale del Governo e la garanzia della possibilità delle opposizioni di esercitare i propri poteri di informazione e controllo - le prerogative parlamentari come istituti posti a salvaguardia del libero ed ordinato esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68 cost.) - l’indipendenza delle Camere: autonomia normativa e contabile, l’autodichia e l’insindacabilità degli interna corporis acta
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- la funzione legislativa - la competenza legislativa del Parlamento come competenza numerata, ossia esercitabile solo sugli oggetti e sulle materie riservate espressamente allo Stato (art. 70 e 117 cost.) - le modalità formali di esercizio della competenza legislativa ossia le 4 fasi in cui si articola il procedimento di approvazione delle leggi: la fase dell’iniziativa, la fase istruttoria, la fase deliberativa, la fase integrativa dell’efficacia
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- l’iniziativa riconosciuta a 5 categorie di soggetti ( art. 71, 99 3° co. e 121 cost.) - le ipotesi di iniziativa obbligatoria e quelle di iniziativa riservata - l’iniziativa del governo come sub- procedimento articolato in 3 fasi: iniziativa del singolo o di più ministri, deliberazione del Consiglio dei ministri, decreto di autorizzazione del Presidente della Repubblica - i caratteri necessari di un’iniziativa legislativa
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- fase preparatoria e fase decisionale secondo il procedimento ordinario: esame del progetto di legge da parte della commissione in sede referente, deliberazione da parte dell’assemblea con discussione generale del progetto, discussione e votazione dei singoli articoli e votazione finale dell’intero progetto
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- procedimento nella seconda camera: medesimo iter della prima, che può culminare o con l’approvazione del progetto con emendamenti, o con la mancata approvazione dello stesso o, infine, con l’approvazione del medesimo testo approvato dalla prima camera
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La forma di governo della Repubblica italiana
-la fase istruttoria e la fase deliberativa secondo il procedimento speciale: l’esame e la decisione vengono unificate e svolte dalla commissione che viene definita per questo deliberante - la possibilità di un ritorno al procedimento ordinario (art. 72, 3° co.) - le ipotesi in cui è fatto divieto di approvare le leggi con il procedimento speciale (art. 72 4° comma) - la variante del procedimento speciale: la commissione in sede redigente che redige e approva i singoli articoli, riservando all’assemblea l’approvazione finale
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-la fase integrativa dell’efficacia: la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica ( art. 73 Cost. 1° co.) - la possibilità del rinvio del Presidente della Repubblica, sia per motivi di legittimità che di merito (art. 74 Cost.) - la pubblicazione, la vacatio legis e l’entrata in vigore ( art. 73 Cost., 3°co.)
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- le modalità sostanziali di esercizio della funzione legislativa, ossia la legge è una forma vuota riempibile di qualsiasi contenuto? Oppure la funzione legislativa si identifica non solo per la forma ma anche per il contenuto e pertanto con legge è possibile fare alcune cose determinate e non altre? Il Parlamento non può sicuramente sostituirsi ai giudici,e dunque, con legge non si possono accertare fatti contrari al diritto e ristabilire coattivamente l’ordine violato
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La forma di governo della Repubblica italiana
Rispetto alla pubblica amministrazione possiamo dire che il Parlamento non può con legge dettare una disciplina di applicazione di una precedente legge. Esso può, invece, dettare una legge che disciplina in modo differente e per un singolo caso una precedente legge da esso stesso dettata. Non esiste nel nostro ordinamento una regola costituzionale che impone sic et simpliciter alle leggi di essere generali e concrete, ma solo alcune norme che in questo o quel caso impongono alle leggi di essere generali ( art. 3 Cost., art. 25 Cost., art. 53 Cost.)
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- la funzione di indirizzo e controllo - interrogazione è la domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, se sia esatta, se il Governo intenda agire su un oggetto determinato o intenda comunicare alla Camera documenti o notizie (art reg.Cam.).
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- interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o le finalità della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica (art reg.Cam.) - mozione è la proposta, avanzata da un Presidente di gruppo o da 10 componenti all’assemblea, affinchè questa adotti una risoluzione su un determinato argomento - risoluzione è analoga alla mozione, ma approvata in commissiona anziché dall’assemblea - la legge di bilancio è lo strumento con il quale il Parlamento approva la legge contenente il documento contabile nel quale si elencano tutte le entrate previste e tutte le spese previste relativamente all’anno finanziario successivo
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- ordine del giorno è lo strumento informale con il quale una Camera in occasione di un dibattito, ad esempio un dibattito relativo all’approvazione di una legge, può fare una dichiarazione con la quale impegna il Governo a seguire un determinato comportamento - Tutti i meccanismi di indirizzo rappresentano articolazioni del rapporto unico che lega il Parlamento al Governo e dunque sono strumenti con i quali la maggioranza cerca di fare in modo che il Governo risponda alla sua volontà e l’opposizione cerca di rovesciare il Governo o comunque di influenzare l’elettorato in vista delle elezioni. Si può parlare anche di strumenti di controllo perché, da una parte, la collaborazione del Parlamento avviene sempre nella forma di chi esamina e verifica le iniziative altrui e non di chi assume direttamente l’iniziativa, e perché, dall’altra, perché manca un parametro oggettivo in relazione al quale il controllo viene operato.
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La forma di governo della Repubblica italiana
La variante Capo dello Stato Il Capo dello Stato come garante dell’unità e stabilità dello Stato e le caratteristiche significative della sua carica riconducibili a questo suo ruolo: - la monocraticità - la durata in carica - l’elezione ad alta maggioranza - l’elezione in assenza di candidature e di presentazione di programmi - il severo regime delle incompatibilità
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La forma di governo della Repubblica italiana
-Gli atti del Capo dello Stato secondo la nostra Costituzione: - la nomina di 5 senatori a vita (art. 59 cost.) la convocazione straordinaria delle Camere (art. 62 cost.) il rinvio delle leggi alle Camere per una nuova deliberazione (art. 74 cost.) i diversi poteri elencati dall’art. 87 cost. lo scioglimento delle Camere ( art.88 cost.) la nomina del Presidente del Consiglio (art. 92 cost.) la nomina di 5 giudici della Corte costituzionale (art.135 cost.)
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La forma di governo della Repubblica italiana
- Gli atti del Capo dello Stato: ruolo del Presidente e ruolo dei ministri o del Presidente del consiglio controfirmante ( art. 89 cost.) - gli atti cosiddetti ministeriali sono gli atti ad iniziativa dei ministri nei quali, dunque, i ministri decidono in prima battuta il contenuto di essi e il Capo dello Stato può richiedere un riesame o suggerire delle modificazioni: - l’emanazione degli atti governativi con valore di legge - l’adozione dei più importanti atti del Governo - la promulgazione della legge - la ratifica dei trattati internazionali - l’accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri - la dichiarazione dello stato di guerra
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La forma di governo della Repubblica italiana
- gli atti cosiddetti presidenziali sono gli atti in cui è il Presidente della Repubblica a prendere l’iniziativa e ad avanzare la proposta mentre il Ministro o il Presidente del consiglio controllano che il Presidente non esorbiti dalle sue funzioni e a tal fine possono richiedere un riesame della decisione del primo: - la nomina di 5 giudici della Corte costituzionale - la nomina di 5 senatori a vita - il rinvio delle leggi - i messaggi alle Camere - la convocazione straordinaria delle Camere - il potere di grazia
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La forma di governo della Repubblica italiana
-gli atti cosiddetti complessi sono gli atti in cui il contenuto decisionale è il frutto dell’accordo tra Presidente e Governo - la nomina del Presidente del consiglio - lo scioglimento delle Camere - Il valore peculiare della controfirma nell’atto di nomina del Presidente del consiglio: accettazione ufficiale ed incontrovertibile della nomina decisa dal Presidente della Repubblica -Il valore peculiare della controfirma nell’atto di scioglimento delle Camere: strumento attraverso cui i partiti di maggioranza per bocca del Presidente del consiglio condizionano la decisione del Presidente della Repubblica
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La forma di governo della Repubblica italiana
- la distinzione degli atti governativi ha valore convenzionale, ossia si fonda su regole affidate agli equilibri politici, in ogni momento soggette ad essere sostituite e modificate dagli stessi interessati, o ha valore anche giuridico ? La posizione della Corte costituzionale nella sent.200 del 2006
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La forma di governo della Repubblica italiana
-Il complesso regime della responsabilità del Presidente della Repubblica: - assenza di ogni tipo di responsabilità politica - responsabilità giuridica funzionale limitata alle fattispecie penali di alto tradimento ed attentato alla Costituzione (art. 90 cost.) - responsabilità giuridica extrafunzionale piena dal punto di vista sostanziale ma con garanzia dell’improcedibilità per la durata della carica
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La forma di governo della Repubblica italiana
- la disciplina della supplenza del Presidente della Repubblica (art. 86 cost.): - in caso di impedimento temporaneo la supplenza durerà un tempo indeterminato - in caso di impedimento permanente, la supplenza durerà un tempo rigorosamente determinato, ossia il tempio necessario per il Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente - le ipotesi di morte e dimissioni equiparate a quella di impedimento permanente
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