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PubblicatoNevio Ferretti Modificato 10 anni fa
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Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (Delibera n del 2010) avv. Emilio De Lillo Direzione Affari Societari e Partecipazioni Responsabile Ufficio Studi Legislativi e Consulenza Legale Societaria
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Le linee essenziali della riforma
Il Regolamento ridefinisce il quadro normativo degli adempimenti societari per la gestione delle operazioni con parti correlate in società emittenti azioni quotate o diffuse, in attuazione dell’art bis c.c. L’intervento realizza un importante tassello della riforma del diritto societario avviata nel 2002/2004: integra con regole vincolanti le norme di autodisciplina adottate in base al Codice di Borsa e rafforza le norme di informativa contabile riconducibili allo IAS 24 Il Regolamento consente alle società ampi spazi di autonomia nell’estensione dei controlli sulle operazioni con parti correlate, avendo comunque come obiettivi primari: il rafforzamento della tutela degli azionisti di minoranza la valorizzazione del ruolo degli amministratori indipendenti l’ampliamento del regime di trasparenza su operazioni in conflitto di interessi La riforma rende pertanto necessario attivare una revisione delle procedure interne dedicate alla identificazione delle parti correlate delle società del Gruppo ed alla trattazione delle fasi di istruttoria, delibera e comunicazione delle operazioni agli organi sociali, alle autorità ed al mercato Per i gruppi bancari la disciplina Consob concorre con le disposizioni speciali di settore esistenti (art.136 TUB) e di prossima emanazione (art.53 TUB) Pag. 2
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Le principali fasi della riforma
Art bis c.c. riforma del diritto societario 2004 Potere regolamentare della Consob per la definizione di principi generali per assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate Prima consultazione con il mercato: 9 aprile 2008 Seconda consultazione con il mercato: 3 agosto 2009 12 marzo 2010: Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate per le società con azioni quotate e diffuse 9 aprile 2010: entrata in vigore Regime transitorio scaglionato tra il prossimo 1° dicembre e il 1° gennaio 2011 (breve slittamento concesso da Consob) Pag. 3
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Le decisioni chiave per la Governance
La nuova regolamentazione prescrive ai consigli di amministrazione o consigli di gestione delle società di adottare apposite procedure, previo parere favorevole di un comitato costituito da consiglieri indipendenti, per gestire le operazioni con parti correlate. Le principali linee di indirizzo necessarie per la revisione del Regolamento interno La procedura di adozione delle nuove regole e il calendario prevedibile di impianto Perimetro delle parti correlate: facoltà di estensione Identificazione degli amministratori indipendenti Classificazione delle operazioni: di maggiore rilevanza e esenti Procedure deliberative di Capogruppo e delle Società controllate Utilizzo delle esenzioni Pag. 5
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Identificazione delle parti correlate
Un soggetto è parte correlata a una società se: (a) direttamente o indirettamente i) controlla la società o è sottoposto a comune controllo; ii) esercita il controllo congiunto sulla società con altri soggetti; iii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare su di essa un’influenza notevole (b) è una società controllata o collegata della società, in quanto sua partecipata significativa; (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d) (f) è un’entità riconducibile ad uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e), in quanto soggetta a controllo, controllo congiunto o influenza notevole o, direttamente o indirettamente, da essi partecipata in misura significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata La definizione è in principio riproduttiva dell’attuale IAS24, riservando alla Consob il recepimento delle successive (imminenti) modifiche Ciascuna società deve valutare se estendere, in tutto o in parte, le procedure a soggetti ulteriori, tenendo conto dei propri assetti proprietari e statutari e di eventuali particolari discipline di settore Pag. 4
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Le parti correlate di Intesa Sanpaolo
Azionisti > 2% e relativi gruppi societari (in via di autodisciplina) Eventuali Azionisti che esercitano un’influenza notevole Entità controllate e collegate Fondi pensione del Gruppo Consiglieri di Sorveglianza Consiglieri di Gestione Dirigenti key manager e relativi familiari e società partecipate rilevanti Per l’operatività del Gruppo con gli azionisti di ISP è stata mantenuta ferma la scelta finora adottata di estensione delle procedure ai gruppi degli azionisti con quote di proprietà oltre il 2% del capitale ordinario. L’estensione comprende ora l’intera informativa al mercato sulle operazioni. Le procedure non sono state invece estese alle società controllate dalle collegate, ad oggi incluse nel perimetro rilevante ai fini della sola informativa di bilancio. Pag. 4bis
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Identificazione delle operazioni con parti correlate
Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono incluse le assegnazioni di remunerazioni ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e key manager È prevista una disciplina diversa per le operazioni: i) di maggiore rilevanza; ii) di minore rilevanza; iii) di importo esiguo Le operazioni che superino la soglia del 5% di almeno uno tra i seguenti 3 indici di rilevanza controvalore pattuito sul patrimonio (soglia per ISP € 2,1 miliardi). attivo trasferito su totale attivo passività acquisite su totale attivo La soglia scende al 2,5% per operazioni realizzate da società controllate con azioni quotate o diffuse con la capogruppo o le consorelle Operazioni di maggiore rilevanza L’individuazione delle soglie per distinguere le operazioni di minore rilevanza da quelle di importo esiguo è rimessa alla scelta delle società Pag. 5
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Gestione delle operazioni con parti correlate
L’articolazione della disciplina in funzione della diversa rilevanza e significatività delle operazioni consente di distinguere nelle procedure: identificate secondo i criteri stabiliti dalla Consob e soggette a: i) procedure istruttorie e deliberative aggravate con ruolo determinante dei consiglieri indipendenti, ii) pubblicazione di un documento informativo ad hoc e iii) dettagliata informativa di bilancio annuale e semestrale operazioni di maggiore rilevanza operazioni di minore rilevanza soggette a i) una procedura deliberativa più snella e ii) documento informativo trimestrale per operazioni approvate con parere negativo degli indipendenti operazioni di importo esiguo identificate nelle procedure ed escluse dall’applicazione del Regolamento su base volontaria Pag. 6
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Obblighi di informativa al mercato
Entro 7 giorni dall’approvazione dell’operazione è messo a disposizione del pubblico un documento informativo dal contenuto dettagliato, con pareri resi dai consiglieri indipendenti e da eventuali esperti Operazioni di maggiore rilevanza Obbligo di cumulare più operazioni omogenee o in esecuzione di un disegno unitario, concluse dalla società e/o dalle controllate durante l’esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alle società medesime (gruppo di soggetti correlati). In tali casi pubblicazione del documento informativo entro 15 giorni dall’approvazione dell’operazione che ha determinato il superamento della soglia Cumulo delle operazioni È prevista un’informativa più dettagliata nei comunicati per operazioni price sensitive e un ampliamento dell’informativa periodica (ex. art. 154-ter TUF) nella relazione intermedia e nella relazione sulla gestione annuale Pag. 7
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nelle società con sistema tradizionale o monistico
Procedure di delibera nelle società con sistema tradizionale o monistico Operazioni di minore rilevanza Prima dell’approvazione dell’operazione, parere motivato non vincolante di un comitato di amministratori non esecutivi, non correlati e in maggioranza indipendenti Il comitato può eventualmente farsi assistere da esperti indipendenti informativa ex ante all’organo deliberante e al comitato che esprime il parere nei verbali di delibera, adeguata motivazione sull’interesse della società al compimento dell’operazione e sulle condizioni applicate completa informativa ex post, almeno trimestrale, ad amministratori e sindaci informativa almeno trimestrale al mercato nel caso di operazioni concluse con parere negativo del comitato di indipendenti Operazioni di maggiore rilevanza Applicazione della procedura per le operazioni di minore rilevanza (b, c, d, e) e in aggiunta coinvolgimento di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati nella fase delle trattative e dell’istruttoria mediante ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e formulare osservazioni ante approvazione dell’operazione, parere motivato favorevole del comitato di indipendenti competenza a deliberare riservata al consiglio di amministrazione nella sua interezza possibile superare il parere contrario degli indipendenti solo se è ottenuta anche autorizzazione da assemblea degli azionisti, purché non ci sia voto contrario della maggioranza dei soci non correlati sull’operazione (meccanismo del cd. whitewash) Pag. 8
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nelle società con sistema dualistico (1/3)
Procedure di delibera nelle società con sistema dualistico (1/3) Procedure per le operazioni di minore rilevanza Ante approvazione dell’operazione, parere motivato non vincolante di un comitato di consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti il comitato può farsi eventualmente assistere da esperti indipendenti informativa completa ed adeguata ex ante all’organo deliberante e al comitato nei verbali di delibera, adeguata motivazione sull’interesse della società al compimento dell’operazione e sulle condizioni applicate informativa interna ex post al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, almeno trimestrale, sull’esecuzione delle operazioni informativa al mercato, almeno trimestrale, nel caso di operazioni concluse con parere negativo del comitato di indipendenti, mediante documento informativo Se le società hanno almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato le procedure possono prevedere che il parere preventivo non vincolante sia espresso da tale consigliere di gestione o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti Pag. 9
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nelle società con sistema dualistico (2/3)
Procedure di delibera nelle società con sistema dualistico (2/3) Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza Applicazione delle regole previste per le operazioni di minore rilevanza (nn. da 2 a 5 slide precedente) e in aggiunta: competenza a deliberare riservata in capo al consiglio di gestione coinvolgimento di un comitato costituito da consiglieri di sorveglianza non correlati esclusivamente indipendenti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria mediante ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e formulare osservazioni parere motivato non vincolante del comitato di consiglieri di sorveglianza indipendenti nel caso di operazione approvata dal CdG con parere negativo del comitato di indipendenti, ferma l’efficacia dell’operazione, occorre deliberazione non vincolante dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio, e pubblicazione esiti del voto Se le società hanno almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato le procedure possono affidare il ruolo nelle trattative e il ruolo consultivo a tale consigliere di gestione o ad un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. Nel caso di approvazione di un’operazione in presenza di parere negativo del comitato di consiglieri di gestione indipendenti, occorre alternativamente : una deliberazione successiva non vincolante dell’assemblea ordinaria o un ulteriore parere preventivo, motivato e non vincolante sull’operazione espresso da un comitato composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti Pag. 10
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nelle società con sistema dualistico (3/3)
Procedure di delibera nelle società con sistema dualistico (3/3) Procedure per le operazioni strategiche Per tale categoria di operazioni ai sensi di Statuto è chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza su proposta riservata al consiglio di gestione coinvolgimento di un comitato di consiglieri di sorveglianza esclusivamente indipendenti e non correlati nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e formulare osservazioni non ammesso il ricorso a consiglieri di gestione indipendenti il comitato può eventualmente farsi assistere da esperti indipendenti informativa ex ante completa ed adeguata al CdG e al CdS prima dell’approvazione dell’operazione, parere motivato favorevole del comitato di consiglieri di sorveglianza indipendenti se il CdS delibera con parere negativo del comitato di indipendenti, ferma l’efficacia dell’operazione, occorre una successiva deliberazione non vincolante dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio verbali di delibera adeguatamente motivati informativa ex post almeno trimestrale al CdG e al CdS sull’esecuzione delle operazioni Pag. 11
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Identificazione degli amministratori indipendenti per l’approvazione delle operazioni
Nella definizione delle procedure, per il parere prescritto sull’interesse della società e la convenienza e correttezza delle operazioni, il Regolamento Consob consente alle società con sistema di governance dualistico di collocare i necessari consiglieri indipendenti: all’interno del consiglio di sorveglianza oppure del consiglio di gestione per le operazioni non strategiche. all’interno del solo consiglio di sorveglianza per le operazioni strategiche per Statuto. I requisiti di indipendenza sono quelli richiesti dal Codice di Borsa se la società vi aderisce o almeno i requisiti definiti dall’art.148 TUF per i sindaci Vantaggi del comitato interno al CDS: i) maggior numero di indipendenti; ii) continuità con precedenti procedure per il parere preventivo sulle operazioni con parti correlate; iii) semplificazione, evitando di costituire più comitati per le parti correlate in organi diversi; iv) coerenza con il documento di consultazione Banca d’Italia sui soggetti collegati; Vantaggi del comitato interno al CDG: i) coinvolgimento anticipato di componenti dell’organo responsabile delle scelte gestionali; ii) in caso di parere negativo degli indipendenti su operazioni rilevanti non è necessaria una delibera dell’assemblea degli azionisti (ma solo un ulteriore parere del comitato interno al CDS); iii) possibile concentrazione del vaglio dei consiglieri di sorveglianza sulle sole operazioni strategiche. Pag. 12
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Procedure di delibera per le operazioni di competenza dell’Assemblea
Per le operazioni di competenza assembleare, la proposta di deliberazione dell’organo amministrativo va approvata secondo le procedure previste per le operazioni di minore rilevanza per le operazioni di maggiore rilevanza Per le operazioni di maggiore rilevanza: Approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti con il meccanismo del whitewash: il compimento dell’operazione deve essere impedito se la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Possibile condizione con quorum 10%. Il meccanismo opera anche nelle società con modello dualistico Se la proposta è approvata con parere negativo del comitato di indipendenti E’ ammessa la facoltà di esonero dall’applicazione delle regole indicate, con clausola statutaria e solo per operazioni concluse in condizioni di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale. In tal caso l’assemblea deve essere informata sull’urgenza in merito alla quale l’organo di controllo presenta una relazione. Se l’organo di controllo non condivide l’urgenza, l’assemblea deve deliberare con il meccanismo del whitewash Pag. 12
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Società quotate controllate e sottoposte ad
attività di direzione e coordinamento consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti comitato per il controllo composto esclusivamente da amministratori indipendenti nel modello dualistico comitato per il controllo interno al CdS composto solo da indipendenti con almeno un membro della minoranza ai soli fini della composizione degli organi va applicata una definizione di indipendenza specifica rispetto a quella dell’art. 148 TUF (non sono considerati indipendenti tutti gli amministratori dell’ente/società che esercita l’attività di direzione e coordinamento o delle società sorelle quotate ) Regole aggiuntive sulla composizione degli organi sociali Regime transitorio: adeguamento agli obblighi indicati entro i 30 giorni successivi alla prima assemblea prevista per il rinnovo del CdA o del CdS dopo ottobre 2010 Pag. 13
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Casi e facoltà di esclusione
Il nuovo Regolamento è caratterizzato da un ampio regime di esenzioni dall’applicazione della disciplina, che riguardano specifiche tipologie di operazioni: compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, deliberati dall’assemblea, e remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo predeterminato dall’assemblea operazioni in esecuzione di istruzioni impartite dall’Autorità di Vigilanza con finalità di stabilità operazioni con esponenti o entità ad essi riconducibili rilevanti già per l’art. 136 TUB (esenzione per sola procedura deliberativa): si applicano regole speciali su indipendenti nelle trattative e informativa al mercato Casi in cui l’esenzione opera direttamente operazioni di importo esiguo, come definite dalla società operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e operazioni con società collegate sempre che non ci siano altri interessi significativi di parti correlate e ferma l’informativa di bilancio operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea; remunerazioni, conformi ad una politica remunerativa deliberata dall’assemblea, per amministratori, consiglieri investiti di particolari cariche e dirigenti con responsabilità strategica, con determinate condizioni operazioni urgenti in presenza di specifica clausola statutaria Casi in cui l’esenzione può essere prevista da procedure Pag. 14
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Entrata in vigore Il Regolamento è in vigore dal 9 aprile Al fine di consentire alle società di attivare il necessario adeguamento delle procedure interne, tenendo conto della nuova normativa, la Consob ha previsto un’applicazione graduale Regime transitorio 9 aprile 2010 Contenuti aggiuntivi dei comunicati per operazioni price sensitive (evidenza della correlazione) Adozione/revisione delle procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate Documento informativo per operazioni di maggiore rilevanza (ad eccezione delle operazioni c.d. cumulate) Entro 1 dicembre 2010 Entro 1 gennaio 2011 Necessaria applicazione delle procedure adottate Cumulo delle operazioni per documento informativo Pag. 15
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