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Docup ob. 2 Lombardia 2000 – 2006 - Asse 1
Normative applicabili alle misure di aiuti alle imprese Milano 16 ottobre 2007 ottobre 2007
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Le norme in materia di aiuti di stato
Disposizioni fondamentali del Trattato UE: Articolo 87, paragrafo 1: principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune Articolo 87, paragrafi 2 e 3: deroghe al principio dell’incompatibilità Articolo 88: procedura speciale che organizza l’esame permanente ed il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione Articolo 89: potere del Consiglio di adottare regolamenti ottobre 2007
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Definizione di aiuto di stato (art. 87.1)
Le norme generali in materia di aiuti di stato Definizione di aiuto di stato (art. 87.1) “Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. ottobre 2007
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Definizione di aiuto di stato (art. 87.1)
Trasferimento di risorse statali: trasferimento di risorse statali (comprendenti le risorse dei bilanci nazionali, regionali e locali, delle banche e fondazioni pubbliche, ecc.) Vantaggio economico selettivo: (“favorendo talune imprese o talune produzioni”) vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Il criterio della "selettività" è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette "misure generali”. Un regime è considerato "selettivo" quando esiste discrezionalità (quando ad es. il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro). Incidenza sulla concorrenza: (anche solo potenziale: “… falsino o minaccino di falsare”) si presuppone che la presenza del vantaggio economico determinato dall’aiuto determina quasi necessariamente una distorsione di concorrenza (es. riduzione dei costi di investimento rischia di rafforzare la posizione di un’impresa rispetto alle concorrenti a prescindere dall’effettiva quota di mercato ecc.) Incidenza sugli scambi: (criterio connesso necessariamente al precedente) a tal fine è sufficiente che il beneficiario eserciti un'attività economica ed operi su un mercato in cui esistono scambi commerciali fra Stati membri. ottobre 2007
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Le deroghe al divieto di aiuto di stato art. 87 paragrafi 2 e 3
87.2 Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 87.3 Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a): gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ottobre 2007
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Obblighi procedurali per gli aiuti di stato
(Art. 88 del Trattato e Reg. n. 659/99) obbligo di notifica alla Commissione divieto di dare attuazione all’aiuto fino a quando la Commissione non adotta una decisione finale controllo della Commissione sugli aiuti esistenti esame da parte della Commissione dei nuovi aiuti decisione della Commissione (o lettera allo Stato membro) obbligo dello Stato membro di sopprimere o modificare un aiuto non autorizzato ottobre 2007
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I regolamenti di esenzione
In base al regolamento n.994/98 (“regolamento di abilitazione”) la Commissione è abilitata ad adottare regolamenti di esenzione che dichiarino alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e ne dispensino l’obbligo di notifica previsto all’art.88 Attualmente in vigore: Regolamento sugli aiuti “de minimis” (1998/06 che ha sostituito il 69/01) Regolamento sugli aiuti alle PMI (70/01 modificato dal 364/04) Regolamento sugli aiuti alla formazione (68/01) Regolamento sugli aiuti all’occupazione (2204/02) Regolamento sugli aiuti a finalità regionale (1628/06) …. Di prossima approvazione (primavera 2008): un progetto di regolamento di esenzione generale (comprendente anche ricerca e sviluppo, capitale di rischio, ambiente ecc.) ottobre 2007
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Regole procedurali generali e opzioni possibili (notifica, esenzione, non notifica)
progetto di intervento Nessun aiuto secondo i criteri dell’art. 87 Notifica non necessaria Aiuto di stato secondo i criteri dell’art. 87 Notifica formale alla Commissione per l’autorizzazione L’aiuto proposto ha i requisiti per l’esenzione L’aiuto proposto non ha i requisiti per l’esenzione Invio della “comunicazione” alla Commissione ottobre 2007
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Norme applicabili alle diverse tipologie di aiuti di stato
La Commissione ha adottato tutta una serie di "orientamenti“, "discipline" e regolamenti che stabiliscono i criteri applicati alle categorie di aiuti di seguito indicate 1) Norme applicabili agli aiuti a finalità regionale Aiuti destinati a favorire lo sviluppo nelle aree “assistite”: - aree art a): regioni svantaggiate rispetto alla media europea - aree art c): regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale 2) Norme orizzontali Norme applicabili agli aiuti destinati a far fronte alle difficoltà che possono sorgere in settori trasversali dell’attività economica e in ogni regione (PMI, ricerca e sviluppo, tutela dell’ambiente, salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà, occupazione, imprese nei quartieri urbani svantaggiati, formazione); la deroga 87.3.c riguarda anche gli aiuti orizzontali 3) Norme settoriali Norme applicabili agli aiuti destinati a determinati settori con particolari problemi di concorrenza (industria carboniera e siderurgica, fibre sintetiche, industria automobilistica e costruzioni navali, produzione agricola e della pesca ed il settore dei trasporti) ottobre 2007
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Regolamento di esenzione PMI (Reg.70/01 prorogato al giugno 2008)
I principali inquadramenti applicabili ai regimi previsti dalle misure dell’Asse 1 del Docup Lombardia Aiuti a finalità regionale (Orientamenti del ’98 e del 2006 e Reg. del 2006) Regolamento di esenzione PMI (Reg.70/01 prorogato al giugno 2008) Aiuti “de minimis” (Reg. 69/01 sostituito dal Reg .1998/2006 Aiuti in forma di garanzia (Comunicazione del 2000) Tali norme sono oggetto di un processo di riforma complessiva avviato dalla Commissione nel 2005 e tuttora in corso Altri inquadramenti (recentemente riformati) Nuova disciplina Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006) Nuovi orientamenti su aiuti di stato e capitale di rischio (2006) ottobre 2007
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Reg. CE 69/2001 Reg. “di esenzione “CE 70/01 Aiuti notificati:
I principali inquadramenti applicabili ai regimi previsti dalle misure dell’Asse 1 del Docup Lombardia Reg. CE 69/2001 aiuti “de minimis” (*) Importo max: euro nel periodo di 3 anni a decorrere dal primo aiuto de minimis concesso Sono escluse le imprese dei settori sensibili e dei settori pesca e agricoltura Misure:1.1c,1.2c, 1.3a,1.4 a, 1.4b, 1.4d, 1.5c1, 1.7a… Reg. “di esenzione “CE 70/01 aiuti di Stato a favore delle PMI Massimali intensità lorda: Piccole imprese % ESL Medie imprese ,5% ESL Investimenti materiali e immateriali Mantenimento investimento: min. 5anni. Misure:1.2a, 1.3b,1.5c2,1.6a,1.6b, 1.10a, 1.10b…. Aiuti notificati: Misure: 1.1.a, 1.1b, 1.1.f linea a e b; 1.1d, 1.1e,1.5a NON AIUTI DI STATO: Misura 1.9 (*)attenzione: nuovo reg. de minimis (Reg CE 1998/06 in vigore dal 171/2007) ottobre 2007
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Basi giuridiche: art. 87.3.a e 87.3.c del Trattato
Aiuti a finalità regionale … aiuti agli investimenti delle imprese (anche grandi) nelle aree “assistite” Basi giuridiche: art a e 87.3.c del Trattato 87.3.a: aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione 87.3.c: aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ottobre 2007
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Aiuti a finalità regionale
In vigore fino al 31/12/2006: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C74 10/3/98) Dal 1/1/2007: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (v. GUCE serie C n. 54 del 04/03/2006) Nuovo Regolamento di esenzione per categoria sugli aiuti a finalità regionale (n.1628/2006) ottobre 2007
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (v. GUCE serie C n. 54 del 04/03/2006): principali novità rispetto agli orientamenti del ’98 estesi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nuovi criteri per la definizione delle aree e modulazione delle intensità di aiuto intensità di aiuto espresse solo in ESL (abbandono dell’ESN) particolarità per gli aiuti alle imprese di nuova costituzione rafforzamento del concetto di effetto incentivante dell’aiuto divieto di cumulo con il “de minimis” ottobre 2007
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Ambito di applicazione: Esclusione per la Pesca;
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Ambito di applicazione: Esclusione per la Pesca; Esclusione per l’Industria carbonifera; Applicazione degli Orientamenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato (non alla produzione), nella misura prevista dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o da altri orientamenti che li sostituiscano; Nessun aiuto a finalità regionale per il settore delle fibre sintetiche e l’industria siderurgica; Norme specifiche per determinati settori: costruzioni navali e trasporti ottobre 2007
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La carta degli aiuti a finalità regionale
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale La carta degli aiuti a finalità regionale Ogni Stato membro deve presentare un’unica carta degli aiuti a finalità regionale, relativa all’intero territorio nazionale: le regioni 87.3.a) e regioni effetto statistico che possono essere identificate sulla base dei criteri stabiliti dagli orientamenti e le relative intensità massime di aiuto definite dagli orientamenti; le aree che devono essere indicate dagli Stati membri come ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art c) fino al limite previsto di copertura in termini di popolazione e le relative intensità massime (attualmente è in corso il negoziato tra le regioni italiane per un accordo sulla distribuzione del plafond di popolazione) La Commissione non considererà complete le notifiche di aiuti regionali all’investimento o al funzionamento per il periodo successivo al 2006 e, pertanto, non prenderà decisioni in merito fino a quando la corrispondente carta degli aiuti regionali sarà stata approvata Importante distinzione rispetto al ! Viene ora negata la possibilità di presentare una prima “parte” di carta per le aree 87.3.a) e successivamente per le aree 87.3.c) … Conseguenze potrebbero quindi crearsi per quanto concerne l’avvio dei nuovi regimi di aiuti a finalità regionale (od anche l’adattamento degli esistenti) ottobre 2007
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La Carta degli aiuti italiana 2000-2006
Aree 87.3.a Aree 87.3.c ottobre 2007
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Le intensità di aiuto deroga 87, par. 3, lett. a) dal 2007
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Le intensità di aiuto deroga 87, par. 3, lett. a) dal 2007 Criterio di ammissibilità delle Regioni Intensità massima degli aiuti (ESL) GI MI PI Articolo 87, Paragrafo 3, Lettera a) Regioni aventi un PIL < 45% EU-25 50% 60% 70% Regioni aventi un PIL < 60% EU-25 40% Regioni aventi un PIL < 75% EU-25 30% Regioni “effetto statistico” (PIL < 75% EU-15) Per le regioni ultraperiferiche aventi un PIL < 75% UE-25: Maggiorazione del 20% Per le altre: del 10% Fino al ottobre 2007
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Le intensità di aiuto deroga 87, par. 3, lett. c) dal 2007
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Le intensità di aiuto deroga 87, par. 3, lett. c) dal 2007 Criterio di ammissibilità delle Regioni Intensità massima degli aiuti (ESL) GI MI PI Articolo 87, Paragrafo 3, Lettera c) Regioni “effetto statistico” (PIL > 75% EU-25, dal ) 20% 30% 40% Aree ammissibili aventi PIL < 100% UE-25 e tasso di disoccupazione > alla media comunitaria 15% 25% 35% Aree ammissibili aventi PIL > 100% UE-25 e tasso di disoccupazione < alla media comunitaria 10% Regioni a scarsa densità di popolazione ottobre 2007
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Aiuti all’investimento (… iniziale)
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Forma degli aiuti sovvenzione prestito a tasso agevolato garanzia partecipazione pubblica a condizioni vantaggiose esenzione o riduzione fiscale riduzione degli oneri sociali fornitura di beni o servizi a prezzi vantaggiosi, ecc. Oggetto degli aiuti Aiuti all’investimento (… iniziale) Aiuti al funzionamento (di norma, vietati, possono in via eccezionale essere concessi nelle regioni 87.3.a), a determinate condizioni) Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (novità) ottobre 2007
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Investimento iniziale
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale L’aiuto all’investimento iniziale la creazione di un nuovo stabilimento; l’ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; il cambiamento fondamentale del processo complessivo di uno stabilimento esistente Investimento iniziale .. un progetto di investimento in attivi materiali ed immateriali: Attivi materiali Terreni, Immobili, Impianti/Macchinari Trasferimenti di tecnologia (acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate …) Attivi immateriali ottobre 2007
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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
L’apporto del beneficiario destinato al finanziamento degli investimenti deve corrispondere ad almeno il 25%, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico L’investimento (ed anche ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento, nel caso di aiuti calcolati in base ai costi salariali) deve essere mantenuto nella regione interessata per un periodo minimo di 5 anni (3 anni per le PMI) dopo il suo completamento Effetto di incentivazione: gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. ottobre 2007
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Gli aiuti possono essere calcolati in base: ai costi di investimento:
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Gli aiuti possono essere calcolati in base: ai costi di investimento: spese ammissibili: terreni, fabbricati e impianti/macchinari per le PMI, anche i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50 % dei costi effettivamente sostenuti per le grandi imprese, gli investimenti immateriali sono ammissibili solo fino al 50 % dell’investimento totale ammissibile per il progetto. tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. condizioni specifiche per i beni in leasing e gli investimenti immateriali 2) ai costi salariali direttamente creati dal progetto di investimento : Creazione di posti di lavoro = incremento netto dei dipendenti nello stabilimento considerato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti Calcolo sui costi salariali delle persone assunte su un periodo di 2 anni. ottobre 2007
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- in caso di intervento di più regimi a finalità regionale
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Regole sul cumulo I massimali di intensità si riferiscono all’ammontare complessivo dell’aiuto : - in caso di intervento di più regimi a finalità regionale - indipendentemente dalla provenienza dell’aiuto (da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie) Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono ammissibili anche ad aiuti aventi altre finalità, si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati Se lo Stato membro consente che gli aiuti di diversi regimi siano cumulabili deve specificare per ogni regime le modalità per garantire il rispetto dei massimali Divieto di cumulo con il sostegno de minimis sulle stesse spese ammissibili onde evitare l’elusione delle intensità massime di aiuto stabilite negli Orientamenti ottobre 2007
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Il Regolamento di esenzione per gli aiuti regionali (CE) N. 1628/2006
del 24 ottobre 2006 Si applica a regimi di aiuto a finalità regionale “trasparenti”: Regime “trasparente” = quando é possibile calcolarne l’intensità d’aiuto senza dover procedere ad una valutazione del rischio I regimi esentati devono rispettare: La carta degli aiuti a finalità regionale in vigore I tetti di intensità d’aiuto Le altre condizioni del regolamento di esenzione Si applica a tutti i settori ad eccezione di: Pesca, costruzioni navali, carbone e acciaio, fibre sintetiche, produzione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato ottobre 2007
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Il Regolamento di esenzione per gli aiuti regionali non si applica a:
Regimi di aiuti non trasparenti Regimi di aiuti settoriali Regimi di aiuti al funzionamento Regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione Grandi progetti di investimento Alcuni aiuti ad hoc (se ricorrono determinate condizioni) Valgono in generale le stesse condizioni previste dagli Orientamenti, ad esempio con riferimento a effetto di incentivazione; cumulo. ottobre 2007
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sono prorogati al 30 giugno 2008
“Stato dell’arte” sui regolamenti di esenzione per categoria in scadenza il 31/12/2006 Regolamento N. 1976/2006 della Commissione del 20/12/2006 I regolamenti di esenzione: n. 70/01 aiuti alle PMI n. 68/2001 aiuti alla formazione n. 2204/2002 aiuti all’occupazione sono prorogati al 30 giugno 2008 In attesa di un unico regolamento di esenzione che comprenderà tutte le esenzioni per categoria (incluso il reg. di esenzione per gli Aiuti a finalità regionale già pubblicato, R&S&I, capitale di rischio e tutela ambientale) ottobre 2007
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Novità e specificità applicative del Regolamento 70/2001 relativo agli aiuti di Stato a favore delle PMI prorogato al 30 giugno 2008 Il Reg. 70/01 è stato già modificato dal Reg. 364/04 che introduce l’esenzione per gli aiuti alle PMI per ricerca e sviluppo e modifica l’allegato 1 recependo la nuova definizione di PMI introdotta dalla raccomandazione del 2003. Il Reg. 1857/2006del 15 dicembre 2006 di esenzione per gli aiuti alle PMI nel settore della produzione di prodotti agricoli, ha modificato il Reg. 70/01 estendendone l’applicazione alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Le intensità di aiuto applicabili agli investimenti nelle aree 87.3.a) e 87.3.c) sono quelle previste dall’articolo 4.3 lett. a) e b) del Reg. 70/01 e cioè: “Massimale regionale” + 10 % ESL , nelle regioni 87.3.c) (intensità tot. netta max 30%) + 15 % ESL nelle regioni a) (intensità tot. netta max 75%) e non quelle previste dai nuovi Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale e dal Reg. 1628/2006, (+ 20% ESL per PI e + 10% per MI) ottobre 2007
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4. La riforma della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed i principali inquadramenti in vigore Regolamento 70/2001 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese” (GU L10 del 13/01/2001) modificato dal reg. 364/04 Esclusioni: attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. ottobre 2007
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Aiuti agli investimenti (reg. 70/01)
Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04) Aiuti agli investimenti (reg. 70/01) sono ammissibili (investimenti) le spese relative a: investimenti materiali (terreni, edifici,macchinari e impianti) e immateriali (acquisizione della tecnologia); servizi di consulenza (non continuativi e periodici né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, ecc.) costi aggiuntivi per la prima partecipazione a fiere (locazione, installazione e gestione dello stand) Sono escluse le spese di gestione o di funzionamento, quali costi del personale, materie prime e semilavorati, spese generali ecc., nonché i mezzi di trasporto. La domanda del beneficiario deve essere presentata prima dell’avvio del progetto ottobre 2007
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Regioni non assistite : Piccole imprese 15% ESL Medie imprese 7,5% ESL
Aiuti alle PMI (reg. 70/01) Regioni non assistite : Piccole imprese % ESL Medie imprese ,5% ESL Aiuto all’investimento Regioni assistite: Massimale regionale + 10 %, nelle regioni 87.3.c) (intensità tot. netta max 30%) + 15 % nelle regioni a) (intensità tot. netta max 75%) Aiuto per consulenza ed altri servizi ed attività fino al 50%ESL Per beneficiare delle maggiorazioni regionali: Il contributo del beneficiario dell’aiuto deve essere almeno pari al 25% del finanziamento ottenuto Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l’investimento sia mantenuto in essere nella regione beneficiaria per almeno 5 anni ottobre 2007
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personale (ricercatori, tecnici ecc.) impiegato nel progetto
Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04) Spese ammissibili per R&S delle PMI- Regolamento 70/01 sugli aiuti alle PMI modificato dal 364/04 (2) Costi ammissibili agli aiuti in esenzione alla R&S delle PMI (art. 5 bis) personale (ricercatori, tecnici ecc.) impiegato nel progetto strumentazione e attrezzature utilizzate per la durata del progetto fabbricati e terreni utilizzati per la durata del progetto servizi di consulenza utilizzati esclusivamente per il progetto (max 50%) spese generali direttamente imputabili al progetto costi di esercizio direttamente imputabili al progetto Sono inoltre ammissibili: Studi di fattibilità tecnica di preparazione alle attività di R&S (art. 5 ter) Costi di brevettazione (art. 5 quater) ottobre 2007
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per la ricerca fondamentale, il 100%;
Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04) Intensità di aiuto R&S per la ricerca fondamentale, il 100%; per la ricerca industriale, il 60% per le attività di sviluppo precompetitivo il 35% Possibili maggiorazioni: 10% se il progetto è realizzato in una regione ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità regionale ex art c.) 15% per localizzazioni ex art a.). Maggiorazioni del 15% sono attivabili per ricerche con approccio multidisciplinare avviate in conformità al VI Programma Quadro, e del 10% nel caso di collaborazioni transfrontaliere, di collaborazioni tra imprese ed enti pubblici di ricerca (laddove l’ente pubblico sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto) e nel caso in cui i risultati siano oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche. Intensità massima lorda dell’aiuto per la ricerca industriale 75%, per l’attività di sviluppo precompetitivo 50% ottobre 2007
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Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04)
Le regole di cumulo I massimali di intensità si applicano indipendentemente dal fatto che l’aiuto provenga interamente da fonti nazionali o sia cofinanziato da fondi UE Gli aiuti concessi in conformità al regolamento sulle PMI non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art.87, né con altre misure di sostegno comunitario, quando tale cumulo avrebbe come risultato un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal regolamento stesso ottobre 2007
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La nuova definizione di PMI
Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04) La nuova definizione di PMI Tra le modifiche introdotte dal Reg. 364/2004 vi è quella dell’ Allegato 1 al Reg. 70/2001, che recepisce la nuova definizione di PMI introdotta dalla Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, (GU L 124 del ) In Italia, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (Gazzetta ufficiale n. 238 del 12/10/2005) ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese e sulla data di entrata in vigore per i diversi inquadramenti e note esplicative (Appendice) e schemi allegati che agevolano la determinazione della dimensione aziendale. ottobre 2007
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I parametri dimensionali
Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04) I parametri dimensionali Dimensione Criterio occupazionale Criterio finanziario N. Occupati (ULA) Fatturato Annuo (Meuro) Totale di Bilancio (Meuro) MICRO < 10 ≤ 2 PICCOLA ≥ 10 e < 50 > 2 e ≤ 10 MEDIA ≥ 50 e < 250 > 10 e ≤ 50 > 10 e ≤ 43 GRANDE ≥ 250 > 50 > 43 ottobre 2007
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Imprese autonome, associate e collegate
Aiuti alle PMI (reg. 70/01 e 364/04) Imprese autonome, associate e collegate La nuova definizione supera il precedente criterio di “indipendenza” e tende a considerare in modo più sostanziale l’effettivo rapporto di controllo e collegamento tra imprese. Ai fini del calcolo dei parametri, in base alla nuova definizione, le imprese sono considerate: autonome associate collegate ottobre 2007
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Elevazione della soglia a 200.000 euro in 3 anni
4. La riforma della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed i principali inquadramenti in vigore Regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: nuovo regolamento sugli aiuti “de minimis” Principali novità: Elevazione della soglia a euro in 3 anni Applicazione solo agli aiuti “trasparenti” (es. capitale di rischio e garanzie solo a certe condizioni) Applicazione anche alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Applicazione anche al settore trasporti nel limite di euro e con esclusione dei mezzi di trasporto Divieto di cumulo con altri aiuti di stato ottobre 2007
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a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
De minimis Il regolamento n. 1998/2006 si applica a qualsiasi settore, ad eccezione degli aiuti: a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; a imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione, limitatamente ai seguenti casi: quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari...; quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari ad attività connesse con l’esportazione; condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione ad imprese attive nel settore carbonifero destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi concessi a imprese in difficoltà non si applica agli aiuti “non trasparenti”: aiuti riguardo ai quali non è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio ottobre 2007
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Il massimale “ de minimis”
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. ( EUR nel settore trasporti). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. I massimali sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo. ottobre 2007
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De minimis Aiuti “ trasparenti” aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio Aiuti concessi sotto forma di prestiti: l’ESL deve essere calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione; Aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale: l’importo totale dell’apporto pubblico deve essere inferiore alla soglia «de minimis»; Aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio: il regime relativo al capitale di rischio interessato deve prevedere apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria Aiuti nell’ambito di un regime di garanzie: la parte garantita del prestito sotteso concesso non supera 1,5 M€ per impresa ( € nel settore dei trasporti) La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso ottobre 2007
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Controllo e cumulo Lo Stato deve:
De minimis Controllo e cumulo Lo Stato deve: informare il beneficiario della natura de minimis dell’aiuto farsi rilasciare dall’impresa informazioni sugli aiuti ricevuti in de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso procedere all’accertamento del rispetto della regola prima dell’erogazione tenere un registro di tutte le informazioni; le registrazioni vanno mantenute per 10 anni dalla data di concessione di aiuti individuali e per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto sulla base di un regime Il nuovo aiuto «de minimis» può essere erogato soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di euro ( per i trasporti) Divieto di cumulo con aiuti di Stato autorizzati o in esenzione, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità di aiuto superiore a quella fissata ottobre 2007
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… controllo e cumulo: registro centrale
4. La riforma della normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed i principali inquadramenti in vigore De minimis … controllo e cumulo: registro centrale Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, gli obblighi di informazione e dichiarazione delle imprese cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni L’Italia ha istituito la “Banca dati anagrafica” (BDA) gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico per il monitoraggio del cumulo delle agevolazioni, in coso di implementazione e di adeguamento alle nuove norme ottobre 2007
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Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie (OJ C71, 11/3/2000)
Verifica se la misura è un aiuto sulla base dei principi generali: risorse pubbliche, vantaggio selettivo, distorsione della concorrenza e degli scambi In generale il beneficio derivante dalla garanzia statale deriva dal fatto che il “rischio” viene assunto dallo Stato Valutazione: • L’assunzione del rischio da parte dello Stato deve essere remunerata da un “adeguato” corrispettivo • L’esistenza dell’aiuto va valutata in base alle caratteristiche della garanzia (durata, importo, rischio..) • La comunicazione individua alcune condizioni per escludere l’esistenza dell’aiuto (“carenza” del mercato) ottobre 2007
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Per i regimi si esclude si esclude l’aiuto se:
Aiuti e garanzie Per i regimi si esclude si esclude l’aiuto se: a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie; b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non sono prorogabili; d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, in modo che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso; e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale; f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché, ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del sistema, la normale remunerazione del capitale. La comunicazione fissa anche i requisiti per escludere l’aiuto in caso di garanzie ad hoc ottobre 2007
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In caso di presenza di aiuto
Aiuti e garanzie In caso di presenza di aiuto L’aiuto può sussistere ad un doppio livello: aiuto al mutuante aiuto al mutuatario (trasferimento alle PMI del beneficio e calcolo dell’intensità rispetto agli investimenti ammissibili). Calcolo del beneficio: Stessa modalità utilizzata per i prestiti agevolati: si assume come contributo in c/interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei corrispettivi versati, o Calcolato come differenza tra a) l’importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio e b) i corrispettivi pagati, oppure Calcolato con altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto Il calcolo del fattore di rischio: sulla base dell’esperienza acquisita in passato in materia di insolvenza per prestiti accordati in circostanze analoghe La compatibilità viene valutata con i criteri applicabili per altre forme di aiuto (es. Reg. PMI, finalità regionale o eventuale cumulo de minims ecc.) ottobre 2007
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La nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) Concetti di base e novità principali: Introduzione del concetto di Innovazione nella disciplina (precedente solo R&S) Nell’ottica del Piano di azione: “meno aiuti più mirati” e “test comparativo” nella valutazione Attenzione nell’individuazione dei fallimenti del mercato che giustificano gli aiuti e adeguatezza degli strumenti Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto Proporzionalità dell’aiuto La valutazione degli aiuti è prevista a due “livelli”: una prima valutazione semplificata in base ad una serie di criteri di compatibilità precisati nella disciplina una valutazione dettagliata per le misure ove il rischio di distorsione della concorrenza è più elevato ottobre 2007
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aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI
Nuova disciplina RSI Misure specifiche contemplate (che possono essere compatibili secondo l’art c) aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI aiuti alle PMI destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale aiuti alle nuove imprese innovatrici aiuti per l’innovazione dell’organizzazione e dei processi nei servizi aiuti ai servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione, aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato aiuti ai poli di innovazione ottobre 2007
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Norme specifiche sono previste per:
Nuova disciplina RSI Norme specifiche sono previste per: 1) determinare se enti pubblici di ricerca e intermediari dell’innovazione siano beneficiari di aiuti di stato nei casi di Finanziamento pubblico di attività non economiche Finanziamento pubblico di attività economiche 2) aiuti indiretti accordati a imprese attraverso enti pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche ottobre 2007
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Nuova disciplina RSI Alcune definizioni ….
ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni particolari; ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi ….; sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. ottobre 2007
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Costi ammissibili per attività di ricerca e sviluppo
Nuova disciplina RSI Costi ammissibili per attività di ricerca e sviluppo spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegato nell’attività di ricerca); costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca.; costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca; spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca; altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca. Forme dell’aiuto: tutte le forme (norme particolari per anticipi rimborsabili e misure fiscali) ottobre 2007
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Nuova disciplina RSI Tipologia Progetti/ Attività Intensità PI MI GI
Ricerca fondamentale 100% Ricerca industriale 70% 60% 50% Ricerca industriale, in caso di: collaborazione tra imprese (nel caso di grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con una PMI o collaborazione con un organismo di ricerca o diffusione dei risultati) 80% 75% 65% Sviluppo sperimentale 45% 35% 25% Sviluppo sperimentale, in caso di collaborazione tra imprese (nel caso di grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con una PMI o collaborazione con un organismo di ricerca) 40% ottobre 2007
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Nuova disciplina RSI Tipologia Progetti/ Attività Intensità PI MI GI
Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale 75% 65% Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di sviluppo sperimentale 50% 35% Costi dei diritti di proprietà industriale Solo PMI. Stessa intensità di aiuto ammissibile per le attività di ricerca all’origine dei diritti di proprietà industriale Aiuti alle nuove imprese innovatrici Solo piccole imprese. Fino ad 1 milione di euro elevabile a 1,5 nelle aree 87.3.a) e 1, 25 nelle aree 87.3.c) Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi 35% per le piccole 25% per le medie 15% per le grandi (solo se collaborano con PMI che sostengano almeno il 30% del totale dei costi ammissibili). Aiuti ai servizi di consulenza e aiuti ai servizi di supporto all’innovazione Solo PMI, soglia di euro per un periodo di 3 anni (non pregiudica “de minimis”) il prestatore di servizi deve possedere una certificazione nazionale o europea. In caso contrario l’aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili. ottobre 2007
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Nuova disciplina RSI Aiuti per il distaccamento di personale altamente qualificato Solo PMI intensità massima pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per unità di personale Aiuti agli investimenti dei poli di innovazione 15%, 25% o 35%, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole imprese. + Maggiorazioni per aree 87.3.a) e 87.3.c) Aiuti per l’animazione dei poli Durata limitata di cinque anni. Se l’aiuto è decrescente, l’intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, l’intensità non superiore al 50 %. (In condizioni eccezionali durata fino a 10 anni) ottobre 2007
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Nuova disciplina RSI Regole sul cumulo Si applicano i massimali di aiuto fissati dalla disciplina a prescindere dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente dalla Comunità, (eccezioni per il contesto specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento comunitario dei programmi quadro di RSI). Quando le spese ammissibili ad aiuti a favore della RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole in base alle norme applicabili. Tale limite non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI. Gli aiuti a favore della RSI non sono cumulabili con il sostegno “de minimis” a favore delle stesse spese ammissibili ottobre 2007
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investimenti in capitale di rischio nelle PMI (2006/c 194/02)
Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (2006/c 194/02) Il capitale di rischio è connesso al finanziamento del capitale proprio (equity) a favore di imprese con presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro sviluppo. La richiesta di capitale di rischio proviene generalmente dalle imprese con potenziale di crescita che non hanno sufficiente accesso ai mercati dei capitali, mentre l'offerta di capitale di rischio proviene dagli investitori disposti a correre un rischio elevato, in cambio di rendimenti potenzialmente superiori alla media dal capitale proprio investito. Secondo la Commissione la carenza di capitale proprio può giustificare la concessione di aiuti di Stato in determinate circostanze limitate. Se correttamente mirati, gli aiuti di Stato a sostegno della fornitura di capitale di rischio possono costituire un mezzo efficace per ovviare ai disfunzionamenti identificati del mercato e per incoraggiare il capitale privato ottobre 2007
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Gli orientamenti prevedono :
Capitale di rischio Approccio in materia di controllo degli aiuti di Stato nel settore del capitale di rischio La fornitura di investimenti in capitale di rischio alle imprese non può essere collegata al concetto tradizionale di «costi ammissibili» utilizzato per il controllo degli aiuti di Stato, che si basa su determinati costi specifici per i quali l'aiuto è consentito e sulla fissazione delle intensità massime di aiuto. Vista anche la diversità dei possibili modelli di misure a favore del capitale di rischio ideate dagli Stati membri, la Commissione non è in grado di definire criteri rigidi in base ai quali determinare se le misure di questo tipo sono compatibili col mercato comune. Per valutare le misure a favore del capitale di rischio è dunque necessario discostarsi dal modo tradizionale in cui è effettuato il controllo degli aiuti di Stato Gli orientamenti prevedono : una valutazione semplificata in base ad una serie di criteri di compatibilità precisati nella disciplina una valutazione dettagliata per le misure ove il rischio di distorsione della concorrenza è più elevato o vengano derogati alcuni principi di compatibilità previsti dagli orientamenti ottobre 2007
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Capitale di rischio Campo di applicazione degli orientamenti su aiuti e capitale di rischio Si applicano soltanto a regimi relativi al capitale di rischio destinato alle PMI. (non a misure ad hoc per fornire capitale a singole imprese). La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che gli orientamenti sul capitale di rischio vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, orientamenti e regolamenti in vigore. Non si apllicano a: a) imprese in difficoltà di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1); b) imprese del settore della costruzione navale, e dei settori del carbone e dell'acciaio; c) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni. ottobre 2007
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Alcune definizioni …. Capitale di rischio
private equity (in contrapposizione a public equity): l'investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out; strumenti di investimento relativi al debito: prestiti e altri strumenti di finanziamento che offrono a colui che concede il prestito o effettua l'investimento, come componente predominante, una remunerazione minima fissa e che sono almeno in parte garantiti. seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase d'avvio (start-up); start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; early stage: seed capital e start-up capital; capitale di espansione (expansion capital): finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo; venture capital: investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento (fondi di venture capital) che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende il finanziamento early-stage e di espansione. ottobre 2007
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Capitale di rischio Forme dell'aiuto Possono essere varie … in particolare: costituzione di fondi di investimento (fondi di venture capital) nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori; b) garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, a condizione che la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non superi il 50 % dell'importo nominale dell'investimento garantito; c) altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti; d) incentivi fiscali a favore di fondi di investimento o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio. ottobre 2007
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Presenza di aiuto a tre livelli Aiuti agli investitori
Capitale di rischio Presenza di aiuto a tre livelli Aiuti agli investitori Aiuto a favore di un fondo o del relativo gestore Aiuto alle imprese nelle quali viene effettuato l'investimento ottobre 2007
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Principali condizioni per la compatibilità (valutazione semplificata)
Capitale di rischio Principali condizioni per la compatibilità (valutazione semplificata) Livello massimo delle tranche di investimento: non superiori a 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi. Restrizione al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione: finanziamenti fino alla fase di espansione per le piccole imprese o per le medie imprese situate in zone assistite. Devono inoltre limitarsi a fornire finanziamenti fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite. Prevalenza di strumenti di investimento equity e quasi-equity: Almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi per misure a favore del capitale di rischio. Partecipazione di investitori privati: il finanziamento degli investimenti effettuato in base alla misura a favore del capitale di rischio deve provenire da investitori privati per almeno il 50 %, o il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite. Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto (si presuppone se sono rispettate alcune condizioni previste) Gestione commerciale: la gestione di una misura o di un fondo di capitale di rischio deve avvenire su base commerciale. Carattere settoriale: la Commissione potrà accettare il carattere settoriale (a parte i settori esclusi) delle misure a favore del capitale di rischio (numerosi fondi privati sono prevalentemente indirizzati verso specifiche tecnologie innovative o addirittura verso settori innovativi specifici ). ottobre 2007
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Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata
Capitale di rischio Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata Misure che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di sicurezza di 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi Misure che forniscono finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite Misure che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati per finanziare cicli di finanziamento successivi Misure che prevedono una partecipazione degli investitori privati, al di sotto del 50 % nelle zone non assistite o al di sotto del 30 % nelle zone assistite Misure per la fornitura di seed capital alle piccole imprese che possono prevedere sia una minore o nessuna partecipazione degli investitori privati sia la predominanza di strumenti di investimento relativi al debito rispetto agli strumenti equity e quasi-equity Misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento Costi connessi alla prima esplorazione del mercato (fino alla c.d. “due diligence”) ottobre 2007
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