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Avv. Enrico Sarti La Parrocchia : aspetti giuridici
Lungarno Vespucci, 8 FIRENZE Telefono (055) Fax (055) La Parrocchia: aspetti giuridici Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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La Parrocchia : aspetti giuridici
INDICE I Premessa: gli obiettivi della relazione II Premessa: le fonti Parte I - Soggettività giuridica della parrocchia La parrocchia come soggetto giuridico (canonico e del diritto italiano) Il parroco: legale rappresentante dell’ente parrocchia Il consiglio parrocchiale per gli affari economici Il patrimonio della parrocchia Parte II – L’amministrazione della parrocchia Amministrazione ordinaria (v. can. 532 C.J.C. e cann C.J.C.) Criteri di distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le fonti I controlli canonici: loro ratio Le alienazioni Atti che possono peggiorare la situazione patrimoniale dell’ente Contratti di locazione Conseguenze civili (eventuali) dei negozi giuridici canonicamente invalidi L’amministrazione dei beni ecclesiastici di interesse storico artistico. Cenni al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.L , n.41) Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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I Premessa: gli obiettivi della relazione
La Parrocchia : aspetti giuridici I Premessa: gli obiettivi della relazione a)- Individuare le fonti di riferimento b)- Precisare i principi essenziali di diritto canonico e della legislazione italiana in materia c)- Segnalare alcune questioni meritevoli di attenzione particolare e studio Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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II Premessa: le fonti 1)- Codice di diritto canonico (in particolare i cann e cann ); 2)- La legislazione concordataria e di derivazione pattizia (in particolare la legge 20 Maggio 1985, n. 222) 3)- Delibere Conferenza Episcopale Italiana nn. 20, 37, 38, 59. 4)- La legislazione diocesana (v. richiamo del can § 2) Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Parte I - Soggettività giuridica.
La Parrocchia : aspetti giuridici Parte I - Soggettività giuridica. A) - Dal Codice di diritto canonico: «La parrocchia è una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del vescovo diocesano, al parroco quale suo proprio pastore» (can. 515). Nell’ambito del diritto canonico la parrocchia gode, per il diritto stesso, di personalità giuridica (can. 515 § 3). Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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B)- Nell’ordinamento italiano: in applicazione della legge 20 Maggio 1985, n.222 – radicalmente innovativa in materia di enti ecclesiastici -, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di decreti del Ministro dell’Interno che recepivano decreti del Vescovo Diocesano emanati entro il , ha conferito la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie. Nella disciplina precedente la parrocchia non aveva personalità giuridica civile che invece era propria del “beneficio parrocchiale” e della “chiesa parrocchiale”. Tali enti sono stati soppressi dalla legge citata ed i loro beni trasferiti rispettivamente all’ Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e alle parrocchie. Poteri (temporanei) del Vescovo Diocesano ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, Legge 222/1985 Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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In conseguenza di tale riconoscimento le parrocchie sono state iscritte entro il nel Registro delle persone giuridiche della Cancelleria del Tribunale competente territorialmente. Dopo il D.P.R. n. 361/2000 il registro delle persone giuridiche è stato istituito presso gli Uffici Territoriali del Governo Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Rappresentanza legale del parroco
La Parrocchia : aspetti giuridici Rappresentanza legale del parroco Ai sensi del can. 532 C.J.C. «Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann ». Di conseguenza soltanto il Parroco ha la legale rappresentanza dell’ente parrocchia: i suoi poteri non sono, quindi, esercitabili dal Viceparroco o dal Vicario Parrocchiale, salvo che la delega non risulti da valida procura notarile. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Particolari scelte pastorali possono determinare situazioni atipiche quali: più parrocchie affidate ad un solo sacerdote come parroco (v. can.526 § 1): in tale caso rimane però invariata l’autonomia giuridica di ogni parrocchia; affidamento di parrocchia ad un diacono o a laici: tuttavia il Vescovo dovrà costituire un sacerdote come moderatore della cura pastorale (v. can.517 § 2) e tale sacerdote avrà anche la legale rappresentanza dell’ente parrocchia; affidamento della parrocchia da un gruppo di sacerdoti come parroci in solidum: anche in questo caso il vescovo nominerà un moderatore (v. can.517 § 2) che avrà la rappresentanza legale. nomina di un sacerdote come amministratore parrocchiale perché la parrocchia è vacante o il parroco è impedito per malattia: di regola spetta all’amministratore parrocchiale la amministrazione e la legale rappresentanza della parrocchia. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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La rappresentanza legale della parrocchia comporta l’assunzione da parte del Parroco di una responsabilità personale (v. can. 1289), cioè non rinunciabile né delegabile, diretta (v. can.1279 § 1), cioè nella quale non può essere sostituito, globale. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Nonostante la precisata titolarità dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria sia esclusivamente del Parroco, è raccomandata la collaborazione con altri presbiteri, con diaconi e l’apporto di fedeli laici (v. can. 519). Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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In tema di amministrazione dei beni temporali lo strumento idoneo a tale apporto è costituito dal Consiglio Pastorale per gli affari economici. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CO.PA.E.): suoi poteri. Il Codice di diritto canonico espressamente prevede: «In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelte secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia» (can.537). La natura della parrocchia comporta necessariamente che l’amministrazione del patrimonio parrocchiale non sia compiuta senza il consiglio di laici esperti in tale disciplina ed inseriti nella vita parrocchiale. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Il CO.PA.E. è costituito dal Parroco, che ne è di diritto il Presidente, dal/i Viceparroco/i, da laici nominati dal Parroco. Il Vescovo (v. can.537) dà le norme che, insieme al diritto universale, reggono il CPAE, solitamente un “Regolamento” che prevede natura, finalit, composizione, poteri. Potere del CO.PA.E. è esclusivamente quello consultivo: le sue decisioni non possono essere vincolanti per il Parroco né sostituirsi allo stesso che rimane l’unico amministratore della parrocchia. Il principio non è democratico ma di comunione. Tuttavia il Parroco non si discosterà dal parere del CPAE. se non per gravi motivi e l’Ordinario Diocesano domanderà per buona norma il previo parere del CPAE per autorizzare atti di straordinaria amministrazione della parrocchia. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Il patrimonio della parrocchia.
La Parrocchia : aspetti giuridici Il patrimonio della parrocchia. Costituiscono il patrimonio della parrocchia l’insieme dei beni immobili e mobili, diritti e rapporti attivi e passivi che si riferiscono all’ente parrocchia. Al momento della presa di possesso della parrocchia è consegnato al parroco l’”Inventario dei beni mobili ed immobili”. Il patrimonio stabile è costituito a servizio della comunità ed ogni sua variazione richiede particolari autorizzazioni E’ necessario che ogni parrocchia conservi la documentazione che dimostri la sua personalità giuridica e consistenza patrimoniale Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Parte II – L’amministrazione della parrocchia Amministrazione ordinaria La parrocchia, essendo persona giuridica pubblica deve amministrare nel rispetto delle norme del Codice di diritto canonico contenute nei cann C.J.C. e di quelle disposizioni particolari dettate dall’Ordinario Diocesano. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Nei cann sono indicati i criteri fondamentali (“diligenza di un buon padre di famiglia”) per una amministrazione diligente ed accurata. In sintesi si possono ricavare direttamente e non queste indicazioni (non a titolo esaustivo): a)- manutenzione ordinaria degli edifici e degli arredi parrocchiali, b) - adempimenti assicurativi, c)- tutela della proprietà beni ecclesiastici in modi validi civilmente, d)- conto corrente bancario intestato alla Parrocchia, e)- la contabilità parrocchiale ordinata e rigorosa: libri delle entrate e delle uscite, f)- rendiconto annuale all’Ordinario del Luogo, g)- rispetto disposizioni canoniche e civili (incluse quelle “relative al lavoro ed alla vita sociale”) h)- retribuzione lavoratori dipendenti, considerate le proprie necessità e dei familiari i)- consigliato il bilancio di previsione Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Criteri di distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le fonti La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione trova la sua fonte: nel Codice di diritto Canonico (cann e 1295), nelle delibere della CEI n. 20, 37, 38, 59, nel decreto del Vescovo Diocesano (v. can § 2) . Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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I controlli canonici: loro ratio
La Parrocchia : aspetti giuridici I controlli canonici: loro ratio Considerata la condizione “pubblica” dei beni ecclesiastici, l’ordinamento canonico stabilisce come principio (v. can § 1) che sono invalidi gli atti posti dal parroco se oltrepassano i limiti dell’ordinaria amministrazione qualora non abbiano prima ottenuto l’autorizzazione scritta dell’autorità ecclesiastica competente. Si tratta di un controllo preventivo dell’autorità tutoria e si esercita su deliberazioni già adottate prima della loro esecuzione. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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In linea generale, quindi, sono due i tipi di atti che esulano dalla ordinaria amministrazione: a)- le alienazioni (alle quali sono equiparati i negozi che intacchino il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione, v. can. 1295) b)- atti di straordinaria amministrazione individuati dalla delibera della C.E.I. n. 37. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Delibera CEI n. 37 La Conferenza Episcopale Italiana visti i canoni 1277 e 1279 § 1 del Codice di diritto canonico; visti i canoni 1291 e 1295 del medesimo codice, relativi alle alienazioni e ai negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, e il can.1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera CEI n.38; visto l’art.18 delle Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia delibera Gli atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti nei canoni 1291, 1295 e 1297, per le diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue: - l’alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20; - la decisione di nuovi voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n.20; - l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali; - la mutazione di destinazione d’uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell’immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia; - l’esecuzione di valori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n.20. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Le alienazioni atto fonte controllo Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile della parrocchia per valore inferiore a L.500 milioni (e superiore a L.10 milioni se beni mobili) Decreto Vescovo Licenza dell’Ordinario Diocesano Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile della parrocchia per valore tra L.500 milioni e L.2 miliardi Cann ; Delibera C.E.I. n. 20 Licenza Ordinario Diocesano con consenso Consiglio Diocesano Affari economici e Collegio dei consultori Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile della parrocchia per valore oltre L.2 miliardi, ex voto, oggetti preziosi di valore artistico o storico Licenza Ordinario Diocesano con consenso Consiglio Diocesano Affari economici e Collegio dei consultori. Licenza Santa Sede Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Atti che possono peggiorare la situazione patrimoniale dell’ente
La Parrocchia : aspetti giuridici Atti che possono peggiorare la situazione patrimoniale dell’ente Atti che possono peggiorare la situazione patrimoniale dell’ente (cfr. can. 1295) per valore inferiore a L Decreto Vescovo Licenza dell’Ordinario Diocesano Atti che possono peggiorare la situazione patrimoniale dell’ente (cfr. can. 1295) per valore tra L.500 milioni e L.2 miliardi Cann ; Delibera C.E.I. n. 20 Licenza Ordinario Diocesano con consenso Consiglio Diocesano Affari economici e Collegio dei consultori Atti che possono peggiorare la situazione patrimoniale dell’ente (cfr. can. 1295) per valore oltre L.2 miliardi Licenza Ordinario Diocesano con consenso Consiglio Diocesano Affari economici e Collegio dei consultori. Licenza Santa Sede Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Contratti di locazione Delibera CEI n.38 La Conferenza Episcopale Italiana visto il canone 1297 del Codice di diritto canonico; delibera Art.1 - Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell’Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell’Ordinario diocesano. Art. 2 - Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n.20, è necessaria la licenza scritta dell’Ordinario diocesano. Art. 3 - Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n.20, è necessario il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico. Art. 4 - Il valore dell’immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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N.B. Circolare n. 32 C.E.I. su “Locazione dei beni ecclesiastici”
La Parrocchia : aspetti giuridici Locazione di immobili con valore inferiore a L.500 milioni Can. 1297 Delibera CEI n. 38 Licenza dell’Ordinario Diocesano Locazione di immobili con valore tra L.500 milioni e L.2 miliardi Licenza Ordinario Diocesano con consenso Consiglio Diocesano Affari economici e Collegio dei consultori Locazione di immobili con valore oltre L.2 miliardi Licenza Ordinario Diocesano con consenso Consiglio Diocesano Affari economici e Collegio dei consultori. Licenza Santa Sede N.B. Circolare n. 32 C.E.I. su “Locazione dei beni ecclesiastici” Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Conseguenze civili (eventuali) dei negozi giuridici canonicamente invalidi Art. 18 Legge 222/1985 “Ai fini della invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni di potere di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche” Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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Le condizioni per opporre invalidità o inefficacia canonica a terzi a)- limitazioni di poteri di rappresentanza b)- omissione di controlli canonici SE - risultino dal codice di diritto canonico - o dal registro delle persone giuridiche - o i terzi ne fossero a conoscenza Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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L’amministrazione dei beni ecclesiastici di interesse storico artistico. Cenni al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.L , n.41) Le parrocchie sono spesso proprietarie di beni immobili e mobili che presentano interesse storico ed artistico. La disciplina di questi beni – sia immobili che mobili – ha subito recentemente una risistemazione da parte del legislatore italiano con il Decreto legislativo , n. 41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. La materia è di indubbio interesse per gli enti ecclesiastici: sia per le norme dettate in tema di trasferimenti di tali beni, di conservazione e restauro, di circolazione in ambito nazionale ed internazionale, di loro valorizzazione e fruizione, sia perché il mancato rispetto della normativa comporta per chi la contravviene – e, quindi, nel caso della parrocchia il soggetto è il parroco pro tempore – sanzioni penali ed amministrative e la nullità degli atti di trasferimento compiuti senza la osservanza delle condizioni e delle modalità prescritte dalla disposizione di legge. Avv. Enrico Sarti – Studio Legale Sarti e Associati
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