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Rintracciabilità nella produzione di uova e ovoprodotti
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Registrazione dell’allevamento
Le aziende in cui si allevano galline ovaiole devono essere registrate ai sensi del Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
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nome dell'allevamento; indirizzo;
Decreto legislativo n°267 del 29 luglio Dati richiesti per la registrazione. Il propietario o il detentore, ai fini dell’inserimento dell’allevamento in BDN, deve comunicare, per ogni stabilimento di allevamento, al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente: nome dell'allevamento; indirizzo; nome e indirizzo della persona responsabile delle galline ovaiole (detentore); numero distintivo di altro allevamento gestito o di proprieta' del detentore; nome e indirizzo del proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore; numero distintivo di altro allevamento gestito o di proprieta' del proprietario;
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metodo di allevamento;
Decreto legislativo n°267 del 29 luglio Dati richiesti per la registrazione. metodo di allevamento; capacita' massima dell'allevamento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.
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Decreto legislativo n°267 del 29 luglio 2003 Numero distintivo
. Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento è composto da: una cifra che indica il metodo di allevamento, dal codice dello Stato italiano “IT” ; dal codice ISTAT del comune in cui è ubicato l'allevamento (3 cifre); dalla sigla della provincia; da un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in modo univoco l'allevamento. Es: "3 IT 001 TO 036" Puo', inoltre, essere aggiunta una lettera ("A Z") in coda al numero distintivo per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento nei quali essi soggiornano.
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Decreto legislativo n°267 del 29 luglio 2003 Codice per il metodo di allevamento
I metodi di allevamento utilizzati nell'allevamento devono essere indicati con il seguente codice: "1" All'aperto; " 2" A terra; "3" In gabbie; "0" Produzione biologica.
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Registrazione degli animali
Il titolare o il responsabile dell’allevamento deve registrare ogni partita di volatili in entrata e in uscita dalle proprie strutture, indicando: la quantità; le specie; la data; la provenienza o la destinazione; Il modello 4 deve essere compilato per ogni partita da movimentare in uscita.
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Altri elementi sottoposti a Rintracciabilità
Oltre agli animali, sono considerati approvvigionamenti critici ai fini della rintracciabilità: gli alimenti per animali; i biocidi (detergenti, disinfettanti, disinfestanti); i farmaci veterinari.
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Le uova
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Principali riferimenti normativi
REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2006 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. REGOLAMENTO (CE) N. 557/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2007 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Circolare n°3 del 18 luglio 2007 MiPAF Obblighi a cui attenersi per la commercializzazione delle uova a decorrere dal 1 luglio 07, in attuazione della specifica normativa comunitaria. Decreto 13 Novembre 2007 MiPAF Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei Reg. (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del D.Lvo n. 267, del 29 luglio 2003. REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2007 del 15 novembre 2007 DELLA COMMISSIONE recante modifica del Reg. (CE) n. 557/2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova
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Decreto 13 Novembre 2007 Oggetto e ambito di applicazione
In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova per il consumo umano sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi, all'importazione e all'esportazione.
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Decreto 13 Novembre 2007 Oggetto e ambito di applicazione
sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) nel luogo di produzione, o b) nella "regione di produzione" (in un "mercato pubblico locale" o nella "vendita porta a porta"). Tutte le uova vendute al consumatore finale (......) devono essere marchiate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole(....).
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Regolamento (CE) N. 1028/2006 Definizioni
«uova»: le uova in guscio — escluse le uova rotte, incubate o cotte — prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti; «commercializzazione»: la detenzione delle uova ai fini della vendita, che comprende la messa in vendita, lo stoccaggio, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o meno;
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Regolamento (CE) N. 557/2007 Definizioni «data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell'uovo al consumatore ( ) ossia 21 giorni cosi come stabilito del regolamento (CE) n. 853/2004.
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categoria A o «uova fresche», categoria B.
Regolamento (CE) N. 1028/2006 Classificazione in base alla qualità e al peso categoria A o «uova fresche», categoria B. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.
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forma normale, puliti, intatti; Camera d'aria
Regolamento (CE) N. 557/2007 Caratteristiche di qualità delle uova di Categoria A Guscio e cuticola forma normale, puliti, intatti; Camera d'aria Altezza non superiore a 6 mm, immobile. Per le uova commercializzate con la dicitura “Extra” non deve superare i 4 mm. Tuorlo Visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo ma con ritorno in posizione centrale. Albume Chiaro, traslucido Germe Sviluppo impercettibile Corpi estranei Non ammessi Odori atipici
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Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le
Regolamento (CE) N. 557/2007 Caratteristiche di qualità delle uova di Categoria B Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative della tabella precedente. Le uova apparteneti alla categoria A che perdano le proprie caratteristiche possono essere declassate nella categoria B.
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XL — grandissime ≥ 73 g; L — grandi ≥ 63 g < 73 g M — medie ≥ 53 g
Regolamento (CE) N. 557/2007 Classificazione delle uova della categoria A in base al peso XL — grandissime ≥ 73 g; L — grandi ≥ 63 g < 73 g M — medie ≥ 53 g < 63 g S — piccole < 53 g La classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria (alimentare e non alimentare).
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Regolamento (CE) N. 557/2007 Classificazione delle uova della categoria A in base al peso
Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. la dicitura «Uova di vario calibro» deve essere utilizzata qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi.
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Regolamento (CE) N. 557/2007 Caratteristiche di qualità delle uova
Le uova della categoria A: non devono essere lavate o pulite né prima né dopo la classificazione. non devono subire alcun trattamento di conservazione non devono essere refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5° C. Non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5° C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.
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Stampigliatura delle uova
Cat. A: codice del produttore, Cat. B, non classificate destinate all’industria: esonerate dagli obblighi di stampigliatura. La stampigliatura delle uova si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Sono esonerati da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.
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Decreto 13 Novembre 2007 Stampigliatura e imballaggio delle uova
La timbratura delle uova con il codice del produttore puo' essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.
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Regolamento (CE) N. 557/2007 Stampigliatura e imballaggio delle uova
Le uova devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 10 giorni dalla deposizione. Le uova commercializzate come «Extra» o «Extra fresche» devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 4 giorni dalla deposizione. La data di durata minima viene apposta al momento dell'imballaggio.
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il nome e l'indirizzo del produttore; il codice del produttore;
Regolamento (CE) N. 557/2007 Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto Informazioni che devono comparire su ciascun imballaggio di trasporto e nei documenti di accompagnamento: il nome e l'indirizzo del produttore; il codice del produttore; il numero di uova e/o il relativo peso; il giorno o il periodo di deposizione; la data di spedizione.
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Sistemi di allevamento
Decreto 13 novembre 2007 Sistemi di allevamento NUMERO DISTINTIVO metodo di allevamento codice dello Stato membro numero di identificazione Sull'imballaggio (obbligatorie) Sulle uova (obbligatorie) (facoltative) Uova da allevamento all’aperto 1IT - - - Aperto Uova da allevamento a terra 2IT - - - A terra Uova da allevamento in gabbie 3IT - - - Gabbie Uova da agricoltura biologica 0IT - - - All.Bio
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Regolamento 557/2007 Codice del produttore
facilmente visibile; chiaramente leggibile; caratteri di altezza pari almeno a 2 mm. Qualora per motivi tecnici non sia possibile contrassegnare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.
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Regolamento 557/2007 Indicazioni sulle uova di categoria B
Sulle uova di Categoria B deve essere apposto un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è inserita una lettera B di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.
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Decreto 13 novembre 2007 Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare
Fino al 30 giugno 2008, la marchiatura delle uova "A" con il codice del produttore non e' obbligatoria per le uova di origine comunitaria, destinate alla trasformazione, ritirate direttamente e sotto la propria responsabilita', dall'industria alimentare presso i propri abituali fornitori. Dal 1° luglio 2008 tale esenzione vale per tutte le uova spedite direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare dagli operatori che presentano specifica richiesta alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio che, al riguardo, informa il MiPAF.
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Regolamento 557/2007 Stampigliatura degli imballaggi
Categoria A il codice del centro di imballaggio; la categoria di qualità («Categoria A», «A», « A fresche»); la categoria di peso; la data di durata minima; la dicitura «Uova lavate»; Le indicazioni sulla corretta conservazione; il metodo di allevamento. La spiegazione del codice del produttore. Categoria B il codice del centro di imballaggio; la categoria di qualità («Categoria B» «B»); etichette che si lacerino al momento dell'apertura dell'imballaggio.
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Regolamento 557/2007 Durata minima e dicitura «Extra»
La data di durata minima è fissata al massimo al 28° giorno dopo la deposizione. Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo. Le diciture «Extra» o «Extra fresche» possono essere utilizzate sugli imballaggi di uova della categoria A fino al 9° giorno successivo alla deposizione. ...la data di deposizione e il termine di 9 giorni devono figurare sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.
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Decreto 13 Novembre 2007 Diciture facoltative - Origine delle uova
Sulle uova e sugli imballaggi è possibile apporre direttamente diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purchè tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per il territorio.
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Decreto 13 Novembre 2007 Diciture facoltative - Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali. Qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime.
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le categorie di qualità, la categoria di peso,
Regolamento 557/2007 Informazioni da far figurare in caso di vendita di uova sfuse Informazioni che devono essere fornite in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore: le categorie di qualità, la categoria di peso, un'indicazione del metodo di allevamento, una spiegazione del significato del codice del produttore, la data di durata minima.
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Regolamento 557/2007 Qualità degli imballaggi
Gli imballaggi debbono essere: resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia, fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.
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Regolamento 557/2007 Uova industriali
Le uova industriali devono essere commercializzate in contenitori da imballaggio contraddistinti da una striscia o un'etichetta di colore rosso. Tali strisce ed etichette recano: il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario; il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova; la dicitura «UOVA INDUSTRIALI» in caratteri maiuscoli di 20 mm di altezza e la dicitura «Inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
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Inadatte al consumo umano**
Nome e indirizzo dell’operatore a cui sono destinate le uova Nome e indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova Uova industriali* Inadatte al consumo umano**
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Regolamento 557/2007 Reimballaggio
Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio deve contenere solo uova provenienti da una stessa partita.
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Registrazioni effettuate dai produttori
I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi: la data di introduzione, l'eta' al momento dell'introduzione il numero delle galline ovaiole; il numero di galline eliminate e relativa data; la produzione giornaliera di uova; il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno; il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
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Regolamento 557/2007 Registrazioni effettuate dai produttori
Nel caso in cui il tipo di alimentazione sia indicato nell’imballaggio i produttori registrano le seguenti informazioni: la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto; la data di consegna dei mangimi. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni devono essere ripartite per pollaio. Le informazioni possono essere inserite in un apposito registro oppure essere semplicemente presenti nelle fature e bollette di consegna che il produttore avrà cura di conservare.
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Registrazioni effettuate dai raccoglitori
I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, indicando nome del produttore, indirizzo del produttore, codice del produttore, data o periodo di deposizione; i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, indicando nome del centro di imballaggio, indirizzo del centro di imballaggio, codice del centro di imballaggio, data o del periodo di deposizione. i raccoglitori possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova invece che i registri di vendita o di consegna.
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Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio
I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore indicando: Nome del produttore, Indirizzo del produttore, Codice del produttore, Data o periodo di deposizione; dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e quando possibile di peso; i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima; i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri, della data o del periodo di deposizione.
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Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio
il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole i centri di imballaggio registrano separatamente tali uova. Invece dei registri di vendita o di consegna, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova.
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Termine di conservazione dei registri
I registri e i fascicoli devono essere conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.
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Ispezione presso gli operatori
La frequenza con cui gli operatori vengono ispezionati deve essere determinata dai servizi di ispezione sulla base di un'analisi di rischio che tenga conto almeno dei seguenti elementi: i risultati dei precedenti controlli; la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova; l'entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento; i quantitativi di uova prodotte o condizionate; ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione. Le ispezioni vengono condotte regolarmente e senza preavviso. I registri sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.
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Decisioni in caso di inadempienza
Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate inadempienze le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata. Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o l'importazione, fino a quando non sia resa conforme. Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme al presente regolamento.
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Tolleranze per i difetti di qualità
Nell'ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze: nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità; negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di tolleranza sono raddoppiate. Nessuna tolleranza è ammessa: relativamente all'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con le diciture «Extra» o «Extra fresche», nei controlli all'imballaggio, nei controlli all'importazione.
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Tolleranze per il peso delle uova
Tolleranza ammessa relativamente al peso unitario delle uova di categoria A: 10% di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di tolleranza sono raddoppiate. Tolleranza ammessa relativamente uova e/o imballaggi con indicazioni illegibili: 20 %.
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OVOPRODOTTI
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Principali Riferimenti Normativi
Decr. L.vo n. 65 Attuazione della Dir. 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 Campo di Applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri igienico-sanitari da osservare nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti d'uovo destinati sia al consumo diretto sia alla fabbricazione di prodotti alimentari. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: i prodotti alimentari finiti fabbricati a partire da prodotti d'uovo (....); i prodotti d'uovo ottenuti in un laboratorio artigianale e che, anche se non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta al consumatore o ad essere consumati direttamente sul posto dopo la loro preparazione.
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Decr. L.vo n. 65 Definizioni <<prodotti d'uovo>>: i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o da loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana anche con aggiunta parziale di altre sostanze alimentari oppure di additivi autorizzati e che si presentano sotto forma di prodotti liquidi, concentrati, disidratati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati; <<azienda produttrice>>: l'azienda per la produzione di uova destinate al consumo umano; <<stabilimento>>: lo stabilimento riconosciuto per la produzione dei prodotti d'uovo;
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 Condizioni generali per i prodotti d’uovo
I prodotti d'uovo, destinati al consumo umano diretto, oppure alla fabbricazione dei prodotti alimentari, devono rispondere alle seguenti condizioni: essere stati ottenuti da uova di galline, di anatre, di oche, di tacchini, di galline faraone o di quaglie, escluse le miscele di specie diverse; riportare l'indicazione della percentuale degli ingredienti d'uovo che essi contengono quando siano in parte miscelati con altri prodotti alimentari o con gli additivi consentiti; essere stati trattati e preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare le condizioni prescritte; essere preparati con uova che soddisfino le condizioni previste.
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 Condizioni generali per i prodotti d’uovo
essere stati sottoposti ad un trattamento termico, equivalente almeno alla pastorizzazione o ad un altro trattamento equivalente idoneo a soddisfare i criteri microbiologici previsti; possedere le caratteristiche analitiche previste; essere confezionati per la commercializzazione come previsto; essere immagazzinati e trasportati conformemente alle prescrizioni previste; essere muniti del bollo sanitario. Il bollo sanitario può essere riportato sui soli documenti commerciali di vendita nel caso in cui i prodotti d'uovo non siano destinati al consumatore.
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 Compiti delle imprese produttrici
Le imprese produttrici di prodotti d'uovo devono: sottoporre i prodotti a controlli analitici per accertarne la rispondenza alle caratteristiche indicate. I risultati dei controlli devono essere registrati e conservati per un periodo di due anni e presentati a richiesta degli organi di controllo; garantire, nella fase di magazzinaggio, la conservazione dei prodotti alle temperature indicate qualora non siano conservabili a temperatura ambiente; contraddistinguere ogni lotto di produzione con una indicazione che consenta di individuare la data del trattamento termico; registrare i processi di trattamento con annotazione del lotto di produzione.
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 Trasporto dei prodotti d'uovo
Il trasporto dei prodotti d'uovo deve essere effettuato con veicoli capaci di garantire il rispetto delle temperature prescritte. I contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti d'uovo allo stato sfuso devono essere utilizzati esclusivamente per tale uso e dopo ogni scarico devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia e di disinfezione.
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 Controllo dei prodotti d'uovo provenienti da Stati membri
L’autorità competente, in caso di presunta irregolarità, effettuerà i controlli volti ad accertare la conformità ai requisiti previsti dal presente decreto di determinate partite provenienti da altri Stati membri. I controlli devono essere effettuati con la necessaria rapidità in maniera da non comportare ingiustificati ritardi alla commercializzazione o scadimento di qualità dei prodotti d'uovo.
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 Controllo dei prodotti d'uovo provenienti da Stati membri
Nel caso in cui siano rilevate delle irregolarità l’Autorità Competente disporrà alternativamente: la restituzione dei prodotti d'uovo all'impresa di provenienza; la destinazione, sotto vincolo sanitario, ad uno stabilimento di trattamento per sottoporlo ad un nuovo trattamento termico; la destinazione ad impieghi diversi dall'alimentazione umana; la distruzione. L'autorità Competente adotta le misure cautelari atte ad evitare l'abusivo impiego dei prodotti d'uovo giudicati non conformi al regolamento e annota sul documento sanitario di scorta la loro specifica destinazione.
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 BOLLATURA DEGLI OVOPRODOTTI
La spedizione di ovoprodotti fatta dallo stabilimento deve recare un bollo su cui devono figurare i seguenti elementi: nella parte superiore l'iniziale o le iniziali del Paese speditore, in lettere maiuscole ( ad es. I ) seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento: nella parte inferiore una delle sigle seguenti: CEE, EEC, EEG, EOK, EWG, EOF: oppure: nella parte superiore, il nome del Paese speditore in lettere maiuscole; al centro il numero di riconoscimento dello stabilimento: nella parte inferiore, una delle sigle seguenti CEE, EEC, EEG, EOK, EWG, EOF; la temperatura a cui devono esser mantenuti gli ovoprodotti e il periodo durante cui ne viene in tal modo garantita la conversione. L'etichetta deve essere leggibile e indelebile, i caratteri delle diciture devono essere facili da distinguere.
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Decr. L.vo 4.2.93 n. 65 BOLLATURA DEGLI OVOPRODOTTI
I documenti di trasporto devono indicare in particolare: la natura del prodotto, con l'indicazione della specie da cui provengono; il numero del lotto; il luogo di destinazione e il nome e indirizzo del primo destinatario. Queste indicazioni nonché quelle che figurano nel bollo sanitario devono essere apportate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del Paese destinatario.
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Grazie per l’attenzione!
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