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PubblicatoDiamante Carli Modificato 10 anni fa
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IL CASO ECOFIN Gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, costituzione economica europea e soluzioni procedurali Dott. Marcello Salerno
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RICOSTRUZIONE DEI FATTI
Nel corso del 2003: attivazione della procedura per disavanzi eccessivi Dec. 2003/89/CE, , in G.U.U.E. L 34, , 16 ss., nei confronti della Germania. Dec. 2003/487/CE, , in G.U.U.E. L 165, , 29 ss., nei confronti della Francia Ottobre 2003: nuova raccomandazione della Commissione 25 novembre 2003: Consiglio Ecofin. Nessuna maggioranza sulla raccomandazione Conclusioni 27 gennaio 2004: ricorso della Commissione per l’annullamento degli atti del Consiglio.
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ESTREMI DELLA SENTENZA
Corte di Giustizia (seduta plenaria) - sentenza 13 luglio Causa C-27/04 Parti in causa Commissione europea contro Consiglio europeo (economia e finanza) Ricorso per annullamento: la Commissione chiede L’annullamento della “decisione di non adottare” nei confronti della Repubblica francese e della Repubblica federale tedesca, i provvedimenti formali contenuti nelle proprie raccomandazioni. L’annullamento delle conclusioni del Consiglio. Riferimenti normativi principali Art. 104 Trattato CE (ex art.104C) sulle procedure per disavanzo eccessivo. Risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 Regolamento comunitario n. 1466/97 Regolamento comunitario n. 1467/96 Patto di stabilità e crescita
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PRIMA QUESTIONE: ANNULLAMENTO DELLA “DECISIONE DI NON ADOTTARE”
Argomenti del Consiglio Il ricorso è irricevibile in quanto non vi è alcun provvedimento da annullare Nel non raggiungere la maggioranza necessaria il Consiglio non ha adottato alcuna decisione impugnabile. Argomenti della Commissione Il voto con cui il Consiglio si è pronunciato sulla raccomandazione costituiva comunque una decisione, positiva o negativa, e quindi un atto impugnabile Il Consiglio avrebbe comunque implicitamente deciso di non dar seguito alla raccomandazione.
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GIUDIZIO DELLA CORTE SULLA PRIMA QUESTIONE
Non vi è alcun atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. Nel non raggiungere la maggioranza necessaria il Consiglio non ha adottato alcuna decisione impugnabile: IL RICORSO PER ANNULLAMENTO E’ IRRICEVIBILE. La questione è chiusa? La Corte ha avvertito la necessità di ricordare che «nel caso in cui il Consiglio non adotti i provvedimenti formali raccomandati dalla Commissione […] quest’ultima può esperire il rimedio giuridico di cui all’art. 232 CE, nel rispetto dei presupposti ivi stabiliti» (p.to 35).
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PRESUPPOSTI PER UN RICORSO IN CARENZA
Illegittima assenza di una decisione. Obbligo giuridico di agire. Preventivo invito.
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ESISTE UN OBBLIGO GIURIDICO DEL CONSIGLIO?
Cosa dice il Trattato? Il Consiglio «può rendere pubbliche» le raccomandazioni della Commissione, «può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo» e inoltre «può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni». Cosa dice la sentenza? La Corte «non prende posizione sul problema di stabilire se, in applicazione dell’art. 104, n. 9, CE, il Consiglio potrebbe essere tenuto ad adottare una decisione qualora lo Stato membro persista nel non ottemperare alle raccomandazioni ex art. 104, n. 7, CE, problema che essa non è chiamata a risolvere nell’ambito del presente procedimento» (p.to 90).
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SECONDA QUESTIONE: ANNULLAMENTO DELLE CONCLUSIONI. A) RICEVIBILITA’
Argomenti del Consiglio Le conclusioni rappresentano «testi di natura politica» e perciò non atti produttivi di effetti giuridici. Senza pregiudicare le prerogative della Commissione, esse si limitano solo a constatare la mancata adozione delle raccomandazioni. Argomenti della Commissione Le conclusioni provocano effetti giuridici. Il principale tra questi è quello di sganciare il Consiglio gli Stati interessati dal quadro normativo costituito dall’art. 104 CE e dal reg. 1467/97. Giudizio della Corte: il ricorso è ricevibile.
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SECONDA QUESTIONE: ANNULLAMENTO DELLE CONCLUSIONI. B) NEL MERITO
Il Consiglio può «modificare l’atto raccomandato dalla Commissione» (p.to 80) ma senza «disancorarsi dalle norme sancite dall’art. 104 CE e da quelle che esso si è imposto nel regolamento 1467/97». Per la Corte il Consiglio ha commesso degli errori procedurali Le conclusioni modificano le raccomandazioni precedentemente adottate senza rispettare le procedure previste dal Trattato (iniziativa della Commissione). Le conclusioni sono state approvate con errate modalità di voto (quelle previste per le decisioni del Consiglio ex art. 104, n. 9, CE e non ex art. 104, n. 7, CE)
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CONCLUSIONI La Corte accoglie solo la seconda parte del ricorso e lo fa per motivi sostanzialmente procedurali e senza entrare in altre valutazioni. La Corte lascia aperta la questione relativa agli obblighi giuridici del Consiglio. Le decisioni del Consiglio restano comunque legate a valutazioni di natura sostanzialmente politica. Non vanno però dimenticati i principi “costituzionali” di finanza sana e di divieto di disavanzi eccessivi: imperativi economici dettati dal mercato ancor prima che dai Trattati.
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