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PubblicatoMacario Venturini Modificato 11 anni fa
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LIndagine nazionale sul raccordo tra FP e Orientamento Elementi normativi - Appunti Roma, 30 settembre 2010 Gruppo tecnico nazionale di lavoro Valutazione della Qualità dellofferta formativa dei sistemi territoriali
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Indice della presentazione Le norme emanate tra la fine degli anni 90 e il primo decennio del 2000 Le tipologie di attività orientative Il sistema delle competenze nellambito dei servizi dellimpiego
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Legge 59/1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa La norma trasferisce funzioni e compiti anche in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro; il comma 10 dellart. 21, quello dedicato allautonomia delle istituzioni scolastiche, prevede che nellesercizio dellautonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano (……) ampliamenti dellofferta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dellabbandono e di dispersione scolastica, iniziative di utilizzo di strutture e tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nellambito degli accordi tra Regioni e lamministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi (….).
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Legge 196/1997 Norme in materia di promozione delloccupazione Si tratta del cosiddetto Pacchetto Treu che insieme al Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione, siglato nel dicembre 1998, pone le basi per un progetto di sostegno alle politiche attive del lavoro e della formazione prevedendo: - lintroduzione di nuovi istituti contrattuali come il lavoro temporaneo; - lavvìo di nuove modalità di utilizzo di istituti contrattuali già esistenti come i contratti di formazione-lavoro (art. 15) e lapprendistato (art. 16); - lindividuazione dei principi-guida per la riforma della L. 845/78, Legge quadro di ordinamento del sistema di fp, in particolare allart. 17 dedicato al Riordino della formazione professionale e allart. 18 Tirocini formativi e di orientamento.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane D. Lgs. 469/1997 Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dellart. 1 della L. 59/97 Il Decreto conferisce alle Regioni e agli Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e in particolare: attribuisce alle Regioni ampie funzioni in materia di collocamento e politica attiva del lavoro; dispone lattribuzione di una parte delle materie delegate alle Province, prevedendo la possibilità di una delega per ulteriori funzioni: tutte quelle conferite col decreto più altre già proprie delle Regioni, quali lorientamento e la formazione professionale; lart. 4 dispone la nascita dei centri per limpiego e prende avvìo la riforma strutturale dei servizi pubblici per limpiego; lart. 10 disciplina lattività autorizzativa rivolta ai soggetti privati per la fornitura di servizi sul mercato del lavoro. Una modifica al decreto, approvata nel dicembre 2000, interviene proprio sullart. 10, introducendo una definizione di mediazione fra domanda-offerta di lavoro che ricomprende anche lattività di orientamento professionale dei lavoratori.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane DLgs 112/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della 59/97 Completamento del processo di decentramento avviato con la 59/97; lart. 139 trasferisce ai Comuni e alle Province una serie di compiti e di funzioni relative alla programmazione scolastica, delegando, in particolare, i comuni allattivazione di interventi di orientamento scolastico e professionale in integrazione con le istituzioni scolastiche e le comunità montane per ciò che riguarda la scuola dellobbligo, mentre le province sono delegate in relazione allistruzione secondaria di 2° grado. DM 142/98 (Ministero del Lavoro) Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui allart. 18 della 196/97 dedicato ai tirocini formativi e di orientamento. Contiene disposizioni relative a: - modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento - garanzie assicurative - tutorato e modalità esecutive - schema tipo delle convenzioni - valore dei corsi eventualmente realizzati - loro durata - estensibilità della misura ai cittadini stranieri.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Legge 144/1999 Delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. L art. 68 introduce lobbligo di frequenza alle attività formative fino al 18° anno detà, mentre lart. 69 è dedicato allistituzione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dellart. 21 della L. 59/97. Allinterno del regolamento si precisa che ciascuna istituzione scolastica può organizzare, in sede di elaborazione del Piano dellofferta formativa (POF), i propri percorsi didattici finalizzati anche allinserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Accordo della Conferenza unificata sugli standard minimi dei Servizi per limpiego (1999). NellAccordo vengono individuate le seguenti funzioni dei Spi: facilitare lincontro domanda/offerta di lavoro e promuovere laccesso al lavoro; garantire la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro; garantire ladozione di un approccio di genere nellofferta del servizio e promuovere linserimento occupazionale delle donne e le azioni positive per loccupazione femminile sui luoghi di lavoro; favorire opportunità e interventi mirati per i soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro; facilitare laccesso dei singoli e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro; garantire la base dati informativa per lanalisi del mercato del lavoro e la valutazione dellefficacia occupazionale delle politiche.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Sono definiti standard minimi dei servizi: 1. accoglienza e informazione orientativa 2. gestione delle procedure amministrative 3. orientamento e consulenza 4. promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno alle fasce deboli 5. incontro domanda/offerta Nellambito dellaccoglienza e informazione orientativa, sono previste le seguenti azioni: 1. accoglienza, prima analisi della domanda e informazione orientativa 2. gestione delle procedure amministrative 3. orientamento e consulenza 4. promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno alle fasce deboli 5. incontro domanda/offerta
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Nellambito orientamento e consulenza, definite come attività di natura consulenziale sia alle persone, per un loro orientamento consapevole verso percorsi di formazione e di inserimento al lavoro, sia alle aziende, sono indicate le seguenti azioni: colloqui individuali di orientamento orientamento sia formativo che finalizzato allinserimento al lavoro individuazione di aspettative, preferenze e fabbisogni degli utenti individuazione e proposta di una strategia di inserimento preselezione degli utenti verso le opportunità che le politiche, le misure ed i progetti per il lavoro possono offrire e promozione di tirocini formativi e di orientamento al lavoro identificazione di capacità, attitudini, professionalità e competenze dellutente servizi mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane D. Lgs. 181/2000 Disposizioni per agevolare lincontro domanda-offerta di lavoro in attuazione della L. 144/99 innova le regole relative alla definizione, allattribuzione, al mantenimento e alla perdita dello stato di disoccupazione; individua gli indirizzi generali dei servizi per limpiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Nello specifico, allart. 3 prevede che le Regioni definiscano gli obiettivi e gli indirizzi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire lincontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata sottoponendo i soggetti a interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite e offrendo almeno i seguenti interventi: - Colloquio di orientamento entro 3 mesi dallinizio dello stato di disoccupazione; - Proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altra misura che favorisca lintegrazione professionale: nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo non oltre 4 mesi dallinizio dello stato di disoccupazione nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata non oltre 6 mesi dallinizio dello stato di disoccupazione.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane DM 166/2001 (Ministero del Lavoro) Norme per laccreditamento delle strutture formative e orientative Nel Decreto vengono definiti: oggetto di accreditamento, requisiti minimi, processi e procedimenti che portano al rilascio dellaccreditamento. Viene riconosciuta la delega alle Regioni per la definizione delle modalità e dellorganizzazione dei controlli, per lindividuazione di ulteriori criteri, di procedure aggiuntive e requisiti (questi ultimi da segnalare al Ministero). Laccreditamento è un atto con cui la P.A. competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi finanziati con risorse pubbliche. Sono responsabili delle procedure di accreditamento le Regioni. Le attività soggette allaccreditamento riguardano gli interventi orientativi di carattere informativo, formativo, consulenziale (finalizzati a promuovere lauto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro) e di sostegno allinserimento lavorativo (ricerca di una occupazione, autopromozione ed entrata nella vita attiva). Requisiti base per laccreditamento: capacità gestionali e logistiche situazione economica competenze professionali livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane D.Lgs. n. 297/02 Disposizioni modificative e correttive al D.Lgs.181/2000 recante norme per agevolare lincontro domanda-offerta di lavoro in attuazione dellart. 45 della 144/99. Il Decreto interviene definendo in modo più puntuale quanto previsto dal D. Lgs. 181/2000. In particolare, le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni finalizzate a favorire lincontro tra domanda ed offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, prevedendo almeno un colloquio di orientamento entro 3 mesi dallinizio dello stato di disoccupazione e la proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di formazione o di riqualificazione entro 4 mesi dallinizio dello stato di disoccupazione per gli adolescenti, i giovani e le donne in reinserimento e 6 mesi per gli altri lavoratori. Si introduce lipotesi che fra lavoratore e servizio competente possano/debbano essere concordate: a) particolari modalità di ricerca di una attività lavorativa; b) attività personalizzate di sostegno all occupabilità ed allinserimento lavorativo (Patto di servizio).
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Legge 30 del 2003 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Con questa legge ("Legge Biagi) l'Italia ha identificato alcune linee guida nell'ambito della "Strategia europea per l'occupazione" definita a Lisbona in merito a: l'introduzione di forme di flessibilità regolata del mercato del lavoro; l'introduzione di nuove tipologie di contratto; l'affermazione di un maggiore ruolo delle organizzazioni di tutela e rappresentanza, con particolare attenzione alle forme bilaterali, in funzione della gestione di attività utili alle politiche per l'occupazione. Due i principi alla base della Legge: Liberalizzazione e potenziamento dei servizi e dell'attività di intermediazione per quanti cercano un'occupazione È prevista listituzione presso il Ministero del Lavoro di un Albo delle agenzie per il lavoro articolato in più sezioni: per le "agenzie di somministrazione di lavoro", per la agenzie di intermediazione, ma anche per le agenzie di ricerca e selezione del personale e per quelle di supporto alla ricollocazione professionale. Flessibilità Si ampliano i servizi e le tipologie contrattuali, attraverso il potenziamento degli strumenti secondo l'idea di Biagi di fornire una "batteria" di contratti per dare più flessibilità alle imprese, e al tempo stesso per permettere ai giovani di individuare un canale di inserimento semplificato, o alle donne di conciliare i tempi di lavoro con quelli della famiglia.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane D.Lgs. 276/03 Attuativo della Legge 30/2003 Il Decreto, sottoposto a un lavoro di revisione e integrazione fino alla Legge 248/2006, contiene la definizione e i criteri di regolamentazione dellintermediazione nellambito delle politiche del lavoro e linsieme delle tipologie contrattuali previste dalla Legge 30/2003; in questo ambito lintermediazione è una attività soggetta ad autorizzazione che comprende, fra altre funzioni, lorientamento professionale. Lautorizzazione è un provvedimento che abilita operatori pubblici e privati allo svolgimento delle attività. Alle Regioni spetta definire con propri provvedimenti il regime di accreditamento, col quale possono riconoscere ad operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, lidoneità ad erogare servizi al lavoro. Questo sistema di accreditamento deve trovare un raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione. Si rileva che vanno individuati i requisiti minimi richiesti in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Legge 53 del 2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fp Punti essenziali: - definisce le caratteristiche dellordinamento scolastico articolato in 1° e 2° ciclo; - modifica letà di accesso alla scuola dellinfanzia e alla scuola primaria; - stabilisce il diritto-dovere allistruzione e formazione per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica; - introduce il sistema dellalternanza scuola-lavoro (alcune parti di questa legge sono state superate dalla Legge 296/96 - Finanziaria per il 2007).
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Legge 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) Al comma 622 si stabilisce che listruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età; letà per laccesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni. Legge 2/2009 Conversione in legge (….) del decreto legge 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il QSN Allart. 19 è previsto un meccanismo di promozione delloccupabilità (welfare to work): viene affermato il principio che tutti coloro che beneficiano di misure di sostegno al reddito, in primis disoccupati, sono tenuti a partecipare a interventi di politica attiva – orientamento, riqualificazione e formazione – e ad accettare unofferta di lavoro, pena la perdita del sostegno al reddito.
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Isfol – Struttura nazionale di valutazione Fse Area valutazione politiche risorse umane Legge Costituzionale n. 3 del 2001 Orientamento professionale Rientra nellambito della materia formazione professionale La competenza legislativa in tale campo è delle Regioni, che la esercitano rispettando i livelli essenziali delle prestazioni – LEP – stabiliti dalla legislazione nazionale. Orientamento scolastico La legislazione scolastica disciplinerà lorientamento nellambito dellistruzione e anche in questo caso sarà lo Stato a fissare i LEP. Orientamento universitario La legislazione in ambito universitario opererà nel rispetto della ripartizione di competenze legislative indicate ma salvaguardando lautonomia riconosciuta alle Università dalla Costituzione (art. 33, comma 6) e disciplinerà lorientamento universitario. Orientamento al lavoro Si tratta dellorientamento come servizio di sostegno alle persone in cerca di occupazione – disoccupati o inoccupati – e rientra nellarea dei servizi per limpiego; è da considerare materia disciplinata dalla legislazione regionale sempre nel rispetto dei principi stabiliti dallo Stato e dai LEP.
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