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Le opinioni del relatore non impegnano necessariamente gli orientamenti del Ministero del Lavoro TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONSIDERAZIONI.

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Presentazione sul tema: "Le opinioni del relatore non impegnano necessariamente gli orientamenti del Ministero del Lavoro TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONSIDERAZIONI."— Transcript della presentazione:

1 Le opinioni del relatore non impegnano necessariamente gli orientamenti del Ministero del Lavoro TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONSIDERAZIONI SUL TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ing. Mario ALVINO Ministero del lavoro

2 2 art. 69 (definizioni relative alle attrezzature) c. 1 lett. b:inserito montaggio lett. b:inserito montaggio lett. d:inserito lavoratore esposto (nuovo, da dir. 89/655/CEE) lett. d:inserito lavoratore esposto (nuovo, da dir. 89/655/CEE) lett. e:inserito operatore (nuovo, da dir. 89/655/CEE) lett. e:inserito operatore (nuovo, da dir. 89/655/CEE)

3 3 art. 70 (requisiti costruttivi di sicurezza) c. 1:si riferisce alle attrezzature recanti la marcatura CE c. 2:si riferisce alle attrezzature non recanti la marcatura CE (cioè quelle preesistenti o escluse dalle direttive prodotto) ; c. 2:si riferisce alle attrezzature non recanti la marcatura CE (cioè quelle preesistenti o escluse dalle direttive prodotto) ; Nota: nellall. V sono riprese le prescrizioni costruttive della regolamentazione di origine non comunitaria e quelle di adeguamento costruttivo introdotte dalle direttive comunitarie di armonizzazione delle condizioni di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (cd. direttive sociali). (Si veda modifica per il sollevamento eccezionale di persone con attrezzature non specificamente previste allo scopo).

4 4 art. 70 (segue requisiti costruttivi di sicurezza) c. 3:mantiene in essere i contenuti tecnici dei decreti cosiddetti di pari efficacia ovvero di riconoscimento di conformità emanati ex d.p.r. n. 547/55 e d.lgs. n. 626/94 c. 3:mantiene in essere i contenuti tecnici dei decreti cosiddetti di pari efficacia ovvero di riconoscimento di conformità emanati ex d.p.r. n. 547/55 e d.lgs. n. 626/94 Nota: in aggiunta a quanto sopra, al p. 4.5.12 dellAllegato V si opera analogo riconoscimento di conformità (per le attrezzature destinate al sollevamento di persone e persone e cose ivi indicate) sulla base della relativa linea guida edita dallISPESL

5 5 art. 70 (segue requisiti costruttivi di sicurezza) c. 4:rende compatibili le disposizioni procedurali degli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 758/94 con i principi comunitari della libera circolazione dei prodotti recanti la marcatura CE. In particolare stabilisce le modalità che lorgano di vigilanza deve seguire per ladozione nei confronti del fabbricante dei provvedimenti derivanti dalla accertata non conformità di una attrezzatura di lavoro ai requisiti per essa previsti dalla pertinente direttiva. In particolare stabilisce le modalità che lorgano di vigilanza deve seguire per ladozione nei confronti del fabbricante dei provvedimenti derivanti dalla accertata non conformità di una attrezzatura di lavoro ai requisiti per essa previsti dalla pertinente direttiva.

6 6 art. 71 (obblighi dei datori di lavoro) c. 2, lett. d.:inserito riferimento ai rischi da interferenze con altre attrezzature c. 2, lett. d.:inserito riferimento ai rischi da interferenze con altre attrezzature c. 3:nellAll. VI sono riprese le prescrizioni procedurali ed operative presenti nella regolamentazione attuale e quelle di derivazione comunitaria introdotte con dalle direttive sociali c. 3:nellAll. VI sono riprese le prescrizioni procedurali ed operative presenti nella regolamentazione attuale e quelle di derivazione comunitaria introdotte con dalle direttive sociali c. 4, a), 3: inserito precetto che precisa e limita, relativamente alle attrezzature di lavoro, la previsione di cui allart. 18 c. 4, a), 3: inserito precetto che precisa e limita, relativamente alle attrezzature di lavoro, la previsione di cui allart. 18 c. 6: disposizione che richiama il ricorso allapplicazione dei principi dellergonomia c. 6: disposizione che richiama il ricorso allapplicazione dei principi dellergonomia c. 7: va letto (ed applicato) considerando quanto di nuovo cè negli artt. 36 e 37 c. 7: va letto (ed applicato) considerando quanto di nuovo cè negli artt. 36 e 37

7 7 art. 71 (segue obblighi dei datori di lavoro) c. 8:riprende il dettato della direttiva 95/63/CE. c. 8:riprende il dettato della direttiva 95/63/CE. Nota: Lapplicazione corretta di questa previsione richiede molta attenzione da parte del SPP, perché comporta la messa a punto di specifiche procedure operative e di autocontrollo per garantire che le attrezzature qui considerate siano oggetto della necessaria sorveglianza. Lesplicito richiamo ai contenuti dei manuali di istruzione stabiliti dai fabbricanti, ovvero alle indicazioni delle norme di buona tecnica e dei codici di buona prassi non deve essere sottovalutato. c. 8, lett. c: ove possibile è opportuno riferirsi alle indicazioni di norme e codici di buona prassi c. 8, lett. c: ove possibile è opportuno riferirsi alle indicazioni di norme e codici di buona prassi

8 8 art. 71 (segue obblighi dei datori di lavoro) c. 10:nuovo c. 10:nuovo c. 11:in pratica riprende la situazione attuale, compresa la disposizione dellart. 11.3 del d.p.r. n. 459/96 c. 11:in pratica riprende la situazione attuale, compresa la disposizione dellart. 11.3 del d.p.r. n. 459/96 c. 12:nuovo. c. 12:nuovo. Sono notevoli le implicazioni di questa previsione riguardo ai possibili nuovi soggetti che potranno operare nel settore delle verifiche di sicurezza in esercizio. Si prefigura un ruolo di controllo di livello superiore da parte di ISPESL e di ASL. Lattuazione passerà attraverso la messa a punto dei decreti dei commi successivi.

9 9 art. 72 (obblighi dei concedenti in uso) c. 1:riprende lart. 11.1 del d.p.r. n. 459/96 c. 1:riprende lart. 11.1 del d.p.r. n. 459/96 c. 2:nuovo. c. 2:nuovo. Responsabilizza il noleggiatore, e, a monte, richiama il datore di lavoro che prende in noleggio lattrezzatura ai propri obblighi di formazione degli operatori

10 10 art. 73 (informazione e formazione) c. 5:armonizza su tutto il territorio nazionale lapplicazione delle disposizioni previste nellarticolo c. 5:armonizza su tutto il territorio nazionale lapplicazione delle disposizioni previste nellarticolo

11 11 art. 79 (criteri per lindividuazione e luso dei D.P.I.) c. 1, Allegato VIII:è stato agiunto un nuovo paragrafo 4 Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei D.P.I. in coda.

12 12 artt. 80-86 (Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche.) Lintero Capo III è nuovo e riscrive le disposizioni già presenti nel d.p.r. n. 547/55 e nella legge. n. 186/68, in una visione di tipo comunitario (cfr. artt. 80-81), con un sistematico rinvio alle norme di buona tecnica. I lavori sotto tensione sono globalmente presi in considerazione e regolamentati nellart. 82. I lavori in prossimità di parti attive sono trattati allart. 83. È prevista ladozione di sistemi di protezione dai fulmini e dai pericoli dovutiallinnesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive. Fermo restando il d.p.r. n. 462/01, è stabilito lobbligo di verifica degli impianti elettrici e di quelli di protezione dai fulmini, con modalità, ove già non previste, da stabilire con successivo decreto (cfr. art. 86).


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