Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoNicolina Maggi Modificato 11 anni fa
1
1 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006: principali implicazioni per la formazione degli operatori 18 Dicembre 2006
2
2 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006: premessa Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ha disciplinato il Titolo IX e lart. 183 Regole di comportamento del Codice delle Assicurazioni, sancendo nel 01 gennaio 2007 la data di entrata in vigore del Registro Unico degli intermediari. A partire dal 1° gennaio 2007 lesercizio dellattività di intermediazione assicurativa sarà riservata ai soli intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari. Ai sensi dellart. 109 comma 2 del Codice delle Assicurazioni e dellart. 19 del Regolamento, Poste Italiane S.p.A. – Divisione servizi BancoPosta dovrà iscriversi alla Sezione D del Registro Unico. Poste Italiane diverrà un intermediario assicurativo e, come tale, sarà sottoposto alla vigilanza dellISVAP secondo i poteri previsti dallart. 5 comma 1 del Codice.
3
3 Nel corso del 2007 il Regolamento troverà applicazione in tutti gli aspetti comportando una serie di obblighi per PosteItaliane, in particolare, per la Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006: premessa formazione agli addetti alla distribuzione dei prodotti assicurativi presso gli sportelli
4
4 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006: Formazione agli addetti alla distribuzione dei prodotti assicurativi presso gli sportelli In base all art. 42 del Regolamento, gli intermediari assicurativi dovranno accertare preventivamente che gli addetti allattività di intermediazione siano in possesso di capacità e cognizioni professionali adeguate allattività svolta e ai contratti intermediati acquisiti mediante la partecipazione a corsi di formazione della durata minima di 60 ore di cui almeno 30 ore in aula (art. 17 del regolamento) Gli intermediari sono tenuti ad accertare il possesso di capacità e cognizioni professionali entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento Segue
5
5 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006: Formazione agli addetti alla distribuzione dei prodotti assicurativi presso gli sportelli Le capacità e le cognizioni professionali sono conseguite con un percorso formativo che deve: consistere nella partecipazione, corsi della durata non inferiore a 60 ore annuali di cui almeno 30 in aula avere come oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti ed alle disposizioni di tutela del consumatore essere impartita da docenti specializzati con unesperienza qualificata nel settore assicurativo concludersi con un test di verifica delle conoscenze acquisite, al superamento del quale si rilasci un attestato di verifica firmato dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione e dal quale risultino i nomi dei docenti, materie trattate ed il numero di ore totali.
6
6 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006: Formazione agli addetti alla distribuzione dei prodotti assicurativi presso gli sportelli Laggiornamento dovrà avvenire con corsi della durata minima di 30 ore di cui almeno 15 in aula. Laggiornamento dovrà effettuarsi in ogni caso in occasione dellimmissione in commercio di nuovi prodotti o dellevoluzione della normativa di riferimento In base all art. 38 del Regolamento, gli intermediari sono tenuti ad aggiornare annualmente tutti gli addetti che hanno già frequentato il corso di 60 ore
7
7 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006: Formazione agli addetti alla distribuzione dei prodotti assicurativi presso gli sportelli Verifiche e sanzioni ISVAP Ai sensi dellart. 39 comma 1 e 2, lISVAP può verificare, in capo ai soggetti Iscritti nel Registro, losservanza dellobbligo di aggiornamento professionale ex art. 38 del Regolamento e, in caso di esito negativo, applicherà una sanzione nei confronti degli intermediari per i quali sia stata riscontrata linfrazione.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.