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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

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Presentazione sul tema: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI"— Transcript della presentazione:

1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
LEGGE N. 244/2007 -FINANZIARIA 2008 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ART. 1 COMMI Mkc ddsòl

2 ART. 1 COMMA 139 interessi su rimborsi
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 139 interessi su rimborsi Decorsi piu' di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente dovute, a titolo di capitale ed interessi, per crediti riferiti all'irpef, all'irpeg o all'ires producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del ministero e.f. sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni registrati nell'anno precedente a tale decreto

3 RISCOSSIONE ART 1 comma 140 L.F IL COMMA IN ESAME PREVEDE CHE LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME SULLE QUALI CALCOLARE GLI INTERESSI DEBBA ESSERE EFFETTUATA AL COMPIMENTO DI CIASCUN ANNO A PARTIRE: DAL 1° GENNAIO 2008, PER I RIMBORSI PER I QUALI IL TERMINE DECENNALE E' MATURATO ANTERIORMENTE A TALE DATA; DAL DECIMO ANNO SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO, NEGLI ALTRI CASI.

4 RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 141 L'ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI DEL DEBITORE VERSO TERZI PUO' ESSERE REDATTO ANCHE DA DIPENDENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE. IN TAL CASO L'ATTO DEVE RECARE L'INDICAZIONE A STAMPA DELLO STESSO AGENTE E NON E' SOGGETTO ALL'ANNOTAZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO CRONOLOGICO PREVISTO DALL'ART. 44 COMMA 1 DEL D.LGS. 112/99 PER GLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE (IL COMMA 141 INTRODUCE IL COMMA 1 BIS ALL'ART. 72 BIS DEL DPR 602/73)

5 RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 142 STABILISCE CHE IL PIGNORAMENTO DEI BENI POSSA ESSERE EFFETTUATO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ANCHE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 72-BIS DEL DPR 602/73. IN TAL CASO LO STESSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE RIVOLGE UN ORDINE DI CONSEGNA DI TALI BENI AL TERZO CHE ADEMPIE ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI E SUCCESSIVAMENTE PROCEDE ALLA VENDITA

6 RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 143 STABILISCE LA POSSIBILITA' DI ORDINARE LA CONFISCA PER EQUIVALENTE DI CUI ALL'ART. 322 TER DEL C.P. NELLE IPOTESI DI CONDANNA PER REATI IN MATERIA DI II.DD. ED IVA

7 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 144 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI IL COMMA 144 INTRODUCE, MEDIANTE L'INSERIMENTO DELL'ART. 3 BIS NEL D.LGS. N. 462/97 LA POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e art. 54, D.P.R. 633/1972) E DI CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973)

8 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 144 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI LA POSSIBILITA' DI RATEAZIONE E' CONCESSA ANCHE PER GLI IMPORTI – SUPERIORI A 500 EURO – DA VERSARE A SEGUITO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 412 DELLA L. 311/2004, RELATIVA AI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

9 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 144 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI LA RICHIESTA DI RATEAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE

10 ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007conv in L. 31/08
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007conv in L. 31/08 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI >€ 5.000 >€ 2.000 MAX 6 RATE TRIMESTRALI MAX 20 RATE TRIMESTRALI >€ PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA ART. 3 BIS D.LGS. 462/97

11 ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI >€ PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA COMMISURATA ALLE SOMME DOVUTE, COMPRESE QUELLE A TITOLO DI SANZIONE IN MISURA PIENA, PER IL PERIODO DI RATEAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO AUMENTATO DI UN ANNO, MEDIANTE POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA OVVERO RILASCIATA DAI CONFIDI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAGLI ARTT. 106 E 107 DEL D.LGS. 385/93 - T.U.B.

12 ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI > € PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA IN ALTERNATIVA ALLA PREDETTA GARANZIA L'UFFICIO PUO‘ AUTORIZZARE CHE SIA CONCESSA DAL CONTRIBUENTE O DA UN TERZO DATORE, IPOTECA VOLONTARIA DI PRIMO GRADO SU BENI IMMOBILI DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DEL CONCEDENTE, PER UN IMPORTO PARI AL DOPPIO DELLE SOMME DOVUTE, COMPRESE QUELLE A TITOLO DI SANZIONE IN MISURA PIENA. A TAL FINE IL VALORE DELL'IMMOBILE E' DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 4 DEL DPR 131/86 OPPURE, IN ALTERNATIVA, SULLA BASE DI UNA PERIZIA GURATA DI STIMA (ART. 64 C.P.C.)‏

13 ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI > € PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA L'IPOTECA NON E' ASSOGGETTATA AD AZIONE REVOCATORIA. SONO A CARICO DEL CONTRIBUENTE LE SPESE DI PERIZIA, DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA. IN TALI CASI, ENTRO DIECI GIORNI DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IL CONTRIBUENTE DEVE FAR PERVENIRE ALL'UFFICIO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA.

14 ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI Può essere concessa dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA' < € 2.000 L'ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE MAX SEI RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO

15 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI Tassazione separata
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 144 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI Tassazione separata LA POSSIBILITA' DI RATEAZIONE E' CONCESSA ANCHE PER GLI IMPORTI – SUPERIORI A 500 EURO – DA VERSARE A SEGUITO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 412 DELLA L. 311/2004, RELATIVA AI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

16 RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI L'IMPORTO DELLA PRIMA RATA DEVE ESSERE VERSATO ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE. SULL'IMPORTO DELLE RATE SUCCESSIVE SONO DOVUTI GLI INTERESSI DEL 3,5 % ANNUO. LE RATE TRIMESTRALI SCADONO L'ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE.

17 ART. 1 COMMA 144 - art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI IL MANCATO PAGAMENTO ANCHE DI UNA SOLA RATA COMPORTA LA DECADENZA DALLA RATEAZIONE E L'IMPORTO DOVUTO PER IMPOSTE, INTERESSI E SANZIONE IN MISURA PIENA, DEDOTTO QUANTO VERSATO, E' ISCRITTO A RUOLO. SE E' STATA PRESTATA GARANZIA L'UFFICIO PROCEDE ALLA ISCRIZIONE A RUOLO A CARICO DEL CONTRIBUENTE E DEL GARANTE O TERZO DATORE DI IPOTECA QUALORA QUESTI ULTIMI NON VERSINO L'IMPORTO DOVUTO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DI APPOSITO INVITO CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA PRETESA

18 RISCOSSIONE ART. 1 COMMA art. 36 DL 248/2007 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO CONSEGUENTI ALLE ISCRIZIONI A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO DEGLI IMPORTI RATEIZZATI E' ESEGUITA ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DELLA RATA NON PAGATA

19 RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 147 Stabilisce che le disposizioni sulle rateazioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso: - al 31 dicembre 2006 per le somme dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 462/97 (art. 36 bis DPR 600/73– 54 bis DPR 633/72 )‏ - al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 462/97 (art. 36 ter DPR 60/73)‏ - al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'art. 1 Comma 412 della L. 311/2004

20 RISCOSSIONE

21 RISCOSSIONE Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non e‘ ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

22 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMI 125 E 127 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI PREVEDONO CHE ANCHE PER LE GARANZIE DA PRESTARE IN CASO DI PAGAMENTO RATEALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – DEFINIZIONE EX ART. 15 D.lGS. 218/97 E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE SI POSSA RICORRERE AI CONFIDI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DAGLI ARTT. 106 E 107 TUIR.

23 DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 145 DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Modifica l'art. 19 del DPR 602/73. In primo luogo eleva da € ,84 ad € ,00 l'importo oltre il quale è necessario fornire la garanzia per ottenere la rateizzazione delle some iscritte a ruolo. Inoltre prevede che, in alternativa alle attuali forme di garanzia, possa essere rilasciata garanzia dai CONFIDI ovvero essere iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/1973.

24 ART. 36 L. 31/08 modifica art. 19 DPR 602/73
RISCOSSIONE ART. 36 L. 31/08 modifica art. 19 DPR 602/73 ATTRIBUISCE IL POTERE DI CONCEDERE LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° MARZO 2008.

25 LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
RISCOSSIONE ART. 36 L. 31/08 LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO L‘agente della riscossione può autorizzare che sia concessa dal contribuente o da un terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'art. 52 comma 4 del DPR 131/86 oppure, in alternativa, sulla base di una perizia giurata di stima (art. 64 c.p.c.)

26 DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
RISCOSSIONE Art. 36 comma 2 bis lett.a) l. 31/08 DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Modifica l'art. 19 del DPR 602/73 L’agente della riscossione può concedere, in situazione di temporanea obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

27 DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
RISCOSSIONE Art. 36 comma 2 bis lett.a) l. 31/08 DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica settembre , n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";

28 RISCOSSIONE Art. 36 comma 2 bis lett.b) L. 31/08 Abroga il comma 2 dell'art. 19 del DPR 602/73 Pertanto, la richiesta di rateizzazione può essere presentata anche dopo l’inizio della procedura esecutiva.

29 Art. 36 comma 4 ter l. 31/08 Modifica l'art. 19 del DPR 602/73
RISCOSSIONE Art. 36 comma 4 ter l. 31/08 Modifica l'art. 19 del DPR 602/73 La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella stessa. Tale disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tala data, non è causa di nullità delle stesse. Vedi Circ. 16/E del 16 marzo 2008

30 RISCOSSIONE Art. 36 comma 4 ter l. 31/08 Modifica l'art. 19 del DPR 602/73 Per effetto di tale disposizione, le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonché di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento (agente della riscossione). La disposizione in esame, quindi, si applica solo alle cartelle con le quali viene richiesto il pagamento di somme iscritte in ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008.

31 RISCOSSIONE Art. 36 comma 4 ter l. 31/08 Modifica l'art. 19 del DPR 602/73 La nuova disposizione conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l’irregolarità di cui si tratta non comportava la nullità della cartella di pagamento, come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti.

32 RISCOSSIONE Art. 36 comma 4 ter l. 31/08
Modifica l'art. 19 del DPR 602/73 Sotto il profilo processuale, si ricorda che l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non può essere fatta valere con memoria successiva. Infatti, l’articolo 24, comma 2, del DLGS n. 546 del 1992, prevede che l’integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo quando sia “resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia di tale deposito (in tal senso, Cass., sez. trib., n del 25 novembre 2005; n del 22 aprile 2003). Ne consegue l’impossibilità da parte del contribuente di proporre motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.

33 DISCARICO QUOTE INESIGIBILI
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 146 DISCARICO QUOTE INESIGIBILI Modifica l'art. 19, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/99 riducendo da UNDICI a CINQUE mesi – sempre decorrenti dalla consegna del ruolo – il termine massimo entro il quale l'agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento.

34 ART. 1 COMMA 148, modificato dalla L. 31/08
RISCOSSIONE ART. 1 COMMA 148, modificato dalla L. 31/08 DISCARICO QUOTE INESIGIBILI la riduzione da 11 a 5 mesi del termine per notificare la cartella di pagamento si applica ai ruoli consegnati a decorrere dal 31 ottobre 2009.


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