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Principali Aspetti dell'OCM Vitivinicola Riformata
Enol. Giuseppe Battistuzzi Resp. Settore Vitivinicolo Confcooperative Fedagri
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1) Dotazioni finanziarie nazionali
Gli Stati membri potranno adattare le seguenti misure: Promozione nei Paesi Terzi; Ristrutturazione/riconversione dei vigneti; Investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione; Sostegno alla vendemmia verde; Nuove misure di gestione delle crisi; Sostegno disaccoppiato.
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2) Misure di sviluppo rurale:
Parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo rurale riservate alle regioni vitivinicole che potranno includere l'insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori (OP). 3) Diritti di impianto: È prevista la loro abolizione entro la fine del 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018.
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4) Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione:
La distillazione di crisi sarà limitata fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima pari al 20% della dotazione nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata in un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda. La distillazione dei sottoprodotti resterà nelle dotazioni nazionali degli Stati membri, finanziata con risorse di molto inferiori rispetto a quelle attuali, inclusi costi di raccolta e trasformazione.
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5) Introduzione del pagamento unico per azienda:
È un pagamento disaccoppiato che sarà concesso, a discrezione degli Stati membri, ai produttori di uve da vino e a tutti i produttori che estirpano i loro vigneti.
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6) Estirpazione: È introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni e per una superficie totale di ettari a premi decrescenti. Lo Stato membro potrà mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischierà di superare l'8% della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione o, ancora, vietarla nelle zone a forte pendenza, nonché per motivi ambientali. La Commissione potrà mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata raggiungerà il 15% della superficie viticola di uno Stato membro.
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7) Pratiche Enologiche:
L’approvazione di nuove pratiche enologiche nuove o la modifica di quelle esistenti passerà alla Commissione Europea, che valuterà le pratiche ammesse dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) ed aggiungerà alcune di esse all'elenco delle pratiche ammesse dalla UE.
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8) Miglioramento delle norme in materia di etichettatura:
I vini I.G.P. e quelli D.O.P. costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell'Unione Europea. Verrà garantita la tutela delle politiche nazionali consolidate in materia di qualità. L'etichettatura verrà semplificata e sarà concesso ai vini della UE senza indicazione geografica di indicare il vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui godono.
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9) Zuccheraggio: Tale pratica continuerà a essere autorizzata, ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto. In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli. L’Aiuto per l'utilizzazione dei mosti potrà essere versato nella sua forma attuale solo per i prossimi quattro anni. Trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
1. Pagamento unico a sostegno dei coltivatori di vite Prevede la concessione di un aiuto disaccoppiato ai viticoltori, con il rasferimento dei corrispondenti importi al Reg. (Ce) n.1782/03 . I fondi destinati a tale misura non saranno più disponibili per le altre misure di supporto. Per i primi tre anni questa misura non verrà applicata. La misura non è inserita nel piano nazionale
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
2. Promozione sui mercati dei Paesi terzi Prevede di attivare misure di informazione e promozione dei vini italiani sui mercati dei Paesi Terzi. Il contributo non potrà superare il 50% delle spese eleggibili e saranno finanziabili esclusivamente quelle elencate nell’art. 9. Le risorse saranno ripartite a livello regionale ed erogate sulla base di linee guida nazionali, concordate con le Regioni, che contemplino la destinazione del 30% delle risorse a progetti di dimensione nazionale.
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
Per il primo anno, tale misura sarà applicata con una dotazione finanziaria molto limitata, in considerazione del limitato periodo di tempo disponibile, trattandosi di un’azione per la quale è necessaria una certa programmazione. … Promozione sui mercati dei Paesi terzi La misura è inserita nel piano nazionale
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
3. Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti Ha come obiettivo quello di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso l’adeguamento delle strutture viticole ai nuovi orientamenti dei consumi e tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alle produzione vitivinicola. E’ una misura che si attuerà obbligatoriamente e si applicherà a livello regionale sulla base di modalità stabilite a livello nazionale.
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
Tutti i fondi eventualmente disponibili a livello nazionale (riserva/promozione ecc.) o regionale potranno confluire nella ristrutturazione e riconversione. La misura si applicherà tenendo conto del comma 6 dell’art. 10 del Doc. 6702/08 del Consiglio. … Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti La misura è inserita nel piano nazionale
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
4. Vendemmia in verde Il sostegno è sotto forma di aiuto forfettario per ettaro e non può, comunque, superare il 50% della somma dei costi sostenuti e della conseguente perdita di reddito. Potrà dimostrarsi un’utile alternativa alla distillazione di crisi essendo complementare o sostitutiva dell’aiuto accoppiato ai produttori che distillano.
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
… Vendemmia in verde Dopo il 2012 potranno essere utilizzati i fondi della riserva per finanziare la misura. Risponde agli obiettivi prefissati, in particolare alla tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali ed al mantenimento dell’equilibrio del mercato, eliminando le eccedenze contingenti. La misura è inserita nel piano nazionale e sarà applicabile a partire dalla IIa campagna.
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
5. Fondi di mutualizzazione La costituzione di fondi di mutualizzazione saranno finalizzati ad offrire assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro i rischi derivanti dalle fluttuazioni di mercato. Il sostegno assume la forma di un aiuto temporaneo e decrescente, finalizzato a coprire i costi amministrativi dei fondi. La misura non è inserita nel piano nazionale
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6. Assicurazione del raccolto La misura prevede un sostegno all’assicurazione del raccolto per i produttori colpiti da calamità naturali, eventi climatici sfavorevoli, fitopatie o infestazioni parassitarie. L’intervento, attuato a livello nazionale, presenta sostanziali similitudini con quello proposto dall’OCM. Al fine di evitare sovrapposizioni e incompatibilità tra l’azione svolta a livello comunitario e quella svolta in ambito nazionale, si ritiene preferibile non dare attuazione alla misura, almeno nella prima fase di avvio del programma nazionale di supporto. La misura non è inserita nel piano nazionale
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7. Investimenti La misura è uguale a quella prevista dall’art. 28 dello “Sviluppo rurale”. Non si ritiene che la misura possa essere attivata gia a partire dalla prima campagna. Quando sarà attivata, saranno assegnati alla misura i fondi precedentemente utilizzati per l’aiuto accoppiato per la distillazione ed una parte dell’aiuto accoppiato per l’arricchimento. Consente di raggiungere l’obiettivo di realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera nonché di migliorare la competitività del settore. La misura è inserita nel piano nazionale e sarà applicabile a partire dalla IIa campagna.
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8. Distillazione dei sottoprodotti E’ concesso un aiuto per la distillazione dei sottoprodotti. Il livello dell’aiuto, i cui massimali sono fissati a livello comunitario, tiene conto dei costi di raccolta e trasformazione delle fecce e delle vinacce. L’alcole prodotto è destinato esclusivamente alla biocarburazione o a scopi industriali. Sarà gestita a livello nazionale, senza ripartizione dei fondi tra le Regioni, per la mancanza di una collocazione omogenea sul territorio nazionale delle diverse distillerie cui spetterà l’aiuto. La misura è inserita nel piano nazionale con dotazione finanziaria decrescente
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DISTILLAZIONE PER ALCOOL COMMESTIBILE (ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO CE N. 479/08)
Si applica fino alla campagna 2011/12 BENEFICIARI I produttori di vino di seguito denominati “produttori”. Per “produttori” si intendono: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci. I “produttori” di vino sottoscrivono uno o più contratti di distillazione per un volume di vino non inferiore a 25 e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro di vigneto di uve da vino la cui produzione non è destinata a vini a D.O. e risultante dalla dichiarazione vitivinicola presentata secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. ENTITA’ DEL SOSTEGNO L’aiuto, per la campagna 2008/2009 e 2009/2010, è pari a 450 euro per ogni ettaro di vigneto per uva da vino dal quale è stato ottenuto vino oggetto del contratto di distillazione e consegnato in distilleria nel limite non inferiore a 25 ettolitri e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro.
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9. Distillazione di crisi E’ prevista la concessione di un aiuto transitorio fino al 31 luglio 2012, di natura regressiva e con limiti prefissati. Risponde all’obiettivo di accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi. Sarà attivata su richiesta motivata di ogni singola Regione. La misura è inserita nel piano nazionale senza assegnazione predeterminata di fondi.
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10. Impiego di mosti concentrati E’ una misura transitoria che può essere attuata fino al 31 luglio 2012 e utilizzata per aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.
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… Impiego di mosti concentrati La misura è attiva a livello nazionale. Tuttavia, in base alla legge 82/06, spetta alle Regioni e Province autonome verificare l’esistenza delle condizioni che giustificano la pratica. Per evitare sforamenti di budget, non si pagherà più di 1,5° dal primo anno. Per gli anni successivi i gradi saranno fissati sulla base dell’andamento della spesa nell’anno precedente e, comunque, in modo decrescente. Se le Regioni non autorizzano tale pratica, i fondi potranno essere utilizzati per finanziare altre misure. La misura è inserita nel piano nazionale con dotazione finanziaria decrescente
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PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO
Fondi assegnati all’Italia Anno Importo (€) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e seguenti
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Applicazione OCM Vino Misure di sostegno
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