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PubblicatoBertina Ranieri Modificato 11 anni fa
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Funzione consulenza - Federcasse1 LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI BANCARI Le novità legislative e lavvio della nuova procedura telematica delle indagini finanziarie
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Funzione consulenza - Federcasse2 LE DISPOSIZIONI RILEVANTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI - La norma sugli obblighi di rilevazione dei dati da parte degli operatori finanziari, prevista nellambito delle disposizioni relative alla Anagrafe Tributaria (Art. 7 comma 6 del DPR 29/09/1973 N. 605) - Le norme relative ai poteri degli Uffici in materia di accertamenti bancari e finanziari ai fini delle imposte sui redditi e dellIVA (Art. 32, 1°c. n. 7 del DPR 29/09/1973 N.600 e Art.51, 2°c. n. 7 del DPR 26/10/1972 N.633)
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Funzione consulenza - Federcasse3 OBBLIGHI DI RILEVAZIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI ( Art. 7, comma 6 del DPR 29/09/1973 N. 605) Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (Art.7, comma 6 del DPR 605/1973 dopo le modifiche apportate dallArt. 1, comma 332, lett. b) della L. 30/12/2004 N. 311 e dallArt.2, comma 14 del D.L.30/09/2005 N.203 convertito in L.02/12/2005 N.248).
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Funzione consulenza - Federcasse4 Formulazione in vigore sino al 31/12/2004 Gli obblighi di rilevazione dei dati riguardavano: - le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonché le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario in relazione a qualsiasi soggetto che intrattenesse con loro rapporti di conto o deposito o che comunque potesse disporre del medesimo Dopo le modifiche introdotte dalla L.30/12/2004 N.311 (Finanziaria per il 2005) Gli obblighi di rilevazione riguardano: - le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario in relazione a ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA NORMA SULLOBBLIGO DI RILEVAZIONE DEI DATI
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Funzione consulenza - Federcasse5 EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLA NORMA SULLOBBLIGO DI RILEVAZIONE DEI DATI (continua) Dopo le modifiche introdotte dallArt.2 del D.L.30/09/2005 N.203 convertito dalla L.02/12/2005 N.248. per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi - lobbligo di rilevazione del codice fiscale riguarda anche il soggetto che effettua la operazione per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi (quindi lesecutore materiale delle operazioni di sportello) effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro - sono escluse da rilevazione le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro - viene espressamente previsto che le rilevazioni effettuate siano utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte previste nellambito dei poteri di indagine della Amministrazione finanziaria (Art.32, 1°comma n.7 del DPR 600/1973 e Art.51, 2°comma n.7 del DPR 633/1972) - viene previsto che le disposizioni relative alle modifiche in materia di obblighi di rilevazione di cui sopra abbiano effetto dal 1°gennaio 2006 - viene previsto che, per i periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste degli Uffici, gli operatori finanziari utilizzino ai fini delle risposte relative alle operazioni non transitate in un conto le rilevazioni effettuate ai fini della normativa antiriciclaggio.
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Funzione consulenza - Federcasse6 Per ladempimento dei loro compiti gli Uffici possono: - dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata -richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi (Testo risultante dopo le modifiche apportate dallArt. 1, comma 402 legge 30 dicembre 2004, N. 311). POTERE DEGLI UFFICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI E CONTROLLI (Art. 32, 1° comma, n. 7 del DPR 600/1973)
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Funzione consulenza - Federcasse7 LA PORTATA DEI POTERI DI INDAGINE DELLA AMMINISTRAZIOE FINANZIARIA La L.30/12/2004 N. 311rapporto e di operazione La L.30/12/2004 N. 311 (c.d.Finanziaria per il 2005) ha modificato le norme in materia di accertamenti bancari e finanziari ampliando i poteri di indagine della Amministrazione Finanziaria perché ha fatto diventare centrali i concetti di rapporto e di operazione in luogo del concetto di conto (in analogia a quanto già disposto per gli obblighi di rilevazione dei dati). Assumono quindi rilevanza anche le operazioni che non transitano sul conto corrente (le c.d operazioni fuori conto).
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Funzione consulenza - Federcasse8 LE MODIFICHE IN MATERIA DI POTERI DEGLI UFFICI Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 in materia di poteri degli uffici hanno riguardato: - i dati e le notizie che possono essere richiesti - i soggetti destinatari delle richieste di informazioni - le modalità di inoltro delle richieste e delle risposte
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Funzione consulenza - Federcasse9 OGGETTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI Prima della Finanziaria 2005 Prima della Finanziaria 2005 - copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; Ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Dopo la Finanziaria 2005 Dopo la Finanziaria 2005 dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi - dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi
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Funzione consulenza - Federcasse10 DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI Prima della Finanziaria 2005: Prima della Finanziaria 2005: - aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti - Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi Dopo la Finanziaria 2005: Dopo la Finanziaria 2005: - banche - Poste italiane Spa, - intermediari finanziari - imprese di investimento - organismi di investimento collettivo del risparmio - società di gestione del risparmio - società fiduciarie
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Funzione consulenza - Federcasse11 DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (continua) Il Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 22/12/2005 ha meglio precisato gli operatori finanziari destinatari delle richieste di informazioni che vengono così identificati: Banche Poste italiane S.p.A. Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione) Soggetti ex art. 107 TUB (oltre alle attività dei soggetti ex art. 106 TUB, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso) Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o casseforti di famiglia) Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)
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Funzione consulenza - Federcasse12 DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (continua) Operatori finanziari destinatari di richieste di informazioni (continua) cambiavalute casse peota agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case dasta, recupero crediti) addetti al commercio in oro istituti di moneta elettronica (IMEL) imprese di investimento (SIM) organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV) società di gestione del risparmio (SGR) società fiduciarie altri intermediari
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Funzione consulenza - Federcasse13 DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI (continua) Prima della Finanziaria 2005: La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente Dopo la finanziaria 2005: La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente
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Funzione consulenza - Federcasse14 MODALITA DI INOLTRO DELLE RICHIESTE E DELLE RISPOSTE Prima della Finanziaria 2005 non erano previste particolari modalità e venivano utilizzati questionari cartacei inviati a mezzo posta Dopo la Finanziaria 2005 esclusivamente in via telematica. richieste nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
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Funzione consulenza - Federcasse15 TERMINI PER LE RISPOSTE Prima della Finanziaria 2005 il termine fissato dallUfficio per la risposta non poteva essere inferiore a 60 giorni con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 30 giorni. Dopo la Finanziaria 2005 il termine fissato dallUfficio per la risposta non può essere inferiore a 30 giorni con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 20 giorni.
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Funzione consulenza - Federcasse16 DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI DEGLI UFFICI 1° gennaio 2005 Le disposizioni della Finanziaria 2005 relative ai poteri di accertamento degli Uffici hanno efficacia dal 1° gennaio 2005 tranne quelle relative alla trasmissione telematica che hanno effetto dal 1° luglio 2005, salva la possibilità di disporre proroghe in considerazione di esigenze tecniche relativamente allutilizzo di modalità esclusivamente telematiche per la trasmissione dei dati. al 01-01-2006 Con Provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate del 01- 07-2005 ne e stato rinviato leffetto al 01-01-2006. 1° marzo 2006 Con Provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate del 22- 12-2005 sono state emanate le relative disposizioni attuative e si e previsto che le richieste e le risposte vengano effettuate esclusivamente in via telematica dal 1° marzo 2006. Tali termini sono stati prorogati con 2 successivi Provvedimenti (slide 20)
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Funzione consulenza - Federcasse17 PORTATA APPLICATIVA Sotto il profilo procedurale le nuove norme relative ai poteri di accertamento degli uffici in materia bancaria e finanziaria hanno portata retroattiva, ciò significa che possono essere utilizzate per effettuare accertamenti anche relativamente a periodi di imposta anteriori al 1°gennaio 2005. i periodi anteriori al 1°gennaio 2006 gli operatori finanziari possano utilizzare ai fini delle risposte relative alle operazioni fuori conto le rilevazioni previste ai fini della normativa antiriclaggio Tuttavia in considerazione della difficoltà per gli operatori finanziari di disporre in forma organizzata dei dati richiesti, e stato consentito che per i periodi anteriori al 1°gennaio 2006 gli operatori finanziari possano utilizzare ai fini delle risposte relative alle operazioni fuori conto le rilevazioni previste ai fini della normativa antiriclaggio (cfr.Art.2, comma 14 ter del D.L.30/09/2005 N.203 conv. dalla L.02/12/2005 N.248)
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Funzione consulenza - Federcasse18 DISPOSIZIONI ATTUATIVE (Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 22 /12/2005) Dal 1° marzo 2006 viene introdotto lobbligo di inviare le richieste e le risposte relative agli accertamenti bancari e finanziari esclusivamente in via telematica Posta Elettronica Certificata Le richieste e le risposte devono avvenire attraverso il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) Le richieste e le risposte devono essere sottoscritte con firma elettronica dal responsabile di uno degli organismi preposti al controllo (per quanto riguarda le richieste) e dal responsabile della struttura accentrata, della sede o dellufficio (per quanto riguarda le risposte) Le richieste e le risposte devono essere crittografate e marcate temporalmente
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Funzione consulenza - Federcasse19 DISPOSIZIONI ATTUATIVE (continua) (Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 22 /12/2005) Gli operatori finanziari soggetti alle nuove disposizioni si devono dotare di una casella di posta elettronica certificata (PEC) avvalendosi di uno dei gestori inclusi nellelenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e comunicarne lindirizzo alla Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2006. (termine prorogato) LAgenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni ricevute forma il Registro degli indirizzi elettronici ove sono indicati, oltre alla casella di posta elettronica certificata, altre informazioni relative alloperatore finanziario (tra cui codice fiscale e dati anagrafici del responsabile degli operatori finanziari) Il Registro degli indirizzi elettronici e reso disponibile dalla Agenzia delle Entrate agli altri organi proposti ai controlli
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Funzione consulenza - Federcasse20 DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI DEGLI UFFICI PROROGA Provv. Agenzia delle Entrate n. 32951 del 24 febbraio 2006: Provv. Agenzia delle Entrate n. 32951 del 24 febbraio 2006: 15 aprile 2006 il termine del 28 febbraio 2006, previsto per la comunicazione da parte degli operatori dellindirizzo della PEC, viene prorogato al 15 aprile 2006; il termine a partire dal quale deve attivarsi la trasmissione telematica delle richieste e delle relative risposte viene ugualmente prorogato dal 1° marzo al 2 maggio 2006 2 maggio 2006.
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Funzione consulenza - Federcasse21 PROROGA Provvedimento dellagenzia delle Entrate n. 68538 del 28 aprile 2006, proroga dei termini: Provvedimento dellagenzia delle Entrate n. 68538 del 28 aprile 2006, proroga dei termini: il termine del 2 maggio 2006, relativo alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte con gli uffici dellamministrazione finanziaria è stato prorogato al 1° settembre 2006; il termine del 2 maggio 2006, relativo alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte con gli uffici dellamministrazione finanziaria è stato prorogato al 1° settembre 2006; il termine del 15 aprile scorso, originariamente stabilito per la comunicazione della PEC, è prorogato al 30 giugno 2006. il termine del 15 aprile scorso, originariamente stabilito per la comunicazione della PEC, è prorogato al 30 giugno 2006. (Cfr. Circ. F.L. n. 98/06, prot. n. 1228 del 2 maggio 2006)
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Funzione consulenza - Federcasse22 SANZIONI (Art.10 D.Lgs.18/12/1997 N.471) Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni (ndr. Euro 2.065,82) a lire quaranta milioni (ndr. Euro 20.658,27). Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente..
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