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PubblicatoItalia Di martino Modificato 11 anni fa
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Mario Guarnone Responsabile Vendite Lombarda Vita Imperia, 11 Maggio 2007 La nuova fiscalità della previdenza complementare
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2 INCENTIVI FISCALI Il D. Lgs. 252/2005 introduce incentivi fiscali per chi aderisce alle forme pensionistiche complementari. Sia in fase di deduzione della contribuzione sia in fase di tassazione della prestazione sono state introdotte interessanti novità. Attendiamo un adeguamento della normativa fiscale italiana a quella europea per giungere alla riduzione della tassazione anche in fase di gestione: si ipotizza una riduzione dallattuale 11% fino ad arrivare al 6-7% o allo 0%. I nuovi benefici fiscali
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3 FASE DELLA CONTRIBUZIONE FASE DELLA GESTIONE FINANZIARIA FASE DELLE PRESTAZIONI Schema ETT ESENZIONE TASSAZIONE I nuovi benefici fiscali
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4 La deduzione in fase di adesione Categoria ProfessionaleAnte D. Lgs. 252/2005 Post D. Lgs. 252/2005 Liberi Professionisti, Lavoratori Autonomi e Lavoratori dipendenti senza fondo di categoria 12% del reddito complessivo fino al limite di 5.164,57 Unico limite 5.164,57 Lavoratori dipendenti con fondo di categoria 12% del reddito complessivo con max il doppio della quota TFR tenendo conto del contributo datore di lavoro e lavoratore fino al limite di 5.164,57 Unico limite 5.164,57 I nuovi benefici fiscali
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5 Tassazione dei rendimenti finanziari in fase di gestione Ante D. Lgs. 252/2005Post D. Lgs. 252/2005 11% I nuovi benefici fiscali
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6 Quota di capitale derivante da Riscatto totale o parziale per acquisto prima casa … Riscatto totale o parziale per spese mediche documentate Riscatto da parte degli eredi Trasferimento della posizione premi dedottiTassazione separata Tassazione separata in capo al de cuius Esente premi non dedotti (comunicati a chi ha istituito il fondo) Esente rendimento finanziario Esente Ante D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione anticipata I nuovi benefici fiscali
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7 Quota di capitale derivante da Riscatto totale per rendita inferiore assegno sociale Riscatto totale per mancanza requisiti per la prestazione Riscatto sino al 33% del montante finale Riscatto sino al 50% del montante finale premi dedottiTassazione separata Tassazione ordinaria Tassazione separata premi non dedotti (comunicati a chi ha istituito il fondo) Esente rendimento finanziario Esente Tassazione separata Ante D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di capitale I nuovi benefici fiscali
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8 Parte di rendita derivante daModalità di tassazione premi non dedottiEsente da dichiarazione premi dedottiOrdinaria, aliquota marginale IRPEF rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva dell11% nella fase di gestione Esente da dichiarazione rivalutazioni finanziarie in fase di godimento Imposta sostitutiva annua del 12,5% Ante D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di rendita I nuovi benefici fiscali
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9 Laliquota di tassazione della prestazione Aliquota definita per le prestazioni pensionistiche complementari Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, sia sotto forma di rendita che di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta con laliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Ci sono variazioni incentivanti Aspetti fiscali della previdenza complementare post D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione I nuovi benefici fiscali
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10 Ci sono variazioni incentivanti 15% 9% Aspetti fiscali della previdenza complementare post D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione Laliquota di tassazione della prestazione I nuovi benefici fiscali
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11 Quota di capitale derivante da Riscatto parziale fino al 75% del montante per spese mediche documentate Riscatto parziale fino al 75% del montante per acquisto prima casa ….. Riscatto parziale fino al 30% del montante per ulteriori esigenze Trasferimento della posizione premi dedottiAliquota dimposta definitiva dal 15% al 9% Aliquota dimposta definitiva Del 23% Aliquota dimposta definitiva del 23% Esente premi non dedotti (comunicati a chi ha istituito il fondo) Esente rendimento finanziario Esente Aspetti fiscali della previdenza complementare post D. Lgs.252/2005 nella fase della prestazione anticipata I nuovi benefici fiscali
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12 Quota di capitale derivante da Riscatto totale per rendita inferiore assegno sociale Riscatto totale per mancanza requisiti per la prestazione Riscatto sino al 50% del montante finale premi dedottiAliquota dimposta dal 15% al 9% decurtando dal 15% lo 0,3% per ogni anno di adesione successivo al 15° Aliquota dimposta dal 15% al 9% decurtando dal 15% lo 0,3% per ogni anno di adesione successivo al 15° Aliquota dimposta dal 15% al 9% decurtando dal 15% lo 0,3% per ogni anno di adesione successivo al 15° premi non dedottiEsente rendimento finanziario Esente Post D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di capitale I nuovi benefici fiscali
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13 Parte di rendita derivante daAliquota premi dedotti Aliquota dimposta dal 15% al 9% decurtando dal 15% lo 0,3% per ogni anno di adesione successivo al 15° premi non dedottiEsente da dichiarazione rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva dell11% nella fase di gestione Esente da dichiarazione rivalutazioni finanziarie in fase di godimento Imposta sostitutiva annua del 12,5% Post D. Lgs. 252/2005: fase della prestazione in forma di rendita I nuovi benefici fiscali
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14 Il lavoratore può finanziare la previdenza complementare: con il TFR maturando con il contributo volontario del lavoratore con il contributo del datore di lavoro Quali benefici fiscali il lavoratore realizza se destina il TFR maturando alla previdenza complementare? Al TFR maturando sarà applicata la tassazione prevista per il montante delle forme pensionistiche complementari sia se esso è distribuito sotto forma di capitale per le prestazioni anticipate, sia se è distribuito sotto forma di capitale per le prestazioni finali, sia se è distribuito sotto forma di rendita. I nuovi benefici fiscali
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15 Il TFR liquidato al lavoratore dallazienda è sottoposto a tassazione separata. Il TFR destinato alle forme pensionistiche complementari è sottoposto ad unaliquota dimposta definitiva variabile dal 15% al 9%. BENEFICIO FISCALE Tassazione separata variabile dal 23% al 33% (media dellaliquota marginale) Tassazione con aliquota dimposta variabile dal 15% al 9% Massimo beneficio fiscale realizzabile: 33% - 9% = 24% Minimo beneficio fiscale realizzabile : 23% - 15% = 8% Beneficio fiscale compreso tra il 24% e l8%. I nuovi benefici fiscali
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16 La nuova fiscalità per le imprese VERSANDO IL TFR MATURANDO DEI LAVORATORI DIPENDENTI … AGEVOLAZIONI IMPRESE Fino a 49 dipendenti IMPRESE Oltre 49 dipendenti DEDUZIONE FISCALE (A1) Deduzione del 6% del Tfr versato a forme pensionistiche Deduzione del 4% del Tfr versato a forme pensionistiche o a Inps ESONERO CONTRIBUTIVO (A2) Esonero del contributo di 0,2% versato sul fondo garanzia del Tfr RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO (A3) (oneri impropri cioè contributi per assegni familiari, maternità, disoccupazione) Dallo 0,19% nel 2008 al 0,28% dal 2014 (con un aumento di 2 punti percentuali per anno fino al 2011 e di 1 punto percentuale nel 2012, nel 2013 e nel 2014)
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