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PubblicatoMona Raimondi Modificato 11 anni fa
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Passato remoto Con la legge n. 477 del 1973, il Parlamento ha delegato il Governo a emanare norme sugli organi collegiali. In questi organi dovevano essere rappresentati docenti, non docenti, genitori e studenti, per consentire a tutte queste componenti di partecipare alla gestione della scuola. Con il Decreto del presidente della Repubblica n. 416 del 1974, vennero quindi istituiti e riordinati i seguenti organi collegiali:
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Il consiglio di classe formato da tutti i docenti e da una rappresentanza dei genitori (e degli studenti nella scuola superiore), con il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni
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Collegio dei docenti formato da tutti gli insegnanti, con potere di decisione in materia di funzionamento didattico della scuola e di proposta al dirigente scolastico
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Il consiglio di circolo o di istituto
Formato da rappresentanti dei docenti, dei non docenti, dei genitori e (nelle scuole superiori) degli studenti. È presieduto da uno dei genitori e delibera il bilancio preventivo (ora Programma annuale) e il conto consuntivo e dispone in ordine ai criteri per l'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Inoltre: adatta il regolamento interno; decide dell'orario scolastico; detta criteri per corsi di recupero e di sostegno, nonché per le visite guidate e i viaggi di istruzione.
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La rappresentanza Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori e degli studenti, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.
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L'autonomia L’attribuzione dell’autonomia scolastica a tutte le scuole e la loro configurazione di “Istituzione” con personalità giuridica hanno per alcuni aspetti modificato alcune competenze degli Organi Collegiali per armonizzarli, altresì, con le attribuzioni assegnate al Capo d’istituto in qualità di Dirigente Scolastico.
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Attribuzioni del consiglio di classe
Il Consiglio di classe è composto dal Dirigente scolastico, che riveste anche la carica di Presidente, da tutti i docenti della classe, da due genitori e da due studenti. I consigli suddetti si riuniscono per: formulare proposte al collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica; sulle iniziative di sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; esprimere parere sui libri di testo, decidere alcune delle sanzioni disciplinari. Il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, per la valutazione periodica e finale degli alunni, per verificare l'andamento didattico. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte su designazione del Dirigente scolastico a uno dei docenti membri del Consiglio stesso. Il Consiglio è convocato dal Dirigente scolastico. I membri eletti durano in carica un anno.
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Il consiglio di istituto
Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di indirizzo dell'istituzione scolastica, dura in carica tre anni ed è rappresentativo di tutte le categorie della scuola che ne eleggono i componenti stessi. La sola componente alunni dura in carica un solo anno. Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Circolo o di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
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Attribuzioni del consiglio di istituto
Organo di Governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definisce obiettivi e programmi e verifica la rispondenza dei risultati, mentre ai dirigenti spetta l’adozione di atti e provvedimenti, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa ( art. 4 D.Lgs 165/01). PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI
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Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
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Criteri e limiti per l'attività negoziale
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
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Gli studenti minorenni
L'art. 2 della legge 14/1/1975 n. 1 prevede che gli studenti componenti il Consiglio di Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui all'art. 6 primo e secondo comma lettera b) del D.P.R. 416/74.
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La consulta studentesca
La Consulta provinciale degli studenti è un organo istituzionale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 2° grado. La Consulta è formata da due studenti rappresentanti di ogni scuola secondaria di 2° grado. L’elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni due anni con modalità uguali a quelle previste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell’ufficio scolastico locale entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali. Questo nuovo organismo previsto per gli alunni esprime un gruppo di gestione coordinato da uno studente maggiorenne che può assumere la responsabilità della realizzazione delle iniziative formulate dagli studenti della Scuola; la Consulta d’Istituto è costituita da n. 2 studenti che si riuniscono in consulta provinciale. La Consulta Provinciale ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti al fine di raccordare le esigenze studentesche con le autorità amministrative e degli enti locali.
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Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado sono disciplinate e garantite dagli artt. 13 e 14 del D.L.vo 297/94 nonché dal DPR 249/98 meglio conosciuto come lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
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Le assemblee I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto che può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto (nelle ore di lezione di una giornata) ed una di classe (di due ore) al mese. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione, autorizzata dal consiglio d'istituto, di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
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Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Le assemblee A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i docenti che vengono incaricati della vigilanza. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
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Le assemblee L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
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