La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Alienazione Lart. 53 si collega direttamente alle disposizioni del codice civile stabilendo che costituiscono il demanio culturale i beni culturali appartenenti.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Alienazione Lart. 53 si collega direttamente alle disposizioni del codice civile stabilendo che costituiscono il demanio culturale i beni culturali appartenenti."— Transcript della presentazione:

1 Alienazione Lart. 53 si collega direttamente alle disposizioni del codice civile stabilendo che costituiscono il demanio culturale i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate allart. 822 del Codice civile, cioè gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico; raccolte dei musei, pinacoteche, archivi, biblioteche; gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Allart. 54 sono individuate le categorie dei beni che restano assolutamente inalienabili. La norma riprende il D.P.R. n. 283/2000 che è stato abrogato dal codice e che prevedeva alcune categorie di beni culturali assolutamente inalienabili come i monumenti nazionali, i beni archeologici, i beni di interesse storico.

2 Per il Codice sono inalienabili: gli immobili e le aree di interesse archeologico, gli immobili dichiarati monumenti nazionali a sensi della normativa allepoca vigente, le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, gli archivi, gli immobili dichiarati di interesse storico, le cose mobili di autore vivente e la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquantanni se incluse in raccolte appartenenti a Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali. Nellinalienabilità provvisoria sono le cose in corso di verifica di qualsiasi istituto sia la proprietà. Per quanto riguarda le cose inalienabili si configurano due eccezioni a quanto previsto: - i beni inalienabili possono essere trasferiti tra lo Stato, le regioni ed altri enti pubblici territoriali;

3 - quando si tratta di beni che non sono in consegna al Mibac è obbligatorio dare la preventiva comunicazione al Ministero per gli effetti di vigilanza ed ispezione di cui agli articoli 18 e 19 del Codice. Lart. 55 del Codice prevede lipotesi di alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale, che deve essere comunque autorizzata dal Ministero. Un bene alienato, lo stesso viene sdemanializzato però resta sottoposto alle disposizioni previste dal Titolo I della seconda parte del Codice. Lautorizzazione ad alienare comporta automaticamente la sdemanializzazione del bene.

4 La domanda di autorizzazione allalienazione deve essere corredata: 1) dallindicazione della destinazione duso in atto 2) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene 3) dallindicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con lalienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento 4) dallindicazione della destinazione duso prevista anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire 5) dalle modalità di fruizione pubblica del bene anche in rapporto alla situazione delle precedenti destinazioni duso.

5 Prima di procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza, dovrà essere sentita la regione e gli altri enti pubblici territoriali. Il provvedimento finale deve dettare prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; stabilire le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto delle precedenti destinazioni duso; pronunciarsi sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione. E ovvio che lautorizzazione non può essere rilasciata se la destinazione duso proposta può arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene.

6 Nonché se è incompatibile con il carattere storico e artistico del bene, nel caso il Ministero può indicare quali siano le destinazioni compatibili. Lart. 55 comma ter prevede che il contenuto del provvedimento di autorizzazione possa essere concordato con il soggetto alienante sulla base della comparazione di articolate proposte di valorizzazione del bene. Nel 2008 con lart. 55 bis è stata prevista dal legislatore la clausola di risoluzione del contratto a garanzia del rispetto delle condizioni previste dallautorizzazione.

7 Per gli enti pubblici non territoriali e per gli enti privati senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata solo dalla destinazione duso in atto, dal programma degli interventi conservativi e dalle modalità di fruizione pubblica del bene. Lart. 56 comma ter prevede che le prescrizioni contenute nellautorizzazione siano riportate nellatto di alienazione e trascritte nei registri immobiliari su richiesta del Soprintendente.

8 PRELAZIONE La Sezione II del Capo IV si occupa della prelazione artistica. Le disposizioni sono contenute agli articoli 60-62 del Codice e modificano parzialmente la disciplina contenuta nel D.Lgs. N. 490/1999. La prima novità riguarda i soggetti che possono esercitare la prelazione. Oltre allo Stato possono esercitare la prelazione gli enti pubblici territoriali. Nel Codice lart. 62 comma 3 prevede che sarà lo stesso ente territoriale ad adottare il provvedimento di prelazione notificandolo allalienante e allacquirente sempre che lo Stato abbia rinunciato allacquisto del bene in via di prelazione. E necessario specificare che lacquisto viene effettuato dallo Stato o dagli altri enti territoriali allo stesso prezzo stabilito nellatto di alienazione. In caso di mancata indicazione del prezzo di cessione del bene, o di permuta o di vendita del bene culturale in blocco con altri beni, il valore economico è determinato dal soggetto che procede alla prelazione.

9 Nel caso in cui lalienante non ritenga di accettare la determinazione così effettuata sarà un terzo a dover individuare il valore economico del bene. Il terzo viene designato di comune accordo dal soggetto che procede alla prelazione e lalienante. In caso di disaccordo la nomina è effettuata su richiesta di una delle parti dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Lart. 61 detta le condizioni della prelazione. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dallarticolo 59. Nellipotesi in cui la denuncia sia sta omessa o sia stata presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine per esercitare la prelazione è fissato in 180 giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa. Unaltra novità introdotta è quella prevista dal comma 4 dellart. 61 il quale stabilisce che latto di alienazione rimanga condizionato sospensivamente allesercizio della prelazione e è vietato per lalienante effettuare la consegna della cosa.

10 Lultimo comma dellart. 61 prevede che le clausole del contratto non vincolano lo Stato ed è previsto per lacquirente la facoltà di recesso dal contratto, nel caso in cui venga esercitata la prelazione su parte delle cose alienate. Lart. 62 detta le norme procedimentali per lesercizio della prelazione. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Nel caso si tratti di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dellopera e lindicazione del prezzo. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, entro 20 giorni fanno al Ministero la proposta di prelazione corredata della delibera dellorgano competente comprendente la necessaria copertura finanziaria della spesa con indicate le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. Il Ministero può rinunciare allesercizio della prelazione trasferendone la facoltà allente interessato entro 20 giorni dalla denuncia.

11 Nel caso in cui la denuncia è stata omessa, tardiva o incompleta il termine è di 90 giorni e il Ministero può rinunciare allesercizio della prelazione entro 120 giorni. Art. 59 – Denuncia di trasferimento Gli atti che trasferiscono in tutto o in parte a qualsiasi titolo la proprietà di o limitatamente ai beni mobili la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero (D.L. n. 70 del 2011 Prime disposizioni urgenti per leconomia). La denuncia è effettuata entro trenta giorni: - dallalienante in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito - dallacquirente in caso di trasferimento avvenuto nellambito di procedure di vendita forzata o fallimentare o in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione - dallerede o dal legatario in caso di successione a causa di morte. Per lerede il termine decorre dallaccettazione delleredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari, per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dallart. 623 del Codice civile.

12 La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. La denuncia contiene: - i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali - i dati identificativi dei beni - lindicazione del luogo ove si trovano i beni, lindicazione della natura e delle condizioni dellatto di trasferimento - lindicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni sopra citate o con indicazioni incomplete o imprecise.

13 Commercio Lart. 63 al I comma prescrive che lautorità locale di pubblica sicurezza, che è abilitata a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio delle cose antiche o usate, trasmette copia di tale dichiarazione al Soprintendente e alla regione. La norma riguarda le sole categorie di cui alla lettera A dellallegato al Codice: Qualunque sia il valore: Reperti archeologici Smembramento di monumenti Incunaboli e manoscritti Archivi

14 13.979,50 Mosaici e disegni Incisioni Fotografie Carte geografiche stampate 27.959,00 Acquarelli, guazzi e pastelli 46.598,00 Arte statuaria

15 Libri Collezioni Mezzi di trasporto Altri oggetti 139.794,00 Quadri Al comma 2 è prescritto che chi esercita il commercio delle cose antiche o usate deve annotare giornalmente in apposito registro le operazioni eseguite. Tale registro dovrà essere esibito agli organi di polizia giudiziaria e ai funzionari del Mibac e della regione.

16 Il D.Lgs. N. 62/2008, che è la novella del D.Lgs. N. 42/2004, ha prodotto una piccola modifica allart. 63 c. 3, ove è stato previsto lesercizio del controllo da parte dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, previa delega del Soprintendente di funzioni ispettive per controllare che venga adempiuto lobbligo di annotare dettagliatamente sul registro i movimenti. Il comma 4 dellart. 63 prevede che coloro che esercitano il commercio di documenti hanno lobbligo di comunicare al Soprintendente i documenti posti in vendita, anche i privati proprietari possessori e detentori di singoli archivi, qualora acquisiscano documenti lo devono comunicare entro 90 giorni da quello dellacquisizione.

17 Dalla comunicazione il Soprintendente può avviare il procedimento ai sensi dellart. 13. Lultima disposizione attesta lobbligo, da parte di chiunque esercita lattività di vendita al pubblico, di rilasciare un attestato di autenticità e di provenienza, per quanto riguarda le opere di pittura, scultura, grafica, antichità, o di interesse storico e archeologico. Lattestato di autenticità, con la probabile attribuzione e la specifica della provenienza deve essere apposto sul retro della copia fotografica del bene. Questa disposizione risponde ad unesigenza di tutela nei confronti dellacquirente.

18 Esportazione Lintero capo V del Codice è dedicato allesportazione. Le disposizioni del Codice, che si rifanno a norme nazionali, comunitarie e internazionali, sono state novellate dal D.Lgs. N. 62/2008. Il capo V si articola in più sezioni dedicate: Principi in materia di circolazione internazionale Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale Esportazione dal territorio dellUnione europea Disciplina in materia di restituzione nellambito dellUnione europea di beni illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro.

19 Lart. 64 bis stabilisce che il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare lintegrità del patrimonio culturale. Tale controllo è esercitato nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario e in assonanza con gli impegni assunti dalle convenzioni internazionali. Tale controllo ha un preminente interesse culturale. Lart. 65 al comma I stabilisce che è vietata luscita dal territorio italiano di beni culturali mobili, che sono appartenenti allo Stato, alla regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici.

20 E vietato anche esportare i beni dichiarati di interesse ai sensi dellart. 13. Il secondo comma dellart. 65 alla lettera a) pone unulteriore specificazione in merito al divieto di uscita dei beni culturali, precisando che esso vige a titolo cautelare e in via provvisoria per le cose mobili appartenenti a soggetti pubblici o a enti privati senza fini di lucro, quando sia opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni fino a quando non sia intervenuta la verifica prevista dallart. 12 del Codice. La lettera b del secondo comma prevede il divieto di uscita per i beni previsti dallart. 10 comma 3, a chiunque appartenenti che il Ministero abbia preventivamente individuato, sentito il Comitato di settore.

21 Il Ministero gode di ampia discrezionalità e può decidere per periodi temporali lesclusione dalluscita di determinati beni perché dannosa per il patrimonio culturale. E invece soggetta ad autorizzazione luscita definitiva dal territorio della Repubblica: 1 – per le cose a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni 2 – per gli archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale 3 – per le categorie dei beni allart. 11 c. 1 lettera f (fotografie con negativi e matrici, opere cinematografiche, audiovisive, documentazioni

22 di manifestazioni sonore e verbali, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni), g (mezzi di trasporto aventi 75 anni), h (beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica con più di 50 anni) Non è soggetta ad autorizzazione lesportazione di opere di pittura, scultura e grafica di autore vivente, o la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, però linteressato ha lonere di comprovare al competente ufficio desportazione che le cose da trasferire allestero sono opera di autore vivente e la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.

23 Negli articoli 66 e 67 è prevista luscita temporanea. Al comma 1 dellart. 66 è prevista luscita temporanea dal territorio nazionale anche per i beni culturali per i quali è vietata lesportazione definitiva, per manifestazioni, mostre o esposizioni darte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite lintegrità e la sicurezza. Tuttavia anche per luscita temporanea non possono uscire: - quei beni che sono suscettibili di subire danni durante il trasporto o nel corso della loro permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli - quei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di museo, di pinacoteca, galleria, archivio, o biblioteca.

24 I beni culturali in ambito comunitario, rispetto ai quali potrebbe essere vietato lo spostamento temporaneo allestero, sono quelli che presentano un legame con la storia o la vita complessiva di una nazione, tale che la loro uscita comporterebbe una perdita importante e determinante per il suo patrimonio culturale. Allart. 67 sono indicati gli altri casi di uscita temporanea. Si tratta degli stessi beni indicati allart. 66 la cui uscita può essere autorizzata quando costituiscono mobilio privato di cittadini italiani che ricoprono cariche presso sedi diplomatiche o consolari, oppure costituiscono larredamento di sedi diplomatiche o consolari allestero; oppure che debbano essere sottoposti ad analisi, indagini e interventi di conservazione allestero;

25 Oppure che la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi con istituzioni museali straniere a condizione di reciprocità. Non necessita di autorizzazione luscita temporanea dei mezzi di trasporto aventi più di 75 anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che per essi sia intervenuta la dichiarazione dellinteresse ai sensi dellart. 13. Lattestato di libera circolazione è uno strumento che viene utilizzato per consentire luscita in via definitiva di alcuni beni culturali e che consiste nellattestare che luscita di un determinato bene non configura danno per il patrimonio culturale nazionale.

26 Possono ottenere lattestato di libera circolazione esclusivamente le cose indicate allart. 65 c. 3 e cioè le cose a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore defunto e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni; gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che presentino interesse culturale e le cose rientranti nellart. 11 alle lettere f (fotografie ecc.), g (mezzi di trasporto), h (beni e strumenti della scienza e della tecnica). Chi vuole far uscire in via definitiva un bene dal territorio nazionale deve farne denuncia e presentarlo materialmente al competente ufficio di esportazione indicando il suo valore venale.

27 La richiesta può essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario oppure da uno spedizioniere provveduto di patente di esercizio la cui data sia anteriore ai tre anni (R.D. n. 363/1913). Lufficio di esportazione competente, entro tre giorni dallavvenuta presentazione del bene, dà notizia ai competenti uffici del Ministero, i quali a loro volta entro i successivi dieci giorni segnalano ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per luscita definitiva. Gli uffici ministeriali sono le Direzioni generali competenti per materia, il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

28 Gli uffici ministeriali hanno un ruolo meramente consultivo, mentre gli uffici di esportazione periferici un ruolo decisionale. Ed eventuali segnalazioni che dovessero pervenire agli uffici periferici nei dieci giorni successivi non hanno alcun carattere vincolante. Nel comma 4 è previsto che la valutazione dellufficio periferico deve essere fatta attenendosi ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero. Lufficio di esportazione deve accertare la congruità del valore dichiarato e o rilascia lattestato di libera circolazione oppure lo nega con motivato giudizio dando comunicazione allinteressato entro 40 giorni dalla presentazione del bene.

29 Lattestato di libera circolazione ha validità per tre anni; nel caso in cui lesportazione non avvenga entro il periodo di validità dellattestato è necessario presentare una nuova denuncia. Il Codice stabilisce che vengano rilasciati tre originali dellattestato: 1) per il deposito agli atti dufficio, 2) uno consegnato allinteressato deve accompagnare loggetto, 3) il terzo trasmesso alla Direzione generale competente per la formazione del registro. Ultimo riferimento è per le cose o beni di proprietà regionale di enti sottoposti alla vigilanza regionale. In questo caso lufficio di esportazione ha lobbligo di acquisire il parere della regione, che deve essere reso entro 30 giorni.

30 Nel caso di diniego dellattestato lufficio di esportazione avvia il procedimento di dichiarazione dellinteresse. Contro il diniego è ammesso il ricorso al Ministero per motivi di legittimità e di merito. La decisione è assunta dal direttore generale competente. Dalla data di presentazione del ricorso, il procedimento di dichiarazione di cui allart. 14 rimane sospeso automaticamente, ma resta ferma lapplicazione – in via cautelare – delle disposizioni del c. 4 art. 14. La decisione dovrà essere adottata entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di mancata decisione, nel termine legalmente previsto, il silenzio dellamministrazione verrà a configurarsi secondo la forma del silenzio rigetto a norma del D.P.R. n. 1199/1971.

31 Nel caso in cui il ricorso venga accolto dal Ministero gli atti dovranno essere rimessi allufficio esportazione che provvederà in conformità a quanto stabilito dal Ministero entro 20 giorni. Lart. 70 norma lacquisto coattivo: Entro 40 giorni lufficio esportazione può proporre al Ministero lacquisto coattivo, dandone contestualmente comunicazione alla regione ed al soggetto interessato e provvedendo alla custodia del medesimo fino alla conclusione del procedimento. Lacquisto coattivo si realizza per il valore indicato nella denuncia entro 90 giorni dalla sua presentazione, se non procede lo Stato ad acquistare, lo può fare la regione entro 60 giorni dalla denuncia.

32 Linteressato può ritirare il bene e rinunciare allesportazione. Lart. 71 disciplina il cosiddetto attestato di circolazione temporanea di quei beni che escono temporaneamente per manifestazioni espositive o per altri casi. La domanda corredata delle indicazioni del valore venale, nonché del responsabile della custodia allestero dei beni da esportare, va presentato allufficio esportazione che, attenendosi agli indirizzi del Ministero, sentito il competente organo consultivo, valuta il rilascio o il rifiuto dellattestato di circolazione temporanea. Lufficio accerta la congruità del valore dichiarato e procede al rilascio o al rifiuto dellattestato entro 40 giorni dalla presentazione della cosa.

33 Vengono dettate anche le necessarie prescrizioni che vengono dettate nei termini allinteressato. Nel caso in cui la cosa rivesta linteresse di cui allart. 10 contestualmente alla pronuncia positiva o negativa lufficio comunica lavvio del procedimento di dichiarazione di importante interesse. Nellattestato deve essere indicato anche il termine per il rientro delle cose, prorogabile a richiesta dellinteressato fino ad un massimo di diciotto mesi dalluscita dal territorio nazionale con esclusione di quei beni che arredano sedi consolari o diplomatiche.

34 Il comma 6 prevede lassicurazione dei beni da parte dellinteressato per il valore dichiarato nella domanda. Lassicurazione viene sostituita dallassunzione diretta dei rischi da parte dello Stato nel caso di mostre e manifestazioni promosse allestero dal Ministero o con la partecipazione statale di enti pubblici, istituti italiani di cultura allestero e organismi sopranazionali. La ratio della disposizione si giustifica in unottica di promozione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali sul territorio italiano. Il comma 7 dellart. 71 prevede a garanzia delluscita temporanea dei beni una cauzione costituita anche da una polizza fideiussoria per un importo superiore al 10% del valore del bene.

35 Questa cauzione viene incamerata dallamministrazione ove gli oggetti ammessi allesportazione temporanea non rientrino nei termini indicati. La cauzione non si applica nel caso di beni appartenenti allo Stato o ad altre amministrazioni pubbliche. Lart. 72 disciplina le ipotesi di ingresso di categorie di beni a chiunque appartenenti (autore defunto e più di cinquantanni, archivi e singoli documenti di privati, fotografie e negativi e matrici, pellicole, audiovisivi, documentazioni sonore con più di 25 anni, mezzi di trasporto più di 75 anni, beni e strumenti di interesse per la storia e la tecnica più di 50 anni).

36 Lufficio di esportazione certifica la provenienza del bene da uno stato membro dellUnione europea (spedizione) o la provenienza del bene da un altro Stato non appartenente allUnione europea. Viene rilasciato un certificato che comprova la provenienza e identifica il bene. Il certificato ha validità quinquennale e può essere prorogato su richiesta dellinteressato. Con decreto il Ministero può stabilire condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati.

37 Larticolo 73 è una norma generale che si limita a identificare le fonti che regolano la materia dellesportazione allestero del territorio dellUnione. Le fonti sono il regolamento, che è direttamente applicabile nei singoli stati membri, mentre la direttiva è vincolante per quanto riguarda gli obiettivi, non è immediatamente applicabile, ma necessita di provvedimenti nazionali di recepimento per produrre diritti e doveri dello Stato membro. Lesportazione al di fuori del territorio dellUnione europea è disciplinata dal regolamento CEE. La licenza di esportazione prevista dallart. 2 del regolamento, per i beni culturali indicati nellallegato A del Codice, viene rilasciata dallufficio esportazione contestualmente allattestato di libera circolazione.

38 Può essere rilasciata dopo, ma non oltre 30 mesi dal rilascio dellattestato. Lufficio esportazione può rilasciare anche la licenza temporanea. Le disposizioni non si applicano agli oggetti entrati nel territorio italiano provenienti da un altro stato per i quali sia stata rilasciata da quello stato la licenza di esportazione. Lufficio esportazione deve controllare solo se rientra tra i beni dellallegato A, e poi se la licenza di esportazione è regolare. Poi potrà rilasciare lautorizzazione definitiva allesportazione.

39 In assenza di licenza si configura automaticamente lipotesi di uscita illegittima del bene dal territorio del suo stato ed è possibile procedere alla restituzione. Il Codice si rifà alla direttiva CEE n. 93 del 1993. La restituzione è fondata sul principio che riconosce ad ogni Stato il diritto di preservare nel proprio territorio nazionale il patrimonio culturale di appartenenza. Il comma 2 dellart. 75 individua la nozione di bene culturale. Si considerano beni culturali quelli qualificati come appartenenti al patrimonio culturale nazionale come stabilito dal trattato istitutivo della CEE quale risulta dalle modifiche introdotte dal trattato di Amsterdam e di Nizza.

40 La restituzione è ammessa per i beni indicati alla lettera A dellAllegato, oppure per quelli che pur non rientrando in dette categorie, sono inventariati o catalogati come appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, e di ogni altro ente o istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali e appartenenti a istituzioni ecclesiastiche. E essenziale inoltre per lavvio del procedimento di restituzione luscita illecita del bene dal territorio nazionale, oppure dal territorio di uno stato membro in violazione del regolamento CEE, oppure delle norme interne.

41 Si può anche avviare lazione di restituzione per il mancato rientro alla scadenza del termine di uscita temporanea. Autorità centrale per lItalia è il Mibac che si avvale dei suoi organi centrali e periferici, coadiuvato in caso di necessità dagli altri ministeri, o dagli altri enti pubblici territoriali. Per la restituzione di un bene appartenente ad uno Stato membro dellUnione il Ministero: 1) assicura la propria collaborazione 2) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche allo scopo di localizzare il bene e di identificare chi lo possiede o lo detenga. Le ricerche sono condotte su istanza dello Stato richiedente, corredata di tutte quelle informazioni utili ad agevolare le indagini.

42 3) notifica agli stati membri il ritrovamento nel territorio nazionale di beni la cui illecita uscita è presumibile per indizi precisi e concordanti 4) agevola le operazioni che lo stato membro interessato effettua in seguito alla notifica di ritrovamento, purché le operazioni siano eseguite entro due mesi dallavvenuta notifica 5) dispone – ove necessario – la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché eventuali altre misure necessarie a garantire la conservazione del bene

43 Favorisce lamichevole composizione tra Stato e richiedente e possessore o detentore del bene di ogni controversa concernente la restituzione anche mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana. Lart. 77 disciplina lazione di restituzione. Lazione va esercitata davanti allautorità giudiziaria ed è competente il tribunale del luogo in cui si trova il bene. Essenziale per lesercizio dellazione è che lo Stato fornisca la prova dellappartenenza del bene al proprio patrimonio culturale e che la sua uscita dal territorio sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1992.

44 Latto di citazione dovrà essere notificato oltre che al possessore o al detentore anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. Lazione di restituzione deve essere promossa nel termine di un anno dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore. Lazione di restituzione ha un termine di prescrizione che corrisponde a 30 anni dal giorno delluscita illecita del bene dal territorio di uno Stato.

45 E imprescrittibile lazione per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche. E previsto un indennizzo che il tribunale può liquidare su domanda della parte interessata a favore del possessore del bene che dimostri la propria buona fede. Gli uffici abilitati ad autorizzare lesportazione sono le soprintendenze archivistiche se si tratta di archivi e documenti, gli uffici di esportazione se si tratta di beni archeologici, artistici o storici, i competenti uffici regionali se si tratta di beni librari.

46 Il bene deve essere materialmente esibito al competente ufficio. Le spese di trasporto sono a carico del richiedente sul quale graveranno le spese di missione dei funzionari incaricati.


Scaricare ppt "Alienazione Lart. 53 si collega direttamente alle disposizioni del codice civile stabilendo che costituiscono il demanio culturale i beni culturali appartenenti."

Presentazioni simili


Annunci Google