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PubblicatoItalo Ferrario Modificato 11 anni fa
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La distribuzione del gas naturale nel nuovo assetto normativo:
i comuni verso gli ATEM Conferenza dei Comuni dell’Ambito BERGAMO 5 – SUD OVEST Bergamo – Spazio Viterbi della provincia di Bergamo – 30 novembre 2012 1
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DECRETI MINISTERIALI E NUOVA REGOLAZIONE
Atti normativi Attuazione art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 29 Decreto Ambiti (dm 19/01/2011) Determinazione degli ambiti territoriali del sistema di distribuzione del gas naturale (177 ATEM) Decreto tutela occupazione (dm 21/04/2011, GU n. 102 del 04/05/2011) Definizione funzioni centrali e personale addetto alla gestione, regole passaggio al gestore subentrante D.Lgs. 93/2011 (D.Lgs. 01/06/2011, GU n. 148 del 28/06/2011) Stop alle gare comunali Decreto Comuni (dm 18/10/2011, GU n. 252 del 28/10/2011) Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ATEM Regolamento criteri (dm 226 del 12/11/2011, GU n. 22 del 27/01/2012) Definizione temporale delle gare, selezione stazione appaltante, bando di gara tipo e disciplinare tipo 2
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177 ATEM (ambiti territoriali minimi)
I NUMERI ….. a livello nazionale 6.500 COMUNI 177 ATEM (ambiti territoriali minimi) km. rete 22 ML utenti 250 distributori 3
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I NUMERI ..... gli operatori Numero operatori per segmenti di Clientela NUMERO 237 > clienti 4 – clienti 5 – clienti 23 – clienti – clienti 35 – clienti 39 5.000 – clienti 40 1 – clienti 68 più del 40% delle quote di partecipazione nel capitale sociale delle società di distribuzione è detenuto da Enti Pubblici; la proprietà delle reti è ripartita tra privato (75%) e pubblico (5%), il resto non chiaramente identificabile; 100 imprese gestiscono solo un impianto in concessione. Fonte AEEG (dati riferiti all’anno 2010) Si stima che alla fine delle gare, le imprese di distribuzione saranno circa 50 4
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.....tariffa del gas domestico
I NUMERI .....tariffa del gas domestico Composizione percentuale del prezzo del gas naturale per consumatore domestico tipo Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di m3 5
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2 1 3 4 6 5 245 COMUNI 6 ATEM (ambiti territoriali minimi)
I NUMERI …..della provincia di Bergamo 245 COMUNI 2 1 6 ATEM (ambiti territoriali minimi) 5.694 km. rete utenti 3 4 14 distributori 6 5 6
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2 1 3 4 6 5 AMBITO Ambiti – provincia di Bergamo) 7 245 492.059
GARE D’AMBITO Ambiti – provincia di Bergamo) AMBITO Nr. Comuni Nr. Utenti BERGAMO 1 – NORD - OVEST 67 72.237 BERGAMO 2 – NORD – EST 52* 57.353 BERGAMO 3 – DINTORNI AD OVEST DI BERGAMO 33 81.431 BERGAMO 4 – BERGAMO E DINTORNI AD EST 18 BERGAMO 5 – SUD - OVEST 34 93.186 BERGAMO 6 – SUD - EST 41 71.319 TOTALE 245 2 Ambito BERGAMO 4 con il maggior numero di utenti serviti per la presenza di Bergamo capoluogo con circa utenti * (Pisogne - Bs) 1 3 4 6 5 7
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GARE D’AMBITO I principali fattori di cambiamento in relazione agli aspetti economici: Ia proprietà degli impianti; il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente; oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e ai proprietari di impianti; la copertura dei costi di gara; raccolta dei dati economici per il bando di gara. 8
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La proprietà degli impianti
GARE D’AMBITO La proprietà degli impianti PRIMA GARE D’AMBITO Le Concessioni pre-liberalizzazione prevedevano diverse casistiche: tra le altre, il rientro delle reti di proprietà del gestore uscente nella proprietà delle ‘Ente Locale, con riscatto totale o parziale degli impianti, o (raramente) a titolo gratuito Il DM «Criteri» prevede e norma diversi assetti proprietari possibili: In relazione a quanto previsto dalla convenzione e tenedo conto della cessazione del servizio rispetto alla scadenza naturale, ci possono essere due casi: L’impianto ritorna nella proprietà dell’Ente Locale, o gratuitamente (coincidenza termine affidamento scadenza naturale) o previo pagamento del valore di rimborso al gestore uscente per le parti di proprietà di quest’ultimo (scadenza naturale oltre il termine dell’affidamento) L’impianto di proprietà totale o parziale del gestore uscente è riscattato dal gestore entrante, che diventa nuovo proprietario, ferma restando la disponibilità in capo all’Ente Locale. L’attuazione di queste diverse opzioni ha ricadute specifiche sugli aspetti economici della gestione: riscatto e canone. 9
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Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente -1
GARE D’AMBITO Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente -1 PRIMA GARE D’AMBITO Le modalità di quantificazione e versamento del riscatto delle reti di proprietà del gestore uscente erano di norma contenute nella concessione. Il tema del riscatto è trattato agli artt. 5 e 6 del DM «Criteri» Il metodo più utilizzato: valore industriale residuo ex R.D. n. 2578/1925 Nei casi in cui non era indicato con precisione un metodo di valorizzazione, si aprivano forti margini per contestazioni o ricorsi Nel primo periodo: ex metodo e valori da convenzione, ove previsti; ex Regio Decreto 14 ottobre 1925 n. 2578, ove la convenzione non preveda il caso o non indichi il metodo di calcolo con sufficiente dettaglio Non era del tutto chiaro come trattare i contributi pubblici e privati percepiti dal gestore Le indicazioni dell’art. 5 risolvono alcune incertezze legate alla quantificazione del rimborso «vecchio tipo» A fronte di queste incertezze, non era infrequente il caso di Valori di stima sensibilmente diversi tra perizie di Gestore e Comune, accordi su valori forfettari concordati in sede negoziale e/o arbitrale A regime: Come previsto nell’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni: «il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà» 10
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Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 2
GARE D’AMBITO Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 2 «Art. 5 DM 226 – Rimborso al gestore uscente nel primo periodo» comma 2 Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale. comma 3 Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, con le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente. comma 5 Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. comma 6 Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate. comma 7 Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti. 11
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Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 3
GARE D’AMBITO Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 3 «Art. 5 DM 226 – Rimborso al gestore uscente nel primo periodo» comma 8 Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano: eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi; le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative; la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa. comma 9 Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all'articolo 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano già conto di tali oneri. comma 10 Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite. comma 11 Il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13. comma 13 Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio 12
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Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 4
GARE D’AMBITO Il riscatto della rete e il rimborso al gestore uscente - 4 «Art. 5 DM 226 – Rimborso al gestore uscente nel primo periodo» comma 14 Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato: secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione; nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10. Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche. comma 16 Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori: la stima dell'Ente locale concedente; il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario. Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprietà dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente. 13
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Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 1
GARE D’AMBITO Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 1 PRIMA GARE D’AMBITO Le concessioni prevedevano il versamento di un canone annuo in favore dell’Ente Locale, a fronte della concessione degli impianti e/o del servizio sul proprio territorio L’Art. 8 del DM «Criteri» indica gli emolumenti che il gestore riconosce all’Ente concedente, alla stazione appaltante ed al proprietario delle reti. La quantificazione del canone non era normata, il canone era generalmente espresso come percentuale sul vincolo dei ricavi (VRD), era posto tra i criteri di aggiudicazione a partire da un valore minimo, generalmente era tra i criteri di gara che determinano la quota punteggio più alta. Ai singoli Enti Locali: nel caso in cui siano proprietari dell’impianto (in tutto o in parte), la remunerazione del relativo capitale investito netto, calcolato con le modalità del Testo Unico della regolazione tariffaria emanato dall’Autorità; La prassi ha evidenziato i casi prevalenti di affidamenti con canoni molto elevati (mediamente attorno al 50% del VRD Anche se non proprietari di impianti, una quota parte della remunerazione del capitale di località di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento (fino ad un max del 5%) Questo da un lato configurava maggiori entrate per l’Ente Locale, dall’altro lato erodeva la copertura dei costi del gestore, con possibili conseguenti ricadute sulla qualità del servizio e sulla capacità di onorare gli impegni assunti. tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (COSAP/TOSAP, ….) Inoltre, la riforma del sistema tariffario (2009) ha diversamente articolato il riferimento al VRD Il valore dei titoli di efficienza energetica addizionali a quelli obbligatori ottenuti tramite gli interventi previsti dall’esito della gara Alla Stazione appaltante: Un corrispettivo annuale pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza; Un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui una quota destinata agli EE.LL. 14
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Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 2
GARE D’AMBITO Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 2 La copertura dei costi di gara Come previsto dall’art. 8 del decreto »Criteri», l’Autorità con delibera 407/2012/R/gas ha sancito «I criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale» In sintesi: Numero dei PdR (punti di riconsegna) con criterio regressivo Numero dei comuni con criterio progressivo Ripartizione del corrispettivo in due quote: 30 % a copertura delle funzioni centralizzate d’ambito (circa € 1,4 utente) 70% a copertura delle funzioni locali in capo ai singoli comuni (circa € 3,4 utente) Tetto massimo: € Se applicando la formula dell’AEEG il tetto è superato: € alle funzioni centrali e € ai singoli enti locali. 15
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La STAZIONE APPALTANTE deve:
GARE D’AMBITO Oneri da riconoscere all’Ente Locale concedente e alla SA - 3 Raccolta dei dati economici per bandire la gara Il COMUNE deve: La STAZIONE APPALTANTE deve: Fornire la documentazione necessaria per la gara alla S.A. entro 6 mesi dalla richiesta Sulla base dei dati pervenuti dai singoli comuni dell’ATEM, elaborare, oltre ai documenti tecnici, i dati economici da inserire nel bando e relativi allegati Chiedere i dati al gestore uscente (deve fornirli entro 60 gg): Stato di consistenza; Informazioni su obbligazioni finanziarie in essere; Relazione sullo stato dell’impianto; Numero dei Punti di Riconsegna (PdR); Costo riconosciuto di località e tariffa di riferimento AEEG; Informazioni su personale addetto alla gestione; ecc. Quali: importo contrattuale; valore annuo del servizio: garanzie contrattuali; oneri di gara; riscatto delle reti per i singoli gestori uscenti; Corrispettivo a S.A. per attività di monitoraggio e controllo; le quote parte dei VRT ai Comuni; la polizza assicurativa; Fornire elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio alla S.A. per la predisposizione del Documento Guida Nel Disciplinare di gara: I criteri di aggiudicazione per l’offerta economica, criteri di qualità e sicurezza, Piano di Sviluppo degli impianti. Verificare lo stato di consistenza Determinare il Valore di Ricostruzione a nuovo e il Valore Industriale Residuo 16
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ATEM e STAZIONE APPALTANTE
GARE D’AMBITO ATEM e STAZIONE APPALTANTE 17
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Chi può fare da Stazione Appaltante?
GARE D’AMBITO nomina della Stazione Appaltante Chi può fare da Stazione Appaltante? I Comuni concedenti di ogni ATEM demandano a: Comune Capoluogo di provincia se compreso nell’ambito in cui è compreso, per gli altri ambiti, è individuato dagli Enti Locali appartenenti all’ambito tra i seguenti soggetti: Comune scelto come capofila; Provincia; Società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267, se esistente il ruolo di SA per l’affidamento del servizio di distribuzione in forma associata (su convocazione da parte della Provincia o capoluogo di provincia) 18
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il ruolo dei Comuni Convenzioni (art. 30):
GARE D’AMBITO il ruolo dei Comuni Gli Enti locali demandano il ruolo di stazione appaltante “secondo la normativa vigente in materia di Enti locali” (Art. 2.1 regolamento) La disciplina del TUEL che risponde meglio a questa esigenza è quella sulle Convenzioni (art. 30 ) e sui Consorzi tra Comuni, costituiti per l’esercizio associato di funzioni (art. 31). Convenzioni (art. 30): Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Organizzazione dei processi decisionali all’interno dell’ATEM Principio maggioritario – come calcolare le maggioranze Equiparazione degli Enti; Ponderazione in rapporto a caratteristiche (popolazione, numero utenti, o altro); Criterio indicato nei casi di decisione riguardo la risoluzione del contratto di affidamento del servizio: maggioranza ponderata sulla base delle utenze servite. 19
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Cosa fa la Stazione Appaltante?
GARE D’AMBITO Cosa fa la Stazione Appaltante? (su delega espressa dei Comuni dell’ATEM) Prepara e pubblica il bando di gara; Indice e svolge la gara, aggiudica il servizio; Cura i rapporti con il gestore del servizio; Svolge la funzione di controparte del contratto di servizio (preparato dalla S.A. su contratto tipo (predisposto dall’AEEG e approvato da MSE – v. DOC 382/2012/r/gas – «schema del contratto di servizio tipo per la distribuzione di gas naturale» – 27 sett. 2012); Svolge funzioni di vigilanza e controllo coadiuvata da un Comitato di monitoraggio (composto da rappresentanti dei comuni concedenti dell’ATEM – max 15 ) i Comuni: Prepararano il documento di delega all’ente scelto come stazione appaltante, con indicazione dei contenuti e relativa approvazione; Forniscono alla stazione appaltante le informazioni indispensabili alla preparazione del bando di gara e del capitolato. 20
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Data individuazione S.A.
GARE D’AMBITO tempi per l’individuazione (ATEM della Provincia di Bergamo) AMBITO Data individuazione S.A. BERGAMO 1 – NORD - OVEST 11/08/2013 BERGAMO 2 – NORD – EST 11/02/2014 BERGAMO 3 – DINTORNI AD OVEST DI BERGAMO 11/08/2014 BERGAMO 4 – BERGAMO E DINTORNI AD EST BERGAMO 5 – SUD - OVEST BERGAMO 6 – SUD - EST PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA : - entro 18 mesi dal termine fissato per l’individuazione della SA LA MANCATA INDIVIDUAZIONE ……… trascorsi sei mesi dal termine ultimo per la nomina: Il Comune con più abitanti o la Provincia trasmette alla Regione una relazione sulla situazione dell’ambito e le attività svolte; La Regione diffida i soggetti inadempienti (cioè i Comuni) a provvedere assegnando un termine. 21
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Bando di gara – Tempi massimi per la pubblicazione
GARE D’AMBITO Bando di gara – Tempi massimi per la pubblicazione Il termine massimo per pubblicare il bando di gara è: 15 mesi dal termine indicato per la nomina della stazione appaltante, se il capoluogo di provincia è all’interno dell’ambito (Bergamo); 18 mesi se non c’è il capoluogo di provincia. VIOLAZIONE DEI TEMPI MASSIMI: La Regione, invia una diffida assegnando un termine perentorio a provvedere alla stazione appaltante nominata dai Comuni 1. se la stazione appaltante non pubblica il bando di gara entro il termine assegnato OPPURE 2. se i Comuni non hanno designato ancora la stazione appaltante LA REGIONE AVVIA LA GARA, nominando un commissario preposto alla procedura in base all’art. 14, c. 7, d.lgs. 164/00 (art. 3 regolamento) 22
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Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23
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Adempimenti in attuazione del DM 12 novembre 2011
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Adempimenti in attuazione del DM 12 novembre 2011 Individuazione formati e procedure standard, ai fini dell’attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 4, comma 7 (provvedimento finale previsto entro dicembre 2012) Fissazione corrispettivo per la copertura degli oneri di gara (art. 8, comma 1) (Deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas) Predisposizione del contratto di servizio (art. 9, comma 1) (proposta al MSE entro novembre 2012) Adempimenti in attuazione del D.lgs 93/11 Trattamento differenza tra VIR e RAB Uscita anticipata concessioni con scadenza successiva alla gara (differenziale costi operativi per situazioni non ottimali) Accorpamento ambiti con meno di clienti (incentivi destinati a stazioni appaltanti e enti concedenti) 24
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Supporto informatico e schede tecniche (art. 4, comma 7)
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Supporto informatico e schede tecniche (art. 4, comma 7) Definizione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza (art. 4, comma 7, DM 12 novembre 2011); Fissazione della data di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del formato; Redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza. Stato di consistenza fisica delle reti Stato di consistenza fisica delle reti Analisi assetto rete ……… Valutazione interventi per estensione e potenziam…. Innovazione tecnologica .. Vetustà impianto ………… ……… Valutazione economica VIR Valore ai fini regolatori RAB Tariffe pagate dagli utenti Predisposizione offerta Delta VIR-RAB Tariffe pagate dagli utenti 25
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RAB e VIR ….. cosa sono? RAB (Regulatory Asset Base)
AUTORITA’PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS RAB e VIR ….. cosa sono? RAB (Regulatory Asset Base) Valore del capitale investito netto come riconosciuto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas alle società di distribuzione al fine della determinazione delle tariffe di distribuzione VIR (Valore Industriale Residuo) Costo di ricostruzione a nuovo netto di deperimenti ….. perché sono diverse RAB VIR PERIMETRO Indipendente dalla proprietà Asset di proprietà METODO DI CALCOLO Costo storico rivalutato (Libro cespiti + deflattori) Costo ricostruzione a nuovo (Libro consistenza + prezziario) AMMORTAMENTO Aliquote AEEG Aliquote miste MSE + AEEG CONTRIBUTI Pubblici + Privati Pubblici PER LE GARE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, IL RIMBORSO SARA’ PARI AL VALORE DELLA RAB AL TERMINE DEL PERIODO DI CONCESSIONE 26
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Procedura delta RAB - VIR
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Procedura delta RAB - VIR L’Autorità sta valutando l’ipotesi di dotarsi di strumenti che consentano di identificare gli scostamenti del valore di rimborso rispetto a una valutazione a costi di sostituzione standard; La procedura di verifica, secondo le intenzioni dell’Autorità, si svilupperà in due fasi: Determinazione dello scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione standard; Analisi degli scostamenti; Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione standard sia compreso in un intervallo determinato sulla base di una ragionevole soglia di tolleranza definita dall’Autorità, l’Autorità procede al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB senza ulteriori analisi; Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione standard non ricada nell’intervallo di tolleranza, l’Autorità procederà ai necessari approfondimenti ai fini di valutare la reale integrale riconoscibilità di tali costi. 27
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Tariffe pagate dagli utenti
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Procedura delta RAB - VIR L’Autorità riconoscerà annualmente un ammontare calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito. Delta VIR-RAB Tariffe pagate dagli utenti DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO Criteri di aggiudicazione (offerta economica … punti 28) A1 – Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità, punteggio massimo di 13 punti. Si prendono in considerazione le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso come percentuale di un valore massimo dello sconto, che il gestore è tenuto a praticare ai clienti finali del proprio ambito rispetto alle tariffe approvate dall’Autorità. Al massimo valore di sconto percentuale, pari al 100%,corrisponde un valore massimo dello sconto pari in ciascun anno alla somma di: la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti (VIR) e la somma delle immobilizzazioni appartenenti all’ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB), da ammortizzare nei 12 anni di durata dell’affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; gli oneri annuali versati al soggetto di cui all’art. 2 comma 5, previsti nell’art. 8 comma 2 del regolamento sui criteri di gara, nella misura riconosciuta in tariffa. 28
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