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PubblicatoLauro Trevisan Modificato 10 anni fa
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Antiriciclaggio: Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti
Avv. Dott. Luigi Ferrajoli 24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) FAX (+39) 25121 BRESCIA - VIA SOLFERINO, 28B TEL (+39) FAX (+39)
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Il quadro normativo Norme comunitarie Direttiva n. 91/308/CEE - I
Direttiva n. 2001/97/CEE - II Direttiva n. 2005/60/CEE - III Norme nazionali Legge 5 luglio 1991 n. 197 D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 D.m. 3 febbraio 2006 n. 141 D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 Decreto correttivo del D. Lgs. n. 231/07 STUDIO FERRAJOLI
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Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:
a) Definizioni È stata introdotta la definizione di conti correnti di corrispondenza: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) È stata soppressa la definizione di operazioni collegate (operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette) È stata modificata la nozione di Titolare effettivo: persona per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, persona o persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto. STUDIO FERRAJOLI
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Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:
b) I professionisti Dall’elenco sono stati cancellati i ragionieri e periti commerciali Nell’elenco sono stati aggiunti: gli esperti contabili ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti attività in materia di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di imprenditori e commercianti, CAF e patronati. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e registrazione non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione derivante da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla Legge n. 12 del Il nuovo comma 3-bis dell’art. 12 prevede che i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal D. lgs. n. 231/07 e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52 (vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel Decreto n. 231/07 nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze) sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione. STUDIO FERRAJOLI
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Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:
c) Tempi di registrazione I professionisti registrano i dati di cui all’articolo 36, comma 2, tempestivamente e comunque entro trenta giorni: dall’accettazione dell’incarico professionale dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni dal termine della prestazione professionale Ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità d) Ordini professionali Art. 54, comma 1: Gli ordini professionali individuano le modalità attuative delle misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/07. Nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano l’UIF delle ipotesi di violazione del Decreto n. 231/07 che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevante nei confronti dei professionisti (art. 9, comma 6) STUDIO FERRAJOLI
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Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)
Reati Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. STUDIO FERRAJOLI
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Nozioni Libero professionista - soggetti elencati dall’articolo 12 del D.lgs. n. 231/07. Cliente - soggetto al quale i destinatari ex artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Prestazione professionale - La prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14 della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata. Consiste nella diretta trasmissione, movimentazione di mezzi di pagamento; per i professionisti si sostanzia in un’attività determinata o determinabile finanziaria o patrimoniale modificativa della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale. Operazione frazionata - operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a E , posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Mezzi di pagamento - denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari ed altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno ed ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie. UIF (Unità di informazione finanziaria) - struttura nazionale incaricata di ricevere/richiedere ai soggetti obbligati, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. STUDIO FERRAJOLI
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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti
Adeguata Verifica clientela Identifi cazione Registra zione Segnala zione esperti contabili dottori commercialisti consulenti del lavoro Si Si nel rispetto del segreto professionale CAF, Patronati, associazioni di imprenditori e commercianti Notai e avvocati Si nel rispetto del segreto professionale e solo in specifiche operazioni Organi di controllo no Professionisti che si limitano a redigere e trasmettere dichiarazioni “derivanti da obblighi fiscali” STUDIO FERRAJOLI
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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti
I notai e gli avvocati sono chiamati all’obbligo di registrazione quando in nome e per conto assistano i clienti in: Trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o di attività economiche Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società Gestione di danaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti Costituzione, gestione, amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi Apertura o gestione di rapporti bancari (conti correnti, libretti di deposito e conti di titoli) STUDIO FERRAJOLI
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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti Componenti degli organi
di controllo collegi sindacali consigli di sorveglianza comitati di controllo della gestione Non sono tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione. Hanno l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle norme del D.lgs. n. 231/07 nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Comunicano (art. 52): senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante le violazioni concernenti gli obblighi di segnalazione di cui hanno notizia. entro trenta giorni alle autorità di vigilanza del settore le violazioni concernenti gli obblighi di registrazione di cui hanno notizia. entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni concernenti l’utilizzo del contanti di cui hanno notizia. STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimento: identificazione (art. 18)
Prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione IDENTIFICA- ZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del cliente, anche attraverso dipendenti e collaboratori Mediante documento d’identità non scaduto L’identificazione e la verifica dell’identità del Titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: identificazione
Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza Bisogna acquisire le informazione necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere IDENTIFICAZIONE Per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, è necessario adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: identificazione
Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i professionisti possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo IDENTIFICAZIONE Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: identificazione
Qualora non sia possibile effettuare l’adeguata verifica della clientela come prescritto dall’articolo 18 il professionista deve astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo o dall’eseguire operazioni e prestazioni professionali ovvero deve porre fine al rapporto continuativo/prestazione professionale in essere OBBLIGO DI ASTENSIONE ART. 23 Il professionista deve contestualmente valutare se effettuare una segnalazione all’UIF I professionisti ed i revisori contabili non sono tenuti al rispetto dell’obbligo di cui sopra nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa/rappresentanza in un procedimento giudiziario. I professionisti si astengono dal’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il con il finanziamento del terrorismo e inviano all’UIF una segnalazione di operazione sospetta STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: adeguata verifica della clientela
Nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, quando: la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di valore pari/superiore a E ; La prestazione professionale occasionale comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a E , indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; L’operazione è di valore indeterminato o non determinabile; V’è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; Vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente. ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA ART. 16 I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale associata o societaria nei casi di cui alle lettere c), d), e). STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: adeguata verifica della clientela
E’ necessario identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati od informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente CONTENUTO OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ART. 18 E’ necessario identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità Si devono ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale E’ necessario effettuare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti (ART. 22) Per la clientela già acquisita gli obblighi si applicano al primo contatto utile fatta salva la valutazione del rischio (ART. 22) STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: adeguata verifica della clientela
I professionisti possono fare affidamento sull’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi, pur rimanendo responsabili Soggetti terzi: enti o persone soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge, che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI In assenza del cliente è assolto l’obbligo di adeguata verifica della clientela mediante valida attestazione da parte di intermediari, succursali insediati in Paesi UE, Enti creditizi o finanziari di Stati UE, professionisti nei confronti di altri professionisti. L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato ed il soggetto titolare del conto/rapporto instaurato con l’intermediario/professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza STUDIO FERRAJOLI
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Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione. a) Con riferimento al cliente: Natura giuridica, prevalente attività svolta Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o prestazione professionale Area geografica di residenza/sede del cliente o della controparte b) Con riferimento all’operazione, al rapporto continuativo o prestazione professionale: Tipologia, modalità di svolgimento, ammontare Frequenza operazioni,durata del rapporto/prestazione Ragionevolezza Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo CRITERI GENERALI ART. 20 STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
E’ presente un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo Il cliente non è fisicamente presente. MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA QUALORA: In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari In caso di operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese Terzo. E’ presente un qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terroris mo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato. STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
Se il cliente non è fisicamente presente bisogna: Accertare l’identità con documenti o informazioni supplementari Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato con un conto intestato al cliente presso una banca MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA QUALORA: In caso di operazioni/rapporti continuativi/prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in uno Stato comunitario o in un Paese Extra-UE i professionisti devono: Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio/fondi impiegati nel rapporto continuativo/operazione Ottenere l’autorizzazione del direttore generale per aprire un rapporto continuativo STUDIO FERRAJOLI
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MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Gli adempimenti: obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Qualora il cliente sia: un Ufficio della P.A. o un’istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche un ente creditizio/finanziario comunitario soggetto alla direttiva Un ente creditizio/finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ovvero una società/altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria I professionisti devono comunque raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni sopra previste. Gli obblighi semplificati non si applicano qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che l’identificazione non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie. STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: registrazione
In archivio informatico o nel registro della clientela tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico professionale dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni dal termine della prestazione professionali, ferma la validità dei documenti di identità. REGISTRAZIONE STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: registrazione
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, va conservata copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o prestazione professionale; b) Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, vanno conservate le scritture e le registrazioni per dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale CONSERVAZIONE REGISTRAZIONE STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: registrazione
Con riferimento ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali: Data di instaurazione Dati identificativi del cliente e del titolare effettivo Codice del rapporto ove previsto b) Con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore ad E : Data Causale Importo Tipologia dell’operazione Mezzi di pagamento Dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: registrazione
Bisogna inserire i dati entro 30 gg in archivio L’archivio può essere gestito mediante software registri numerati o terzi prestatori servizi gestionali Non sussisterà l’obbligo se non ci saranno dati da registrare REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE E’ possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio Si deve provvedere all’annotazione in ordine cronologico per data di conferimento incarico Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate conservando traccia delle precedenti Obbligo di conservazione per 10 anni STUDIO FERRAJOLI
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Prestazioni oggetto di registrazione
Allegato A) Circ. UIC (pubblicata in G.U. 7 aprile 2006) 1) Per avvocati e notai Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili Gestione di conti bancari Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche Gestione di libretti di deposito Qualsiasi altra operazione immobiliare Gestione di conti di titoli Gestione di denaro Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Gestione di strumenti finanziari Qualsiasi altra operazione finanziaria Gestione di beni Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società Apertura/chiusura di conti bancari Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società Apertura/chiusura di libretti di deposito Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe Apertura/chiusura di conti di titoli Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe STUDIO FERRAJOLI
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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione Accertamenti, ispezioni e controlli Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente Arbitrati ed ogni altro incarico di composizione di controversie Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente Assistenza e rappresentanza in materia tributaria Amministrazione e liquidazione di aziende Assistenza in procedure concorsuali Amministrazione e liquidazione di patrimoni Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti Amministrazione e liquidazione di singoli beni Assistenza per la richiesta di finanziamenti Apertura/chiusura di conti correnti bancari Assistenza societaria continuativa e generica Apertura/chiusura di conti di titoli Assistenza tributaria Apertura/chiusura di libretti di deposito Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa d’impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici STUDIO FERRAJOLI
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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione Certificazione di investimenti ambientali Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione Consulenza aziendale Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe Consulenza connessa a procedure contenziose Custodia e conservazione di aziende Consulenza contrattuale Custodia e conservazione di beni Consulenza economico-finanziaria Determinazione dei costi di produzione nelle imprese industriali Consulenza in tema di controllo aziendale Divisioni e assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione Consulenza in materia contributiva Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari Gestione di conti di titoli Consulenza tributaria Gestioni conti bancari Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati Gestione di altri beni STUDIO FERRAJOLI
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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione Gestione di denaro Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società Gestione di libretti di deposito Organizzazione e impianto della contabilità Gestione di posizioni previdenziali ed assicurative Organizzazione contabile Gestione di strumenti finanziari Tenuta paghe e contributi Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe Piani di contabilità per aziende Ispezioni e revisioni amministrative e contabili Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati dalle imprese Qualsiasi altra operazione immobiliare Operazioni di finanza straordinaria Rappresentanza tributaria Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione (art. 3, co. 3, D.L. n. 35/2005) Redazione dei bilanci Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati STUDIO FERRAJOLI
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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione Regolamenti e liquidazioni di avarie Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili Relazioni di stima di cui al codice civile Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti Revisione contabile Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni Rilascio di visti di conformità per studi di settore Valutazione di singoli beni e diritti Rilevazioni in materia contabile amministrativa Verifica delle regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Riordino della contabilità Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati Assistenza in procedure contenziose davanti ad autorità giudiziarie ed amministrative Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro Altro Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: segnalazione
Di ogni operazione quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. SEGNALAZIONE ART. 41 Il sospetto si desume da: Caratteristiche, entità, natura dell’operazione qualsivoglia circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: segnalazione
Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto SEGNALAZIONE I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, ad eccezione del caso in cui detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: segnalazione
I professionisti trasmettono la segnalazione all’UIF ovvero agli ordini professionali che, senza ritardo, la trasmettono all’UIF priva del nominativo del segnalante Nuovo comma 6 dell’articolo 9: gli ordini professionali nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano l’UIF delle ipotesi di violazione del Decreto n. 231/07 che potrebbero essere correlate a riciclaggio finanziamento del terrorismo rilevante per i professionisti SEGNALAZIONE Per le società di revisione, il responsabile dell’incarico cui compete la gestione del rapporto col cliente e che partecipa al compimento della prestazione ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante/suo delegato le operazioni sospette, che trasmette all’UIF STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: segnalazione
Il contenuto delle segnalazioni è definito dall’UIF con apposite istruzioni E’ il fulcro del sistema di collaborazione attiva SEGNALAZIONE Necessità di bilanciamento tra l’eccesso di segnalazione (senza lettura critica) e il rischio di non vedere segnalate operazioni che dovevano esserlo Su proposta dell’UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indici di anomalia per professionisti e revisori contabili con Decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: segnalazione
Viene garantita la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione sia da parte dei soggetti obbligati alla segnalazione sia da parte degli Ordini Professionali L’identità delle persone fisiche può essere rilevata solo quando l’autorità giudiziaria con decreto motivato lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede RISERVATEZZA I soggetti obbligati alle segnalazioni nono possono dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione al soggetto Interessato o a terzi. Il suddetto divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori COMUNICAZIONE STUDIO FERRAJOLI
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Gli adempimenti: Comunicazione ex articolo 51
I professionisti che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni concernenti le limitazioni all’utilizzo dell’uso del contante e dei titoli al portatore e il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi e con intestazione fittizia ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle finanze COMUNICAZIONE In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. STUDIO FERRAJOLI
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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
1)Indicatori connessi al comportamento del cliente 1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l’attività esercitata a presentare documentazione contabile di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale. Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato. 1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione. u Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti. Il cliente fornisce informazioni palesemente false. STUDIO FERRAJOLI
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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
1) Indicatori connessi al comportamento del cliente 1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento. 1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista. Il cliente rifiuta o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico assegno bancario anche se la somma è superiore a € 1.5 Il cliente ricorre al servizio di un prestanome senza plausibili giustificazioni. 1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento. STUDIO FERRAJOLI
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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
2) Indicatori connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente 2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all’esercizio normale della loro professione o attività. 2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate. 2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazione in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico- patrimoniale o dalla propria professione o attività. 2.4 Le imprese clienti, per detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante. STUDIO FERRAJOLI
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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
3) Indicatori relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni 3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze. Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi. Operazioni di conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale - soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti - di società dislocate nei predetti paesi esteri. Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi. Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi. Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione. STUDIO FERRAJOLI
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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
3) Indicatori relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni 3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi. 3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli certificati, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione Finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici. STUDIO FERRAJOLI
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4) Indicatori relativi a tutte le categorie di operazioni 4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti. 4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l’impiego di denaro contante di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione, non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze. 4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente Diversi da quelli di mercato. 4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle Operazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze. 4.5 L’operazione risulta del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente . Il cliente richiede una consulenza per l’organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività commerciale con l’estero di dimensioni evidentemente contenute. STUDIO FERRAJOLI
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5) Indicatori relativi ad operazioni immobiliari 5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati Da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o Da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato. 5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione. 5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti. STUDIO FERRAJOLI
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6) Indicatori relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi 6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all’identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte. Costituzione ed impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici. Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all’estero di una o più società. Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull’attività della società. 6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni ad eccezione delle imprese familiari. STUDIO FERRAJOLI
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6) Indicatori relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi 6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze: nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede, si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi, concorrano altri fattori che rendano sospetta l’operazione. 6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione o cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell’attività svolta dalle caratteristiche economiche del cliente. 6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o Comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni. 6.6 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l’esercizio normale delle attività condotte dal cliente. STUDIO FERRAJOLI
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6) Indicatori relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi 6.7 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell’ente conferitario. 6.8 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l’attività decisionale dalla titolarità delle cariche (es. impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi). STUDIO FERRAJOLI
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7) Indicatori relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio 7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l’evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti). 7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari, sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche di acquisto di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultano chiaramente volte all’elusione delle disposizione contenute nel Titolo II del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita. 7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell’art. 129 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all’acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto. STUDIO FERRAJOLI
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8) Indicatori relativi all’utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi 8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze. Il cliente compie successive operazioni di apertura e di chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività svolta. Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all’impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale. Il cliente richiede l’apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile. Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l’impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti. Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l’occultamento delle disponibilità custodite. STUDIO FERRAJOLI
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8) Indicatori relativi all’utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi 8.2 Il professionista è incaricato di effettuare deposito di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente. STUDIO FERRAJOLI
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Antiriciclaggio e privacy
La disciplina attuativa si coniugherà con le regole di tutela della privacy nel trattattamento dei dati Operazioni di identificazione, conservazione dei dati in archivio e segnalazione Costituiscono “trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 4 co.1 lettera a) del D.Lgs. 196/03 Possono essere effettuate solo dagli “incaricati” nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell’art. 30 della normativa sulla privacy,che operano sotto la diretta autorità del “titolare” o del “responsabile” del trattamento Professionisti abilitati all’adempimento STUDIO FERRAJOLI
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Antiriciclaggio e accertamenti bancari
I dati e le informazioni contenute nell’archivio antiriciclaggio non erano utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale Hanno trovato recente parziale ingresso le movimentazioni “fuori conto” antecedenti il 1° (quindi non sono utilizzabili quelle successive a tale data) STUDIO FERRAJOLI
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Antiriciclaggio e accertamenti bancari
L’art. 3, comma 10, della legge 197/91 dispone che tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni STUDIO FERRAJOLI
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Antiriciclaggio e accertamenti bancari
L’art. 3, comma 8, della legge 197/91 sancisce il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette (gli intermediari finanziari, tra gli altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dalla Procedura di segnalazione citata L’art. 2, comma 14-ter, del D.L. 203/05 prevede che per i periodi d’imposta antecedenti al 1° gli intermediari finanziari possano trasmettere all’Agenzia delle entrate le rilevazioni antiriciclaggio relative alle operazioni c.d. fuori conto STUDIO FERRAJOLI
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Riservatezza e segreto professionale
E’ stato espressamente previsto che gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette non si applichino ai professionisti che ricevano informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il procedimento Sono di converso inapplicabili le tutele del segreto di consulenza fornita dal professionista finalizzata ad operazioni di riciclaggio: in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale, oltre che alle sanzioni previste specificamente per la violazione dei precetti antiriciclaggio STUDIO FERRAJOLI
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Riservatezza e segreto professionale
L’obbligo di segreto professionale è inoltre tutelato dalla fattispecie penale dell’art. 622 c.p., che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo riveli senza giusta causa L’art. 200 del codice di procedura penale, prevede per gli avvocati, i notai ed altri professionisti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione In materia civile tale garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli 118 e 249 c.p.c. che impediscono la violazione del segreto Il segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici deontologici delle categorie (si consideri ad esempio l’art. 9 del Codice Deontologico Forense) che limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente necessario per il fine tutelato da altre disposizioni, quali, nel caso di specie, quelle sull’antiriciclaggio STUDIO FERRAJOLI
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Sanzioni Amministrative
Art. 56: violazione da parte degli intermediari finanziari, soggetti esercenti attività finanziaria e societaria di revisione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di adeguata verifica della clientela- organizzazione - registrazione procedure e controllo interno – sanzione amministrativa pecuniaria da a Euro Art. 57, comma 1: violazione dell’obbligo di sospensione dell’operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – sanzione amministrativa pecuniaria da a Euro Art. 57, comma 1- bis: violazione del divieto per gli intermediari finanziari di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo- sanzione amministrativa pecuniaria da a Euro Art. 57, comma II: omessa istituzione dell’archivio unico informatico- sanzione amministrativa pecuniaria da a Euro Art. 57, comma III: omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione- sanzione amministrativa pecuniaria da a Euro Art. 57, comma IV: omessa segnalazione di operazioni sospette- sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata Art. 57, comma V: violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF -sanzione amministrativa pecuniaria da a Euro STUDIO FERRAJOLI
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Sanzioni Amministrative
Art. 58, comma I: violazione degli obblighi derivanti dalla limitazione dell’uso del contante e titoli al portatore ed assegni- sanzione amministrativa pecuniaria dal 1% al 40% dell’importo trasferito Art. 58, comma II: libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a Euro- sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Art. 58, comma III: violazione dell’obbligo di estinzione o riduzione dei libretti di deposito bancari al portatore con saldo superiore a Euro- sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore Art. 58, comma IV: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a Euro ed inferiori a Euro effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento – sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito Art. 58, comma IV: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a Euro effettuato per il tramite di esercenti attività finanziaria- sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito Art. 58, comma V: violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia – sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo STUDIO FERRAJOLI
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Sanzioni Amministrative
Art. 58, comma VI: violazione del divieto di utilizzo di conti libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia- sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo Art. 58, comma VII: mancata comunicazione in presenza di violazioni delle disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante e titoli al portatore – sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% del saldo del libretto o del conto Art. 59: responsabilità solidale degli enti- la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta STUDIO FERRAJOLI
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identificazione - multa da Euro 2.600 a Euro 13.000
Sanzioni Penali Art. 55, comma 1: violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione - multa da Euro a Euro Art. 55, comma II: omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore dell’operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione - reclusione da 6 mesi ad un anno oltre a multa da 500 a Euro Art. 55, comma III: omessa o falsa fornitura da parte dell’esecutore dell’operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale - arresto da 6 mesi a 3 anni ed ammenda da Euro a Euro Art. 55, comma IV: omessa tardiva o incompleta registrazione - multa da 2.600 a Euro Art. 55, comma V: omessa comunicazione da parte del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo della gestione - reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a Euro Art. 55, comma VIII: violazione del divieto di comunicazione in materia di segnalazione: arresto da 6 mesi ad 1 anno o con ammenda da a Euro Art. 55, comma IX: indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o Pagamento - reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 Euro a Euro STUDIO FERRAJOLI
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Il procedimento sanzionatorio
fase soggetti adempimento Autorità di vigilanza di settore Amministrazioni interessate UIF DIA Guardia di Finanza Banche (in caso di infrazioni riguardanti assegni o titoli accettati in versamento o estinti) Riferire entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e Finanze accertamento violazioni Trasmettere accertamenti e contestazioni entro 10 gg al Ministero dell’Economia Collegio sindacale STUDIO FERRAJOLI
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Il procedimento sanzionatorio
fase soggetti adempimento Contestazione e notificazione ex art. 14 L. 689/91 agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e ai residenti all’estero entro 360 giorni Ministero dell’Economia e Finanze contestazione e notificazione Decreto, emesso previo parere della Commissione istituita ai sensi dell’art. 32 del T.U. in materia valutaria Ministero dell’Economia e Finanze irrogazione sanzioni STUDIO FERRAJOLI
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Il procedimento sanzionatorio
OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA-INGIUNZIONE Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca Opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento mediante ricorso L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento salvo che il giudice per gravi motivi disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile GIUDICE COMPETENTE Competente è il tribunale se la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di antiriciclaggio STUDIO FERRAJOLI
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