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PREVENZIONE E MANUTENZIONE
AREA EX ISPESL BERGAMO PREVENZIONE E MANUTENZIONE Data 24 ottobre 2011
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Area – Ex ISPESL - Bergamo
Premessa LegGE 122 del 30 luglio 2010 L’ex ISPESL è organo tecnico dell’INAIL addetto alle attività di “Ricerca e verifiche negli ambienti di lavoro”. Le attività di verifiche negli ambienti di lavoro sono a supporto dell’attività di ricerca e viceversa. Le operazioni di verifiche sono dettate da specifiche norme che affidano i compiti di sovrintendere al controllo delle attrezzature da lavoro, all’INAIL e successivamente all’organo di vigilanza del territorio (ASL, ARPA, ……..). Area – Ex ISPESL - Bergamo
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Decreto Legislativo 81/08 integrato con D.Lgs. 106/09
Premessa Decreto Legislativo 81/08 integrato con D.Lgs. 106/09 art. 69 a) Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. b) Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro (messa in servizio, fuori servizio, impiego etc………..) c) Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. d) Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. e) Operatore: il lavoratore incaricato all’uso di una attrezzatura di lavoro. Area – Ex ISPESL - Bergamo
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DIRETTIVE COMUNITARIE Le attrezzature da lavoro sono commercializzate nel rispetto della direttiva che ne regola la loro realizzazione sotto la responsabilità dei fabbricanti che li hanno prodotte. In particolare la costruzione delle attrezzature da lavoro è eseguita dopo precisa e puntuale analisi dei rischi, effettuata dal fabbricante e successiva applicazione dei requisiti di sicurezza (RES). Il fabbricante esegue l’analisi dei rischi apportando nel manuale d’uso e manutenzione tutti gli accorgimenti per prevenire ed evitare i pericoli dell’utilizzazione della particolare attrezzatura di lavoro. Con le indicazioni riportati nel manuale d’uso e manutenzione le attrezzature vengono utilizzate e mantenute nelle condizioni di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone. L’utilizzo deve essere conforme alle previsioni di destinazione della fase realizzativa e quindi ai rischi ragionevolmente prevedibili. Area – Ex ISPESL - Bergamo
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Decreto 81/08 Le attrezzatura di lavoro sono oggetto di degrado, quindi di riduzione delle condizioni di sicurezza rispetto alla prima messa in servizio. Il degrado è un effetto di invecchiamento e/o eccessivo uso dei componenti. L’invecchiamento e l’eccessivo utilizzo dell’attrezzatura, incidono sensibilmente sull’uso sicuro dei dispositivi per la regolazione, il controllo e la sicurezza. L’attenzione è rivolta a quegli elementi sensibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, quindi l’attività di manutenzione è fondamentale per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo le norme di sicurezza elencano le periodicità delle attività di controllo da parte degli enti preposti, INAIL e ASL (o ARPA) con la valutazione delle condizioni di sicurezza delle attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di manutenzione adottate dal datore di lavoro. Area – Ex ISPESL - Bergamo
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Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni ha stabilito una serie di obblighi a carico del datore di lavoro (vedi art. 71) e del lavoratore autonomo (vedi art. 21) che tra l’altro prevedono l’implementazione di misure necessarie affinché: Le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 del D.Lgs. 81/08 Siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo Obiettivo è quello di applicare soluzioni organizzative e/o procedurali in grado di formare azione “collaborativa” tra gli operatori del settore (datori di lavoro, lavoratori autonomi, organi di controllo, ecc.) nelle attività di verifica per il mantenimento dei requisiti di sicurezza di tutte le attrezzature di lavoro in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08. Area – Ex ISPESL - Bergamo
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Decreto 81/08 art. 70 Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE, ovvero alla Direttiva 97/23/CE recepita con D. L. 93 del 2000 ovvero al D.M. 329/04. 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano Immediatamente l’Autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, vengono espletate: Area – Ex ISPESL - Bergamo
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Decreto 81/08 art. 70 a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall’Autorita‘ nazionale per la sorveglianza del mercato. Area – Ex ISPESL - Bergamo
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Grazie per l’attenzione a.romanelli@inail.it
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