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PubblicatoLalia Fabris Modificato 11 anni fa
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DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (G.U. n. 204 del 1-9-2008 ) INDIETRO
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Competenze su cittadinanza e Costituzione (articolo 1) Dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009 sono attivate: Dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009 sono attivate: –una sperimentazione nazionale; –azioni di sensibilizzazione e di formazione relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale; Lo scopo è quello di arrivare all'introduzione a regime di un nuovo insegnamento sulle tematiche relative a «Cittadinanza e Costituzione» nellambito del monte ore complessivo previsto e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. INDIETRO
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Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2) Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sarà valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sarà valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. INDIETRO
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Rendimento scolastico degli studenti (articolo 3) Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Dallo stesso anno scolastico, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi. Dallo stesso anno scolastico, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi. Un regolamento, su proposta del ministro, si occuperà del coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e individuerà eventuali ulteriori modalità applicative. Un regolamento, su proposta del ministro, si occuperà del coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e individuerà eventuali ulteriori modalità applicative. INDIETRO
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Insegnante unico nella scuola primaria (articolo 4) Saranno costituite, a regime, a partire dalla prima, classi affidate a un unico insegnante, funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Saranno costituite, a regime, a partire dalla prima, classi affidate a un unico insegnante, funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Sarà possibile una più ampia articolazione del tempo-scuola. Sarà possibile una più ampia articolazione del tempo-scuola. per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento è prevista una maggiorazione per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento è prevista una maggiorazione INDIETRO
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Libri di testo (articolo 5) Saranno adottati libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento. Saranno adottati libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento. Cadenza quinquennale per l'adozione di libri di testo (salvo specifiche e motivate esigenze). Cadenza quinquennale per l'adozione di libri di testo (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico dovrà vigilare sulle relative delibere dei collegi Il dirigente scolastico dovrà vigilare sulle relative delibere dei collegi INDIETRO
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Valore abilitante della laurea in scienze della formazione (articolo 5) L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Queste disposizioni si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008. Queste disposizioni si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008. INDIETRO
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