La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il commercio elettronico Brevi appunti. Il Codice del Consumo Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) è il nuovo testo di.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il commercio elettronico Brevi appunti. Il Codice del Consumo Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) è il nuovo testo di."— Transcript della presentazione:

1 Il commercio elettronico Brevi appunti

2 Il Codice del Consumo Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) è il nuovo testo di legge che raggruppa in sé tutte le disposizioni in materia di tutela del consumatore prima disseminate in varie normative nazionali precedenti che si vedono ora raccolte in un unico testo normativo Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) è il nuovo testo di legge che raggruppa in sé tutte le disposizioni in materia di tutela del consumatore prima disseminate in varie normative nazionali precedenti che si vedono ora raccolte in un unico testo normativo

3 Il Codice del Consumo Nel suo articolato il Codice del Consumo si occupa delle varie problematiche che la tutela del consumatore pone in varie circostanze della vita sociale ed in particolare: Nel suo articolato il Codice del Consumo si occupa delle varie problematiche che la tutela del consumatore pone in varie circostanze della vita sociale ed in particolare: (a) nelle informazioni che in generale devono essere comunicate ai consumatori circa beni e servizi offerti; (a) nelle informazioni che in generale devono essere comunicate ai consumatori circa beni e servizi offerti; (b) nella pubblicità e nelle altre comunicazioni commerciali; (b) nella pubblicità e nelle altre comunicazioni commerciali;

4 Il Codice del Consumo (c) nei contratti con il consumatore in generale; (c) nei contratti con il consumatore in generale; (d) nellesercizio dellattività commerciale; (d) nellesercizio dellattività commerciale; (e) nei contratti con il consumatore stipulati al di fuori dei locali commerciali (così detta vendita porta a porta) e mediante tecniche di comunicazione a distanza nonché nel così detto commercio elettronico; (e) nei contratti con il consumatore stipulati al di fuori dei locali commerciali (così detta vendita porta a porta) e mediante tecniche di comunicazione a distanza nonché nel così detto commercio elettronico; (f) nella fornitura di servizi turistici, con particolare attenzione ai così detti pacchetti turistici; (f) nella fornitura di servizi turistici, con particolare attenzione ai così detti pacchetti turistici;

5 Il Codice del Consumo (g) nella erogazione di pubblici servizi; (g) nella erogazione di pubblici servizi; (h) nellambito della responsabilità del produttore in relazione a danni derivanti dalla difettosità dei prodotti dallo stesso fabbricati; (h) nellambito della responsabilità del produttore in relazione a danni derivanti dalla difettosità dei prodotti dallo stesso fabbricati; (i) in materia di garanzie di conformità e delle garanzie commerciali per i beni di consumo; (i) in materia di garanzie di conformità e delle garanzie commerciali per i beni di consumo; (l) nellambito delle associazioni dei consumatori e del loro accesso alla giustizia. (l) nellambito delle associazioni dei consumatori e del loro accesso alla giustizia.

6 Il Codice del Consumo Il Codice del Consumo risulta quindi un testo fondamentale di riferimento per chiunque si trovi a dover operare in ambito economico con un particolare tipo di utente rappresentato dal consumatore Il Codice del Consumo risulta quindi un testo fondamentale di riferimento per chiunque si trovi a dover operare in ambito economico con un particolare tipo di utente rappresentato dal consumatore

7 Il Codice del Consumo Ai fini del presente corso, tuttavia, il Codice del Consumo risulta di particolare rilevanza per le disposizioni che attengono a: Ai fini del presente corso, tuttavia, il Codice del Consumo risulta di particolare rilevanza per le disposizioni che attengono a: (a) la pubblicità e le altre comunicazioni commerciali (artt. 18-27 del Codice cui espressamente si rimanda); (a) la pubblicità e le altre comunicazioni commerciali (artt. 18-27 del Codice cui espressamente si rimanda); (b) i contratti da stipularsi con il consumatore in generale, con esplicito riferimento alle così dette clausole vessatorie (artt. 33-38 del Codice, cui espressamente si rimanda); (b) i contratti da stipularsi con il consumatore in generale, con esplicito riferimento alle così dette clausole vessatorie (artt. 33-38 del Codice, cui espressamente si rimanda); (c) i contratti a distanza (artt. 50-68 del Codice al cui testo espressamente si rimanda) (c) i contratti a distanza (artt. 50-68 del Codice al cui testo espressamente si rimanda)

8 Altre Norme Utili al Commercio Elettronico Nellambito del Commercio Elettronico, tuttavia, il Codice del Consumo non rappresenta lunico testo normativo di riferimento, in quanto: Nellambito del Commercio Elettronico, tuttavia, il Codice del Consumo non rappresenta lunico testo normativo di riferimento, in quanto: (a) in materia di pubblicità e soprattutto di pubblicità ingannevole, anche una fonte normativa di natura autodisciplinare quale il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha da tempo dimostrato la sua forte valenza normativa soprattutto tra gli operatori pubblicitari (si rimanda ad una lettura del testo di tale Codice di Autodisciplina); (a) in materia di pubblicità e soprattutto di pubblicità ingannevole, anche una fonte normativa di natura autodisciplinare quale il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ha da tempo dimostrato la sua forte valenza normativa soprattutto tra gli operatori pubblicitari (si rimanda ad una lettura del testo di tale Codice di Autodisciplina); (b) in materia contrattuale il Codice Civile resta pur sempre il testo legislativo di riferimento generale, anche se in particolare vanno ricordate le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 (b) in materia contrattuale il Codice Civile resta pur sempre il testo legislativo di riferimento generale, anche se in particolare vanno ricordate le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342

9 Art. 1341 c.c Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dellaltro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando lordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne lesecuzione, ovvero sanciscono a carico dellaltro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dellautorità giudiziaria. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dellaltro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando lordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne lesecuzione, ovvero sanciscono a carico dellaltro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dellautorità giudiziaria.

10 Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dellarticolo precedente Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dellarticolo precedente

11 Altre Normative Utili al Commercio Elettronico Tra le altre normative da tenere in considerazione nellambito di unattività di commercio elettronico possiamo ricordare: Tra le altre normative da tenere in considerazione nellambito di unattività di commercio elettronico possiamo ricordare: (a) Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70; e (a) Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70; e (b) Il Codice Privacy (b) Il Codice Privacy

12 Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 attuativo della Dir. 2000/31/CE Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie) 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

13 Art. 7 (segue) f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi; g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta; h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

14 Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

15 Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

16 Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-) 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

17 Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite. 3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente. 3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.

18 Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale) In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: a) che si tratta di comunicazione commerciale; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale; c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: a) che si tratta di comunicazione commerciale; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale; c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

19 Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata) Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni

20 La tutela dei dati personali Brevi cenni D. Lgs n. 196/2003 Codice della Privacy

21 La tutela dei dati personali La regola è che il trattamento di dati personali può avvenire previa informativa e previo consenso dellinteressato La regola è che il trattamento di dati personali può avvenire previa informativa e previo consenso dellinteressato Linformativa, orale o scritta, deve essere idonea a rendere edotto linteressato dellidentità del titolare del trattamento e della sua organizzazione, delle caratteristiche del trattamento e dei diritti attribuiti dal codice privacy, nonché delle modalità per fruirne Linformativa, orale o scritta, deve essere idonea a rendere edotto linteressato dellidentità del titolare del trattamento e della sua organizzazione, delle caratteristiche del trattamento e dei diritti attribuiti dal codice privacy, nonché delle modalità per fruirne

22 La tutela dei dati personali Sulla base di una corretta informativa si può acquisire il consenso dellinteressato. Sulla base di una corretta informativa si può acquisire il consenso dellinteressato. Per trattare i dati SENSIBILI ci vuole un consenso SCRITTO dellinteressato e lautorizzazione del Garante. Per trattare i dati SENSIBILI ci vuole un consenso SCRITTO dellinteressato e lautorizzazione del Garante. Per trattare dati diversi dai dati sensibili occorre un consenso espresso e almeno documentato per iscritto Per trattare dati diversi dai dati sensibili occorre un consenso espresso e almeno documentato per iscritto

23 La tutela dei dati personali Il Codice Privacy attribuisce allinteressato il diritto di accesso, allesattezza dei propri dati e alla legittimità del relativo trattamento. Il Codice Privacy attribuisce allinteressato il diritto di accesso, allesattezza dei propri dati e alla legittimità del relativo trattamento. In mancanza di adesione del titolare del trattamento, linteressato potrà ottenere la tutela dei propri diritti in via coattiva, mediante ricorso al Garante o in alternativa al tribunale In mancanza di adesione del titolare del trattamento, linteressato potrà ottenere la tutela dei propri diritti in via coattiva, mediante ricorso al Garante o in alternativa al tribunale

24 La tutela dei dati personali Alcune definizioni del Codice Privacy: Alcune definizioni del Codice Privacy: "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

25 La tutela dei dati personali Il consenso al trattamento (art. 23 Codice Privacy): Il consenso al trattamento (art. 23 Codice Privacy): Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice Privacy (Informativa). Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice Privacy (Informativa). Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

26 La tutela dei dati personali Art. 37 Codice Privacy: Art. 37 Codice Privacy: Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.


Scaricare ppt "Il commercio elettronico Brevi appunti. Il Codice del Consumo Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) è il nuovo testo di."

Presentazioni simili


Annunci Google