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PubblicatoRomilda Costa Modificato 11 anni fa
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www.buttiandpartners.com LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E LE NOVITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dellAmbiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo federico.peres@buttiandpartners.com 25 gennaio 2013 Palermo Confindustria Sicilia
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale i progetti di riparazione di terreni e acque contaminati non devono costituire un ostacolo alla realizzazione di investimenti mirati alla crescita del sistema produttivo, ma devono essere funzionali alla valorizzazione duso dei siti contaminati in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale Unindividuazione non chiara degli obiettivi degli interventi di bonifica ha spesso indotto le amministrazioni a richiedere ladozione di misure e interventi insostenibili dal punto di vista economico e sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di tutela. Interventi più flessibili e meno invasivi possono condurre a risultati più efficaci e sostenibili con impiego più razionale e contenuto delle risorse economiche pubbliche e private Al tempo stesso, gli interventi di risanamento devono poter coesistere con lutilizzo del sito, salvo i casi di attività e opere che determinano interferenze incompatibili con la bonifica o non sono compatibili con la tutela della salute. Corrado Clini
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale d.l. 201/2011 - c.d. "Salva Italia - Convertito con l. 214/2011 d.l. 1/2012 - c.d. Liberalizzazioni o Competitività - Convertito con l. 27/2012 d.l. 2/2012 - Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - Convertito con l. 28/2012 d.l. 83/2012 – cd. Decreto Sviluppo o Cresci Italia convertito con legge n. 134/2012 d.m. 161/2012 – Regolamento terre e rocce da scavo d.l. 207/2012 - c.d. "Salva Ilva - Convertito con l. 231/2012 decreto ricognizione SIN
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale : RIFIUTI Decreto Liberalizzazioni o Competitività (d.l. 1/2012) Introduce una più completa disciplina in materia di sedimenti e relative operazioni di dragaggio, dentro e fuori dai S.I.N. (l. 84/1994) i sedimenti dragati, a determinate condizioni, non sono rifiuti il Ministero dellambiente dovrà definire ed approvare, per ciascun S.I.N., determinati «valori di intervento» i materiali dragati nei SIN possono avere tre destinazioni a seconda delle caratteristiche: (a) immissione o refluimento nei corpi idrici di provenienza, ripascimento degli arenili, formazione di terreni costieri o miglioramento dei fondali tramite capping; (b) impiego a terra; (c) refluimento in casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento con sistema di impermeabilizzazione un decreto ministeriale concertato dovrà definire modalità e norme tecniche per i dragaggi dei materiali.
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: RIFIUTI Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (d.l. 2/2012) (1)Rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento (STIR) campani Giurisprudenza non univoca su "eco-balle T.A.R. Toscana (n. 917/2011): rifiuti speciali quindi non soggetti al divieto di circolazione extraregionale; T.A.R. Lazio (n. 1872/2011): rifiuti urbani quindi soggetti al divieto di circolazione extraregionale; Consiglio di Stato n. 5566/2012. Lo smaltimento in altre regioni dovrà avvenire in base al principio di leale collaborazione mediante intesa con la regione Campania (eliminato lintervento della Conferenza Stato-Regioni) (2) Equipara i materiali da riporto al suolo Interpretazione autentica (retroattiva) dellart. 185 comma 1 lett. b) c) e comma 4 del d.lgs 152/2006: Definizione: materiali eterogenei «utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, allinterno dei quali possono trovarsi materiali estranei» Rimanda comunque alla definizione che sarà contenuta nel decreto di attuazione previsto dallart. 49 del d.l. 1/2012. Sino ad allora vale la nozione di sottoprodotto.
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: RIFIUTI D.M. 161/2012 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo Stabilisce le condizioni alle quali il materiale di scavo è considerato sottoprodotto non rifiuto (sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dallesecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti): è generato durante la realizzazione di unopera (o di un ciclo di produzione quantomeno con riferimento ai materiali lapidei), di cui costituisca parte integrante e il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale; viene utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: nel corso dellesecuzione della stessa opera, o di unopera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, rinascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; in processi produttivi, in sostituzione dei materiali di cava; è idoneo allutilizzo diretto, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale (Allegato 3) soddisfa, per lutilizzo specifico individuato nel Piano di Utilizzo, i requisiti di qualità ambientale elencati nellAllegato 4 Scadrà il 4 aprile 2013 il termine ultimo per sottoporre un intervento non ancora realizzato (ma ad esempio già approvato) e/o non ancora concluso alla nuova procedura prevista dal decreto
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE Decreto "Salva Italia" (d.l. 201/2011) (1) Reintroduce la bonifica per fasi (applicabile sia alla bonifica che alla messa in sicurezza) Permette larticolazione degli interventi «per aree o per fasi temporali successive» Ammessa in caso di interventi che presentino particolari complessità dovute a: (a) natura della contaminazione; (b) tipologia degli interventi e dotazioni impiantistiche necessarie; (c) estensione dellarea interessata. (2) Elimina linciso «con attività in esercizio» dal comma 9 dellart. 242 d.lgs 152/2006 dedicato alla messa in sicurezza operativa (MISO) MISO ammissibili anche nei siti dove non vi sia alcuna attività in essere
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE Decreto "Salva Italia" (d.l. 201/2011) (3) Introduce la possibilità di effettuare interventi di natura edilizia in un sito sottoposto a bonifica: «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria» «messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» Due condizioni: a)non devono compromettere «la possibilità di effettuare o completare» le opere di bonifica; b)devono essere «condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi» a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE Ricognizione e riperimetrazione dei SIN (d.l. n. 83/2012 cd. Cresci Italia) Modifica lart. 252 del d.lg. 152/2006: introducendo un nuovo criterio per lindividuazione dei SIN (« l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie »); individuando, ai fini della bonifica, nuovi SIN in corrispondenza dei « siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto »; prevedendo una «ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; rimettendo alle Regioni la facoltà di richiedere una ridefinizione del «perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale».
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE In fase di pubblicazione un decreto sulla ricognizione e riperimetrazione dei SIN SIN declassati a SIR (Siti di Interesse Regionale): Abruzzo – Fiume Saline Alento. Campania – Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano; Pianura; Bacino Idrografico del fiume Sarno; Aree del Litorale Vesuviano. Emilia-Romagna – Sassuolo-Scandiano. Lazio – Bacino del fiume Sacco; Frosinone. Liguria – Pitelli (La Spezia). Lombardia – Milano-Bovisa; Cerro al Lambro. Marche – Basso Bacino del fiume Chienti. Molise – Guglionesi II. Piemonte – Basse di Stura. Sardegna – La Maddalena. Toscana – Le Strillaie. Veneto – Mardimago-Ceregnano. Provincia autonoma di Bolzano – Bolzano.
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www.buttiandpartners.com Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge Salva Italia alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: ILVA Decreto "Salva Ilva" (d.l. 207/2012) Per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale in generale individuati con decreto il Ministero dellambiente può autorizzare, in sede di riesame dellAIA, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi nel rispetto delle prescrizioni a tutela dellambiente e della salute contenute nellAIA e nel provvedimento di riesame stesso la mancata osservanza delle prescrizioni è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato; eventuali provvedimenti di sequestro adottati dallautorità giudiziaria sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti rimane in capo ai titolari dellAIA ASL e ARPA redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale (un decreto del Ministero della salute di concerto con quello dellambiente stabilirà i criteri metodologici utili per la redazione)
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www.buttiandpartners.com GRAZIE PER L ATTENZIONE avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dellAmbiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo federico.peres@buttiandpartners.com 25 gennaio 2013 Palermo Confindustria Sicilia
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