Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoNapoleone Buono Modificato 10 anni fa
1
I requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti
Novotel – Villanova di Castenaso sabato 12 aprile 2008 I requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti
2
D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA Sono riportati nell’allegato C al D.Lgs. 192/2005: livelli minimi di prestazione energetica (EP) per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l’illuminazione. Si calcola mediante verifica del FEP (fabbisogno di energia primaria), tenendo conto delle dispersioni dell'involucro, del rendimento dell’impianto di riscaldamento e di produzione ACS, parametrato alla efficienza del vettore. Per la climatizzazione invernale i limiti sono definiti in relazione al rapporto S/V e ai Gradi Giorno GG. Si esprime in kWh/mq anno livelli minimi di trasmittanza U delle chiusure livello minimo di rendimento globale dell’impianto di climatizzazione invernale applicazione graduale con scadenze 2006, 2008 e 2010 In aggiunta a quanto sopra l'allegato I al D.Lgs. 192/2005 prevede: consumo di ACS garantito da FER per il 50% produzione energia elettrica da pannelli fotovoltaici con modalità da definirsi nelle Linee Guida o altro decreto (nella finanziaria 2007 è previsto l’aggiornamento del RUE con obbligo di fotovoltaico 0,2 kW/alloggio, valore portato a 1 kW/alloggio con produzione da FER nella finanziaria 2008) altri requisiti e indicazioni progettuali nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti di sup. > 1000 mq, le lettere b) e c), sono eliminate Integrazione del prossimo DPR
3
PRIMA LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EP
CALCOLO DEL FEP: FABBISOGNO ENERGIA PRIMARIA Involucro + Acqua Calda - Rinnovabile / Rendimento Impianto E RELATIVO ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE
4
Dal Fabbisogno di Energia Primaria alla
FEP LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EP ADESSO Dal Fabbisogno di Energia Primaria alla Energia Primaria “EROGATA” – INDICE EP Efficienza rete Gas = 1 Elettricità = 0,36 Teleriscaldamento = ? Energia Erogata Metodo previsto dalle norme CEN Valutazione di calcolo standard Fabbisogno Energetico Energia Ausiliaria F.E.R.
5
LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE EP
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO: LE UNI-CTI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la preparazione di acqua calda per usi igienico-sanitari LE NORME UNI-CTI TS (PARTI 1 E 2) SARANNO DISPONIBILI ENTRO APRILE 2008 LA PARTE 3 (RENDIMENTI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E FER) E’ IN PREPARAZIONE
6
+ DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA in breve Per - edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati; - demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; - ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 - ampliamento edifici esistenti (con ampliamento è superiore al 20% di quello dell’edificio esistente) livelli minimi di prestazione energetica (EP) per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l’illuminazione. livello minimo di rendimento globale dell’impianto di climatizzazione invernale + trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari quantificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (raffrescamento) consumo di ACS garantito da FER per il 50% (ridotto a 20% se nel centro storico) produzione energia elettrica da FER per potenza pari almeno a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di edifici non residenziali, con possibilità di compensazione adozione di impianti di micro-cogenerazione, acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali applicazione a partire dal 1° luglio 2008 Rispetto al D.LGS. (versione attuale) NON E’ RICHIESTA LA CONTEMPORANEA VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE
7
+ DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA in breve Per interventi su edifici esistenti quali: − ampliamenti volumetrici (con volume non superiore al 20% di quello esistente) − ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 m2 − manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (quali il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture) − recupero di sottotetti per finalità d’uso livelli minimi di trasmittanza termica delle chiusure opache e trasparenti livelli minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari + quantificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (raffrescamento) - e inoltre, anche nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico consumo di ACS garantito da FER per il 50% (ridotto a 20% se nel centro storico) produzione energia elettrica da FER per potenza pari almeno a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di edifici non residenziali, con possibilità di compensazione adozione di impianti di micro-cogenerazione, acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali. applicazione a partire dal 1° luglio 2008
8
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACS Il rendimento globale medio stagionale è dato dal rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa quella elettrica, con riferimento al periodo annuale di esercizio, e deve essere la risultante del prodotto dei quattro rendimenti di produzione, emissione, regolazione e distribuzione Il rendimento medio stagionale degli impianti sopra indicati deve essere superiore al valore limite dato dalla formula: hg = ( log Pn) % dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. PRECEDENTE (DPR 412/93) hg = ( log Pn) % Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%. RIMANE VINCOLANTE Rispetto al prossimo DPR A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008 Per - edifici di nuova costruzione; - demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; - ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 - ampliamento edifici (con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente) - nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti - sostituzione di generatori di calore
9
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONI Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione relativo al rendimento medio stagionale dell’impianto termico si intende rispettato qualora coesistano le seguenti condizioni: i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali u, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria; per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1 per il solo consumo di gas siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati, e consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento; nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, verifica della corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare. A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
10
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONI Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile installare nuovi generatori di calore a combustione con rendimento termico utile maggiore o uguale al valore limite in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale calcolato con la formula log Pn, (in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato), e qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al punto precedente può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di: installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del precedente punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 , ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, correlata all'intervento. A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
11
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici sostituzione di generatori di calore RELAZIONE TECNICA E DIAGNOSI ENERGETICA Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti ed i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base del quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di dismissione dell'impianto centralizzato (SOLO PER EDIFICI CON QUATTRO O MENO UNITA’ IMMOBILIARI) l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore. Si ricorda che: «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati; Rapporto di diagnosi energetica A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008 Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI I vantaggi che ne hanno fatto il successo “Libertà” di accensione e spegnimento con cronotermostato interno al singolo appartamento Regolazione autonoma della temperatura ambientale Pagamento di bollette riferite solo ai consumi diretti Minore conflittualità condominiale Ma con queste conseguenze: a) Maggiori problemi di sicurezza b) Gestione più onerosa c) Maggiori emissioni IMPIANTO AUTONOMO I nuovi impianti centralizzati (sistemi di termoregolazione, misuratori di calore) consentono: Medesimi vantaggi degli impianti autonomi 20-30% di risparmio economico complessivo nella gestione Fino al 30% di riduzione nella emissione di inquinanti Maggior sicurezza per gli utenti e maggior facilità di controllo/manutenzione Possibilità di allaccio a sistemi di produzione di energia da FER IMPIANTO CENTRALIZZATO ! IN EMILIA-ROMAGNA 67% IMPIANTI AUTONOMI 16% IMPIANTI CENTRALIZZATI 16% ALTRI TIPI DI IMPIANTI SI VUOLE INVERTIRE QUESTA TENDENZA In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa Integrazione del prossimo DPR SI E’ FATTO DI PIU’ a partire dal 1° luglio 2008 in edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati con più di quattro unità immobiliari è obbligatorio l’impianto centralizzato
13
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI Nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti autonomi (con generazione di calore separata per singola unità immobiliare). In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10
14
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
ACCORGIMENTI NEL CASO DI ACQUE PARTICOLARMENTE DURE Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto (OBBLIGATORIO): - nel caso di impianti di solo riscaldamento (senza produzione di acqua calda sanitaria) ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale 25 gradi francesi: - un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; - un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; - nel caso di impianto con produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni precedenti valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi.
15
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATE A) Produzione di energia termica da FER Nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti o di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di FER. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Deve in ogni caso essere rispettato il livello di prestazione minima (indice di prestazione EPacs). Le prescrizione si intende adempiuta in caso di collegamento dell'edificio alle reti di teleriscaldamento. B) Teleriscaldamento e teleraffrescamento E’ obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione. C) Produzione di energia elettrica da FER Nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti o di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da FER per una potenza installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di edifici ad uso non residenziale. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui sopra devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
16
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili asserviti alle esigenze energetiche dell'edificio, realizzati in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e nell'osservanza dei vincoli di tutela del patrimonio storico artistico, non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria ai fini dell'accesso ai titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 31/02. Ma, in un prossimo futuro, anche: gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 32/2006/CE IN VIA DI EMANAZIONE
17
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATE SISTEMI COMPENSATIVI Le prescrizioni relative alla produzione di energia da FER si intendono soddisfatte anche con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali. Le relative modalità applicative sono definite con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Pertanto i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, individuano le zone idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili attivando, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 20/00, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.
18
D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 32/2006/CE PROCEDURE AUTORIZZATIVE
REQUISITI MINIMI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATE – COGENERAZIONE A.R. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 32/2006/CE IN VIA DI EMANAZIONE ART. 16 – L.R. 26/2004 PROCEDURE AUTORIZZATIVE
19
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
ALTRI REQUISITI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008 Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS - 1 Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe C nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe B nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.
20
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008 ALTRI REQUISITI Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici / BACS - 2 Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe C nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe B nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.
21
RENDIMENTO IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Attestato di certificazione energetica Attestato di certificazione energetica L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8. La validità dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni medesime. A tal fine i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati all’attestato di certificazione energetica. Integrazione del prossimo DPR DPR “ACCREDITAMENTO” Articolo 6 - (Disposizioni finali) Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, di cui al comma 4, dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.