La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

IL NUOVO REGOLAMENTO CE 1221/2009 Performance, credibility, transparency.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "IL NUOVO REGOLAMENTO CE 1221/2009 Performance, credibility, transparency."— Transcript della presentazione:

1 IL NUOVO REGOLAMENTO CE 1221/2009 Performance, credibility, transparency

2 Aumento significativo del numero delle organizzazioni registrate (obiettivo di 23.000 in 5 anni) Rafforzando i principi di eccellenza Rafforzando i principi di eccellenza dello strumento Facilitando ladesione allo schema Facilitando ladesione allo schema EMAS III: obiettivi generali

3 Organizzazioni in paesi extra UE ( Global EMAS ) La domanda di registrazione andrà fatta presso lOrganismo Competente di uno SM che consente la registrazione di tali organizzazioni Organizzazioni con più siti in diversi paesi UE che richiedono ununica registrazione (Corporate o Multisito UE) Registrazione delle organizzazioni (Art. 3) Organizzazioni con più siti in paesi sia UE che extra UE (Global + Corporate): domanda presso SM che fornisce global EMAS Linee guida e guida utenti dalla Commissione

4 Registrazione corporate Se unorganizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri può presentare ununica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi. Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui lorganizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dellorganizzazione designato ai fini del presente paragrafo.

5 Registrazione global Gli SM dovranno decidere SE applicare global EMAS Come………con quali procedure????? 1.Art. 13.2 (c): lO.C. ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, …., che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente Il verificatore, che firma unapposita dichiarazione (All. VII), potrebbe assumere un ruolo più importante - rimarrebbe comunque il problema della conformità legislativa nel periodo seguente la registrazione In alternativa potrebbero essere coinvolte le autorità locali attraverso accordi bilaterali, ma ciò non è praticabile in tutti i paesi (approccio tutti o nessuno) 2. Art. 13.2 (d): non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente Potrebbero assumere un ruolo rilevante le ONG

6 Conformità legislativa (Art. 4.4) Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Le organizzazioni extra-UE fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi pertinenti applicabili ad organizzazioni analoghe negli Stati membri dove intendono presentare la domanda di registrazione. (All. VII) Dichiarazione del verificatore in merito allosservanza dei pertinenti obblighi normativi???????????

7 (Art.4.2 e 4.4) le organizzazioni possono chiedere informazioni alle autorità responsabili dellapplicazione delle legge o al verificatore possono ricorrere allassistenza di cui allart.32 disponibile nelle SM in cui intendono presentare domanda Assistenza alle organizzazioni (Art. 32.2) assistenza su: informazioni sugli obblighi normativi in materia di legislazione ambientale individuazione delle autorità competenti

8 (Art. 32.4) Gli SM provvedono affinché le autorità competenti: rispondano, almeno alle piccole organizzazioni, su quali siano gli obblighi normativi informino le organizzazioni su come dimostrare la conformità legislativa (Art. 32.3) Gli SM possono assegnare i compiti agli O.C. o altri organi purché competenti Come (Art. 32.4) Gli SM garantiscono che le autorità…. comunichino… allO.C.………… le inosservanze

9 (Art 7.1) deroghe per piccole* organizzazioni: verifica completa ogni 4 anni (anziché 3) e aggiornamenti ogni 2…a condizione (confermata dal verificatore) che : non vi siano rischi ambientali significativi non siano previste modifiche sostanziali lorganizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale (Art 7.3) La deroga non esenta dallinviare ogni anno la DA aggiornata, anche se convalidata ogni due anni Tempistica e deroghe (Art 6) invariata la tempistica per la verifica completa e la predisposizione di una nuova D.A. (max ogni 3 anni) e per gli aggiornamenti (annuali) (Art. 14.1,e) non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente

10 Modifiche sostanziali (Art.8) Vedi anche art. 2 – c. 15 Definizione: qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, lamministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di unorganizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di unorganizzazione, sullambiente o sulla salute umana Nel caso in cui unorganizzazione abbia in previsione delle modifiche sostanziali* deve : effettuare lanalisi ambientale delle modificheeffettuare lanalisi ambientale delle modifiche aggiornare di conseguenza lintero sistema di gestione ambientale e i relativi documentiaggiornare di conseguenza lintero sistema di gestione ambientale e i relativi documenti far verificare e convalidare tutti i documenti modificati entro sei mesifar verificare e convalidare tutti i documenti modificati entro sei mesi trasmettere le modifiche allorganismo competente utilizzando lAll. VItrasmettere le modifiche allorganismo competente utilizzando lAll. VI rendere disponibili al pubblico le modificherendere disponibili al pubblico le modifiche

11 (Art. 10) Versione unica con le parole Gestione ambientale verificata e numero di registrazione Nel caso di registrazione cumulativa parziale, nelluso del logo, bisogna indicare i siti per i quali è stata concessa la registrazione Rimane il DIVIETO di utilizzo sul prodotto/confezione o in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi (Art. 35.2) Senza n. di registrazione può essere usato a scopi promozionali da altri soggetti interessati (limitatamente alle attività di promozione) Uso del Logo

12 (Art. 42.2) La Commissione tiene e pubblica: un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate una banca dati delle DA in formato elettronico una banca dati delle best practices, compresi strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dellattuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività Registro Europeo (Art. 6.3) le organizzazioni registrate: devono rendere disponibile al pubblico la D.A. entro un mese devono inserire in allegato VI anche le informazioni sulle modalità per ottenere la DA

13 Verificatori Ambientali (art. 18) compiti dei VA sostanzialmente invariati VERIFICA del RISPETTO dei REQUISITI del REG. Analisi ambientale iniziale – SGA – audit interni Aspetti legislativi in materia ambientale Miglioramento continuo Credibilità e esattezza dei dati riportati in DA Verifica delle condizioni per deroghe a piccole organizzazioni. (art 7) all. VI Verifica degli indicatori di prestazione (all IV e art 46) Compilazione all. VII ( art. 5-6 )

14 Verificatori Ambientali (art 28) preso in conto lart. 5.2 del Reg CE 765/08 che consente ad uno Stato Membro di disporre, al di fuori dellEnte Unico di Accr., di un Organismo di abilitazione responsabile per il rilascio delle abilitazioni e per le attività di sorveglianza dei VA (art 20) requisiti per i VA sostanzialmente invariati (organizzazione interna, indipendenza, competenze,…)

15 (art 22) requisiti addizionali per laccreditamento (o abilitazione) dei VA che intendono operare in paesi extra UE (conoscenza legislazione amb., lingua,…) NB - considerati validi accordi contrattuali con persona o organizzazione qualificata che soddisfi tali requisiti (art 23) nei paesi terzi le sorveglianze sui VA spettano allOrganismo di Accreditamento (o di Abilitazione) che ha rilasciato laccreditamento (o abilitazione) per quelle attività Verificatori Ambientali

16 (art 25) attività di verifica/convalida sostanzialmente invariate Prevista una dichiarazione sulle attività di verifica e convalida da parte del VA conforme allall. VII (da inviare allOrganismo Competente con gli altri documenti per la registrazione da parte del richiedente) verifica condotta nel rispetto delle prescrizioni Reg. 1221/09 non risultano evidenze di N.C. con gli obblighi normativi applicabili in materia ambientale dati e info in DA forniscono unimmagine credibile,affidabile e corretta delle attività dellorg. Verificatori Ambientali

17 Organismi di Accreditam./Abilitazione Abilitazione VA ORGANIZZAZ. e SINGOLI STATO MEMBRO Accreditamento VA ORGANIZZAZ. Attività di sorveglianza sui VA almeno ogni 2 anni Ente Unico Accr. Art. 5 par. 2 765/08 REG. CE 765/08

18 (artt 38 e 44) integrazione con la legislazione nazionale ed europea (es GPP per le PA,…) e relative semplificazioni decise dagli SM (la registrazione EMAS può dispensare da alcuni adempimenti normativi,…) Stati Membri CLUSTER (art 37) gli SM dovranno, in accordo con le autorità locali, CCIAA, associazioni di categoria, ecc… promuovere/incentivare (in particolare attraverso un approccio per fasi) e dare assistenza ai distretti affinché soddisfino i requisiti di registrazione, viene anche evidenziato che lo scopo è la registrazione EMAS di tutte le organizzazioni del distretto

19 I. Analisi ambientale ASPETTI DIRETTI: anche i requisiti e i limiti di legge ASPETTI INDIRETTI: nel caso delle PA (Amm. comunali, provinciali,…) viene ribadito che è essenziale tener conto degli aspetti legati al core business (pianificazione/gestione del territorio,…). I soli aspetti relativi al sito (palazzo) sono ritenuti insufficienti.

20 Requisiti minimi DA (in aggiunta a quelli EMAS II) (e)…la relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali (g)…un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente IV. Comunicazione ambientale

21 (i) Efficienza energetica…………… (ii) Uso dei materiali…………………. (iii) Acqua………………………………. (iv) Rifiuti………………………………. (v) Biodiversità……………………….. (vi) Emissioni………………………….. Consumo totale IV. Comunicazione ambientale Consumo totale Produzione totale per tipologia/pericolosi Uso del suolo Emissioni gas serra CO 2 CH 4 N 2 O HFC PFC SF 6 … Emissioni totali SO 2 NOx PM La DA deve contenere gli indicatori di prestazione… % energia da fonti rinnovabili Flusso di massa dei diversi materiali Valori specifici A B A/B=R (indicatore)

22 Ovviamente possono essere utilizzati anche ALTRI indicatori (in particolare rif. art 46 - KPI e documenti di settore) Se alcuni indicatori NON sono significativi/rappresentativi degli aspetti ambientali possono essere tralasciati (giustificare con riferimento alla AA) IV. Comunicazione ambientale

23 Situazione registrazioni EMAS (Europa)

24

25

26 Situazione registrazioni EMAS (Italia) 804 1050 1211 Dic-07Dic-08Dic-09Dic-06 598 di cui 1100 attive 250 cancell./sosp. Per settori principali Pubbl. Amm. (circa 200) Rifiuti: trattamento, smaltimento, recupero (circa 150) Energia (circa 100) Alimentare (circa 100) Per regione Emilia-Romagna (circa 200) Lombardia (135) Toscana (130) Trentino (90) Puglia (70) Veneto e Piemonte (60) Giu-11 1350 Registrazioni rilasciate 1263 Dic-10


Scaricare ppt "IL NUOVO REGOLAMENTO CE 1221/2009 Performance, credibility, transparency."

Presentazioni simili


Annunci Google