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Lezione 4 La responsabilità del fornitore del servizio di telecomunicazione.

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Presentazione sul tema: "Lezione 4 La responsabilità del fornitore del servizio di telecomunicazione."— Transcript della presentazione:

1 Lezione 4 La responsabilità del fornitore del servizio di telecomunicazione

2 I soggetti coinvolti Autore diretto dellillecito - colui che invia le.mail diffamatoria - colui che duplica il software (lo diffonde etc..) - colui che inserisce nella pagina web materiale pornografico minorile - etc. etc. Fornitore di servizi di Telecomunicazione (Internet provider) Web master Content provider Gestore del newsgroup Moderatore del newsgroup Etc.

3 Orientamenti giurisprudenziali Prima dellentrata in vigore del d.lgs. 70/03 si possono individuare due orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità del fornitore di servizi di telecomunicazione per gli illeciti commessi dagli utenti in rete.

4 I principi generali di responsabilità elaborati dal primo orientamento giurisprudenziale Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile perché in ragione dellanonimato è lunico soggetto a cui è imputabile lillecito Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile perché il sito internet deve essere equiparato ad un organo di stampa Il fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile perché ha posto in essere una serie di misure di controllo sul contenuto diffuso

5 Fattispecie Il caso Halliday Nel corso del primo trimestre dellanno 1998, Estelle Lefebure in Halliday veniva a sapere che una decina di fotografie strettamente private, che la rappresentavano nuda, venivano diffuse sulla rete internet tramite un server e che tali foto erano accessibili a tutti gli utenti senza alcuna restrizione di accesso.

6 Sentenza Corte di Appello di Parigi 10 febbraio 1999 Il provider che offre ospitalità anonima e senza restrizioni di accesso, consentendo la diffusione di segni, scritti, immagini, suoni e messaggi, estranei alla corrispondenza privata, eccede il ruolo tecnico di semplice trasmettitore di informazioni ed è direttamente responsabile nei confronti dei terzi del compimento di atti illeciti allinterno dei siti che gestisce.

7 Fattispecie Il caso sottoposto allattenzione del tribunale di Napoli Lex agente di commercio di una società apre un sito web in cui si presenta come ancora legato al rapporto di agenzia, utilizza i segni distintivi di questultima e ricorre ad alcune fotografie tratte dal suo catalogo.

8 Tribunale di Napoli 8 agosto 1997 Il provider opera come un responsabile editoriale in quanto proprietario di un canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori. Ha quindi lobbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di responsabilità aquiliana nellillecito di concorrenza sleale. Ordinanza

9 Fattispecie Il caso Prodigy Nel forum di discussione relativo a tematiche economiche e finanziarie ospitato sul sito di Prodigy vengono diffuse informazioni denigratorie relative ad un fornitore di servizi finanziari. Prodigy fornisce il servizio predisponendo un sistema automatico di filtraggio sul contenuto dei messaggi inviati, ha definito delle content guidelines e ha nominato un gruppo di persone (Board leaders) aventi il compito di monitorare costantemente tutti i messaggi inviati

10 Sentenza Corte Suprema di New York 10 maggio 1995 LISP ha predisposto sui siti gestiti un sistema di filtraggio dei contenuti che ne rende impossibile lequiparazione ad un mero operatore tecnico e lo rende piuttosto simile alleditore di una testata giornalistica con le connesse conseguenze in tema di responsabilità.

11 I principi di responsabilità elaborati dal secondo orientamento giurisprudenziale Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può considerarsi responsabile perché non ha alcun dovere di controllo Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può considerarsi responsabile perché non ha alcun potere di controllo

12 Fattispecie Il caso Compuserve In un forum di di discussione reso accessibile agli utenti di Compuserve vengono diffuse informazioni false e diffamatorie relative ad un imprenditore commerciale.

13 Sentenza Corte Distrettuale di New York 1991 Il Provider non ha alcun potere di esercitare il controllo sui contenuti veicolati nel forum di discussione e quindi non può considerarsi responsabile per gli illeciti commessi.

14 Fattispecie Il caso sottoposto allattenzione del tribunale di Cuneo Vengono diffuse senza il consenso dellautore tramite un sito internet alcune opere o brani di opera tutelati dal diritto dautore.

15 Ordinanza Tribunale di Cuneo 23 giugno 1997 Il provider che conceda solo l'accesso alla rete, nonch é lo spazio sul proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni, non è responsabile della violazione del diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo La sentenza rileva perch é è la prima che tenta di qualificare giuridicamente i rapporti tra i vari soggetti operanti in Internet: 1)Gli utenti puri e semplici 2)I fornitori di informazioni (content provider) 3)I fornitori di accesso Il fornitore di accesso non può considerarsi responsabile nel caso in cui si limiti a mettere a disposizione lo spazio virtuale nel quale i contenuti vengono poi immessi dagli utenti.

16 Fattispecie Il caso sottoposto allattenzione del tribunale di Roma In un newsgroup internet vengono diffusi alcuni messaggi diffamatori a danno di un istituto di credito. Listituto chiede un provvedimento di urgenza per la rimozione delle espressioni lesive e la pubblicazione sul medesimo di una rettifica.

17 Ordinanza Tribunale di Roma 4 luglio 1998 Il news-server non è titolare di un sito, cioè di uno spazio nella rete, ma più semplicemente mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio virtuale deputato ad ospitare i messaggi di coloro che vogliano contribuire alla discussione su specifiche tematiche. In ragione di ciò, il news-server non può essere considerato responsabile per gli eventuali illeciti perpetrati tramite lo spazio da lui fornito. Ciò, perché egli non ha non solo alcun obbligo ma piuttosto non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vengono inseriti.

18 Il problema posto dalla legge 62/01 La responsabilità per i prodotti editoriali elettronici Legge 62/01 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale. 1. Per « prodotto editoriale », ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. ( … ) 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicit à regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altres ì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

19 Articolo 2 Indicazioni obbligatorie sugli stampati. Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonch é il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identit à delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identit à di contenuto in tutti gli esemplari. Legge 47/48 Il regime previsto per la stampa

20 Art. 5 legge 47/48 (estratto) Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che sia nominato il direttore responsabile. Quindi per i prodotti editoriali diffusi al pubblico con pubblicit à regolare e contraddistinti da una testata è prevista la nomina del direttore responsabile Legge 47/48 Il regime previsto per la stampa

21 La nomina del direttore responsabile comporta il regime di responsabilità prevista per la stampa? Si, trova applicazione il regime di responsabilità civile e penale prevista dal nostro ordinamento No, la responsabilità penale non può essere estesa per analogia

22 Responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa Responsabilit à civile. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore Responsabilità penale Art. 57 c.p. Reati commessi col mezzo della stampa periodica Salva la responsabilità dellautore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

23 Ordinanza Tribunale di Latina 7 giugno 2001 Il sito Internet (inteso come insieme di hardware e software mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati) …, in quanto prodotto editoriale ai sensi della l. n. 62 del 2001, si deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa"

24 Sentenza Tribunale Aosta 15.2.02 La responsabilit à penale non può estendersi per via analogica. Pertanto, nonostante l entrata in vigore della legge 62/02 il testo diffuso tramite un sito internet non può ritenersi assimilabile ad uno stampato.

25 Decreto legislativo 70/03 Condizioni in presenza delle quali il fornitore non è responsabile Mera trasmissioneMemorizzazione temporanea Hosting Se non dà origine alla trasmissione Se non sceglie il destinatario Se non seleziona o modifica le informazioni trasmesse Se non modifica le informazioni Se si conforma alle regole di settore per la gestione delle informazioni Se provvede a rimuovere le informazioni quanto sa che sono state rimosse dal luogo dove erano memorizzate anche da parte dellautorità giudiziaria Non sappia che lattività o linformazione è illecita Non appena al corrente, su comunicazione dellautorità competente, non provveda alla rimozione la questione della notification

26 La questione della notification La legge italiana non affronta il tema della notification and remotion, auspicando che ciò sia disciplinato da regole autoprodotte. Ad oggi non sono quindi definite le condizioni in virtù delle quali linternet provider si ritenga a conoscenza dellillecitoe abbia quindi lonere di rimuovere il materiale illecito.

27 Sorveglianza e responsabilità Non vi è alcun obbligo di sorveglianza né tantomeno di ricerca attiva di eventuali illeciti Il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

28 Il d.lgs. 70/03 cerca di chiarire il problema posto dalla legge 62/01 Art. 7 comma 3 La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001 n. 62

29 D.L. 72/03 (convertito con legge 128/04) Diffusione abusiva per via telematica delle opere dellingegno Articolo 1 (...) 5. A seguito di provvedimento dell'autorit à giudiziaria, i prestatori di servizi della societ à dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorit à di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 6. A seguito di provvedimento dell'autorit à giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societ à dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivit à alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

30 Trib. Catania Sez. IV, 29 giugno 2004 La responsabilità del provider per l'abusiva diffusione nell'ambito di un sito internet di un'opera tutelata dal diritto d'autore sussiste esclusivamente in caso di dolo o colpa, allorchè il provider, rispettivamente, sia consapevole della antigiuridicità della condotta di diffusione ed ometta di intervenire, ovvero sia consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto e si astenga dall'accertarne la provenienza e di rimuoverlo.

31 Fattispecie Un sito realizza una classifica dei siti maggiormente votati,inserendo nellelenco anche un sito contenente materiale pedopornografico al quale è possibile accedere attraverso un link.

32 Sentenza Tribunale Milano 18 marzo 2004 Si deve escludere la responsabilità penale di chi aveva fornito la classifica dei siti, tra i quali compariva quello contenente materiale pedopornografico in considerazione del fatto che non è possibile individuare suoi comportamenti che dimostrino vuoi un apporto causale - una partecipazione specifica - alla divulgazione delle foto in questione vuoi la conoscenza del contenuto illecito del materiale divulgato.


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