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LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

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Presentazione sul tema: "LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE"— Transcript della presentazione:

1 LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

2 LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Scopo della CPD è eliminare le barriere tecniche al commercio e consentire la libera circolazione ed un libero utilizzo dei prodotti da costruzione per l’impiego previsto all’interno della CE.

3 Il campo di applicazione della CPD
2 sono gli articoli fondamentali per comprendere la Direttiva Articolo 1 par. 2 “Ai fini della presente Direttiva, per “materiale da costruzione” si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile. I materiali da costruzione sono in appresso denominati “prodotti”; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso denominate “opere””. Il concetto di incorporazione permanente va inteso come incorporazione per un periodo pari alla durata di vita utile del prodotto

4 Il campo di applicazione della CPD
Articolo 2 par. 1 “Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per fare in modo che i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.” Pertanto è l’opera che deve rispettare i requisiti essenziali, mentre il prodotto deve rispettare le caratteristiche prefissate che sono definite all’interno delle specificazioni tecniche armonizzate La Direttiva, condizionando l’applicazione del prodotto ad un opera “ben progettata e costruita”, lascia di fatto agli Stati Membri la responsabilità in ordine ai criteri di progettazione e costruzione delle opere.

5 I requisiti essenziali delle opere
1 Resistenza meccanica e stabilità 2 Sicurezza in caso di incendio 3 Igiene, salute e ambiente 4 Sicurezza di utilizzazione 5 Protezione contro il rumore 6 Risparmio energetico e isolamento termico

6 I documenti interpretativi
Dal momento che l'applicabilità dei requisiti essenziali non riguarda direttamente il prodotto ma bensì l'opera che lo contiene, la Direttiva ha previsto che fossero prodotti una serie di Documenti Interpretativi, uno per ciascun requisito essenziale, da utilizzare come linee guida per collegare i requisiti essenziali delle opere con le caratteristiche essenziali dei prodotti. I documenti interpretativi mantengono un carattere evolutivo per permettere di integrare all’interno della Direttiva prodotti aventi un forte carattere di innovazione.

7 LA CPD – MANDATI CEN - CENELEC
I documenti interpretativi sono serviti per avviare l'erogazione dei MANDATI (ordini di lavoro) rivolti alle organizzazioni europee di normazione CEN, CENELEC per la predisposizione delle norme tecniche armonizzate, il cui rispetto permette di apporre sul prodotto la marcatura CE, che garantisce il rispetto dei prodotti a quanto previsto dalla Direttiva.

8 LA CPD – Norme tecniche armonizzate
Sono norme tecniche predisposte dal CEN e dal CENELEC che stabiliscono quali sono e come devono essere valutate o misurate le caratteristiche del prodotto ritenute fondamentali per la risposta ai requisiti essenziali delle opere fissati dalla Direttiva. Ogni norma armonizzata possiede un annesso ZA contenente tutti i riferimenti relativi alla Direttiva, ai documenti interpretativi e al mandato CE nell’ambito del quale la norma è stata prodotta.

9 Norme tecniche armonizzate
L’Appendice ZA corrispondenza tra caratteristiche essenziali e contenuti della norma indicazione del sistema di attestazione della conformità prescelto e dei punti della norma pertinenti prescrizioni sulla marcatura CE e sulle informazioni che la accompagnano

10 Il periodo transitorio (Guidance Paper J)
Inizio del periodo di coesistenza coincide con la Data di Applicabilità riportata in GUCE (9 mesi dopo l’emissione della EN da parte del CEN) la marcatura CE è ammessa gli Stati membri sono in condizione di accettare i prodotti marcati CE

11 Il periodo transitorio (Guidance Paper J)
Durata del periodo di coesistenza generalmente 12 mesi gli Stati membri accettano i prodotti marcati CE al pari dei prodotti conformi alle disposizioni nazionali preesistenti i produttori possono scegliere tra la conformità alle norme armonizzate e/o alle disposizioni nazionali preesistenti

12 Il periodo transitorio (Guidance Paper J)
Fine del periodo di coesistenza coincide con la data di ritiro delle norme nazionali in contrasto le disposizioni nazionali preesistenti cessano di validità la marcatura CE è obbligatoria sono ammessi sul mercato solo prodotti che soddisfano la CPD, attraverso la conformità alla norma armonizzata

13 LA CPD – Mandati EOTA e benestare tecnici europei
Per i prodotti innovativi o per quelli per i quali non è ancora possibile predisporre una norma, per poter apporre la marcatura CE vi è una strada alternativa costituita dal rilascio di un Benestare Tecnico Europeo (ETA) ossia una approvazione dell'idoneità all'impiego, coerente con linee guida (ETAG), predisposte anch'esse su mandato da una apposita organizzazione europea l'EOTA (European Organisation for Technical Approvals) composta da Amministrazioni Nazionali e Istituti competenti alla valutazione dell'Idoneità tecnica di prodotti innovativi.

14 LA CPD – Mandati EOTA e benestare tecnici europei
Il Benestare Tecnico può anche essere rilasciato, in casi particolari (es. produzioni uniche), senza bisogno di produrre una linea guida, ma sulla base di una procedura particolare, basata sulla ricerca del consenso di tutti gli organismi EOTA, sulla proposta di una specifica valutazione generata da uno di essi.

15 LA CPD – Sistemi di attestazione di conformità
Come per ogni altra Direttiva i sistemi di attestazione di conformità prendono in considerazione la conformità del prodotto alle caratteristiche armonizzate e il mantenimento di tali caratteristiche per tutta la durata di produzione del prodotto. I sistemi di attestazione di conformità sono differenziati sia in funzione del livello di rischio per l’opera generato dal fallimento del prodotto in qualche sua caratteristica essenziale sia in dipendenza del fatto che questo rischio di fallimento si verifichi maggiormente nella concezione del prodotto (risposta prestazionale) oppure per scostamenti o modifiche intervenuti in fase di produzione.

16 LA CPD – Sistemi di attestazione di conformità
Sistema 1+ Questo sistema prevede la Certificazione di conformità, rilasciata da un organismo notificato che esegue sia una valutazione della conformità del tipo di prodotto alle specificazioni tecniche armonizzate, sia una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica, anche con prelievi periodici di campioni dalla fabbrica stessa, dal cantiere o dal mercato. Sistema 1 Questo sistema prevede la Certificazione di conformità, rilasciata da un organismo notificato che esegue sia una valutazione della conformità del tipo di prodotto alle norme armonizzate, sia una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica

17 LA CPD – Sistemi di attestazione di conformità
Sistema 2+ Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto effettuate sotto la propria responsabilità, e dell'intervento di un organismo notificato che effettua la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica. Sistema 2 Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto effettuate sotto la propria responsabilità, e dell'intervento di un organismo notificato che effettua una ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione.

18 LA CPD – Sistemi di attestazione di conformità
Sistema 3 Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto effettuate da un laboratorio notificato, e da un controllo di produzione in fabbrica effettuato sotto la propria responsabilità. Sistema 4 Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto, e da un controllo di produzione in fabbrica effettuati sotto la propria responsabilità.

19 LA CPD – Organismi notificati
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli organismi di certificazione (1, 1+) degli organismi di ispezione (2, 2+) e dei laboratori di prova (3, 3+) da esso designati per i compiti da svolgere ai fini dei benestare tecnici, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove.

20 LA CPD – Decisioni CE Le informazioni relative alle procedure per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione sono contenute nelle Decisioni della Commissione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee.

21 I documenti guida Per garantire una comune intesa tra la Commissione e gli Stati Membri e coloro che predispongono le specifiche tecniche armonizzate circa il modo in cui la Direttiva dovrà operare, i servizi della Commissione competenti, sentito il Comitato Permanente, hanno pubblicato una serie di Documenti Guida,in merito ad argomenti specifici relativi all’implementazione, all’attuazione pratica ed all’applicazione della Direttiva. I Documenti Guida, pur non avendo valore legale, rappresentando la comune comprensione fra CE e Stati Membri, di problemi derivanti dalla Direttiva che hanno richiesto un chiarimento, sono di fatto d’obbligo per gli Enti che debbono predisporre le specificazioni tecniche.

22 Elenco dei documenti guida (I)
Documento Guida A La designazione di Organismi Notificati nel campo della CPD Documento Guida B La definizione del FPC all’interno delle specificazioni tecniche per i Prodotti da Costruzione Documento Guida C Le modalità di trattazione dei prodotti in kit e dei sistemi nell’ambito della CPD Documento Guida D Il marchio CE ai sensi della direttiva prodotti da costruzione Documento Guida E Livelli e classi nella direttiva prodotti da costruzione Documento Guida F La durabilità e la direttiva prodotti da costruzione Documento Guida G Sistema europeo di classificazione sulle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

23 Elenco dei documenti guida (II)
Documento Guida H Approccio armonizzato relativo alle sostanze pericolose contenute nella direttiva prodotti da costruzione Documento Guida I Applicazione dell'articolo 4 della direttiva prodotti da costruzione Documento Guida J Disposizioni transitorie contenute nella direttiva prodotti da costruzione Documento Guida K I sistemi di attestazione di conformità e il ruolo ed i compiti degli enti notificati in relazione alla Direttiva prodotti da costruzione Documento Guida L Applicazione ed uso degli eurocodici

24 La situazione dell’applicazione della CPD in Italia ed in Europa
L’applicazione della Direttiva nei vari paesi europei dipende ovviamente dall’organizzazione del sistema legislativo per la costruzione in essi vigente; L’applicazione della Direttiva in un paese dipende inoltre dallo stato di sviluppo delle specificazioni tecniche nazionale (leggi, norme tecniche, benestare tecnici) sui prodotti della costruzione; Più frequente ed estesa infatti è una consolidata prassi di applicazione di specificazioni tecniche sui prodotti della costruzione, minore è la difficoltà per un paese a recepire il complesso delle specificazioni armonizzate; esistono infatti: - una sensibilità all’uso delle specificazioni tecniche sia da parte della produzione che dell’utenza e conseguentemente una maggiore diffusione delle prove e della certificazione; - una conseguente maggiore strutturazione del sistema di laboratori e di organismi di certificazione e prova;

25 L’applicazione della Direttiva Diamo un po’ di numeri …
Quello che trovate nel sito (ultimo aggiornamento settembre 2004): 12 Documenti guida CE 41 Mandati CEN 22 Mandati EOTA 16 Guide EOTA (ETAG)

26 … ancora … Il “riferimento” delle norme EN pubblicate di cui:
norme emesse dal CEN: 206 di cui: - citate in OJ: 120 - non ancora citate in OJ: 39 - ratificate: 47 corrispondenti UNI EN: 120 di cui: - citate in GU: 90

27 e non basta … di cui: 70 norme armonizzate già in regime di Marcatura CE obbligatoria ( aggiornamento settembre 2004) 10 norme armonizzate con conclusione del periodo di coesistenza entro la fine del 2004

28 … infine (per il momento)
Le norme EN allo studio: 28 con procedura di Voto Formale completata, di cui: 11 approvate 17 respinte Oltre 200 progetti di norma (prEN) in diversi stadi di avanzamento

29 Il Futuro prossimo … 500 norme di prodotto armonizzate
1.500 norme di supporto (metodi di prova e/o calcolo, ecc)

30 Gli organismi notificati …
Circa 20 Organismi italiani abilitati per diverse famiglie di prodotto in attesa di notifica

31 Tutte le informazioni e i documenti sono oggi disponibili sul sito: a cura di ITC-CNR, in collaborazione con ANCE e F.IN.CO e con il patrocinio del Ministero delle Attività Produttive La marcatura CE dei prodotti da costruzione Guida interattiva di orientamento, informazione e documentazione, per le aziende e gli operatori del settore La certificazione obbligatoria dei prodotti da costruzione ai sensi della Direttiva Comunitaria 89/106/CEE (CPD)


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